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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2022, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RE CARMELA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa P_ C.F._2
dall'Avv. ALONGI GIUSEPPE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] P_
pagina 1 di 12 in data 26.04.2003 (regolarmente trascritto nei registri dello stato P_
civile del Comune di Alcamo, al n. 23, parte II, serie A, anno 2003).
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(29.06.2007) e (10.10.2014). Per_2
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto n.
249/2014, emesso in data 11.11.2014, aveva omologato la separazione personale tra loro alle condizioni dagli stessi congiuntamente rassegnate
(affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
assegno di mantenimento per la di € 100,00 mensili a P_ carico del;
contributo al mantenimento dei minori di € 400,00 Parte_1
mensili a carico del , gravato anche del carico esclusivo delle Parte_1 spese straordinarie).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la casa familiare con la madre, e regolarsi l'esercizio del proprio diritto di visita secondo le modalità meglio specificate in ricorso.
Lamentava un sopravvenuto mutamento della propria situazione economica, discendente dalle esigenze sorte dal nucleo familiare creato con la nuova compagna, dalla quale aveva pure avuto un figlio.
Escludeva di dover continuare a mantenere la moglie, posto che costei aveva reperito un'occupazione stabile e, in costanza di matrimonio, oltre a non lavorare (nonostante il suo supporto economico), aveva ostacolato la costruzione della sua carriera.
Aggiungeva di essersi fatto carico di tutte le spese per l'acquisto, la manutenzione e la gestione della casa familiare, abitata dalla P_ unitamente alla prole.
pagina 2 di 12 Si dichiarava disponibile a versare l'importo di € 400,00 mensili (€
200,00 per ciascun figlio) in favore della prole e chiedeva la riduzione al
50% della misura delle spese straordinarie (in cui riteneva di far rientrare solo talune categorie di spese straordinarie, evidenziando di averne sostenute oltre il dovuto) a proprio carico.
Chiedeva, inoltre, che la si impegnasse alla corresponsione P_ della quota di sua spettanza delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, evidenziando di avere sino ad allora provveduto in via esclusiva.
In corso di causa, segnalava un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche, riconducibile, da un lato, alle necessità di accudimento del terzogenito (affetto da disturbo dello spettro autistico certificato) che gli avevano impedito di svolgere le consuete missioni ad incremento dello stipendio e, dall'altro, all'aver interrotto la relazione con la madre del bambino (allegando da ultimo alla comparsa conclusionale del
16.02.2025 sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale).
*****
Si costituiva in giudizio la resistente , aderendo alla P_ domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di conferma dell'affidamento condiviso della prole, tuttavia opponendosi alle domande di natura economica ex adverso spiegate.
Affermava di non essere stabilmente occupata e, rilevando che la sperequazione tra le posizioni reddituali dei coniugi era rimasta invariata, chiedeva la conferma dell'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versarle l'assegno divorzile almeno nella misura già vigente.
Deduceva di essersi dedicata alla cura dei figli e alla gestione della casa, a detrimento delle proprie ambizioni personali e lavorative, che negava essere state economicamente sovvenzionate dal marito.
pagina 3 di 12 Sosteneva di essersi impegnata nella ricerca di un'occupazione soltanto negli ultimi anni, non avendo avuto in precedenza la possibilità di sostenere i costi di una babysitter che si occupasse dei figli ancora piccoli.
Aggiungeva di aver iniziato a frequentare il corso di specializzazione come insegnante di sostegno, consapevole dell'insufficienza della laurea in psicologia ad assicurarle un impiego stabile.
Lamentava che il non aveva mai condiviso con la moglie Parte_1
gli emolumenti statali ricevuti per i figli ed eccepiva l'inammissibilità delle domande di controparte inerenti al mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di cui riteneva dovesse farsi carico esclusivamente il . Parte_1
Chiedeva di porre a carico del padre la somma complessiva di €
500,00, a titolo di contributo al mantenimento della prole, e di ripartire le spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 70% a carico del e del 30% a proprio carico. Chiedeva, inoltre, di poter percepire Parte_1 per intero l'assegno unico.
Proponeva il seguente regime di visita: “Salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e lavorativi dei genitori, il Sig. terrà con sé i figli minori il mercoledì di ogni Parte_1 settimana, dalle ore 16,30 e fino alle ore 20 nonché, a settimane alterne, il venerdì prelevandoli da scuola al termine delle lezioni o, comunque, prelevandoli dalla abitazione familiare alle ore 15 e fino alla domenica alle ore 20 con diritto di pernottamento presso il suo domicilio. La sig.ra
, genitore convivente, al fine di promuovere e mantenere tra i figli e P_ il sig. , genitore non convivente, un rapporto costante, presta il Parte_1
suo consenso per consentire al padre di vedere i figli nel proprio domicilio\abitazione in casi del tutto particolari (ad esempio malattie dei figli, ricorrenze significative per i figli, etc..) previo preavviso e\o contatto telefonico. Il sig. sostituirà la sig.ra nel caso di assenza Parte_1 P_
di quest'ultima per lavoro, vacanze, malattie, motivi personali, accogliendo
pagina 4 di 12 i figli e nella propria abitazione per tutto il periodo Per_1 Per_2 collegato all'assenza della madre o provvederà economicamente nella misura del 70% ad aiutare la madre per l'assistenza dei figli attraverso il pagamento di babysitter, ludoteche, o di centri educativi post scolastici e\o centri estivi ricreativi. Nel caso in cui, per motivi di salute dei figli, non è possibile per il sig. tenere i figli, lo stesso ha diritto di tenere Parte_1 con sé i minori la settimana successiva sempre secondo i giorni e gli orari sopra concordati. Il sig. , qualora per impedimento lavorativo Parte_1
e\o personale, non possa rispettare giorni e orari di visita dei figli, dovrà comunicare all'altro coniuge l'impedimento entro le ore 09,00 del giorno precedente al calendario di visita tramite sms, pec, o whatshapp. Si precisa che qualora il sig. dovesse trovarsi impegnato in missioni Parte_1
lavorative, tali da non permettere per lunghi periodi il prelevamento dei figli, lo stesso s'impegna a contribuire economicamente nella ulteriore misura di €. 100,00 mensili da aggiungersi al versamento ordinario per il mantenimento dei minori attraverso bonifico bancario. 4) Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza negli anni. In particolare, il padre terrà con sé i figli con riferimento al Natale per cinque giorni consecutivi e quattro pernottamenti mentre per il Capodanno il padre avrà i figli con sé per quattro giorni e tre pernottamenti (il giorno 02 verranno accompagnati presso il loro domicilio alle ore 19). Pertanto, in considerazione di quanto sopra, i minori trascorreranno la sera del 23 Dicembre 2022 con il padre presso il domicilio di quest'ultimo e si potranno trattenere con il genitore fino alle ore 20 del giorno 27 dicembre 2022; i predetti minori trascorreranno, invece, con la madre la sera del 30 dicembre 2022 e con la stessa anche i giorni 31 dicembre, 01 e 02 gennaio 2023 e così via via negli anni a seguire secondo il criterio dell'alternanza; si specifica che il sig.
il giorno 5 Gennaio 2023 preleverà i figli e li terrà con sé anche Parte_1
pagina 5 di 12 il giorno successivo 6 Gennaio 2023 (Epifania) riaccompagnandoli presso il loro domicilio alle ore 20. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore interamente i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; così ad esempio il giorno di Pasqua dell'anno 2023 il padre andrà a prendere i figli alle ore 10 presso il loro domicilio e li riaccompagnerà alle ore 20 del Martedì, giorno successivo a quello di Pasquetta;
Durante le vacanze estive il sig. Parte_1
trascorrerà 15 giorni consecutivi con i figli nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 31 agosto, secondo modalità da concordare preventivamente tra i coniugi entro il giorno quindici del mese di giugno di ciascun anno e nel rispetto delle esigenze lavorative degli stessi;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
5) Per tutte le altre singole festività verrà adottato il periodo dell'alternanza tra i coniugi e, comunque, i ricorrenti dichiarano che, anche nel caso delle festività, indipendentemente da quanto sopra stabilito, il diritto di visita e di prelevamento potrà essere concordato di volta in volta tra loro anche in considerazione delle proprie esigenze lavorative e personali”.
In sede di conclusioni, elevava ad € 600,00 il quantum della richiesta di contributo al mantenimento della prole da porre a carico del . Parte_1
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza presidenziale del 9.10.2022, fermo l'affido condiviso della prole con collocazione presso la madre nella casa coniugale, veniva regolamentato il diritto di visita1 e pagina 6 di 12 gravato il ricorrente dell'obbligo di “versare alla entro il giorno P_
5 di ogni mese la complessiva somma di € 500,00 mensili, di cui euro
100,00 quale contributo al mantenimento della ed € 200,00 quale P_
contributo al mantenimento di ciascun figlio minore”, nonché del 70% delle spese straordinarie.
A parziale modifica dell'assetto stabilito nell'ordinanza presidenziale, con provvedimento del 7.03.2023, il contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre veniva elevato ad € 250,00 ciascuno e veniva specificata la facoltà del di “prelevare e Parte_1
tenere con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì di ogni settimana, dall'uscita della scuola e per quattro ore consecutive, ferma restando la possibilità per le parti di stabilire accordi diversi in ragione delle rispettive attività lavorative e degli impegni di studio, sport e svago della prole”.
Nelle more del giudizio, le parti venivano più volte vanamente stimolate alla conciliazione della lite.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari circa i redditi,
i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Si procedeva, altresì, all'ascolto assistito dei minori e, all'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo
consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, un anno dall'1 al 20 luglio e l'anno successivo dall'1 al 20 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di di-cembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.”
pagina 7 di 12 trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n.
249/2014 dell'11.11.2014, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite nel corso del giudizio, nonché dalle contrapposte difese.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento dei figli minori Per_1
e , si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa Per_2 prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico dei minori.
Sicché, considerato che non sono state segnalate criticità degne di nota e che non appaiono sussistere ragioni ostative (posto che i minori, ritualmente interpellati all'udienza del 19.12.2024, hanno verbalizzato di
“desiderare trascorrere anche del tempo con il padre e fare con lui delle nuove esperienze”), considerata altresì la sostanziale convergenza delle richieste delle parti, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale
(sita in Alcamo-TP, nel viale Italia n. 6), affinché vi coabiti con i figli.
La regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, dovendosi tener conto della distanza intercorrente tra il domicilio di costui e quello dei minori, nonché degli impegni lavorativi del e di Parte_1
quelli scolastici e di svago di e , va conformata all'assetto Per_1 Per_2 attualmente vigente per i fine settimana, con la previsione del prelievo da pagina 8 di 12 parte del padre dei figli ad Alcamo il venerdì dopo l'uscita dalla scuola sino alla domenica sera (arco temporale comprensivo di due pernottamenti). In difetto di accordo e salve diverse esigenze dei minori (in caso di annullamento, verrà recuperato il fine settimana successivo). Il padre potrà inoltre incontrare i minori, fatte salve diverse esigenze di costoro e con il loro consenso, anche un pomeriggio a settimana, in Alcamo.
In difetto di accordo si indica nel mercoledì, dalle 1730 alle 2130, cena compresa.
Festività alternate e ferie estive tre settimane anche non consecutive, lungo il periodo feriale.
Va precisato che il regime di incontri stabilito è liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago degli stessi minori.
Nel caso di missioni, queste andranno preventivamente comunicate all'altro genitore (così come il prospetto dei turni reciproci) sì da favorire una funzionale comunicazione tra le parti.
*****
Per quanto riguarda, infine, gli aspetti economici, congiuntamente valutate l'età della prole e le posizioni patrimoniali delle parti, ritiene questo
Tribunale di poter confermare l'obbligo per il di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi € 500,00 (€
250,00 rivalutabili per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre, e rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese. Detta misura appare ben compatibile con le risorse del padre (cfr. esito di accertamenti di polizia Tributaria;
tale è infatti la misura che costui ha scelto di versare per il terzogenito) e le esigenze dei figli. L'erogazione,
pagina 9 di 12 convergendo in tal senso le richieste delle parti, avverrà a cura del Ministero della Difesa, datore di lavoro.
L'assegno unico, considerata la evidente prevalenza dei tempi di accudimento e di gestione quotidiana, verrà erogato esclusivamente alla madre.
Il rapporto di proporzione per il concorso alle spese straordinarie può mantenersi nella misura attualmente fissata, al 70% a carico del padre, considerando che nel caso di specie non deve ritenersi ricorrente, per la migliore condizione economica del padre – ampliabile anche con spostamenti straordinari -, il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. n. 35710 del 19/11/2021) e verranno individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito.
Quanto all'assegno per la resistente, da un lato va considerato l'onere del di provvedere a quanto conseguente alla nascita di un terzo Parte_1 figlio, necessitante di cure e dell'impiego di risorse, e dall'altro, non può trascurarsi il reperimento di una occupazione lavorativa come insegnante da parte della , che ha anche la disponibilità della casa familiare. La P_
circostanza della sua precarietà, in presenza di un titolo abilitante e della durata della chiamata, esclude la reviviscenza per il futuro dell'obbligo di mantenimento.
Del resto, da tradizionale insegnamento del S.C., “…il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.” (v. Cass. Sent. n. 6197/2005).
pagina 10 di 12 Sono invece inammissibili le restanti domande (ad esempio, quella del ricorrente relativa alla ripartizione degli oneri di pagamento del mutuo o per converso della resistente tesa al rimborso delle spese per Tari), giacché afferenti alla concreta declinazione di obblighi che sono contrattualmente regolati o che seguono il regime ordinario della ripartizione per il godimento di immobili in tutto o in parte altrui, suscettibili di modifica solo in via consensuale (come precedentemente avvenuto) ma insuscettibili di regolazione nella presente sede, in cui è venuta meno la convergenza delle domande delle parti.
*****
Il tenore delle statuizioni suggerisce la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 P_
, contratto in data 26.04.2003 (regolarmente trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n. 23, parte II, serie A, anno 2003);
- conferma l'affido condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, regolando il diritto di visita come in parte motiva;
- assegna la casa coniugale a , affinché vi coabiti con P_
la prole minore;
- conferma a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la P_ somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al pagina 11 di 12 mantenimento della prole, con erogazione diretta da parte del datore di lavoro, Ministero della Difesa;
- ripartisce al 70% ed al 30% tra i genitori come in parte motiva le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
assegni familiari e/o assegno unico integralmente in favore della madre;
- respinge e/o dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 8 luglio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “quanto al regime di visita del genitore non collocatario, questi potrà incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: per due giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarli con sé; a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 20 giorni anche non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2022, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RE CARMELA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa P_ C.F._2
dall'Avv. ALONGI GIUSEPPE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] P_
pagina 1 di 12 in data 26.04.2003 (regolarmente trascritto nei registri dello stato P_
civile del Comune di Alcamo, al n. 23, parte II, serie A, anno 2003).
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(29.06.2007) e (10.10.2014). Per_2
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto n.
249/2014, emesso in data 11.11.2014, aveva omologato la separazione personale tra loro alle condizioni dagli stessi congiuntamente rassegnate
(affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
assegno di mantenimento per la di € 100,00 mensili a P_ carico del;
contributo al mantenimento dei minori di € 400,00 Parte_1
mensili a carico del , gravato anche del carico esclusivo delle Parte_1 spese straordinarie).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la casa familiare con la madre, e regolarsi l'esercizio del proprio diritto di visita secondo le modalità meglio specificate in ricorso.
Lamentava un sopravvenuto mutamento della propria situazione economica, discendente dalle esigenze sorte dal nucleo familiare creato con la nuova compagna, dalla quale aveva pure avuto un figlio.
Escludeva di dover continuare a mantenere la moglie, posto che costei aveva reperito un'occupazione stabile e, in costanza di matrimonio, oltre a non lavorare (nonostante il suo supporto economico), aveva ostacolato la costruzione della sua carriera.
Aggiungeva di essersi fatto carico di tutte le spese per l'acquisto, la manutenzione e la gestione della casa familiare, abitata dalla P_ unitamente alla prole.
pagina 2 di 12 Si dichiarava disponibile a versare l'importo di € 400,00 mensili (€
200,00 per ciascun figlio) in favore della prole e chiedeva la riduzione al
50% della misura delle spese straordinarie (in cui riteneva di far rientrare solo talune categorie di spese straordinarie, evidenziando di averne sostenute oltre il dovuto) a proprio carico.
Chiedeva, inoltre, che la si impegnasse alla corresponsione P_ della quota di sua spettanza delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, evidenziando di avere sino ad allora provveduto in via esclusiva.
In corso di causa, segnalava un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche, riconducibile, da un lato, alle necessità di accudimento del terzogenito (affetto da disturbo dello spettro autistico certificato) che gli avevano impedito di svolgere le consuete missioni ad incremento dello stipendio e, dall'altro, all'aver interrotto la relazione con la madre del bambino (allegando da ultimo alla comparsa conclusionale del
16.02.2025 sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale).
*****
Si costituiva in giudizio la resistente , aderendo alla P_ domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di conferma dell'affidamento condiviso della prole, tuttavia opponendosi alle domande di natura economica ex adverso spiegate.
Affermava di non essere stabilmente occupata e, rilevando che la sperequazione tra le posizioni reddituali dei coniugi era rimasta invariata, chiedeva la conferma dell'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versarle l'assegno divorzile almeno nella misura già vigente.
Deduceva di essersi dedicata alla cura dei figli e alla gestione della casa, a detrimento delle proprie ambizioni personali e lavorative, che negava essere state economicamente sovvenzionate dal marito.
pagina 3 di 12 Sosteneva di essersi impegnata nella ricerca di un'occupazione soltanto negli ultimi anni, non avendo avuto in precedenza la possibilità di sostenere i costi di una babysitter che si occupasse dei figli ancora piccoli.
Aggiungeva di aver iniziato a frequentare il corso di specializzazione come insegnante di sostegno, consapevole dell'insufficienza della laurea in psicologia ad assicurarle un impiego stabile.
Lamentava che il non aveva mai condiviso con la moglie Parte_1
gli emolumenti statali ricevuti per i figli ed eccepiva l'inammissibilità delle domande di controparte inerenti al mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di cui riteneva dovesse farsi carico esclusivamente il . Parte_1
Chiedeva di porre a carico del padre la somma complessiva di €
500,00, a titolo di contributo al mantenimento della prole, e di ripartire le spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 70% a carico del e del 30% a proprio carico. Chiedeva, inoltre, di poter percepire Parte_1 per intero l'assegno unico.
Proponeva il seguente regime di visita: “Salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e lavorativi dei genitori, il Sig. terrà con sé i figli minori il mercoledì di ogni Parte_1 settimana, dalle ore 16,30 e fino alle ore 20 nonché, a settimane alterne, il venerdì prelevandoli da scuola al termine delle lezioni o, comunque, prelevandoli dalla abitazione familiare alle ore 15 e fino alla domenica alle ore 20 con diritto di pernottamento presso il suo domicilio. La sig.ra
, genitore convivente, al fine di promuovere e mantenere tra i figli e P_ il sig. , genitore non convivente, un rapporto costante, presta il Parte_1
suo consenso per consentire al padre di vedere i figli nel proprio domicilio\abitazione in casi del tutto particolari (ad esempio malattie dei figli, ricorrenze significative per i figli, etc..) previo preavviso e\o contatto telefonico. Il sig. sostituirà la sig.ra nel caso di assenza Parte_1 P_
di quest'ultima per lavoro, vacanze, malattie, motivi personali, accogliendo
pagina 4 di 12 i figli e nella propria abitazione per tutto il periodo Per_1 Per_2 collegato all'assenza della madre o provvederà economicamente nella misura del 70% ad aiutare la madre per l'assistenza dei figli attraverso il pagamento di babysitter, ludoteche, o di centri educativi post scolastici e\o centri estivi ricreativi. Nel caso in cui, per motivi di salute dei figli, non è possibile per il sig. tenere i figli, lo stesso ha diritto di tenere Parte_1 con sé i minori la settimana successiva sempre secondo i giorni e gli orari sopra concordati. Il sig. , qualora per impedimento lavorativo Parte_1
e\o personale, non possa rispettare giorni e orari di visita dei figli, dovrà comunicare all'altro coniuge l'impedimento entro le ore 09,00 del giorno precedente al calendario di visita tramite sms, pec, o whatshapp. Si precisa che qualora il sig. dovesse trovarsi impegnato in missioni Parte_1
lavorative, tali da non permettere per lunghi periodi il prelevamento dei figli, lo stesso s'impegna a contribuire economicamente nella ulteriore misura di €. 100,00 mensili da aggiungersi al versamento ordinario per il mantenimento dei minori attraverso bonifico bancario. 4) Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza negli anni. In particolare, il padre terrà con sé i figli con riferimento al Natale per cinque giorni consecutivi e quattro pernottamenti mentre per il Capodanno il padre avrà i figli con sé per quattro giorni e tre pernottamenti (il giorno 02 verranno accompagnati presso il loro domicilio alle ore 19). Pertanto, in considerazione di quanto sopra, i minori trascorreranno la sera del 23 Dicembre 2022 con il padre presso il domicilio di quest'ultimo e si potranno trattenere con il genitore fino alle ore 20 del giorno 27 dicembre 2022; i predetti minori trascorreranno, invece, con la madre la sera del 30 dicembre 2022 e con la stessa anche i giorni 31 dicembre, 01 e 02 gennaio 2023 e così via via negli anni a seguire secondo il criterio dell'alternanza; si specifica che il sig.
il giorno 5 Gennaio 2023 preleverà i figli e li terrà con sé anche Parte_1
pagina 5 di 12 il giorno successivo 6 Gennaio 2023 (Epifania) riaccompagnandoli presso il loro domicilio alle ore 20. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore interamente i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; così ad esempio il giorno di Pasqua dell'anno 2023 il padre andrà a prendere i figli alle ore 10 presso il loro domicilio e li riaccompagnerà alle ore 20 del Martedì, giorno successivo a quello di Pasquetta;
Durante le vacanze estive il sig. Parte_1
trascorrerà 15 giorni consecutivi con i figli nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 31 agosto, secondo modalità da concordare preventivamente tra i coniugi entro il giorno quindici del mese di giugno di ciascun anno e nel rispetto delle esigenze lavorative degli stessi;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
5) Per tutte le altre singole festività verrà adottato il periodo dell'alternanza tra i coniugi e, comunque, i ricorrenti dichiarano che, anche nel caso delle festività, indipendentemente da quanto sopra stabilito, il diritto di visita e di prelevamento potrà essere concordato di volta in volta tra loro anche in considerazione delle proprie esigenze lavorative e personali”.
In sede di conclusioni, elevava ad € 600,00 il quantum della richiesta di contributo al mantenimento della prole da porre a carico del . Parte_1
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Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza presidenziale del 9.10.2022, fermo l'affido condiviso della prole con collocazione presso la madre nella casa coniugale, veniva regolamentato il diritto di visita1 e pagina 6 di 12 gravato il ricorrente dell'obbligo di “versare alla entro il giorno P_
5 di ogni mese la complessiva somma di € 500,00 mensili, di cui euro
100,00 quale contributo al mantenimento della ed € 200,00 quale P_
contributo al mantenimento di ciascun figlio minore”, nonché del 70% delle spese straordinarie.
A parziale modifica dell'assetto stabilito nell'ordinanza presidenziale, con provvedimento del 7.03.2023, il contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre veniva elevato ad € 250,00 ciascuno e veniva specificata la facoltà del di “prelevare e Parte_1
tenere con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì di ogni settimana, dall'uscita della scuola e per quattro ore consecutive, ferma restando la possibilità per le parti di stabilire accordi diversi in ragione delle rispettive attività lavorative e degli impegni di studio, sport e svago della prole”.
Nelle more del giudizio, le parti venivano più volte vanamente stimolate alla conciliazione della lite.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari circa i redditi,
i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Si procedeva, altresì, all'ascolto assistito dei minori e, all'esito, la causa veniva avviata a decisione.
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Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo
consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, un anno dall'1 al 20 luglio e l'anno successivo dall'1 al 20 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di di-cembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.”
pagina 7 di 12 trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n.
249/2014 dell'11.11.2014, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite nel corso del giudizio, nonché dalle contrapposte difese.
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Passando al regime inerente all'affidamento dei figli minori Per_1
e , si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa Per_2 prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico dei minori.
Sicché, considerato che non sono state segnalate criticità degne di nota e che non appaiono sussistere ragioni ostative (posto che i minori, ritualmente interpellati all'udienza del 19.12.2024, hanno verbalizzato di
“desiderare trascorrere anche del tempo con il padre e fare con lui delle nuove esperienze”), considerata altresì la sostanziale convergenza delle richieste delle parti, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale
(sita in Alcamo-TP, nel viale Italia n. 6), affinché vi coabiti con i figli.
La regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, dovendosi tener conto della distanza intercorrente tra il domicilio di costui e quello dei minori, nonché degli impegni lavorativi del e di Parte_1
quelli scolastici e di svago di e , va conformata all'assetto Per_1 Per_2 attualmente vigente per i fine settimana, con la previsione del prelievo da pagina 8 di 12 parte del padre dei figli ad Alcamo il venerdì dopo l'uscita dalla scuola sino alla domenica sera (arco temporale comprensivo di due pernottamenti). In difetto di accordo e salve diverse esigenze dei minori (in caso di annullamento, verrà recuperato il fine settimana successivo). Il padre potrà inoltre incontrare i minori, fatte salve diverse esigenze di costoro e con il loro consenso, anche un pomeriggio a settimana, in Alcamo.
In difetto di accordo si indica nel mercoledì, dalle 1730 alle 2130, cena compresa.
Festività alternate e ferie estive tre settimane anche non consecutive, lungo il periodo feriale.
Va precisato che il regime di incontri stabilito è liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago degli stessi minori.
Nel caso di missioni, queste andranno preventivamente comunicate all'altro genitore (così come il prospetto dei turni reciproci) sì da favorire una funzionale comunicazione tra le parti.
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Per quanto riguarda, infine, gli aspetti economici, congiuntamente valutate l'età della prole e le posizioni patrimoniali delle parti, ritiene questo
Tribunale di poter confermare l'obbligo per il di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi € 500,00 (€
250,00 rivalutabili per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre, e rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese. Detta misura appare ben compatibile con le risorse del padre (cfr. esito di accertamenti di polizia Tributaria;
tale è infatti la misura che costui ha scelto di versare per il terzogenito) e le esigenze dei figli. L'erogazione,
pagina 9 di 12 convergendo in tal senso le richieste delle parti, avverrà a cura del Ministero della Difesa, datore di lavoro.
L'assegno unico, considerata la evidente prevalenza dei tempi di accudimento e di gestione quotidiana, verrà erogato esclusivamente alla madre.
Il rapporto di proporzione per il concorso alle spese straordinarie può mantenersi nella misura attualmente fissata, al 70% a carico del padre, considerando che nel caso di specie non deve ritenersi ricorrente, per la migliore condizione economica del padre – ampliabile anche con spostamenti straordinari -, il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. n. 35710 del 19/11/2021) e verranno individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito.
Quanto all'assegno per la resistente, da un lato va considerato l'onere del di provvedere a quanto conseguente alla nascita di un terzo Parte_1 figlio, necessitante di cure e dell'impiego di risorse, e dall'altro, non può trascurarsi il reperimento di una occupazione lavorativa come insegnante da parte della , che ha anche la disponibilità della casa familiare. La P_
circostanza della sua precarietà, in presenza di un titolo abilitante e della durata della chiamata, esclude la reviviscenza per il futuro dell'obbligo di mantenimento.
Del resto, da tradizionale insegnamento del S.C., “…il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.” (v. Cass. Sent. n. 6197/2005).
pagina 10 di 12 Sono invece inammissibili le restanti domande (ad esempio, quella del ricorrente relativa alla ripartizione degli oneri di pagamento del mutuo o per converso della resistente tesa al rimborso delle spese per Tari), giacché afferenti alla concreta declinazione di obblighi che sono contrattualmente regolati o che seguono il regime ordinario della ripartizione per il godimento di immobili in tutto o in parte altrui, suscettibili di modifica solo in via consensuale (come precedentemente avvenuto) ma insuscettibili di regolazione nella presente sede, in cui è venuta meno la convergenza delle domande delle parti.
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Il tenore delle statuizioni suggerisce la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 P_
, contratto in data 26.04.2003 (regolarmente trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n. 23, parte II, serie A, anno 2003);
- conferma l'affido condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, regolando il diritto di visita come in parte motiva;
- assegna la casa coniugale a , affinché vi coabiti con P_
la prole minore;
- conferma a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la P_ somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al pagina 11 di 12 mantenimento della prole, con erogazione diretta da parte del datore di lavoro, Ministero della Difesa;
- ripartisce al 70% ed al 30% tra i genitori come in parte motiva le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
assegni familiari e/o assegno unico integralmente in favore della madre;
- respinge e/o dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 8 luglio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “quanto al regime di visita del genitore non collocatario, questi potrà incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: per due giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarli con sé; a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 20 giorni anche non