Decreto cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03309/2025REG.PROV.COLL.
N. 07946/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7946 del 2024, proposto da
Associazione Asilo Infantile C. Pafundi di Oppido Lucano (Pz) - Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oppido Lucano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 491/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oppido Lucano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Stefano Giordano e Giuseppe Buscicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione riconosciuta di diritto privato Asilo Infantile Pafundi di Oppido Lucano, premesso di esercitare la funzione pubblica di educazione ed istruzione ai sensi della L.62/2000 in quanto parte del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione ai sensi e per gli effetti del Dl.vo 65/2017 e di essere munita del decreto di parità ai sensi e per gli effetti della L.62/2000, esponeva che nel 1993, l’allora ente morale Asilo C. Pafundi, in esito ai danni del sisma del 1980 e di quello del 1990, aveva deliberato la cessione del proprio immobile al Comune di Oppido che si era determinato all’acquisizione alle condizioni vincolanti richieste dai donatori ovvero che il nuovo stabile fosse adibito a scuola d’infanzia non statale in continuità con il passato e che accogliesse la comunità delle Suore Sacramentine le quali, da sempre, avevano gestito la funzione scolastica ed educativa.
Mediante la DGC n.7/2009 il Comune affidava in comodato gratuito della durata trentennale l’immobile all’associazione “SS RO e OL Onlus” che allora gestiva la scuola d’infanzia paritaria C. Pafundi. Il comodato aveva ad oggetto “ locali di proprietà comunale, siti in via Lamponio snc, con annessa area a verde, con esclusione dei locali siti al piano sotto strada ed adibiti a Cineteatro Comunale “G. Obadiah”, da adibire, il piano terra e parte del 1° piano a scuola per l’infanzia e la restante parte del 1° piano ad alloggio per le suore, il tutto come meglio indicato nelle allegate planimetrie ”. Segnatamente la planimetria del primo piano, per la parte affidata in godimento all’Associazione prevedeva, oltre al corridoio e ai servizi igienici, una stanza destinata a mensa, una cucina e dispensa e una stanza riservata all’assistente.
Nel giugno 2023 l’appellante chiedeva un permesso di costruire per eseguire lavori di ristrutturazione nell’immobile affidato in comodato e con nota del 30 agosto 2023 (acquisita al prot. 6734 del 31 agosto 2023) il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento di struttura socio assistenziale tipologia micronido (bambini 0-24 mesi) e sezione primavera (bambini 24 – 36 mesi), da associare alle sezioni per l’infanzia (bambini da 3 a 6 anni).
In relazione alla istanza di permesso di costruire, il responsabile comunale dello Sportello Unico per l’Edilizia, con nota prot. 6871 del 5 settembre 2023, adottava un preavviso di diniego segnalando la difformità del progetto rispetto agli standards prescritti dal DM del 1975 specificando che “ in assenza dell’esecuzione dei lavori di adeguamento e riorganizzazione degli spazi della scuola rimane consentito lo svolgimento delle attività di cui al contratto di comodato d’uso gratuito vigente, riferito a numero due sezioni di scuola per l’infanzia e alloggio delle suore con utilizzo del piano terzo, vista l’assenza della scala di sicurezza, esclusivamente per brevi periodi e per l’uso di mensa e cucina ”. Con lo stesso preavviso di diniego si precisava che “ ad avvenuta presentazione del progetto di adeguamento e riorganizzazione degli spazi della scuola dell’infanzia dott. Carlo Pafundi, ed in esito a favorevole istruttoria di questo Ufficio, il rilascio del P. di C. è subordinato all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale e alla modifica da parte del competente organo dell’A.C. del contratto di comodato d’uso gratuito vigente al fine di approvare la nuova distribuzione e destinazione degli spazi ”.
Il responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile adottava, con nota prot. 6880 del 5 settembre 2023, un preavviso di diniego della richiesta di autorizzazione per le attività di micronido e sezione primavera.
L’Associazione Asilo Pafundi inoltrava al Sindaco richiesta di autorizzazione al funzionamento della sezione primavera in deroga alla normativa, limitatamente all’anno scolastico 2023/24. La Giunta Comunale, con deliberazione n.103 dell’8 settembre 2023, accoglieva l’istanza e autorizzava l’Associazione Asilo Pafundi all’apertura della sezione primavera annessa alla scuola per l’infanzia paritaria per il solo a.s. 2023/24, in deroga al DM 18.12.1975 e alla delibera GR n. 194/2017, con la ricettività di 12 bambini.
Successivamente, sia il Responsabile dell’Ufficio Tecnico (con nota prot. 7274 del 18 settembre 2023) sia il Responsabile dell’Area Amministrativa (con nota prot. 7291 del 18 settembre 2023), assumevano il definitivo provvedimento di diniego rispettivamente del permesso di costruire e dell’autorizzazione al funzionamento della sezione primavera, ribadendo le motivazioni già espresse in sede di preavviso di diniego.
In previsione del successivo anno scolastico, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale – con nota prot. 10523 del 27 dicembre 2023 - richiedeva all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza parere in merito alla possibilità, sotto il profilo igienico sanitario, di consentire la prosecuzione delle attività della scuola per l’infanzia e Sezione Primavera allo scadere dell’autorizzazione in deroga concessa con deliberazione della Giunta comunale n. 103 dell’8 settembre 2023.
La relazione dell’Asp concludeva suggerendo all’Amministrazione di emettere provvedimento ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 4/2007, finalizzato all’adeguamento funzionale dei locali e, segnatamente: “ 1. Individuazione degli spazi spogliatoio e servizio igienico per il personale docente e ATA in servizio; 2. Ripristino del locale mensa così come indicato in pianta planimetrica e come da comunicazione da parte del Direttore F.F. del SIAN (di cui si allega copia); 3. Chiusura delle comunicazioni e ripristino degli spazi dedicati alle attività comuni del piano terra e del piano primo con i locali destinati agli alloggi delle suore ”.
Il responsabile dell’U.T. adottava nei confronti dell’Associazione Asilo Pafundi l’ordinanza n. 8 del 14 maggio 2024, finalizzata all’adeguamento degli spazi secondo le prescrizioni impartite dall’Azienda Sanitaria, assegnando giorni trenta per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie.
Con nota del 16 giugno 2024 (acquisita al prot. 5274 del 17 giugno 2024), l’Associazione comunicava di aver ottemperato all’ordinanza n. 8/2024 e dichiarava di aver eseguito la rifunzionalizzazione degli spazi con il ripristino della mensa scolastica e della cucina, come da elaborato allegato (da cui emergeva che la sezione B della scuola dell’infanzia, già allocata al piano superiore al posto della mensa, era stata spostata nella stanza dell’Assistente situata sempre al piano primo).
Alla luce di ciò il responsabile dell’Area Tecnica assumeva la nota prot. 6185 del 18 luglio 2024, con il quale rilevava che: “ La planimetria del secondo piano (che equivale al primo piano dall’accesso principale della struttura) … riporta una modifica sostanziale della destinazione d’uso degli ambienti nei quali la stanza dell’assistente viene trasformata in Aula Sezione B Infanzia. Ciò viene realizzato arbitrariamente, senza alcun provvedimento di autorizzazione da parte di questo Ente proprietario della struttura, in difformità rispetto all’elaborato planimetrico allegato al Contratto di comodato d’uso della struttura del 10/03/2009, e in violazione dello stesso Contratto di comodato d’uso […]. Tale modifica degli ambienti è stata inoltre realizzata in violazione dell’ordinanza n. 8 del 14/05/2024 che espressamente prevedeva il ripristino delle condizioni igienico sanitarie della struttura nel rispetto del contratto di Comodato d’uso gratuito […] e in ulteriore violazione delle prescrizioni dell’ufficio tecnico comunale prot. 6871 del 05/09/2023 che prevedono l’utilizzo del piano terzo, per ragioni di sicurezza vista l’assenza della scala di sicurezza, esclusivamente per brevi periodi e per l’uso di mensa e cucina ”; diffidava quindi l’Associazione al ripristino delle condizioni igienico sanitarie della struttura nel rispetto del contratto di comodato d’uso gratuito e delle prescrizioni impartite dall’ASP e ad utilizzare, così come previsto nelle prescrizioni dell’Ufficio tecnico comunale prot. 6871 del 5 settembre 2023, il piano terzo esclusivamente per brevi periodi e per l’uso di mensa e cucina.
Successivamente il 3 settembre 2024, perveniva allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUDE), da parte dell’Associazione, la pratica n. 2019 (acquisita al prot. 7288 del 4 settembre 2024), concernente la SCIA per opere di manutenzione straordinaria in sanatoria, mediante una diversa distribuzione e riorganizzazione degli spazi interni della Scuola dell’Infanzia Pafundi.
Con nota prot. 7368 del 6 settembre 2024, il Responsabile dell’U.T. dichiarava l’irricevibilità della pratica per le stesse motivazioni contenute nell’atto di diffida prot. 6185 del 18 luglio 2024, disponendo per l’archiviazione della stessa.
Stessa sorte hanno ricevuto le pratiche di richiesta preventiva di parere e/o atti di assenso per “ Opere di manutenzione straordinaria in sanatoria mediante diversa distribuzione e riorganizzazione degli spazi interni della Scuola dell’infanzia dott. Canio Pafundi ” prodotte dall’Associazione allo Sportello Unico Attività produttive (SUAP), le quali sono state ritenute improcedibili e conseguentemente archiviate con note del Responsabile SUAP prot. 7505 del 10 settembre 2024 e prot. 7506 del 10 settembre 2024 “ per le medesime motivazioni contenute nel provvedimento di archiviazione prot. 7368 del 06/09/2024 ” assunto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
Sia l’atto di diffida del 18 luglio 2024 che i provvedimenti di archiviazione da ultimo citati, sono stati fatti oggetto di impugnativa da parte dell’Associazione con ricorso innanzi al TAR Basilicata.
Con ulteriore atto del 16 settembre 2024, il Responsabile dell’Area Tecnica ha diffidato l’Associazione a provvedere per la chiusura ad horas della struttura.
Quest’ultimo atto è stato impugnato con motivi aggiunti.
Successivamente l’Associazione Asilo Pafundi ha presentato, il 9 settembre 2024, SCIA alternativa al P.d.C. (pratica 2030), acquisita al prot. 7448 del 10 settembre 2024, avente ad oggetto “ Intervento di adeguamento al punto 3.8.1 del DM 18.12.1975 mediante realizzazione di una scala di sicurezza esterna per la Scuola dell’Infanzia dott. Canio Pafundi ”, da collocarsi su terreno di proprietà comunale adiacente la struttura scolastica. Il responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUDE), con nota prot. 7911 del 24 settembre 2024, ha comunicato all’Associazione interessata la sospensione delle determinazioni in merito alla pratica edilizia n. 2030 del 9 settembre 2024 nelle more dell’adozione degli atti da parte dell’Amministrazione.
La nota del responsabile del Procedimento è stata riscontrata con delib. G.C. n. 75 del 25 ottobre 2024.
Con sentenza n. 491 del 10 ottobre 2024, il TAR ha rigettato sia il ricorso che i motivi aggiunti sul rilievo che l’Associazione comodataria aveva modificato le destinazioni d’uso dell’immobile, non autorizzate dal Comune ed in assenza della modifica del suindicato contratto di comodato d’uso del 10 marzo 2009.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Comune di Oppido Lucano.
All’udienza del 8 aprile 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando in relazione ai capi dall’ultimo capoverso di pag. 8 al secondo capoverso di pag.10 della sentenza impugnata. Violazione di legge e falsa applicazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Motivazione apparente basata sulla presunta violazione del comodato. Sviamento di potere. Abnormità del diniego.
Evidenzia che il comodato non era stato violato in quanto esso prevedeva la distribuzione della scuola d’infanzia tra piano terra e primo piano e non poteva prevedere la sezione Primavera che è stata promossa dopo la riforma del DLvo 65/2017 e autorizzata dal Comune nel 2018.
La censura è fondata.
Osserva preliminarmente il Collegio che è stato chiarito, in relazione ai riferimenti ora a un piano primo, ora a un piano secondo, che l’immobile in parte dato in comodato alla associazione appellante prospetta sia a monte che a valle con Via Lamponio e che, visto da monte (dov’è l’ingresso della scuola), si presenta come costituito da due piani (piano terra e primo piano) con sottostante piano interrato, mentre, visto da valle, si presenta come composto da tre piani, consistenti nel piano terra destinato a teatro comunale, con i sovrastanti piano primo e piano secondo destinati a scuola dell’infanzia.
La questione centrale da esaminare è quella concernente la destinazione d’uso dei piani, ovvero il piano terra da utilizzarsi per le attività didattiche e quello superiore per le sole attività di mensa scolastica (refettorio e cucina) e per le funzioni dell’assistente.
Il comodato ha ad oggetto “ locali di proprietà comunale, siti in via Lamponio snc, con annessa area a verde, con esclusione dei locali siti al piano sotto strada ed adibiti a Cineteatro Comunale “G. Obadiah”, da adibire a Piano terra e parte del 1° Piano a Scuola per l’Infanzia e per la restante parte del 1° piano ad alloggio per le suore, il tutto come meglio indicato nelle allegate planimetrie…… ”
Il testo del comodato non contiene alcuna limitazione relativa all’uso dei locali.
Nella planimetria del primo piano, per la parte affidata in godimento all’Associazione, si prevede, oltre al corridoio e ai servizi igienici, una stanza destinata a mensa, una a cucina e dispensa e una stanza riservata; nessun vano era stato previsto al medesimo piano con destinazione alle attività strettamente educative.
Solo nella planimetria si trova, dunque, una distinzione funzionale dei locali.
Nel parere n. 1303 reso dalla Commissione Edilizia del 28 giugno 2000 si legge che: - “ il progetto riguarda la costruzione di una scuola materna di n. 2 sezioni ” e che “ il numero delle sezioni è scaturito dalla verifica del numero degli alunni frequentanti realmente le 3 sezioni di scuola materna statale e le due sezioni di scuola materna privata “delle suore” esistenti. Attualmente il numero degli alunni frequentanti la scuola pubblica è di 67 ed il numero degli alunni frequentanti la scuola privata è di 51, per un totale di 118. N. frequenze oggi 118 – N. freq. Max ultimi 20 anni 127 – N. freq. Max ipotizzabile 5 sezioni”; “si è preferito mettere al piano terra le sezioni con annessi spogliatoi e servizi, a diretto contatto con il giardino e l’ambiente per le attività libere, mentre al piano primo il reparto mensa – cucina e vano per gli insegnanti ”.
Vero è che, come affermato dalla Corte di Cassazione ( ex multis sentenza 26609/2016) le planimetrie allegate ai contratti costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del contratto.
Tuttavia si osservi che la destinazione d’uso catastale si riferisce alla classificazione che il catasto attribuisce a ogni immobile in base alla sua funzione (ogni immobile è inquadrato in una specifica categoria catastale, che va dalle abitazioni civili (A) agli immobili industriali (D)) ed è utilizzata principalmente per scopi fiscali, poiché influisce sul calcolo delle imposte immobiliari.
La destinazione d’uso urbanistica (differente dalla destinazione d’uso catastale) è definita dai Piani Regolatori Comunali ed è strettamente legata alle politiche territoriali e urbanistiche e regola l’utilizzo legale dell’immobile.
Dalla lettura del parere della Commissione edilizia si evince che quella indicata nella planimetria è una destinazione degli ambienti, ma non una destinazione d’uso in senso tecnico
L’Amministrazione riferisce di avere sempre richiesto che la realizzazione degli adeguamenti igienico sanitari avvenisse nel rispetto delle destinazioni impresse dal comodato d’uso, le quali precludevano che al piano superiore della parte d’immobile concesso all’Associazione fossero esercitate attività didattiche, da esplicarsi in via esclusiva al piano inferiore.
Allorquando l’Associazione ha provveduto per gli adeguamenti prevedendo l’insediamento di una delle due sezioni della scuola dell’infanzia nel locale al piano superiore destinato invece all’assistente, l’appellante non ha consumato alcuna violazione delle clausole del comodato, essendo stata modificata solo la destinazione degli ambienti.
2.Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando in relazione ai capi dall’ultimo capoverso di pag. 8 al secondo capoverso di pag.10 della sentenza impugnata. Violazione di legge. Violazione del DM 18.12. 1975.Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Carenza di motivazione. Sviamento di potere. Abnormità del diniego.
Il motivo è fondato.
Riferisce l’appellante che il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 recante: “ Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica ” al punto 3.8.1 stabilisce che “ La distribuzione verticale di edifici a più piani dovrà essere assicurata da almeno una scala normale e da una scala di sicurezza, posta all'esterno dell'edificio ”
Il comodato prevedeva già l’utilizzo di entrambi i piani (terra e primo) per la scuola d’infanzia.
Il Comune di Oppido nel 2018 aveva rilasciato l’autorizzazione al funzionamento M2.1 per micronido e sezione primavera ai sensi e per gli effetti della DGR 194 del 9 marzo 2017 e delle linee guida regionali 2023 senza imporre alcuna prescrizione aggiuntiva, con capienza massima di n. 80 bambini di cui n. 20 previsti per la sezione primavera (24-36 mesi).
In uno degli atti impugnati ovvero la diffida del 18 luglio 2024 si chiede il ripristino delle condizioni igienico sanitarie nel rispetto del contratto di comodato ed alle condizioni di utilizzo del piano primo rilevando la mancanza della scala di sicurezza.
Le altre richieste di adeguamento che erano state originalmente formulate da ASP Potenza e riportate nelle premesse nell’ordinanza n.8 del 14 maggio 2024 sono state adempiute come si evince dalla relazione tecnica depositata a fine agosto 2024.
Si osservi che al primo piano è già prevista la presenza dei bambini in quanto lì è collocata la mensa con una capacità maggiore di 80 posti.
L’Associazione Pafundi ha chiesto l’autorizzazione all’installazione della scala (pur rilevando che si tratterebbe di intervento a carico dell’ente proprietario).
In particolare la richiesta è stata inoltrata fin dal 14 marzo 2024, sollecitata poi il 14 aprile 2024 ed è rimasta senza risposta alcuna. L’istituzione scolastica ha poi presentato il progetto di realizzazione della scala al SUDE manifestando la disponibilità anche all’accollo dei costi, il 9 settembre 2024.
La relazione tecnica dell’ufficio afferma la necessità della scala di sicurezza: “ Negli elaborati architettonici viene comunque indicata la previsione di realizzazione della scala di sicurezza esterna all’edificio ai sensi del punto 3.8.1 del D.M. 18 dicembre 1975. Tale scala sarebbe dovuta essere già presente originariamente e prima della concessione dell’immobile in comodato d’uso gratuito avvenuto nel 2009, ovvero al rilascio del certificato di agibilità avvenuto nel 2012 in quanto elemento imposto dalla normativa di riferimento per le strutture scolastiche distribuite su più livelli ”.
Il Comando Vigili del Fuoco di Potenza, sollecitato dall’appellante, con la nota datata 21 ottobre 2024, acquisita con prot. n. 19007 del 21 ottobre 2024 ha evidenziato che per quanto attiene alle scuole di tipo zero con presenze fino a 100 persone, il punto 11 del D.M. 26 agosto 1992 non prescrive alcuna scala di sicurezza esterna e che, quindi, la scala di sicurezza non era prescritta per l’edificio scolastico attesa la presenza di persone in un numero inferiore a 100, in quanto il limite di 60 bambini nella scuola dell’Infanzia e di 20 bambini nella sezione Primavera non è mai stato superato.
Tuttavia, anche a voler ritenere che il parere dei vigili del Fuoco non sia dirimente per la vicenda che occupa, lo stesso tecnico comunale che ha richiesto l’intervento degli organi politici ha affermato: “ che l’autorizzazione alla costruzione della scala di sicurezza esterna rende stabilmente utilizzabile il secondo piano dell’immobile comunale di Via Lamponio adibito a Scuola per l’infanzia paritaria “Pafundi”, anche per attività didattiche e non solo per periodi limitati e solo per l’uso di mensa e cucina ”.
Con nota n.913 dell’1 febbraio 2025, acquisita con prot. DGFIESD n. 575 del 3 febbraio 2025 l’Amministrazione locale ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, di voler chiarire quale è la parte del DM del 18 dicembre 1975 che deve essere rispettata per l’edilizia scolastica e precisamente se vadano disapplicati i punti delle norme tecniche da 1 a 5.
Il Ministero, con nota del 6 febbraio 2025, ha rilevato che, in ragione dell’assenza di normativa regionale specifica, l’apparato legislativo di riferimento per l'edilizia scolastica resta il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1975, doveroso nella sua interezza.
Sulla base di tali indicazioni la realizzazione della scala di sicurezza esterna all’edificio ai sensi del punto 3.8.1 del D.M. 18 dicembre 1975 si imporrebbe.
Non si comprende, pertanto perché l’Amministrazione civica che evidentemente ritiene, sulla base anche delle indicazioni del Ministero competente la necessità della scala di sicurezza esterna, non abbia nemmeno risposto alla richiesta di autorizzazione ad installarla, peraltro nemmeno a seguito della disponibilità offerta dall’Associazione di assumersene i costi.
L’autorizzazione alla realizzazione della scala di sicurezza deve essere, pertanto, concessa.
3.Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando in relazione ai capi dall’ultimo capoverso di pag. 8 al secondo capoverso di pag.10 della sentenza impugnata. Violazione di legge. Violazione della legge 241/1990 e della L. 142/1990. Violazione dell’art. 50 del TUELL. Carenza di potere. Incompetenza del funzionario comunale ad emettere diffide volte alla chiusura di immobili che ospitano funzioni pubbliche.
Espone che la scuola d’infanzia paritaria ed il servizio da essa offerto al pubblico è di competenza dell’Ufficio scolastico regionale quale emanazione del MIM e che, nel caso che occupa nessun provvedimento afferente la parità scolastica o comunque la continuità del servizio è stato posto in essere.
La censura non è fondata.
Come correttamente evidenziato dal primo Giudice le disposizioni recate nell’art. 7 del D.lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 demandano agli Enti locali le funzioni di vigilanza sui soggetti privati esercenti la gestione dei servizi educativi per l’infanzia, attribuendo ad essi anche i poteri sanzionatori.
I primi due motivi di appello devono essere, pertanto, accolti e la sentenza riformata
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’originario ricorso.
Condanna il Comune di Oppido Lucano al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO