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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 4265/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4265/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 20.05.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Retribuzione”; e vertente N. _______________
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. S. Crauso del
Parte_1
REPERTORIO Foro di Napoli in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente
N. _______________ domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, Via Bologna, n. 046/2025 R.B. Lav.
n. 138;
Ricorrente
Discusso nel termine e del 20.05.2025
in persona del legale rappr. p.t., con sede in con scambio di note scritte Controparte_1 ex art. 127 ter cpc
Salerno, Via A. Pirro, n. 2;
Resistente contumace
Deposito minuta e
_________________
, in persona Controparte_2
del Presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4265/24 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 20.05.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 05.8.2024 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
08.04.2023 al giorno 12.06.2024 (data delle dimissioni per giusta causa), presso il ristorante sito in Castellabate, Lungomare Bracale snc, denominato “Terrazza Prisco”, con contratto di lavoro a tempo determinato full time e mansioni di cameriere, inquadramento nel livello
4 del CCNL Turismo Minori/Confcommercio; quindi, essendo rimasto creditore delle differenze retributive, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 22.935,83, oltre rivalutazione e interessi, e al versamento delle somme a titolo di contribuzione dovuta in favore dell' e al risarcimento del danno derivante dall'impossibilità CP_2
di percepire dall' l'indennità Naspi, con vittoria delle spese di lite. CP_2
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute pec di accettazione e consegna in data 18.11.2024, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, pertanto, rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 20.05.2025 la parte
Giudizio n. 4265/24 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_1 CP_1 costituita, previa rinuncia alla domanda proposta contro l' ha CP_2
discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il pagamento Parte_1
delle differenze retributive è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che risultano allegati agli atti le buste paga, le comunicazioni Unilav di assunzione e cessazione, l'estratto conto previdenziale, il modulo di recesso, la denuncia effettuata presso l'ITL di Salerno, la domanda Naspi
e il relativo rigetto, la diffida e la messa in morala visura camerale della società resistente, il CCNL di settore e i conteggi analitici (cfr. all. 01-12 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Peraltro, a fronte delle analitiche asserzioni della parte ricorrente e delle prove documentali fornite, la società resistente nulla ha controdedotto, rimanendo addirittura contumace.
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente): i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono conformi alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione. Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 22.935,83 (di cui euro 1.961,82 per trattamento di fine rapporto), oltre la rivalutazione monetaria e gli
Giudizio n. 4265/24 R.G. Sorianiello c/o + 1 pag. 3 CP_1 interessi, dal dovuto e fino al saldo.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta nei termini sopra indicati.
III. La domanda del ricorrente di risarcimento dei danni per
l'impossibilità di percepire l'indennità Naspi è infondata e, pertanto, va rigettata. Invero, il ricorrente, oltre a non fornire elementi circa la quantificazione della suddetta indennità, non ha fornito alcun elemento probatorio da cui desumere l'eventuale esito favorevole della domanda, qualora la società resistente avesse provveduto a denunciare l'avvenuta cessazione del rapporto.
IV. Infine, va dichiarato non luogo a provvedere circa la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell a seguito CP_2
dell'intervenuta rinuncia alla stessa, con note scritte depositate in data
03.04.2025: “Si evidenzia che il ricorso introduttivo non è stato notificato all'ente resistente dunque si rinuncia alla domanda nei CP_2
confronti di quest'ultimo”.
V. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società e dell' con ricorso
[...] CP_1 CP_2
depositato in data 05.08.2024 e ritualmente notificato 18.11.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente
Giudizio n. 4265/24 R.G. Sorianiello c/o + 1 pag. 4 CP_1 della somma di euro 22.935,83 (di cui euro 1.961,82 per trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Rigetta la domanda del ricorrente di risarcimento dei danni per l'impossibilità di percepire l'indennità Naspi;
4) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda proposta nei confronti dell' CP_2
5) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 20.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4265/24 R.G. c/o + 1 pag. 5 Parte_1 CP_1