Parere definitivo 23 maggio 2023
Inammissibile
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01935/2025REG.PROV.COLL.
N. 00271/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2023, proposto dalla ASL ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valerio Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la sig.ra LA AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Mobilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Simona Rinaldi Gallicani in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima) n. 1585/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra LA AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra LA AR, titolare di una farmacia rurale sussidiata a Cetara, operante “ in regime di Servizio sanitario regionale ” con l’ASL di ER, ha impugnato presso il TAR Campania, sede di ER, due verifiche contabili e professionali relative al 2014, sostenendo che la ASL avesse calcolato in modo errato gli sconti previsti dall’art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996. La questione riguardava il calcolo del fatturato dell’esercizio farmaceutico, che assume rilievo perché determina l’ammontare degli sconti che il Servizio Sanitario Nazionale trattiene dalle somme dovute alle farmacie. La legge, infatti, collega diverse soglie di fatturato a differenti percentuali di sconto, anche con l’obiettivo di supportare le farmacie rurali. Secondo la norma ratione temporis applicabile, entro una soglia di fatturato pari a euro 387.342,67, alle farmacie rurali si applicava l’art. 2, comma 1, della legge n. 549 del 1995, che, a sua volta, prevede che lo sconto a beneficio del SSN sia dell’1,5%.
1.1 In particolare la sig.ra AR sosteneva che il fatturato dell’esercizio farmaceutico andrebbe calcolato tenendo conto dei corrispettivi dei prodotti dispensati per conto del Servizio sanitario nazionale, escludendo ticket , sconti e corrispettivi dei farmaci erogati in regime di assistenza integrativa regionale, mentre l’Amministrazione avrebbe calcolato il fatturato tenendo conto di tutte le componenti dello stesso. Per tale ragione il fatturato sarebbe risultato più alto, precludendo illegittimamente alla farmacia la possibilità di ottenere lo sconto agevolato.
2. Il TAR, con sentenza n. 1585/2022 ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
Il giudice campano ha operato una ricostruzione del quadro normativo, individuando quali voci dovrebbero andare a comporre il “ fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale ” di cui al su richiamato art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996. In particolare, sarebbero da ricomprendere le prestazioni integrative e i ticket , mentre andrebbero esclusi la c.d. “quota generici”, cioè la differenza tra il prezzo del farmaco generico erogato dal Servizio Sanitario nazionale e il prezzo del farmaco non generico scelto dall’assistito e posto a carico di quest’ultimo, e gli sconti da applicare allo stesso SSN.
2.1 La sentenza così concludeva: « Così individuate le modalità di calcolo del “fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale”, occorre rilevare che le stesse non appaiono osservate nel caso di specie. La ricorrente ha infatti depositato le distinte contabili riepilogative relative a ciascuno dei mesi compresi nel periodo di riferimento per il calcolo del citato fatturato nonché un generale prospetto riassuntivo pluriennale che evidenzia, per effetto dello scorporo delle diverse componenti ivi riportate (ticket di qualunque tipologia, sconti e IVA), il conseguimento di un fatturato inferiore alla soglia indicata dalla legge. A fronte di tale produzione, l’Amministrazione non ha chiarito le esatte modalità con cui, a partire dai dati forniti dalla ricorrente, ha provveduto alla determinazione del “fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale” ritenendo poi superata la soglia di legge né ha fornito ulteriori e differenti computi al riguardo. 5. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’Amministrazione dovrà procedere al ricalcolo del “fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale” secondo i criteri indicati in motivazione e alla verifica dell’eventuale superamento della soglia di riferimento […]».
3. Avverso la suddetta sentenza, la ASL ER ha proposto ricorso in appello, affidato ad un unico motivo rubricato “ Error in Judicando - Error in Decidendo -Violazione della Legge n. 662/1996 -Legge n.172/2017- Legge n. 549/1995 -Legge n. 405/2001 ”.
L’appellante ribadisce che nel calcolo del fatturato devono essere inclusi anche i ticket e l’assistenza integrativa. Allega inoltre una tabella elaborata dal Dipartimento Farmaceutico della ASL, da cui si dedurrebbe il superamento, da parte della farmacia, dei limiti di fatturato che danno diritto alle pretese agevolazioni; osserva che tale circostanza, peraltro, emergerebbe anche dalle allegazioni della controparte.
4. Si è costituita in giudizio la sig.ra AR, chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.
5. All’udienza del 20 febbraio 2025, preliminarmente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., il Presidente del Collegio ha rilevato eventuali profili di inammissibilità per irregolarità della procura depositata in atti dalla parte appellante.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare il Collegio rileva che la procura rilasciata da parte appellante al proprio difensore ha natura generale.
Per tale ragione l’appello deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a ), c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 38 e 101 c.p.a. e, dunque, inammissibile.
Questa Sezione, in casi analoghi a quello che occupa, ha già rilevato che l’art. 40 c.p.a. (ma il discorso è estendibile anche all’art. 101, per quanto riguarda il ricorso in appello), esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l’esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l’idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo, salvo il caso di sostituzione dell’originario difensore. La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d’altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità (tra le altre, si veda Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2024, n. 4275; id., 19 aprile 2024, n. 3550; id. 20 febbraio 2024, n. 1691).
Quanto sopra porta ad escludere che nel processo amministrativo possa trovare applicazione l’art. 182, comma 2, c.p.c. che prevede la possibilità di sanare, con efficacia retroattiva, la mancanza della procura al difensore, come pure ritenuto, ai sensi del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. da una parte della giurisprudenza amministrativa (da ultimo si veda Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2024, n. 9391; Sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7370).
Del resto è significativo che, anche nel processo civile, laddove è richiesta la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.), l’art. 182, comma 2, c.p.c. non sia ritenuto applicabile (da ultimo si veda Cass. civ., Sez. II, ord. 31 ottobre 2024, n. 28153).
7. Benché l’appello debba essere dichiarato inammissibile, la particolarità della vicenda consente al Collegio di disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 20 febbraio 2025 e 3 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO