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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6097/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del Giudice Unico, dott. Gaetano Negro ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Federico Savo e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ylenia Primiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Aprilia
Piazza Roma 18, giusta delega in atti;
appellante
E pagina 1 di 5 , in persona del legale rappresentante p.t. con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
della Libertà 48;
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del G.D.P. di Latina n. 999/22;
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello ritualmente notificato l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del giudice di Pace di che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione individuata al prot. N. 0075171 emessa l'11.11.21 dalla con cui Controparte_1
veniva revocata la patente di guida n. a seguito del verbale di contestazione n. NumeroD_1
664856525, disponendo la sanzione pecuniaria di euro 168,00 nonché la sanzione accessoria della revoca della patente per la presunta violazione dell'art. 128 co. 2 CdS, in quanto il si sarebbe posto alla guida del proprio veicolo nonostante fosse stato dichiarato Pt_1
temporaneamente inidoneo alla visita medica di revisione della patente con provvedimento del 31.05.21.
Con la sentenza sopraindicata il Giudice di primo grado respingeva il ricorso statuendo che:
“…nel verbale allegato, immediatamente contestato, si legge sufficientemente
l'imputazione ed il riferimento alla visita medica del 31/05/2021 alla quale il ricorrente era
risultato inidoneo e soprattutto che all'immediata contestazione il trasgressore ha risposto
nulla”.
pagina 2 di 5 Proponeva appello il ricorrente deducendo: la nullità del verbale di contestazione n.
664856525 per la sua illeggibilità con conseguente violazione del diritto di difesa nonché
l'illegittimità per l'errata contestazione, alla luce dell'inesistenza del provvedimento di inidoneità alla guida del 31.05.2021 con conseguente illegittimità del provvedimento prefettizio di revoca della patente.
Nonostante la regolarità della notifica la rimaneva contumace. Controparte_1
La causa istruita documentalmente veniva trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 429 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
1. Sul primo motivo di appello.
Il verbale n. 664856525 risulta graficamente incomprensibile, come riconosciuto anche in sede di primo grado, privo di trascrizione integrativa e senza che l'Amministrazione abbia prodotto copia dattiloscritta o atti esplicativi.
In materia di sanzioni amministrative la validità della contestazione presuppone che il destinatario possa comprendere chiaramente l'addebito, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa(cfr. Cass. civ. n. 3536 del 17 febbraio 2006).
Il diritto di difesa è compromesso quando il contenuto essenziale del verbale non sia immediatamente intelligibile. Il Giudice di Pace, al contrario, ha erroneamente ritenuto sanato il vizio per effetto della presenza del difensore, confondendo la valutazione sostanziale dell'atto con le capacità difensive del procuratore.
2. Sul secondo motivo di appello.
pagina 3 di 5 Il Giudice di Pace ha fondato la legittimità del verbale e dell'ordinanza sulla presunta esistenza di una visita medica del 31.05.2021, che avrebbe accertato l'inidoneità
temporanea del ricorrente alla guida.
Tuttavia non risulta in atti alcun documento o provvedimento attestante tale visita medica e la rimanendo contumace non ha fornito detta prova. Pertanto, ogni riferimento al CP_1
provvedimento del 31.05.2021 è immotivato e privo di riscontro documentale.
Tra l'altro, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito più volte come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configuri alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che sull'Amministrazione
incombe l'obbligo di fornire adeguata prova della sua conseguente pretesa (cfr. ex multis,
Cass. n. 1921/2019).
Infatti nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.;
pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente che li abbia contestati, e dovendo quest'ultimo, invece,
dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione
(cfr. Cass. ord. n. 30148/2024).
È evidente che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valorizzato un fatto non provato e posto a fondamento della decisione anche in contrasto con quanto prescritto dall' art. 115
c.p.c.
“È configurabile travisamento della prova allorché il giudice ponga a fondamento della decisione un fatto probatorio inesistente o non desunto dagli atti”
(cfr. Cass. civ. ord. n. 49 del 7 gennaio 2021; Cass. sent. n. 9356).
Tanto premesso l'appello va integralmente accolto con condanna alle spese della pagina 4 di 5 al doppio grado di giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, Sezione Seconda, in persona del dott. Gaetano
Negro, definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio avverso la sentenza n.
999/2022 del Giudice di pace di , così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n. 999/2022 del Giudice di Pace di del 27.10.2022, CP_1
- annulla l'ordinanza prefettizia nonché il presupposto verbale di contravvenzione al codice della strada n. 664856525;
- condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio che quantifica in complessivi euro 278 per il primo grado ed euro 462 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e spese per euro 328,50, importi da distrarre in favore degli avv.ti Federico Savo e Ylenia Primiani, dichiaratesi antistatari.
Latina, 17.06.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del Giudice Unico, dott. Gaetano Negro ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Federico Savo e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ylenia Primiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Aprilia
Piazza Roma 18, giusta delega in atti;
appellante
E pagina 1 di 5 , in persona del legale rappresentante p.t. con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
della Libertà 48;
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del G.D.P. di Latina n. 999/22;
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello ritualmente notificato l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del giudice di Pace di che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione individuata al prot. N. 0075171 emessa l'11.11.21 dalla con cui Controparte_1
veniva revocata la patente di guida n. a seguito del verbale di contestazione n. NumeroD_1
664856525, disponendo la sanzione pecuniaria di euro 168,00 nonché la sanzione accessoria della revoca della patente per la presunta violazione dell'art. 128 co. 2 CdS, in quanto il si sarebbe posto alla guida del proprio veicolo nonostante fosse stato dichiarato Pt_1
temporaneamente inidoneo alla visita medica di revisione della patente con provvedimento del 31.05.21.
Con la sentenza sopraindicata il Giudice di primo grado respingeva il ricorso statuendo che:
“…nel verbale allegato, immediatamente contestato, si legge sufficientemente
l'imputazione ed il riferimento alla visita medica del 31/05/2021 alla quale il ricorrente era
risultato inidoneo e soprattutto che all'immediata contestazione il trasgressore ha risposto
nulla”.
pagina 2 di 5 Proponeva appello il ricorrente deducendo: la nullità del verbale di contestazione n.
664856525 per la sua illeggibilità con conseguente violazione del diritto di difesa nonché
l'illegittimità per l'errata contestazione, alla luce dell'inesistenza del provvedimento di inidoneità alla guida del 31.05.2021 con conseguente illegittimità del provvedimento prefettizio di revoca della patente.
Nonostante la regolarità della notifica la rimaneva contumace. Controparte_1
La causa istruita documentalmente veniva trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 429 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
1. Sul primo motivo di appello.
Il verbale n. 664856525 risulta graficamente incomprensibile, come riconosciuto anche in sede di primo grado, privo di trascrizione integrativa e senza che l'Amministrazione abbia prodotto copia dattiloscritta o atti esplicativi.
In materia di sanzioni amministrative la validità della contestazione presuppone che il destinatario possa comprendere chiaramente l'addebito, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa(cfr. Cass. civ. n. 3536 del 17 febbraio 2006).
Il diritto di difesa è compromesso quando il contenuto essenziale del verbale non sia immediatamente intelligibile. Il Giudice di Pace, al contrario, ha erroneamente ritenuto sanato il vizio per effetto della presenza del difensore, confondendo la valutazione sostanziale dell'atto con le capacità difensive del procuratore.
2. Sul secondo motivo di appello.
pagina 3 di 5 Il Giudice di Pace ha fondato la legittimità del verbale e dell'ordinanza sulla presunta esistenza di una visita medica del 31.05.2021, che avrebbe accertato l'inidoneità
temporanea del ricorrente alla guida.
Tuttavia non risulta in atti alcun documento o provvedimento attestante tale visita medica e la rimanendo contumace non ha fornito detta prova. Pertanto, ogni riferimento al CP_1
provvedimento del 31.05.2021 è immotivato e privo di riscontro documentale.
Tra l'altro, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito più volte come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configuri alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che sull'Amministrazione
incombe l'obbligo di fornire adeguata prova della sua conseguente pretesa (cfr. ex multis,
Cass. n. 1921/2019).
Infatti nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.;
pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente che li abbia contestati, e dovendo quest'ultimo, invece,
dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione
(cfr. Cass. ord. n. 30148/2024).
È evidente che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valorizzato un fatto non provato e posto a fondamento della decisione anche in contrasto con quanto prescritto dall' art. 115
c.p.c.
“È configurabile travisamento della prova allorché il giudice ponga a fondamento della decisione un fatto probatorio inesistente o non desunto dagli atti”
(cfr. Cass. civ. ord. n. 49 del 7 gennaio 2021; Cass. sent. n. 9356).
Tanto premesso l'appello va integralmente accolto con condanna alle spese della pagina 4 di 5 al doppio grado di giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, Sezione Seconda, in persona del dott. Gaetano
Negro, definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio avverso la sentenza n.
999/2022 del Giudice di pace di , così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n. 999/2022 del Giudice di Pace di del 27.10.2022, CP_1
- annulla l'ordinanza prefettizia nonché il presupposto verbale di contravvenzione al codice della strada n. 664856525;
- condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio che quantifica in complessivi euro 278 per il primo grado ed euro 462 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e spese per euro 328,50, importi da distrarre in favore degli avv.ti Federico Savo e Ylenia Primiani, dichiaratesi antistatari.
Latina, 17.06.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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