TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1705/2022 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
, (c.f.: ) rapp.to e difeso da se stesso Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna CP_1 in p.l.r.t. rappresentata e difesa dall'avvocatura interna RESISTENTE
E
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Vittorio Aconi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2022 la parte ricorrente impugnava intimazione di pagamento n. 01220229000634809000, a mezzo pec, per un importo complessivo pari a Euro 13.019,06, avente ad oggetto i seguenti avviso di addebito n. 31220170002001991000, n. 31220180002757302000, 31220190002826122000, con il quale si chiedeva il pagamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 335/1995 per l'anno 2010, 2011 e 2012 calcolati d'ufficio. Si costituivano le parti resistenti e chiedevano il rigetto del ricorso, contrastando la domanda della ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza delle eccezioni proposte.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa, come da presente sentenza. In primo luogo occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela. È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5
1 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento (successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1,
24, 25,29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016). Inoltre, in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile
2 dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”. A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte
(ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta,
3 e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie parte ricorrente ha eccepito la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
La contestazione si risolve nella contestazione dell'esistenza del diritto dei resistenti (nei rispettivi titoli) di agire in executivis con la conseguenza che l'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ed infondate si rilevano le eccezioni dei resistenti in punto di tardività della stessa per violazione del termine di cui all'art. 617 cpc.
Ebbene ciò posto in tema di ammissibilità e qualificazione della proposta opposizione, essa nel merito va accolta.
Ritenuto in via preliminare sussistente l'interesse ad agire essendo l'intimazione opposta autonomo atto suscettibile di esecuzione forzata per l'intera somma indicata, si osserva quanto segue.
La parte è un avvocato iscritta all'albo, non titolare di parte Iva che svolge occasionalmente la professione, ha prodotto negli anni in questione Gestione Separata è disciplinata dall'art. 2, comma
26 e ss., L. n. 335/1995; il comma 26 così dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'".
Su questo contesto normativo è poi intervenuto l'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella L.
n. 111/2011 che, al comma 12 prevede: "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1 esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995".
A seguito della normativa in questione, è stata avviata dall' la cd. Operazione Poseidone, con la CP_1 quale l'Istituto Previdenziale ha provveduto all'iscrizione d'ufficio presso la Gestione Separata di una serie di professionisti, iscritti ai relativi ordini, ma per questioni reddituali non iscritti alle Casse
Previdenziali di appartenenza, nei cui confronti versavano esclusivamente un contributo integrativo, senza ricevere alcuna copertura previdenziale.
Tale operazione ha determinato una proliferazione di giudizi su tutto il territorio nazionale, volti a far accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall' , fino a quando di Controparte_3
4 essi se ne sono occupati anche i Giudici di Legittimità, che hanno ricostruito ed interpretato l'intera normativa, in ragione della loro funzione nomofilattica.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto, per quanto riguarda gli avvocati, che "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla , alla quale CP_4 versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di CP_1 universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (cfr., in termini, Cass. n. 32167/2018).
La Suprema Corte con recenti sentenze (v. Cass. n. 519 del 2019 e Cass. n. 32608 del 2018, che hanno confermato l'orientamento avviato da Cass. n. 32167/2018) ha osservato che:
- con la creazione nel 1995 della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione, per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito;
- la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n.449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata, è prevista un differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono;
- le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè : a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza;
b) mancanza Parte di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l' anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c) la negazione del principio dell'attività prevalente, sicché nella gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti;
- il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del
2003;
- la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è dunque limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello
Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione;
- la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde dunque ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia
5 previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti;
- in altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26,
I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale "…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000…..") di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco;
ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione, laddove tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Conseguentemente, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del 2004, risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo superiori al suddetto limite di 5.000 euro.
La circolare n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, sulla base delle direttive impartite dal CP_1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale limite, occorre fare riferimento ai compensi materialmente percepiti nell'anno solare, e quindi ad un criterio di cassa.
Nel caso in esame la ricorrente nell'anno 2010,2011 e 2012 ha percepito redditi da lavoro autonomo inferiori alla soglia.
Pertanto ella non era tenuta all'iscrizione nella Gestione Separata.
Ne deriva che l'opposizione è fondata e che tale ultima intimazione va annullata con riferimento ai suddetti avvisi.
Le spese del giudizio, attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine e la decorrenza della prescrizione, nonché il rigetto della domanda relativa alla pretesa cancellazione della ricorrente dalla Gestione Separata
Liberi Professionisti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del Giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- compensa per intero tra le parti le spese e competenze di lite.
Avellino, 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Monica d'Agostino
6
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1705/2022 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
, (c.f.: ) rapp.to e difeso da se stesso Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna CP_1 in p.l.r.t. rappresentata e difesa dall'avvocatura interna RESISTENTE
E
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Vittorio Aconi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2022 la parte ricorrente impugnava intimazione di pagamento n. 01220229000634809000, a mezzo pec, per un importo complessivo pari a Euro 13.019,06, avente ad oggetto i seguenti avviso di addebito n. 31220170002001991000, n. 31220180002757302000, 31220190002826122000, con il quale si chiedeva il pagamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 335/1995 per l'anno 2010, 2011 e 2012 calcolati d'ufficio. Si costituivano le parti resistenti e chiedevano il rigetto del ricorso, contrastando la domanda della ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza delle eccezioni proposte.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa, come da presente sentenza. In primo luogo occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela. È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5
1 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento (successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1,
24, 25,29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016). Inoltre, in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile
2 dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”. A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte
(ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta,
3 e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie parte ricorrente ha eccepito la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
La contestazione si risolve nella contestazione dell'esistenza del diritto dei resistenti (nei rispettivi titoli) di agire in executivis con la conseguenza che l'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ed infondate si rilevano le eccezioni dei resistenti in punto di tardività della stessa per violazione del termine di cui all'art. 617 cpc.
Ebbene ciò posto in tema di ammissibilità e qualificazione della proposta opposizione, essa nel merito va accolta.
Ritenuto in via preliminare sussistente l'interesse ad agire essendo l'intimazione opposta autonomo atto suscettibile di esecuzione forzata per l'intera somma indicata, si osserva quanto segue.
La parte è un avvocato iscritta all'albo, non titolare di parte Iva che svolge occasionalmente la professione, ha prodotto negli anni in questione Gestione Separata è disciplinata dall'art. 2, comma
26 e ss., L. n. 335/1995; il comma 26 così dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'".
Su questo contesto normativo è poi intervenuto l'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella L.
n. 111/2011 che, al comma 12 prevede: "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1 esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995".
A seguito della normativa in questione, è stata avviata dall' la cd. Operazione Poseidone, con la CP_1 quale l'Istituto Previdenziale ha provveduto all'iscrizione d'ufficio presso la Gestione Separata di una serie di professionisti, iscritti ai relativi ordini, ma per questioni reddituali non iscritti alle Casse
Previdenziali di appartenenza, nei cui confronti versavano esclusivamente un contributo integrativo, senza ricevere alcuna copertura previdenziale.
Tale operazione ha determinato una proliferazione di giudizi su tutto il territorio nazionale, volti a far accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall' , fino a quando di Controparte_3
4 essi se ne sono occupati anche i Giudici di Legittimità, che hanno ricostruito ed interpretato l'intera normativa, in ragione della loro funzione nomofilattica.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto, per quanto riguarda gli avvocati, che "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla , alla quale CP_4 versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di CP_1 universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (cfr., in termini, Cass. n. 32167/2018).
La Suprema Corte con recenti sentenze (v. Cass. n. 519 del 2019 e Cass. n. 32608 del 2018, che hanno confermato l'orientamento avviato da Cass. n. 32167/2018) ha osservato che:
- con la creazione nel 1995 della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione, per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito;
- la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n.449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata, è prevista un differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono;
- le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè : a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza;
b) mancanza Parte di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l' anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c) la negazione del principio dell'attività prevalente, sicché nella gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti;
- il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del
2003;
- la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è dunque limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello
Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione;
- la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde dunque ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia
5 previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti;
- in altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26,
I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale "…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000…..") di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco;
ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione, laddove tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Conseguentemente, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del 2004, risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo superiori al suddetto limite di 5.000 euro.
La circolare n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, sulla base delle direttive impartite dal CP_1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale limite, occorre fare riferimento ai compensi materialmente percepiti nell'anno solare, e quindi ad un criterio di cassa.
Nel caso in esame la ricorrente nell'anno 2010,2011 e 2012 ha percepito redditi da lavoro autonomo inferiori alla soglia.
Pertanto ella non era tenuta all'iscrizione nella Gestione Separata.
Ne deriva che l'opposizione è fondata e che tale ultima intimazione va annullata con riferimento ai suddetti avvisi.
Le spese del giudizio, attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine e la decorrenza della prescrizione, nonché il rigetto della domanda relativa alla pretesa cancellazione della ricorrente dalla Gestione Separata
Liberi Professionisti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del Giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- compensa per intero tra le parti le spese e competenze di lite.
Avellino, 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Monica d'Agostino
6