Art. 4. 1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , e' sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro.".
"Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro.".