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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 594/2020 Rg
promossa a seguito di ordinanza ex artt. 600-601 c.p.c e art. 181 disp. att.c.p.c del G.E dell'intestato tribunale del 03.12.2019 dal creditore procedente nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 329/2017
Reg. es. imm.:
ora Controparte_1 [...]
, corrente in Longare (VI), Frazione Costozza, Controparte_2
Via Ponte 12, codice fiscale , P.IVA_1
già con l'Avvocato Sergio Gottardo (vedi rinuncia al mandato difensivo del 2.1.2024)
e ora con l'avv. Alvise Cappellaro (C.F. , Fax 0444/230931 Pec: C.F._1
con studio in Vicenza, Contrà San Biagio 25, come da Email_1
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.1.2024;
creditore procedente-attore contro
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_3 CodiceFiscale_2
in Rosà (VI), Via G. Matteotti n. 16/B, difeso e rappresentato, come da procura in atti,
dall'avv.Andrea Dolcetta del Foro di Treviso (C.F.: – pec: CodiceFiscale_3
– fax 0423.946178), con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del Email_2
GR (VI), viale XI Febbraio n. 1/b int. 2,;
-convenuto comproprietario esecutato -
pagina 1 di 18 e contro i comproprietari non esecutati :
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_4 CodiceFiscale_4
residente in [...], difeso e rappresentato, come da procura in atti,
dall'Avvocato Riccardo Rusalen del Foro di Treviso (C.F.: – pec: CodiceFiscale_5
– fax 0423.946178), con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del GR Email_3
(VI), viale XI Febbraio n. 1/b int. 2;
-convenuto-
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_5 C.F._6
residente in [...] - non costituito;
-convenuto contumace –
Oggetto: la divisione endo-esecutiva dei beni immobili di proprietà pro quota indivisa di un mezzo dell'esecutato Controparte_3
CONCLUSIONI
(udienza di precisazione delle conclusioni 19.11.2024 termini per deposito degli scritti defensionali scaduti il 10.2.2025)
del creditore procedente : Controparte_2
“conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni di data 31.5.2023 e depositato il 12.6.2023”
(dunque: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda svolta
con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvedere:
- Procedersi a divisione giudiziale, disponendo la vendita o l'assegnazione dell'intero compendio immobiliare,
stante l'indivisibilità dello stesso accertata in sede di CTU, eventualmente mediante conversione del diritto di
abitazione calcolato sulla sola quota del 50% nel suo equivalente monetario da detrarsi dal prezzo della sola
quota del 50% non oggetto di pignoramento immobiliare, detraendo, all'esito, le spese di metodo e quindi
distribuendo il ricavato residuo ai comproprietari non esecutati, per le quote di rispettiva comproprietà e così
pure per quella dell'esecutato, da destinarsi, tuttavia, alla Procedura Esecutiva n. 329/2017 R.E., nell'ambito
della quale saranno ripartite secondo Legge.
- Con vittoria di spese e di onorari”) ; del convenuto : “come da comparsa di costituzione di data 16.11.2020“ Controparte_3
pagina 2 di 18 (dunque:“Chiede che, previo accertamento del diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante sugli
immobili pignorati in favore del sig. , il medesimo diritto sia considerato quale vincolo Controparte_3
gravante sui beni ed opponibile agli eventuali acquirenti, nonché ai fini della determinazione del prezzo di
vendita degli immobili stessi, determinandone la riduzione.”) ; del convenuto : “come da comparsa di costituzione di data 13.11.2020“ (dunque:“chiede CP_4
che, previo accertamento del diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante sugli immobili pignorati in
favore del sig. , il medesimo diritto sia considerato quale vincolo gravante sui beni ed Controparte_3
opponibile agli eventuali acquirenti, nonché ai fini della rideterminazione del prezzo di vendita degli immobili
stessi, imponendone la riduzione, e riservandosi una volta effettuata questa nuova stima, di chiedere
l'assegnazione in natura della quota pignorata previo pagamento del suo prezzo.
In via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CTU estimativa dell'immobile sottoposto a divisione” ).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato instaurato da Controparte_1
oggi (vedi visura in
[...] Controparte_2
atti prodotta dall'attore), quale creditore procedente nell'esecuzione immobiliare pendente al n.329/2017 R.G.es.imm. promossa nei confronti del debitore esecutato ed ha ad Controparte_3
oggetto la divisione della quota indivisa di un mezzo ( ½ ) del diritto di piena proprietà del compendio immobiliare di cui l'esecutato risulta titolare, immobili meglio indicati dal GE Controparte_3
nell'ordinanza divisionale del 3.12.2019 e catastalmente censiti come segue:
abitazione al piano terra e cantina interrata in Comune di Rosà (VI) – N.C.E.U. Foglio n.3, m.n. 415, sub 2, categoria A/2, classe 4, Consistenza 6 vani, sup. catastale mq. 141, rendita € 557,77,
autorimessa al piano terra
Comune di Rosà (VI) – N.C.E.U. Foglio n.3, m.n. 415, sub 4, categoria C/6, classe 3, Consistenza mq.
26, sup. catastale mq. 26, rendita € 55,05,
immobili di cui risultano proprietari :
per la quota di metà ( ½) Controparte_3
e in forza di accettazione di eredità con beneficio di inventario di comproprietaria Persona_1
pagina 3 di 18 in vita della restante quota del 50% (atto Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2146 e racc. n. Persona_2
1537– doc. 4 prodotto dal convenuto –) : CP_4
per la quota di un quarto (¼) CP_5
per la quota di un quarto (¼). CP_4
Va premesso che il giudice dell'esecuzione considerato che l'esecuzione ha ad oggetto la quota indivisa di un mezzo (quota di ½) della piena proprietà degli immobili pignorati dell'esecutato
[...]
, all'esito dell'udienza del 3.12.2019 ex art.569-600 c.p.c come disposto dall'art.181 CP_3
disp.att.c.p.c (presente all'udienza del 3.12.2019 il procuratore dell'esecutato ) con Controparte_3
ordinanza ex art.600 c.p.c e art.181 disp.att. c.p.c ha disposto di procedersi alla divisione – preso atto della “impossibilità di procedere alla separazione in natura della porzione spettante al debitore, considerata la
conformazione e la natura del bene;
rilevato che la vendita della quota indivisa di un bene immobile
difficilmente trova collocazione sul mercato e che, gli unici interessati al suo acquisto sono i contitolari del
diritto reale, i quali attendono che il prezzo divenga, all'esito di diserzioni di incanto, particolarmente esiguo.. “
– e sospendeva l'esecuzione.
Dunque a seguito della suindicata ordinanza, si procedeva come previsto dall'art. 600 c.p.c e dall'art.181 disp.att.c.p.c nella causa di divisione, previa iscrizione della causa al ruolo .
La causa veniva iscritta a ruolo dal creditore procedente in data 31.1.2020 .
In data 18.11.2020 si costituiva depositando comparsa di costituzione (figlio CP_4
dell'esecutato ) non debitore che a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio di Controparte_3
inventario della madre risultava titolare della quota indivisa di un quarto (¼) del Persona_1
diritto di proprietà del compendio immobiliare pignorato.
Il convenuto evidenziava che il padre in data 26.08.2014 (alla CP_4 Controparte_3
morte della coniuge aveva acquisito ex art.540, co. 2, c.c. il diritto di abitazione Persona_1
del coniuge sugli immobili pignorati e di uso sui mobili che li corredavano, posto che sussistevano tutti i requisiti prescritti dalla norma (rapporto di coniugio, casa adibita a residenza familiare in comproprietà tra la coniuge defunta deceduta il 26.8.2014 e il coniuge Persona_1 [...]
). CP_3
quindi contestava l'indagine svolta dall'Esperto architetto CP_4 Persona_3
pagina 4 di 18 eccependone la carenza non avendo l'esperto nominato dal GE considerato il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite ex art.540 c.2 c.c. (legato ex lege e quindi non inciso dal fatto che il padre aveva rinunciato all'eredità della moglie) sia ai fini della opponibilità a terzi aggiudicatari del compendio immobiliare, sia ai fini della determinazione del prezzo del compendio immobiliare e in particolare della quota pignorata e concludeva chiedendo “che, previo accertamento del diritto di
abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante sugli immobili pignorati in favore del sig. , il Controparte_3
medesimo diritto sia considerato quale vincolo gravante sui beni ed opponibile agli eventuali acquirenti, nonché
ai fini della rideterminazione del prezzo di vendita degli immobili stessi, imponendone la riduzione, e
riservandosi una volta effettuata questa nuova stima, di chiedere l'assegnazione in natura della quota pignorata
previo pagamento del suo prezzo.“
Sempre in data 18.11.2020 si costituiva anche debitore esecutato che chiedeva Controparte_3
fosse “accertato il suo diritto di abitazione quale legato ex lege sull'intero della casa coniugale ovvero, in
subordine, sulla quota indivisa di immobile pignorata.
Sotto tale profilo, chiede che sia considerata l'opponibilità del diritto di abitazione sia al creditore
pignorante, sia ad eventuale terzi acquirenti dell'immobile sottoposto a giudizio di divisione e pignoramento e,
di conseguenza, che il suo diritto sia adeguatamente valorizzato nella CTU estimativa dell'arch.
[...]
il quale, nella propria relazione di stima, ha omesso ogni valutazione a riguardo.” Persona_3
Il convenuto concludeva come segue: “Chiede che previo accertamento del Controparte_3
diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante sugli immobili pignorati in favore del sig. , Controparte_3
il medesimo diritto sia considerato quale vincolo gravante sui beni ed opponibile agli eventuali acquirenti,
nonché ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli immobili stessi, determinandone la riduzione. “
Il convenuto non debitore che a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio CP_5
di inventario di risulta titolare la quota indivisa di un quarto (¼) del diritto di Persona_1
proprietà del compendio immobiliare pignorato, non si costituiva e all'udienza del 15.12.2020 veniva dichiarato contumace (la notifica dell'ordinanza divisionale risulta perfezionata in data
17.4.2020 per l'udienza del 15.12.2020) .
***
La trattazione del giudizio di divisione si svolgeva come in atti (si rinvia al verbale d'udienza)
pagina 5 di 18 nella contumacia del convenuto . CP_5
Il Giudice all'udienza del 15.12.2020 assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c e ordinava l'acquisizione di copia cartacea della perizia dell'esperto depositata nell'esecuzione n.329/2017 R.G.; all'udienza successiva del 18.05.2021 il Giudice per economia processuale e al fine di non gravare la procedura di ulteriori costi -prima di procedere alla integrazione della perizia di stima- invitava il convenuto comproprietario a chiarire se intendeva chiedere l'assegnazione della quota dell'esecutato per il prezzo di euro 70.000,00 e rinviava per risposta all'udienza del 21.9.2021 (poi rinviata l'ufficio al 10.2.2022) .
All'udienza successiva del 10.2.2022 il procuratore del comproprietario CP_4
dichiarava che il convenuto non aveva interesse all'assegnazione della quota CP_4
dell'esecutato al prezzo di euro 70.000,00 e chiedeva l'integrazione della perizia. Anche il procuratore della creditrice procedente chiedeva integrazione della perizia per la determinazione del valore del 50% del diritto di abitazione e il Giudice fissava l'udienza del 8.3.2022 (poi differita d'ufficio al 29.3.2022) per il conferimento dell'incarico al CTU architetto Persona_3
All'udienza del 29.3.2022 veniva conferito incarico al CTU architetto sul Persona_3
quesito formulato in udienza;
all'udienza successiva del 21.6.2022 il giudice si riservava e con ordinanza del 29.6.2022 fissava l'udienza del 13.9.2022. Dopo alcuni rivii (sollecitati dal Giudice al fine di una soluzione concordata tra le parti), all'udienza del 14.3.2023 il procuratore del creditore procedente chiedeva la vendita dell'intero e il giudice, riservatosi, con ordinanza del 28.5.2023 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza 20.6.2023.
All'udienza del 20.6.2023 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di legge (60 +20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza del 8.11.2023 il Giudice rimetteva la causa in istruttoria per l'udienza del
14.12.2023, dovendo procedere alle verifiche alla luce della sopraggiunta pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo (che nel caso di specie è il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione) in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole del contratto stipulato fra professionista e consumatore.
pagina 6 di 18 All'udienza del 19.12.2023 il procuratore della creditrice ricorrente dava atto che il GE con provvedimento del 16.11.2023 aveva dato termine sino al 28.12.2023 per l'eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c fissando per la verifica il 12.3.2024 ed il giudice preso atto rinviava all'udienza del 7.5.2024.
All'udienza del 7.5.2024 i procuratori delle parti presenti davano atto che in data 21.12.2023
l'esecutato aveva provveduto alla notifica dell'opposizione ex art. 650 c.p.c con Controparte_3
prima udienza fissata al 4.6.2024, pertanto chiedevano congiuntamente rinvio. All'udienza successiva del 9.7.2024 il procuratore del debitore esecutato dava atto che il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo non aveva accolto la richiesta di sospensione. Il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.11.2024.
All'udienza successiva del 19.11.2024 il procuratore della attrice (creditrice procedente) e dei convenuti costituiti concludevano come in epigrafe precisato e il Giudice assegnava i termini massimi di legge per il deposito degli scritti defensionali (scaduti in data 10.2.2025) . La causa viene ora decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va premesso, in generale, che l'esecuzione immobiliare quando, come nel caso di specie, ha ad oggetto un quota indivisa del diritto di proprietà pignorato passa necessariamente per il giudizio di divisione che diventa l'ordinario iter procedimentale dell'azione esecutiva avente ad oggetto una quota di beni indivisi.
L'art. 600 c.p.c è chiaro quando stabilisce che in caso di pignoramento di beni indivisi il giudice deve convocare i comproprietari e se la separazione della quota in natura non è chiesta o non è
possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c (in tal caso si procederà alla vendita della quota) .
In sintesi l'iter procedimentale dell'azione esecutiva immobiliare che ha ad oggetto una quota indivisa è quello previsto dall'art. 600 c.p.c .
In pratica l'introduzione del giudizio di divisione endo-esecutiva va ricondotta ad un procedimento complesso a formazione progressiva, che inizia con il pignoramento, prevede come secondo atto l'istanza di vendita e si perfeziona con il provvedimento emesso dal G.E., previa pagina 7 di 18 valutazione dei presupposti indicati dall'art. 600 c.p.c, costituito dall'ordinanza del G.E. che dispone la divisione ex art. 600 c.p.c e art.181 disp. att.cpc nei modi di cui al primo o al secondo comma .
Va in aggiunta chiarito che, ai fini della continuità delle trascrizioni (art. 2650 cc ), con riguardo agli immobili oggetto di causa, andrà trascritto l'atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario di da parte di e diventati proprietari per la Persona_1 CP_5 CP_4
quota indivisa di ¼ ciascuno (vedi atto Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2146 e racc. n. Persona_2
[... 1537 registrato in data 2.3.2015 – doc. 4 prodotto dal convenuto – e “INVENTARIO CP_4
” per atto Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2147 e racc. n. 1538 registrato in data CP_6 Persona_2
2.3.2015 – doc.5 prodotto dal convenuto ) . CP_4
2) In merito alla divisibilità degli immobili il giudice osserva quanto segue.
Sulla comoda divisibilità degli immobili oggetto di esecuzione.
In generale in merito alla valutazione della divisibilità o meno dell'immobile (in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti la comunione) trova applicazione il disposto di cui all'art. 720
c.c. le cui previsioni operano anche per lo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c. (Cassazione civile sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12758; Cassazione
civile sez. I, 9 febbraio 2000, n. 1423).
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art.720 c.c. e l'art.1114 c.c.,
presuppone che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero (Cassazione civile sez. II, 23 ottobre 2001, n. 12998).
E' pertanto necessario che la divisione in natura possa avvenire senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, inoltre, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 24 novembre 1998, n.
11891).
Perché dunque possa procedersi alla divisione del bene comune occorre:
a) che il bene sia naturalmente suscettibile di divisione fisica;
pagina 8 di 18 b) che sia possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
c) che tale divisione non comporti la creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richieda opere complesse e di notevole costo;
d) che la divisione non conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero (Cassazione civile sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1158; Cassazione civile sez. II, 22
giugno 1995, n. 7083; Cassazione civile sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1260).
Nel caso di specie la non comoda ed economica divisibilità del compendio immobiliare emerge in realtà dalle stesse caratteristiche dei beni oggetto di divisione costituiti da un edificio adibito “ad abitazione - porzione di bifamiliare con giardino ed autorimessa” (si rinvia alla descrizione dell'esperto Architetto – relazione a firma architetto del Persona_3 Persona_3
10.9.2019 depositata nell'esecuzione immobiliare n. 329/2017 - ed acquisita al presente giudizio) posto che la divisione in natura nel caso di specie richiede all'evidenza la esecuzione di opere in corso di procedura, quindi costi e prolungamento dei tempi di procedura esecutiva .
Inoltre non è pensabile che i creditori (nello specifico il creditore procedente nell'esecuzione immobiliare) si assumano anche il costo delle opere e l'attesa della necessaria tempistica per realizzarle, così pregiudicando il diritto del creditore procedente a soddisfare il proprio diritto di credito.
Pertanto il Giudice ritiene corretta la decisione del G.E che nell'ordinanza del 3.12.2019 con la quale ha disposto ex art.600 c.p.c - art.181 disp.att.c.p.c la divisione endo-esecutiva ha escluso la separabilità in natura della quota dell'esecutato nei seguenti termini:
“impossibilità di procedere alla separazione in natura della porzione spettante al debitore, considerata la conformazione e la natura del bene;
“.
Comunque il Giudice da atto che non vi è discussione in merito alla indivisibilità in natura della quota dell'esecutato.
3) Sulla opponibilità del diritto di abitazione a favore del coniuge ex art. 540 c.c.
Il contrasto tra le parti in causa riguarda la questione relativa sia alla opponibilità del diritto di abitazione, di cui l'esecutato risulta titolare ex art.540 c.c., agli eventuali aggiudicatari dell'immobile oggetto del presente giudizio di divisione sia ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli pagina 9 di 18 immobili stessi che verrebbe ridotto.
Orbene nel caso di specie risulta provato in causa:
- che l'esecutato , pieno proprietario per la quota di metà del compendio Controparte_3
immobiliare oggetto di causa, alla morte della moglie (pure comproprietaria in Persona_1
vita per la restante quota indivisa di metà del diritto di piena proprietà) ha rinunciato all'eredità della moglie (fermo il diritto di abitazione- vedi atto di “RINUNCIA DI EREDITÀ” Notaio del Persona_2
24.2.2015 rep. n. 2145 e racc. n. 1536 registrato in data 2.3.2015 - doc.3 prodotto dal convenuto
) e che i due figli ed (unici eredi che hanno accettato con CP_4 CP_4 CP_5
beneficio di inventario l'eredità della madre hanno acquistato quali eredi la Persona_1
proprietà della quota indivisa di un mezzo (1/2= ¼ ciascuno) di proprietà della madre (vedi atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario prodotto da docc. 4 e 5) ; CP_4
-che il pignoramento del diritto di piena proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa per la quota di un mezzo (½) intestata al debitore esecutato risale a data successiva la Controparte_3
morte di -deceduta in data 26.8.2014- comproprietaria in vita per la restante quota Persona_1
indivisa di metà (½) ;
-che il compendio immobiliare oggetto di causa non è comodamente ed economicamente divisibile (il dato è pacifico in causa posto che la valutazione del GE contenuta nell'ordinanza che ha disposto procedersi alla divisione ex art. 600 cpc del 3.12.2019 non risulta oggetto di contrasto in causa) .
Orbene sulla questione sollevata dai convenuti – oggetto di discussione tra le parti in causa-
relativa sia alla opponibilità del diritto di abitazione agli eventuali aggiudicatari dell'immobile oggetto del presente giudizio di divisione sia ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli immobili stessi (dato quest'ultimo che farebbe sorgere in capo al comproprietario non esecutato CP_4
l'interesse a chiedere l'assegnazione della quota di proprietà dell'esecutato - si rinvia alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione -) al Giudice non resta che rinviare (anche per i motivi) alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che si deve procedere alla attribuzione dell'equivalente monetario del diritto di abitazione di cui all'art.540 cpv c.c. nell'ipotesi di indivisibilità dell'immobile su cui ricade tale diritto di abitazione.
pagina 10 di 18 La Corte di Cassazione (Cass. civ. sez.II sent. 30.7.2004 n. 14594) ha precisato:
“ Infatti il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel
suo equivalente monetario è stato affermato da questa Corte nell'ipotesi in cui la residenza familiare
del "de cuius" sia sita in un immobile in comproprietà, ritenendo in tal caso che suddetto diritto trova
limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, cosicchè, ove per
l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile
spettante e l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo
all'attribuzione dell'equivalente monetario del diritto di abitazione (Cass. 10.3.1987 n. 2474); orbene è
evidente che alle medesime conclusioni deve logicamente pervenirsi anche nell'ipotesi, ricorrente nella
fattispecie, nella quale, a seguito della vendita all'incanto dell'immobile ritenuto indivisibile, si
verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito
dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, e non sarebbe quindi
possibile la concreta separazione della porzione dell'immobile spettante a quest'ultimo.” ( NB: l'enfasi è
dello scrivente) .
Ciò posto, nel caso di specie, la proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa risulta suddivisa come segue:
*in capo all'esecutato la quota di metà (½) del diritto di piena proprietà ; Controparte_3
** in capo ai due figli e (quali unici eredi che hanno accettato con CP_4 CP_5
beneficio di inventario l'eredità della madre che in vita risultava titolare del diritto di piena proprietà
per la restante quota di metà) la sola nuda proprietà per la quota di un quarto ¼ ciascuno, posto che
, quale coniuge superstite, spetta ex lege il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. che Controparte_3
ricade e grava soltanto la quota di un mezzo (1/2) di proprietà del coniuge defunto ( Persona_1
piena proprietaria per la quota di metà) ora trasferita ai figli e in
[...] CP_4 CP_5
quanto il coniuge ha rinunciato all'eredità della moglie defunta . Controparte_3 Persona_1
Richiamata la giurisprudenza sopra citata, va poi precisato che poiché il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto (nel caso di specie la restante quota del 50% <½> del diritto di proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa) e considerato che è dato accertato e non contestato in causa l'indivisibilità del pagina 11 di 18 compendio immobiliare oggetto di causa e quindi della quota di proprietà del coniuge defunto - quota di metà (½) gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite ( ), ne Controparte_3
consegue che a causa dell'indivisibilità dell'immobile nel caso di specie non può attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante ai due proprietari non esecutati ( e CP_5
) e sul cui diritto di proprietà di un quarto (¼) ciascuno grava il diritto di abitazione del padre CP_4
ex art. 540 c.c..
In conclusione posto che all'esito del giudizio risulta che il diritto di abitazione sorto ex lege (in forza di quanto stabilito dall'art.540 c.c) a favore del coniuge alla morte della moglie Controparte_3
ricade solo ed esclusivamente sulla porzione di immobile di proprietà per il 50% Persona_1
del coniuge defunto, considerato che il compendio immobiliare non è divisibile per cui non è possibile separare in natura la quota di metà (½) pari al diritto di proprietà del coniuge defunto unica quota gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, è necessario procedere alla vendita della piena proprietà dell'intero compendio immobiliare ( libero dal diritto di abitazione ) ed attribuire al coniuge solo l'equivalente monetario del diritto di abitazione di cui all'art.540 c.c. Controparte_3
che va calcolato sulla sola quota del 50% del suo equivalente monetario da detrarsi dal prezzo della sola quota del 50% del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare.
4) Sulle modalità di divisione.
Nel caso di specie in difetto di comoda divisibilità in natura della quota di proprietà degli immobili oggetto di esecuzione forzata (vedi le ragioni indicate nei precedenti paragrafi di parte motiva) e in difetto di richiesta da parte dei comproprietari non esecutati di attribuzione della quota di piena proprietà dell'esecutato oggetto di divisione, non ricorrono i presupposti per provvedere all'attribuzione ai sensi dell'art. 720 c.c.
Infatti in difetto di richiesta di assegnazione della piena proprietà della quota dell'esecutato per il prezzo stabilito per la piena proprietà senza riduzione, non può disporsi l'assegnazione della quota di proprietà dell'esecutato e non può essere accolta la domanda del convenuto che ha CP_4
manifestato l'interesse “a chiedere l'assegnazione in natura della quota indivisa pignorata ad un
prezzo che tenga, appunto, in considerazione il diritto di abitazione in favore del Sig. Controparte_3
e sia quindi proporzionalmente ridotto”( vedi pagina n. 7 della comparsa di costituzione di CP_3
pagina 12 di 18 ) (va poi evidenziato che il giudice all'udienza del 18.5.2021 ha chiesto al convenuto CP_4 CP_4
se era interessato all'acquisto della quota dell'esecutato per il prezzo senza riduzione e che
[...]
all'udienza successiva del 10.02.2022 si è dichiarato non interessato ) . CP_4
Per tutte le ragioni suindicate, proprio a causa della accertata indivisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, si dovrà procedere alla vendita coattiva ex art. 720 c.c. e art. 788 c.p.c dell'intera piena proprietà degli immobili formanti un unico lotto, senza riduzione poiché,
diversamente da quanto assunto dai convenuti, il diritto di abitazione del coniuge superstite nel caso di specie per le ragioni suindicate va monetizzato (e va calcolato sulla sola quota del 50% nel suo equivalente monetario da detrarsi dal prezzo della sola quota del 50% del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare).
L'importo realizzato a seguito della dalla vendita disposta ex art. 788 c.p.c verrà assegnato come segue:
A) ad e per esso alla procedura esecutiva n. 329/2017 RG es. imm. del Controparte_3
Tribunale di Vicenza va assegnato l'importo realizzato in misura pari alla quota di un mezzo (½) del diritto di piena proprietà;
B) ad e ad , proprietari per la quota di un quarto (¼) ciascuno, va CP_4 CP_5
riconosciuto l'equivalente monetario della nuda proprietà (¼ ciascuno) posto che le quote di proprietà
di e (¼ ciascuno) risultano gravate dal diritto di abitazione a favore del CP_5 CP_4
padre ( diritto che viene monetizzato) ; Controparte_3
C) al coniuge superstite va riconosciuto ed attribuito l'equivalente monetario Controparte_3
del diritto di abitazione (che grava solo il 50% della del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare) calcolato (secondo il criterio indicato dal CTU nella relazione del
13.6.2022) sulla sola quota del 50% dell'equivalente monetario realizzato dalla vendita coattiva dell'intero compendio immobiliare e da detrarsi dal prezzo della sola quota del 50% del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare (quindi dalle sole quote di proprietà di CP_5
e ).
[...] CP_4
5) Sulla valutazione dei beni.
Esclusa l' opponibilità del diritto di abitazione, che nel caso di specie va monetizzato peraltro pagina 13 di 18 nei limiti della quota su cui grava - dunque la sola quota del 50% del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare posto che il diritto di abitazione del coniuge nel caso di specie trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto- (sulla questione per brevità
non resta che richiamare le ragioni indicate nei precedenti punti di motivazione), ai fini della determinazione del prezzo base della vendita disposta ex art. 788 c.p.c al giudice non resta che richiamare la perizia di stima dell'esperto, senza operare riduzioni collegate al diritto di abitazione
(che va ribadito va monetizzato).
Orbene, tutto ciò premesso, tenuto conto della valutazione fatta dall'esperto della piena proprietà
(valutazione confermata anche in sede di CTU a firma architetto si rinvia alla Persona_3
relazione del 13.6.2022-), il prezzo base complessivo del lotto unico da porre in vendita (vale a dire l'intera piena proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa) va determinato in euro
140.381,83 -arrotondato ad euro 140.382,00- come indicato dall'Esperto architetto Persona_3
partendo dal valore di mercato dell'intero compendio euro 172.646,48 poi ridotto secondo i criteri stabiliti per le vendite nelle esecuzioni meglio indicati a pagina 31 della relazione dell'Esperto del
10.9.2019 .
Pertanto l'intero compendio immobiliare va posto in vendita partendo dal prezzo base di euro
140.382,00 e va rimesso al Notaio che verrà delegato per le operazioni di vendita stabilire l'importo delle offerte minime.
In estrema sintesi, va disposta la vendita ex art. 788 c.p.c del diritto di piena proprietà per l'intero (1000/1000) degli immobili oggetto di causa formanti un lotto unico, per il prezzo base di partenza che viene stabilito in misura pari al valore della piena proprietà dell'intero (detratte le riduzioni previste a pagina 31 della relazione dell'Esperto architetto del Persona_3
10.9.2019) in euro 140.382,00 e per l'effetto va assegnato:
a) al comproprietario esecutato (pieno proprietario per la quota di 1/2) e per esso alla Controparte_3
procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Vicenza al n. 329 /2017 reg. es. imm., l'importo realizzato pari alla quota di piena proprietà di metà (½ ) ;
b) ai comproprietari (nudi proprietari) non esecutati e a ciascuno va CP_5 CP_4
assegnato l'importo realizzato pari alla quota di un quarto (¼) del valore della sola nuda proprietà
pagina 14 di 18 (per il calcolo vedi relazione CTU del 13.6.2025 pagina 5) posto che le sole quote di proprietà dei figli e (un quarto ¼ ciascuno) risultano gravate dal diritto di abitazione a CP_5 CP_4
favore del padre ( che viene monetizzato) ;
c) ad va assegnato l'importo pari l'equivalente monetario del diritto di abitazione, che Controparte_3
grava (e quindi va calcolato nella misura del 50% del valore del diritto di abitazione) solo sul 50%
del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare e quindi sulle sole due quote di ¼
ciascuno dei proprietari non esecutati e (per il calcolo vedi relazione CP_5 CP_4
CTU del 13.6.2022 pagina n.5 e relazione quale Esperto del 10.9.2019 pagina n. 31) .
6) La presente sentenza, pur rimettendo alla fase successiva le operazioni relative alla vendita degli immobili da effettuarsi davanti al Notaio che verrà delegato ex art. 788 ultimo comma c.p.c. è definitiva in quanto esaurisce l'intera materia del contendere e racchiude in sé l'effetto divisorio decidendo tutte le questioni .
Le spese del presente giudizio (ex art.91 c.p.c) vanno poste a carico dei convenuti
[...]
e (in solido tra loro ex art.97 c.p.c) risultati prevalentemente soccombenti in CP_3 CP_4
relazioni alle questioni controverse risolte con la presente sentenza e vanno liquidate a favore del creditore procedente – attore ( ) Controparte_2
in euro 5.900,00 per compenso (applicato il DM n.55 del 2014 cause di valore indeterminabile scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 - riconosciuti euro 1.700,00 per fase studio, euro 1.200,00 per fase introduttiva, euro 1.500,00 per fase istruttoria, euro 1.500,00 per fase decisionale) oltre euro 1.080,00 per spese non imponibili (euro 786,00 per CU e marca + euro 294,00 per trascrizione ordinanza divisionale) oltre spese generali ( 15% su compenso), cpa e iva di legge.
Le spese di C.T.U (architetto già liquidate (decreto del 18.6.2022) in Persona_3
quanto rispondono al comune interesse alla conclusione del giudizio di divisione endo-esecutiva vanno poste in via definitiva a carico della massa - e pertanto pro quota a carico di ciascun condividente - .
La presente sentenza è titolo ai fini delle trascrizioni presso i R.R.I.I. (ora Agenzia delle Entrate –
servizio di pubblicità immobiliare – competente) .
P. Q. M.
pagina 15 di 18 Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando;
ogni contraria e diversa istanza rigettata;
1) ordina, ai fini della continuità delle trascrizioni (salvo non risulti già trascritto) con riguardo agli immobili oggetto di causa la trascrizione dell'atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario di Persona_1
26.8.2014 codice fiscale > da parte di (codice fiscale CodiceFiscale_7 CP_5
) e (codice fiscale ) diventati proprietari C.F._6 CP_4 CodiceFiscale_4
per la quota indivisa di un quarto (¼) ciascuno (come risulta dall'atto di “ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
CON BENEFICIO DI INVENTARIO” Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2146 e racc. n. 1537 Persona_2
registrato in data 2.3.2015 – doc. 4 allegato da – e “INVENTARIO DI EREDITÀ” per atto CP_4
Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2147 e racc. n. 1538 registrato in data 2.3.2015 -doc.5 Persona_2
allegato da ); Controparte_4
2) dichiara sciolta la comunione della proprietà indivisa fra l'esecutato:
(c.f.: ), nato a [...] il [...], pieno Controparte_3 CodiceFiscale_2
proprietario per la quota indivisa di metà (½) da una parte e dall'altra :
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_4 CodiceFiscale_4
proprietario per la quota indivisa di un quarto (1/4),
(C.F. ) nato a [...] il [...] C.F. CP_5 C.F._6
proprietario per la quota indivisa di un quarto (1/4), C.F._6
dei seguenti beni immobili, con pertinenze ed accessori, censiti come segue:
in Comune di Rosà (VI) – N.C.E.U. catasto fabbricati- Foglio n.3, m.n. 415 sub 2, piani S1-T , categoria A/2, classe 4, Consistenza 6 vani, sup. catastale mq. 141, rendita € 557,77;
in Comune di Rosà (VI) – N.C.E.U. catasto fabbricati- Foglio n.3, piano T , m.n. 415 sub 4,
categoria C/6, classe 3, Consistenza mq. 26, sup. catastale mq. 26, rendita € 55,05;
confini mappali 437, 770, 1337, 436 e strada .
3) Accerta e dichiara che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite grava il solo 50% della proprietà degli immobili non oggetto di pignoramento Controparte_3
immobiliare e che, a causa della indivisibilità del compendio immobiliare, tale diritto va monetizzato pagina 16 di 18 (nei termini indicati in parte motiva);
4) dichiara, per le ragioni indicate in parte motiva, la non opponibilità all'esecuzione del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite che grava il solo 50% della proprietà Controparte_3
degli immobili non oggetto di pignoramento immobiliare e che va monetizzato (nei termini indicati in parte motiva), e pertanto l'intero compendio immobiliare suindicato va venduto ex art. 788 cpc libero dal diritto di abitazione ex art.540 c.c., e per l'effetto,
4.1) rigetta le domande svolte dai convenuti e (entrambi Controparte_3 CP_4
concludono chiedendo “che, previo accertamento del diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante
sugli immobili pignorati in favore del sig. , il medesimo diritto sia considerato quale vincolo Controparte_3
gravante sui beni ed opponibile agli eventuali acquirenti, nonché ai fini della rideterminazione del prezzo di
vendita degli immobili stessi, imponendone la riduzione...”);
4.2) rigetta la domanda svolta da di assegnazione della quota di proprietà CP_4
dell'esecutato decurtata del valore del diritto di abitazione.
5) Ordina la vendita ex artt.788 c.p.c della piena proprietà per l'intero (1000/1000) dei suindicati immobili (meglio individuati al punto n.2 del presente dispositivo e nell'elaborato peritale a firma Architetto depositato nella procedura esecutiva n. 329/2017 R.G.es.imm. Persona_3
dell'intestato Tribunale e nella relazione depositata in data 13.6.2022 a firma Architetto
[...]
quale CTU nel presente giudizio) e per l'effetto: Persona_3
6) assegna l'importo realizzato pari alle rispettive quote di comproprietà come segue:
a) al comproprietario esecutato (pieno proprietario per la quota di metà) e per Controparte_3
esso alla procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Vicenza al n. 329 /2017 reg. es. imm.
l'importo realizzato pari alla quota di piena proprietà di un mezzo (½);
b) ai comproprietari non esecutati e a ciascuno va assegnato CP_5 CP_4
l'importo realizzato pari per la quota di un quarto (¼) del valore della sola nuda proprietà (per il calcolo vedi relazione CTU) dovendo detrarre l'importo pari al diritto di abitazione che grava le sole quote di proprietà dei comproprietari non esecutati e;
CP_5 CP_4
c) ad va assegnato l'importo pari l'equivalente monetario del diritto di Controparte_3
abitazione, che grava (e quindi va calcolato come indicato in parte motiva) solo il 50% del diritto di pagina 17 di 18 proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare e quindi sulle sole due quote di un quarto (¼)
ciascuno dei proprietari non esecutati e (per il calcolo vedi relazione CP_5 CP_4
CTU) .
7) Pone in via definitiva le spese di C.T.U (architetto già liquidate a carico della Persona_3
massa (e pertanto pro quota a carico di ciascun condividente) ;
8) condanna i convenuti e (in solido tra loro) alla refusione a Controparte_3 CP_4
favore del creditore procedente-attore ( Controparte_2
, già delle spese del
[...] Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 5.900,00 per compenso, oltre euro 1.080,00 per spese non imponibili, oltre spese generali (15% su compenso), cpa e iva di legge .
9) Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini delle trascrizioni presso i R.R.I.I. (ora Agenzia
delle Entrate – servizio di pubblicità immobiliare – competente) .
10) Rimette le parti come da ordinanza separata avanti al Giudice per i provvedimenti relativi alle operazioni di vendita.
Vicenza, 05 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 594/2020 Rg
promossa a seguito di ordinanza ex artt. 600-601 c.p.c e art. 181 disp. att.c.p.c del G.E dell'intestato tribunale del 03.12.2019 dal creditore procedente nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 329/2017
Reg. es. imm.:
ora Controparte_1 [...]
, corrente in Longare (VI), Frazione Costozza, Controparte_2
Via Ponte 12, codice fiscale , P.IVA_1
già con l'Avvocato Sergio Gottardo (vedi rinuncia al mandato difensivo del 2.1.2024)
e ora con l'avv. Alvise Cappellaro (C.F. , Fax 0444/230931 Pec: C.F._1
con studio in Vicenza, Contrà San Biagio 25, come da Email_1
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.1.2024;
creditore procedente-attore contro
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_3 CodiceFiscale_2
in Rosà (VI), Via G. Matteotti n. 16/B, difeso e rappresentato, come da procura in atti,
dall'avv.Andrea Dolcetta del Foro di Treviso (C.F.: – pec: CodiceFiscale_3
– fax 0423.946178), con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del Email_2
GR (VI), viale XI Febbraio n. 1/b int. 2,;
-convenuto comproprietario esecutato -
pagina 1 di 18 e contro i comproprietari non esecutati :
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_4 CodiceFiscale_4
residente in [...], difeso e rappresentato, come da procura in atti,
dall'Avvocato Riccardo Rusalen del Foro di Treviso (C.F.: – pec: CodiceFiscale_5
– fax 0423.946178), con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del GR Email_3
(VI), viale XI Febbraio n. 1/b int. 2;
-convenuto-
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_5 C.F._6
residente in [...] - non costituito;
-convenuto contumace –
Oggetto: la divisione endo-esecutiva dei beni immobili di proprietà pro quota indivisa di un mezzo dell'esecutato Controparte_3
CONCLUSIONI
(udienza di precisazione delle conclusioni 19.11.2024 termini per deposito degli scritti defensionali scaduti il 10.2.2025)
del creditore procedente : Controparte_2
“conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni di data 31.5.2023 e depositato il 12.6.2023”
(dunque: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda svolta
con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvedere:
- Procedersi a divisione giudiziale, disponendo la vendita o l'assegnazione dell'intero compendio immobiliare,
stante l'indivisibilità dello stesso accertata in sede di CTU, eventualmente mediante conversione del diritto di
abitazione calcolato sulla sola quota del 50% nel suo equivalente monetario da detrarsi dal prezzo della sola
quota del 50% non oggetto di pignoramento immobiliare, detraendo, all'esito, le spese di metodo e quindi
distribuendo il ricavato residuo ai comproprietari non esecutati, per le quote di rispettiva comproprietà e così
pure per quella dell'esecutato, da destinarsi, tuttavia, alla Procedura Esecutiva n. 329/2017 R.E., nell'ambito
della quale saranno ripartite secondo Legge.
- Con vittoria di spese e di onorari”) ; del convenuto : “come da comparsa di costituzione di data 16.11.2020“ Controparte_3
pagina 2 di 18 (dunque:“Chiede che, previo accertamento del diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante sugli
immobili pignorati in favore del sig. , il medesimo diritto sia considerato quale vincolo Controparte_3
gravante sui beni ed opponibile agli eventuali acquirenti, nonché ai fini della determinazione del prezzo di
vendita degli immobili stessi, determinandone la riduzione.”) ; del convenuto : “come da comparsa di costituzione di data 13.11.2020“ (dunque:“chiede CP_4
che, previo accertamento del diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante sugli immobili pignorati in
favore del sig. , il medesimo diritto sia considerato quale vincolo gravante sui beni ed Controparte_3
opponibile agli eventuali acquirenti, nonché ai fini della rideterminazione del prezzo di vendita degli immobili
stessi, imponendone la riduzione, e riservandosi una volta effettuata questa nuova stima, di chiedere
l'assegnazione in natura della quota pignorata previo pagamento del suo prezzo.
In via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CTU estimativa dell'immobile sottoposto a divisione” ).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato instaurato da Controparte_1
oggi (vedi visura in
[...] Controparte_2
atti prodotta dall'attore), quale creditore procedente nell'esecuzione immobiliare pendente al n.329/2017 R.G.es.imm. promossa nei confronti del debitore esecutato ed ha ad Controparte_3
oggetto la divisione della quota indivisa di un mezzo ( ½ ) del diritto di piena proprietà del compendio immobiliare di cui l'esecutato risulta titolare, immobili meglio indicati dal GE Controparte_3
nell'ordinanza divisionale del 3.12.2019 e catastalmente censiti come segue:
abitazione al piano terra e cantina interrata in Comune di Rosà (VI) – N.C.E.U. Foglio n.3, m.n. 415, sub 2, categoria A/2, classe 4, Consistenza 6 vani, sup. catastale mq. 141, rendita € 557,77,
autorimessa al piano terra
Comune di Rosà (VI) – N.C.E.U. Foglio n.3, m.n. 415, sub 4, categoria C/6, classe 3, Consistenza mq.
26, sup. catastale mq. 26, rendita € 55,05,
immobili di cui risultano proprietari :
per la quota di metà ( ½) Controparte_3
e in forza di accettazione di eredità con beneficio di inventario di comproprietaria Persona_1
pagina 3 di 18 in vita della restante quota del 50% (atto Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2146 e racc. n. Persona_2
1537– doc. 4 prodotto dal convenuto –) : CP_4
per la quota di un quarto (¼) CP_5
per la quota di un quarto (¼). CP_4
Va premesso che il giudice dell'esecuzione considerato che l'esecuzione ha ad oggetto la quota indivisa di un mezzo (quota di ½) della piena proprietà degli immobili pignorati dell'esecutato
[...]
, all'esito dell'udienza del 3.12.2019 ex art.569-600 c.p.c come disposto dall'art.181 CP_3
disp.att.c.p.c (presente all'udienza del 3.12.2019 il procuratore dell'esecutato ) con Controparte_3
ordinanza ex art.600 c.p.c e art.181 disp.att. c.p.c ha disposto di procedersi alla divisione – preso atto della “impossibilità di procedere alla separazione in natura della porzione spettante al debitore, considerata la
conformazione e la natura del bene;
rilevato che la vendita della quota indivisa di un bene immobile
difficilmente trova collocazione sul mercato e che, gli unici interessati al suo acquisto sono i contitolari del
diritto reale, i quali attendono che il prezzo divenga, all'esito di diserzioni di incanto, particolarmente esiguo.. “
– e sospendeva l'esecuzione.
Dunque a seguito della suindicata ordinanza, si procedeva come previsto dall'art. 600 c.p.c e dall'art.181 disp.att.c.p.c nella causa di divisione, previa iscrizione della causa al ruolo .
La causa veniva iscritta a ruolo dal creditore procedente in data 31.1.2020 .
In data 18.11.2020 si costituiva depositando comparsa di costituzione (figlio CP_4
dell'esecutato ) non debitore che a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio di Controparte_3
inventario della madre risultava titolare della quota indivisa di un quarto (¼) del Persona_1
diritto di proprietà del compendio immobiliare pignorato.
Il convenuto evidenziava che il padre in data 26.08.2014 (alla CP_4 Controparte_3
morte della coniuge aveva acquisito ex art.540, co. 2, c.c. il diritto di abitazione Persona_1
del coniuge sugli immobili pignorati e di uso sui mobili che li corredavano, posto che sussistevano tutti i requisiti prescritti dalla norma (rapporto di coniugio, casa adibita a residenza familiare in comproprietà tra la coniuge defunta deceduta il 26.8.2014 e il coniuge Persona_1 [...]
). CP_3
quindi contestava l'indagine svolta dall'Esperto architetto CP_4 Persona_3
pagina 4 di 18 eccependone la carenza non avendo l'esperto nominato dal GE considerato il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite ex art.540 c.2 c.c. (legato ex lege e quindi non inciso dal fatto che il padre aveva rinunciato all'eredità della moglie) sia ai fini della opponibilità a terzi aggiudicatari del compendio immobiliare, sia ai fini della determinazione del prezzo del compendio immobiliare e in particolare della quota pignorata e concludeva chiedendo “che, previo accertamento del diritto di
abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante sugli immobili pignorati in favore del sig. , il Controparte_3
medesimo diritto sia considerato quale vincolo gravante sui beni ed opponibile agli eventuali acquirenti, nonché
ai fini della rideterminazione del prezzo di vendita degli immobili stessi, imponendone la riduzione, e
riservandosi una volta effettuata questa nuova stima, di chiedere l'assegnazione in natura della quota pignorata
previo pagamento del suo prezzo.“
Sempre in data 18.11.2020 si costituiva anche debitore esecutato che chiedeva Controparte_3
fosse “accertato il suo diritto di abitazione quale legato ex lege sull'intero della casa coniugale ovvero, in
subordine, sulla quota indivisa di immobile pignorata.
Sotto tale profilo, chiede che sia considerata l'opponibilità del diritto di abitazione sia al creditore
pignorante, sia ad eventuale terzi acquirenti dell'immobile sottoposto a giudizio di divisione e pignoramento e,
di conseguenza, che il suo diritto sia adeguatamente valorizzato nella CTU estimativa dell'arch.
[...]
il quale, nella propria relazione di stima, ha omesso ogni valutazione a riguardo.” Persona_3
Il convenuto concludeva come segue: “Chiede che previo accertamento del Controparte_3
diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante sugli immobili pignorati in favore del sig. , Controparte_3
il medesimo diritto sia considerato quale vincolo gravante sui beni ed opponibile agli eventuali acquirenti,
nonché ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli immobili stessi, determinandone la riduzione. “
Il convenuto non debitore che a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio CP_5
di inventario di risulta titolare la quota indivisa di un quarto (¼) del diritto di Persona_1
proprietà del compendio immobiliare pignorato, non si costituiva e all'udienza del 15.12.2020 veniva dichiarato contumace (la notifica dell'ordinanza divisionale risulta perfezionata in data
17.4.2020 per l'udienza del 15.12.2020) .
***
La trattazione del giudizio di divisione si svolgeva come in atti (si rinvia al verbale d'udienza)
pagina 5 di 18 nella contumacia del convenuto . CP_5
Il Giudice all'udienza del 15.12.2020 assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c e ordinava l'acquisizione di copia cartacea della perizia dell'esperto depositata nell'esecuzione n.329/2017 R.G.; all'udienza successiva del 18.05.2021 il Giudice per economia processuale e al fine di non gravare la procedura di ulteriori costi -prima di procedere alla integrazione della perizia di stima- invitava il convenuto comproprietario a chiarire se intendeva chiedere l'assegnazione della quota dell'esecutato per il prezzo di euro 70.000,00 e rinviava per risposta all'udienza del 21.9.2021 (poi rinviata l'ufficio al 10.2.2022) .
All'udienza successiva del 10.2.2022 il procuratore del comproprietario CP_4
dichiarava che il convenuto non aveva interesse all'assegnazione della quota CP_4
dell'esecutato al prezzo di euro 70.000,00 e chiedeva l'integrazione della perizia. Anche il procuratore della creditrice procedente chiedeva integrazione della perizia per la determinazione del valore del 50% del diritto di abitazione e il Giudice fissava l'udienza del 8.3.2022 (poi differita d'ufficio al 29.3.2022) per il conferimento dell'incarico al CTU architetto Persona_3
All'udienza del 29.3.2022 veniva conferito incarico al CTU architetto sul Persona_3
quesito formulato in udienza;
all'udienza successiva del 21.6.2022 il giudice si riservava e con ordinanza del 29.6.2022 fissava l'udienza del 13.9.2022. Dopo alcuni rivii (sollecitati dal Giudice al fine di una soluzione concordata tra le parti), all'udienza del 14.3.2023 il procuratore del creditore procedente chiedeva la vendita dell'intero e il giudice, riservatosi, con ordinanza del 28.5.2023 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza 20.6.2023.
All'udienza del 20.6.2023 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di legge (60 +20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza del 8.11.2023 il Giudice rimetteva la causa in istruttoria per l'udienza del
14.12.2023, dovendo procedere alle verifiche alla luce della sopraggiunta pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo (che nel caso di specie è il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione) in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole del contratto stipulato fra professionista e consumatore.
pagina 6 di 18 All'udienza del 19.12.2023 il procuratore della creditrice ricorrente dava atto che il GE con provvedimento del 16.11.2023 aveva dato termine sino al 28.12.2023 per l'eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c fissando per la verifica il 12.3.2024 ed il giudice preso atto rinviava all'udienza del 7.5.2024.
All'udienza del 7.5.2024 i procuratori delle parti presenti davano atto che in data 21.12.2023
l'esecutato aveva provveduto alla notifica dell'opposizione ex art. 650 c.p.c con Controparte_3
prima udienza fissata al 4.6.2024, pertanto chiedevano congiuntamente rinvio. All'udienza successiva del 9.7.2024 il procuratore del debitore esecutato dava atto che il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo non aveva accolto la richiesta di sospensione. Il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.11.2024.
All'udienza successiva del 19.11.2024 il procuratore della attrice (creditrice procedente) e dei convenuti costituiti concludevano come in epigrafe precisato e il Giudice assegnava i termini massimi di legge per il deposito degli scritti defensionali (scaduti in data 10.2.2025) . La causa viene ora decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va premesso, in generale, che l'esecuzione immobiliare quando, come nel caso di specie, ha ad oggetto un quota indivisa del diritto di proprietà pignorato passa necessariamente per il giudizio di divisione che diventa l'ordinario iter procedimentale dell'azione esecutiva avente ad oggetto una quota di beni indivisi.
L'art. 600 c.p.c è chiaro quando stabilisce che in caso di pignoramento di beni indivisi il giudice deve convocare i comproprietari e se la separazione della quota in natura non è chiesta o non è
possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c (in tal caso si procederà alla vendita della quota) .
In sintesi l'iter procedimentale dell'azione esecutiva immobiliare che ha ad oggetto una quota indivisa è quello previsto dall'art. 600 c.p.c .
In pratica l'introduzione del giudizio di divisione endo-esecutiva va ricondotta ad un procedimento complesso a formazione progressiva, che inizia con il pignoramento, prevede come secondo atto l'istanza di vendita e si perfeziona con il provvedimento emesso dal G.E., previa pagina 7 di 18 valutazione dei presupposti indicati dall'art. 600 c.p.c, costituito dall'ordinanza del G.E. che dispone la divisione ex art. 600 c.p.c e art.181 disp. att.cpc nei modi di cui al primo o al secondo comma .
Va in aggiunta chiarito che, ai fini della continuità delle trascrizioni (art. 2650 cc ), con riguardo agli immobili oggetto di causa, andrà trascritto l'atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario di da parte di e diventati proprietari per la Persona_1 CP_5 CP_4
quota indivisa di ¼ ciascuno (vedi atto Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2146 e racc. n. Persona_2
[... 1537 registrato in data 2.3.2015 – doc. 4 prodotto dal convenuto – e “INVENTARIO CP_4
” per atto Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2147 e racc. n. 1538 registrato in data CP_6 Persona_2
2.3.2015 – doc.5 prodotto dal convenuto ) . CP_4
2) In merito alla divisibilità degli immobili il giudice osserva quanto segue.
Sulla comoda divisibilità degli immobili oggetto di esecuzione.
In generale in merito alla valutazione della divisibilità o meno dell'immobile (in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti la comunione) trova applicazione il disposto di cui all'art. 720
c.c. le cui previsioni operano anche per lo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c. (Cassazione civile sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12758; Cassazione
civile sez. I, 9 febbraio 2000, n. 1423).
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art.720 c.c. e l'art.1114 c.c.,
presuppone che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero (Cassazione civile sez. II, 23 ottobre 2001, n. 12998).
E' pertanto necessario che la divisione in natura possa avvenire senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, inoltre, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 24 novembre 1998, n.
11891).
Perché dunque possa procedersi alla divisione del bene comune occorre:
a) che il bene sia naturalmente suscettibile di divisione fisica;
pagina 8 di 18 b) che sia possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
c) che tale divisione non comporti la creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richieda opere complesse e di notevole costo;
d) che la divisione non conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero (Cassazione civile sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1158; Cassazione civile sez. II, 22
giugno 1995, n. 7083; Cassazione civile sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1260).
Nel caso di specie la non comoda ed economica divisibilità del compendio immobiliare emerge in realtà dalle stesse caratteristiche dei beni oggetto di divisione costituiti da un edificio adibito “ad abitazione - porzione di bifamiliare con giardino ed autorimessa” (si rinvia alla descrizione dell'esperto Architetto – relazione a firma architetto del Persona_3 Persona_3
10.9.2019 depositata nell'esecuzione immobiliare n. 329/2017 - ed acquisita al presente giudizio) posto che la divisione in natura nel caso di specie richiede all'evidenza la esecuzione di opere in corso di procedura, quindi costi e prolungamento dei tempi di procedura esecutiva .
Inoltre non è pensabile che i creditori (nello specifico il creditore procedente nell'esecuzione immobiliare) si assumano anche il costo delle opere e l'attesa della necessaria tempistica per realizzarle, così pregiudicando il diritto del creditore procedente a soddisfare il proprio diritto di credito.
Pertanto il Giudice ritiene corretta la decisione del G.E che nell'ordinanza del 3.12.2019 con la quale ha disposto ex art.600 c.p.c - art.181 disp.att.c.p.c la divisione endo-esecutiva ha escluso la separabilità in natura della quota dell'esecutato nei seguenti termini:
“impossibilità di procedere alla separazione in natura della porzione spettante al debitore, considerata la conformazione e la natura del bene;
“.
Comunque il Giudice da atto che non vi è discussione in merito alla indivisibilità in natura della quota dell'esecutato.
3) Sulla opponibilità del diritto di abitazione a favore del coniuge ex art. 540 c.c.
Il contrasto tra le parti in causa riguarda la questione relativa sia alla opponibilità del diritto di abitazione, di cui l'esecutato risulta titolare ex art.540 c.c., agli eventuali aggiudicatari dell'immobile oggetto del presente giudizio di divisione sia ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli pagina 9 di 18 immobili stessi che verrebbe ridotto.
Orbene nel caso di specie risulta provato in causa:
- che l'esecutato , pieno proprietario per la quota di metà del compendio Controparte_3
immobiliare oggetto di causa, alla morte della moglie (pure comproprietaria in Persona_1
vita per la restante quota indivisa di metà del diritto di piena proprietà) ha rinunciato all'eredità della moglie (fermo il diritto di abitazione- vedi atto di “RINUNCIA DI EREDITÀ” Notaio del Persona_2
24.2.2015 rep. n. 2145 e racc. n. 1536 registrato in data 2.3.2015 - doc.3 prodotto dal convenuto
) e che i due figli ed (unici eredi che hanno accettato con CP_4 CP_4 CP_5
beneficio di inventario l'eredità della madre hanno acquistato quali eredi la Persona_1
proprietà della quota indivisa di un mezzo (1/2= ¼ ciascuno) di proprietà della madre (vedi atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario prodotto da docc. 4 e 5) ; CP_4
-che il pignoramento del diritto di piena proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa per la quota di un mezzo (½) intestata al debitore esecutato risale a data successiva la Controparte_3
morte di -deceduta in data 26.8.2014- comproprietaria in vita per la restante quota Persona_1
indivisa di metà (½) ;
-che il compendio immobiliare oggetto di causa non è comodamente ed economicamente divisibile (il dato è pacifico in causa posto che la valutazione del GE contenuta nell'ordinanza che ha disposto procedersi alla divisione ex art. 600 cpc del 3.12.2019 non risulta oggetto di contrasto in causa) .
Orbene sulla questione sollevata dai convenuti – oggetto di discussione tra le parti in causa-
relativa sia alla opponibilità del diritto di abitazione agli eventuali aggiudicatari dell'immobile oggetto del presente giudizio di divisione sia ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli immobili stessi (dato quest'ultimo che farebbe sorgere in capo al comproprietario non esecutato CP_4
l'interesse a chiedere l'assegnazione della quota di proprietà dell'esecutato - si rinvia alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione -) al Giudice non resta che rinviare (anche per i motivi) alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che si deve procedere alla attribuzione dell'equivalente monetario del diritto di abitazione di cui all'art.540 cpv c.c. nell'ipotesi di indivisibilità dell'immobile su cui ricade tale diritto di abitazione.
pagina 10 di 18 La Corte di Cassazione (Cass. civ. sez.II sent. 30.7.2004 n. 14594) ha precisato:
“ Infatti il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel
suo equivalente monetario è stato affermato da questa Corte nell'ipotesi in cui la residenza familiare
del "de cuius" sia sita in un immobile in comproprietà, ritenendo in tal caso che suddetto diritto trova
limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, cosicchè, ove per
l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile
spettante e l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo
all'attribuzione dell'equivalente monetario del diritto di abitazione (Cass. 10.3.1987 n. 2474); orbene è
evidente che alle medesime conclusioni deve logicamente pervenirsi anche nell'ipotesi, ricorrente nella
fattispecie, nella quale, a seguito della vendita all'incanto dell'immobile ritenuto indivisibile, si
verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito
dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, e non sarebbe quindi
possibile la concreta separazione della porzione dell'immobile spettante a quest'ultimo.” ( NB: l'enfasi è
dello scrivente) .
Ciò posto, nel caso di specie, la proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa risulta suddivisa come segue:
*in capo all'esecutato la quota di metà (½) del diritto di piena proprietà ; Controparte_3
** in capo ai due figli e (quali unici eredi che hanno accettato con CP_4 CP_5
beneficio di inventario l'eredità della madre che in vita risultava titolare del diritto di piena proprietà
per la restante quota di metà) la sola nuda proprietà per la quota di un quarto ¼ ciascuno, posto che
, quale coniuge superstite, spetta ex lege il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. che Controparte_3
ricade e grava soltanto la quota di un mezzo (1/2) di proprietà del coniuge defunto ( Persona_1
piena proprietaria per la quota di metà) ora trasferita ai figli e in
[...] CP_4 CP_5
quanto il coniuge ha rinunciato all'eredità della moglie defunta . Controparte_3 Persona_1
Richiamata la giurisprudenza sopra citata, va poi precisato che poiché il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto (nel caso di specie la restante quota del 50% <½> del diritto di proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa) e considerato che è dato accertato e non contestato in causa l'indivisibilità del pagina 11 di 18 compendio immobiliare oggetto di causa e quindi della quota di proprietà del coniuge defunto - quota di metà (½) gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite ( ), ne Controparte_3
consegue che a causa dell'indivisibilità dell'immobile nel caso di specie non può attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante ai due proprietari non esecutati ( e CP_5
) e sul cui diritto di proprietà di un quarto (¼) ciascuno grava il diritto di abitazione del padre CP_4
ex art. 540 c.c..
In conclusione posto che all'esito del giudizio risulta che il diritto di abitazione sorto ex lege (in forza di quanto stabilito dall'art.540 c.c) a favore del coniuge alla morte della moglie Controparte_3
ricade solo ed esclusivamente sulla porzione di immobile di proprietà per il 50% Persona_1
del coniuge defunto, considerato che il compendio immobiliare non è divisibile per cui non è possibile separare in natura la quota di metà (½) pari al diritto di proprietà del coniuge defunto unica quota gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, è necessario procedere alla vendita della piena proprietà dell'intero compendio immobiliare ( libero dal diritto di abitazione ) ed attribuire al coniuge solo l'equivalente monetario del diritto di abitazione di cui all'art.540 c.c. Controparte_3
che va calcolato sulla sola quota del 50% del suo equivalente monetario da detrarsi dal prezzo della sola quota del 50% del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare.
4) Sulle modalità di divisione.
Nel caso di specie in difetto di comoda divisibilità in natura della quota di proprietà degli immobili oggetto di esecuzione forzata (vedi le ragioni indicate nei precedenti paragrafi di parte motiva) e in difetto di richiesta da parte dei comproprietari non esecutati di attribuzione della quota di piena proprietà dell'esecutato oggetto di divisione, non ricorrono i presupposti per provvedere all'attribuzione ai sensi dell'art. 720 c.c.
Infatti in difetto di richiesta di assegnazione della piena proprietà della quota dell'esecutato per il prezzo stabilito per la piena proprietà senza riduzione, non può disporsi l'assegnazione della quota di proprietà dell'esecutato e non può essere accolta la domanda del convenuto che ha CP_4
manifestato l'interesse “a chiedere l'assegnazione in natura della quota indivisa pignorata ad un
prezzo che tenga, appunto, in considerazione il diritto di abitazione in favore del Sig. Controparte_3
e sia quindi proporzionalmente ridotto”( vedi pagina n. 7 della comparsa di costituzione di CP_3
pagina 12 di 18 ) (va poi evidenziato che il giudice all'udienza del 18.5.2021 ha chiesto al convenuto CP_4 CP_4
se era interessato all'acquisto della quota dell'esecutato per il prezzo senza riduzione e che
[...]
all'udienza successiva del 10.02.2022 si è dichiarato non interessato ) . CP_4
Per tutte le ragioni suindicate, proprio a causa della accertata indivisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, si dovrà procedere alla vendita coattiva ex art. 720 c.c. e art. 788 c.p.c dell'intera piena proprietà degli immobili formanti un unico lotto, senza riduzione poiché,
diversamente da quanto assunto dai convenuti, il diritto di abitazione del coniuge superstite nel caso di specie per le ragioni suindicate va monetizzato (e va calcolato sulla sola quota del 50% nel suo equivalente monetario da detrarsi dal prezzo della sola quota del 50% del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare).
L'importo realizzato a seguito della dalla vendita disposta ex art. 788 c.p.c verrà assegnato come segue:
A) ad e per esso alla procedura esecutiva n. 329/2017 RG es. imm. del Controparte_3
Tribunale di Vicenza va assegnato l'importo realizzato in misura pari alla quota di un mezzo (½) del diritto di piena proprietà;
B) ad e ad , proprietari per la quota di un quarto (¼) ciascuno, va CP_4 CP_5
riconosciuto l'equivalente monetario della nuda proprietà (¼ ciascuno) posto che le quote di proprietà
di e (¼ ciascuno) risultano gravate dal diritto di abitazione a favore del CP_5 CP_4
padre ( diritto che viene monetizzato) ; Controparte_3
C) al coniuge superstite va riconosciuto ed attribuito l'equivalente monetario Controparte_3
del diritto di abitazione (che grava solo il 50% della del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare) calcolato (secondo il criterio indicato dal CTU nella relazione del
13.6.2022) sulla sola quota del 50% dell'equivalente monetario realizzato dalla vendita coattiva dell'intero compendio immobiliare e da detrarsi dal prezzo della sola quota del 50% del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare (quindi dalle sole quote di proprietà di CP_5
e ).
[...] CP_4
5) Sulla valutazione dei beni.
Esclusa l' opponibilità del diritto di abitazione, che nel caso di specie va monetizzato peraltro pagina 13 di 18 nei limiti della quota su cui grava - dunque la sola quota del 50% del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare posto che il diritto di abitazione del coniuge nel caso di specie trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto- (sulla questione per brevità
non resta che richiamare le ragioni indicate nei precedenti punti di motivazione), ai fini della determinazione del prezzo base della vendita disposta ex art. 788 c.p.c al giudice non resta che richiamare la perizia di stima dell'esperto, senza operare riduzioni collegate al diritto di abitazione
(che va ribadito va monetizzato).
Orbene, tutto ciò premesso, tenuto conto della valutazione fatta dall'esperto della piena proprietà
(valutazione confermata anche in sede di CTU a firma architetto si rinvia alla Persona_3
relazione del 13.6.2022-), il prezzo base complessivo del lotto unico da porre in vendita (vale a dire l'intera piena proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa) va determinato in euro
140.381,83 -arrotondato ad euro 140.382,00- come indicato dall'Esperto architetto Persona_3
partendo dal valore di mercato dell'intero compendio euro 172.646,48 poi ridotto secondo i criteri stabiliti per le vendite nelle esecuzioni meglio indicati a pagina 31 della relazione dell'Esperto del
10.9.2019 .
Pertanto l'intero compendio immobiliare va posto in vendita partendo dal prezzo base di euro
140.382,00 e va rimesso al Notaio che verrà delegato per le operazioni di vendita stabilire l'importo delle offerte minime.
In estrema sintesi, va disposta la vendita ex art. 788 c.p.c del diritto di piena proprietà per l'intero (1000/1000) degli immobili oggetto di causa formanti un lotto unico, per il prezzo base di partenza che viene stabilito in misura pari al valore della piena proprietà dell'intero (detratte le riduzioni previste a pagina 31 della relazione dell'Esperto architetto del Persona_3
10.9.2019) in euro 140.382,00 e per l'effetto va assegnato:
a) al comproprietario esecutato (pieno proprietario per la quota di 1/2) e per esso alla Controparte_3
procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Vicenza al n. 329 /2017 reg. es. imm., l'importo realizzato pari alla quota di piena proprietà di metà (½ ) ;
b) ai comproprietari (nudi proprietari) non esecutati e a ciascuno va CP_5 CP_4
assegnato l'importo realizzato pari alla quota di un quarto (¼) del valore della sola nuda proprietà
pagina 14 di 18 (per il calcolo vedi relazione CTU del 13.6.2025 pagina 5) posto che le sole quote di proprietà dei figli e (un quarto ¼ ciascuno) risultano gravate dal diritto di abitazione a CP_5 CP_4
favore del padre ( che viene monetizzato) ;
c) ad va assegnato l'importo pari l'equivalente monetario del diritto di abitazione, che Controparte_3
grava (e quindi va calcolato nella misura del 50% del valore del diritto di abitazione) solo sul 50%
del diritto di proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare e quindi sulle sole due quote di ¼
ciascuno dei proprietari non esecutati e (per il calcolo vedi relazione CP_5 CP_4
CTU del 13.6.2022 pagina n.5 e relazione quale Esperto del 10.9.2019 pagina n. 31) .
6) La presente sentenza, pur rimettendo alla fase successiva le operazioni relative alla vendita degli immobili da effettuarsi davanti al Notaio che verrà delegato ex art. 788 ultimo comma c.p.c. è definitiva in quanto esaurisce l'intera materia del contendere e racchiude in sé l'effetto divisorio decidendo tutte le questioni .
Le spese del presente giudizio (ex art.91 c.p.c) vanno poste a carico dei convenuti
[...]
e (in solido tra loro ex art.97 c.p.c) risultati prevalentemente soccombenti in CP_3 CP_4
relazioni alle questioni controverse risolte con la presente sentenza e vanno liquidate a favore del creditore procedente – attore ( ) Controparte_2
in euro 5.900,00 per compenso (applicato il DM n.55 del 2014 cause di valore indeterminabile scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 - riconosciuti euro 1.700,00 per fase studio, euro 1.200,00 per fase introduttiva, euro 1.500,00 per fase istruttoria, euro 1.500,00 per fase decisionale) oltre euro 1.080,00 per spese non imponibili (euro 786,00 per CU e marca + euro 294,00 per trascrizione ordinanza divisionale) oltre spese generali ( 15% su compenso), cpa e iva di legge.
Le spese di C.T.U (architetto già liquidate (decreto del 18.6.2022) in Persona_3
quanto rispondono al comune interesse alla conclusione del giudizio di divisione endo-esecutiva vanno poste in via definitiva a carico della massa - e pertanto pro quota a carico di ciascun condividente - .
La presente sentenza è titolo ai fini delle trascrizioni presso i R.R.I.I. (ora Agenzia delle Entrate –
servizio di pubblicità immobiliare – competente) .
P. Q. M.
pagina 15 di 18 Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando;
ogni contraria e diversa istanza rigettata;
1) ordina, ai fini della continuità delle trascrizioni (salvo non risulti già trascritto) con riguardo agli immobili oggetto di causa la trascrizione dell'atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario di Persona_1
26.8.2014 codice fiscale > da parte di (codice fiscale CodiceFiscale_7 CP_5
) e (codice fiscale ) diventati proprietari C.F._6 CP_4 CodiceFiscale_4
per la quota indivisa di un quarto (¼) ciascuno (come risulta dall'atto di “ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
CON BENEFICIO DI INVENTARIO” Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2146 e racc. n. 1537 Persona_2
registrato in data 2.3.2015 – doc. 4 allegato da – e “INVENTARIO DI EREDITÀ” per atto CP_4
Notaio del 24.2.2015 rep. n. 2147 e racc. n. 1538 registrato in data 2.3.2015 -doc.5 Persona_2
allegato da ); Controparte_4
2) dichiara sciolta la comunione della proprietà indivisa fra l'esecutato:
(c.f.: ), nato a [...] il [...], pieno Controparte_3 CodiceFiscale_2
proprietario per la quota indivisa di metà (½) da una parte e dall'altra :
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_4 CodiceFiscale_4
proprietario per la quota indivisa di un quarto (1/4),
(C.F. ) nato a [...] il [...] C.F. CP_5 C.F._6
proprietario per la quota indivisa di un quarto (1/4), C.F._6
dei seguenti beni immobili, con pertinenze ed accessori, censiti come segue:
in Comune di Rosà (VI) – N.C.E.U. catasto fabbricati- Foglio n.3, m.n. 415 sub 2, piani S1-T , categoria A/2, classe 4, Consistenza 6 vani, sup. catastale mq. 141, rendita € 557,77;
in Comune di Rosà (VI) – N.C.E.U. catasto fabbricati- Foglio n.3, piano T , m.n. 415 sub 4,
categoria C/6, classe 3, Consistenza mq. 26, sup. catastale mq. 26, rendita € 55,05;
confini mappali 437, 770, 1337, 436 e strada .
3) Accerta e dichiara che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite grava il solo 50% della proprietà degli immobili non oggetto di pignoramento Controparte_3
immobiliare e che, a causa della indivisibilità del compendio immobiliare, tale diritto va monetizzato pagina 16 di 18 (nei termini indicati in parte motiva);
4) dichiara, per le ragioni indicate in parte motiva, la non opponibilità all'esecuzione del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite che grava il solo 50% della proprietà Controparte_3
degli immobili non oggetto di pignoramento immobiliare e che va monetizzato (nei termini indicati in parte motiva), e pertanto l'intero compendio immobiliare suindicato va venduto ex art. 788 cpc libero dal diritto di abitazione ex art.540 c.c., e per l'effetto,
4.1) rigetta le domande svolte dai convenuti e (entrambi Controparte_3 CP_4
concludono chiedendo “che, previo accertamento del diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. gravante
sugli immobili pignorati in favore del sig. , il medesimo diritto sia considerato quale vincolo Controparte_3
gravante sui beni ed opponibile agli eventuali acquirenti, nonché ai fini della rideterminazione del prezzo di
vendita degli immobili stessi, imponendone la riduzione...”);
4.2) rigetta la domanda svolta da di assegnazione della quota di proprietà CP_4
dell'esecutato decurtata del valore del diritto di abitazione.
5) Ordina la vendita ex artt.788 c.p.c della piena proprietà per l'intero (1000/1000) dei suindicati immobili (meglio individuati al punto n.2 del presente dispositivo e nell'elaborato peritale a firma Architetto depositato nella procedura esecutiva n. 329/2017 R.G.es.imm. Persona_3
dell'intestato Tribunale e nella relazione depositata in data 13.6.2022 a firma Architetto
[...]
quale CTU nel presente giudizio) e per l'effetto: Persona_3
6) assegna l'importo realizzato pari alle rispettive quote di comproprietà come segue:
a) al comproprietario esecutato (pieno proprietario per la quota di metà) e per Controparte_3
esso alla procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Vicenza al n. 329 /2017 reg. es. imm.
l'importo realizzato pari alla quota di piena proprietà di un mezzo (½);
b) ai comproprietari non esecutati e a ciascuno va assegnato CP_5 CP_4
l'importo realizzato pari per la quota di un quarto (¼) del valore della sola nuda proprietà (per il calcolo vedi relazione CTU) dovendo detrarre l'importo pari al diritto di abitazione che grava le sole quote di proprietà dei comproprietari non esecutati e;
CP_5 CP_4
c) ad va assegnato l'importo pari l'equivalente monetario del diritto di Controparte_3
abitazione, che grava (e quindi va calcolato come indicato in parte motiva) solo il 50% del diritto di pagina 17 di 18 proprietà non oggetto di pignoramento immobiliare e quindi sulle sole due quote di un quarto (¼)
ciascuno dei proprietari non esecutati e (per il calcolo vedi relazione CP_5 CP_4
CTU) .
7) Pone in via definitiva le spese di C.T.U (architetto già liquidate a carico della Persona_3
massa (e pertanto pro quota a carico di ciascun condividente) ;
8) condanna i convenuti e (in solido tra loro) alla refusione a Controparte_3 CP_4
favore del creditore procedente-attore ( Controparte_2
, già delle spese del
[...] Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 5.900,00 per compenso, oltre euro 1.080,00 per spese non imponibili, oltre spese generali (15% su compenso), cpa e iva di legge .
9) Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini delle trascrizioni presso i R.R.I.I. (ora Agenzia
delle Entrate – servizio di pubblicità immobiliare – competente) .
10) Rimette le parti come da ordinanza separata avanti al Giudice per i provvedimenti relativi alle operazioni di vendita.
Vicenza, 05 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
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