Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 11.03.2019 al numero 2552/19 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno numero 319/2019 nel giudizio recante RG 8109/2016, depositata in data 25.01.2019, notificata a mezzo pec in data 31.01.2019
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 resentata e difesa dall'avv.to Laura CP_1
Giudice;
APPELLANTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa all'avv. Giovanni Esposito;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 1050/16, emesso in data 28.04.2016 e notificato nei termini di legge, il Giudice di Pace di Salerno ingiungeva alla ditta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in
[...] della somma di euro 3.237,96 oltre interessi e spese di giustizia, a Parte_1
n. 561 del 19.09.2012, avente ad oggetto la fornitura di un'apparecchiatura elettronica nonché la sua installazione, configurazione e collaudo. In accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Salerno, stabilita la propria competenza, aveva ritenuto il credito vantato dalla ditta Parte_1 certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta. 1
[...] essa ed espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione. Con sentenza n. 319/2019, depositata il 25.01.2019, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.1050/2016, condannando la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle uidate in euro 900,00, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione all'avvocato di parte opponente. 3. Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, proponeva, dinanz rmale atto di appello avverso la sentenza n. 319/2019 chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva oltre che la totale riforma con accoglimento della domanda di pagamento della somma di euro 3.237,96 a favore della Parte_1
e, per l'effetto, la condanna della ditta in
[...] Controparte_2 resentante pro tempore, al pagamento oltre interessi legali. Chiedeva, inoltre, la condanna della ditta al pagamento delle CP_2 CP_2 spese e competenze del giudizio monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP, nonché al pagamento del doppio grado di giudizio. Parte appellante eccepiva, quale primo motivo di appello, “l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del giudice sui punti decisivi della controversia”. Nello specifico, contestava i punti della sentenza appellata in cui il giudice di prime cure stabiliva che non era stata fornita la prova che “l'apparecchiatura elettronica fosse stata effettivamente ordinata e che la prestazione descritta fosse stata correttamente eseguita (installazione e collaudo)”, lamentando l'errata valutazione della documentazione versata in atti (documento attestante l' accettazione della proposta del 21.06.2012 e certificato di assistenza del 19.09.2012 su tutti) oltreché della prova testimoniale espletata.
Eccepiva, inoltre, “l'errata valutazione della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo” e “la mancata valutazione da parte del giudice della non contestazione dell'esistenza tra le parti di un contratto di fornitura e sull'accettazione della fattura” sostenendo che, nel caso di specie, non essendo stato contestato il rapporto tra le parti, la fattura, prodotta in giudizio, poteva costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione eseguita come tale idoneo a dimostrare l'esistenza del credito avversario e la correttezza del suo ammontare.
2 Lamentava, infine, “il difetto di motivazione del giudice di primo grado per la mancata acquisizione del fascicolo della fase monitoria” avendo il giudice di primo grado emesso la sentenza impugnata senza prendere in considerazione tutti i documenti prodotti con il ricorso per Decreto ingiuntivo che, se valutati, avrebbero, al contrario, indotto il giudicante alla conferma del D.I. opposto.
Con comparsa depositata l'11.09.2019 si costituiva l'appellata in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che concludeva ta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
per il rinvio della causa ad udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.; per l'integrale rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto ed, infine, per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Avv. antistatario di parte appellata nonché al risarcimento dei danni cagionati alla ditta ex articolo 96 c.p.c. Parte_2
Parte appellata si soffermava, in particolare, sulla violazione dell'articolo 345, III comma c.p.c. stigmatizzando “il proditorio deposito di due documenti inesistenti nel corso del giudizio di primo grado (offerta firewall datata 21/06/2012 e certificato di installazione/collaudo datato 19/09/2012) ed ai quali mai la controparte ha fatto alcun accenno con qualsivoglia dei suoi scritti (ricorso per decreto di ingiunzione/comparsa di costituzione in giudizio di opposizione/comparsa conclusionale del giudizio di opposizione)”.
Censurava, dunque, la scorrettezza del comportamento processuale della controparte oltreché la mistificazione degli eventi e delle deposizioni testimoniali conseguente alla strumentalizzazione dei suddetti documenti,
Alla prima udienza fissata per il giorno 24.09.2019, l'appellante si riportava al contenuto dell'atto di appello e chiedeva in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza;
l'appellato si riportava alla propria comparsa di costituzione. Rigettata con ordinanza l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, stante il mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado, il giudice rinviava la causa al 22.09.2020 mandando alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo.
Con decreto il giudice, considerato che, per il carico del ruolo, non poteva essere celebrata l'udienza del 22.09.2019 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2022., la quale si teneva in modalità telematica.
Alla detta udienza, non risultando ancora acquisito il fascicolo di primo grado, lette le note delle parti, il giudice rinviava all'udienza del 3.10.2023, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado all'udienza del 03.10.2023, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., mediante deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il giudice con ordinanza del 17.07.2023 assegnava la causa in decisione con la concessione dei termini abbreviati di cui all'articolo 190 c.p.c.
4. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello essendo stato proposto nel termine breve fissato dalla legge, giusta la notifica della sentenza di primo grado.
3 Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
D'altra parte, se l'oggetto del giudizio di appello è identico- quantomeno potenzialmente- a quello del giudizio di primo grado, il principio del doppio grado di giurisdizione vuole che tale oggetto non vada oltre quello del giudizio di primo grado.
Per tale ragione, non sono ammesse nuove domande in appello, ad eccezione di quelle che abbiano per oggetto interessi, frutti o altri accessori maturati dopo la sentenza impugnata o risarcimento di danni sofferti o conosciuti dopo la sentenza stessa (articolo 345, I comma c.p.c.).
Non sono proponibili, inoltre, neppure nuove eccezioni, salvo che non siano rilevabili di ufficio, (articolo 345, II comma c.p.c.) ed esclusa è l'offerta di nuovi mezzi di prova o la produzione di nuovi documenti come stabilito dal comma terzo dell'articolo 345 c.p.c.
Le preclusioni richiamate restituiscono al giudizio di appello la natura di controllo e di rinnovazione del giudizio di primo grado sulla base dei medesimi elementi (revisio prior instantiae).
5. Ciò posto in punto di diritto, nel merito l'appello va rigettato. Deve ritenersi, infatti, condivisibile quanto sostenuto dal Giudice di prime cure in ordine alla mancata prova circa l'esistenza del credito vantato da parte dell'odierna appellante nei confronti dell'appellata. Nel caso di specie, la ditta in persona Pt_1 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, non ha provat l'effettivo ordine dell'apparecchiatura elettronica (PIX 501 BUNK 9 – ASA 5505 SEC PLUS) oltre all' effettiva installazione e relativo collaudo.
Nello specifico, quanto al primo motivo di appello, le risultanze istruttorie raccolte nel giudizio non consentono di ritenere provata l'accettazione, da parte della ditta
[...]
dell'offerta “Firewall avente ad oggetto la vendita di n.1 firewall cisco mod CP_2
ASA5505 utenti illimitati” inoltratale dalla ditta Parte_1
Della documentazione prodotta in giudizio a sostegno della pretesa creditoria, infatti, la fattura di vendita numero 561 del 19.09.2012, titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, non può costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (ex multis Cass.5071 del 2009; Cass. N.17371 del 2003) né può esserne suffragato il contenuto dai documenti “offerta firewall” datata 21/06/2012 e “certificato di
4 installazione/collaudo” datato 19.09:2012, che, invece, risultano inammissibili e, quindi, inutilizzabili ai fini del decidere, in quanto introdotti nel presente giudizio in violazione dell'articolo 345 III comma c.p.c.
Secondo tale articolo “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo ((...)) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.”
I citati documenti, infatti, seppur dall'appellante asseritamente ritenuti presenti nella produzione del monitorio, non risultano mai richiamati dalla parte opposta nel corso del giudizio di primo grado, né risultano elencati in calce al ricorso per decreto ingiuntivo che, invece, richiama esclusivamente la costituzione in mora;
la fattura di vendita 516/2012; le scritture contabili;
la visura camerale della;
nota spese. CP_2
Va, inoltre, rilevato che la copertina del fascicolo monitorio, versato in atti dall'appellante, non risulta intatta ed integra, potendosi riscontrare, sulla medesima, delle piccole perforazioni sul margine sinistro che lasciano presumere la rimozione di spille di cucitrice preesistenti.
Da tali riflessioni deriva anche il rigetto del terzo motivo di appello con cui l'odierna appellante contesta la mancata acquisizione del fascicolo della fase monitoria da parte del giudice di primo grado, l'esame del quale avrebbe consentito al giudice di confermare l'opposto decreto ingiuntivo. Non sussistendo la prova del tempestivo e rituale deposito, sin dalla fase monitoria, dei documenti contestati, la mancata acquisizione del fascicolo monitorio nel corso del giudizio di primo grado alcun rilievo ha potuto assumere ai fini della decisione impugnata.
Tantomeno risolutive, ai fini della prova della pretesa creditizia, sono le dichiarazioni rese dalla teste di parte appellante, le quali risultano lacunose e generiche oltreché in contrasto evidente con la fattura numero 516/2012 (prodotta dalla medesima appellante) in quanto volte a confermare, sì, l'avvenuta consegna dell'apparecchiatura, ma non anche l'avvenuta installazione e successivo collaudo, circostanza, invece, questa evincibile per tabulas dal suddetto documento contabile.
Ciò premesso, va rigettato anche il secondo motivo di appello col quale si eccepisce l'errata valutazione della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo da parte del giudice e la mancata valutazione della non contestazione dell'esistenza fra le parti di un contratto di fornitura e sulla accettazione della fattura”.
Esclusa l'utilizzabilità dei documenti sopra citati, infatti, residua quale elemento di prova del vantato credito la fattura numero 561/2012 che, seppur accompagnata dagli estratti autentici delle scritture contabili previsti dalle leggi tributarie e dai solleciti di pagamento, per consolidato orientamento giurisprudenziale non può fondare, da sola, la pretesa creditizia.
La Corte di Cassazione, invero, ha in numerose pronunce precisato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altre parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto 5 già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti, la fattura, ancorché annotata bei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. n.8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Pertanto, in totale conferma della sentenza impugnata, l'appello va rigettato.
6. Le spese del secondo grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante, con attribuzione in favore del procuratore di parte appellata, antistatario.
7. In ordine alla domanda di risarcimento danni, cosiddetto da lite temeraria, spiegata dalla parte appellata, il presente giudicante non ritiene sussisterne gli estremi.
Come noto l'art. 96 c.p.c. prescrive due diverse fattispecie di liquidazione del danno da lite temeraria. Una al primo comma ed un'altra al terzo comma.
Nel caso di specie, parte convenuta invoca genericamente l'art. 96 c.p.c.
Quanto alla fattispecie di cui al primo comma, ai sensi del quale “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”, deve ritenersi che, a prescindere dalla sussistenza o meno di una condotta processuale scorretta caratterizzata da un agire con mala fede, da intendersi come agire con la consapevolezza del proprio torto o per spirito di emulazione o per fini dilatori e defatigatori, manca da parte dell'istante la prova dell'effettivo pregiudizio subito non potendosi, secondo la giurisprudenza, far ricorso, in sede di liquidazione, a mere nozioni di comune esperienza o al criterio equitativo ove dagli atti non risultino elementi idonei all'identificazione del danno.
Quanto alla fattispecie di cui all'art. 96, terzo comma, del Codice di Procedura Civile, in base al quale “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” si osserva quanto segue. Nell'interpretare puntualmente tale norma, la Corte di legittimità ha statuito che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta
6 oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”. (Cass., 3830 del 15.02.2021; conforme Cass., n. 27623 del 21.11.2017)
In applicazione del suddetto orientamento, non si può ritenere che l'odierno attore abbia intenzionalmente e concretamente abusato dello strumento processuale. L'appellante ha, infatti, agito in giudizio al fine di chiedere un pagamento, in base alla ricostruzione dei fatti prospettata, ma non ha poi provato l'esistenza del credito. Non si può ritenere, pertanto, che egli abbia agito pretestuosamente, azionando la sua pretesa con la coscienza dell'infondatezza della domanda, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della sua posizione;
fattori, questi ultimi, che, se fossero emersi, avrebbero consentito al presente giudicante di condannare l'attore al pagamento di quella somma equitativamente determinata di cui all'articolo 96 comma terzo c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni Parte_1 altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma totalmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che vengono liquidate in €2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Esposito, antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/02, inserito dalla Legge n. 228/12, in relazione all'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, l'8.01.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gianvito De Paola,
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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