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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3535/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 28 Parte_1 P.IVA_1
95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GITTO GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in via Umberto I, 97 95017 Piedimonte Controparte_1 P.IVA_2
Etneo; rappresentato e difeso dall'avv. VASTA CARMELA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Sezione Parte_2 di – in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Pt_1 Parte_3 innanzi questo Tribunale il al fine di far accertare l'espletamento del servizio di Controparte_1 trasporto dei disabili in favore del e, per l'effetto, il diritto a percepire il relativo compenso per CP_1 un ammontare complessivo pari ad euro 36.554,53 oltre interessi.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito:” - accertare e dichiarare che l' Sezione di ha Pt_1 Pt_1 espletato il servizio di trasporto dei disabili in favore del e, per l'effetto, accertare il Controparte_1 diritto a percepire il relativo compenso come statuito dalla normativa in materia. - per l'effetto condannare il a corrispondere in favore dell' Sezione di euro Controparte_1 Pt_1 Pt_1
36.554,53 oltre interessi moratori sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. ”
Il convenuto, si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso perché infondato in fatto e indiritto e chiedeva al Tribunale adito di:” disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: a) in via preliminare : ritenere e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 per le ragioni sopra esposte;
b)in via preliminare: ritenere e dichiarare la prescrizione della pretesa creditizia avanzata dall' c) nel merito, in via principale: ritenere e dichiarare la carenza di Pt_1 prova documentale e l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata per le ragioni spiegate nel presente atto;
d) in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che fossero dovute somme all' ridurre la pretesa economica in quella somma che risulterà dovuta e la cui Pt_1 debenza sia effettivamente documentata e provata;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è in ogni caso dovuto dal e l'eventuale residuo credito accertato dovrà imputarsi Controparte_1
Part esclusivamente alla Gestione Liquidatoria dell' Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese forfettarie e CPA, come per legge.”
Con decreto ex art.171 bis cpc del 17.06.2024 il G.I. differiva l'udienza di prima comparizione al
16.10.2024 e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art.171ter cpc..
All'udienza del 16.10.2024 le parti insistevano nei propri scritti difensivi e il Giudice rinviava all'udienza del 20.10.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art.189 cpc.
All'udienza del 20.10.2025, il G.I., sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, rimetteva la causa in decisione.
La domanda è infondata per le seguenti motivazioni.
pagina 2 di 6 Secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115
c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto, quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò premesso, in fatto è accaduto che l' associazione finalizzata all'erogazione di prestazioni Pt_1 sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti handicappati, deduce: di essersi occupata anche dell'espletamento del servizio di trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap in favore del di avere inviato al le fatture emesse per il servizio espletato negli Controparte_1 Controparte_1 anni, diffidando successivamente l'Ente al pagamento di quanto non corrisposto, pari a complessivi euro 36.554,53 per il periodo dal 2016 al 2017 – corrispettivo calcolato in base alle rette giornaliere previste dai D.A. e periodicamente aggiornate .
Successivamente, con atto n 52 dell'11 luglio 2018, il veniva dichiarato in dissesto Controparte_1 finanziario e a seguito di ciò veniva nominato l'Organismo straordinario di liquidazione del CP_1
.
[...]
Pertanto, l' inviava istanza di ammissione alla massa passiva per gli anni 2016/2017 con allegata la Pt_1 documentazione comprovante, a suo dire, il proprio credito.
La Commissione, con pec del 25 ottobre 2023, in merito alla domanda dell' precisava che il Pt_1 debito “Non è stato riconosciuto dall'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 254 d lgs 267/2000 TUEL n
4 pertanto non è possibile procedere con l'ammissione al credito”. L allora, inviava le proprie Pt_1 controdeduzioni e con provvedimento del 25 gennaio 2024 la Commissione confermava la decisione di cui al preavviso di rigetto;
l' quindi, adiva l'Autorità Amministrativa per la dichiarazione di Pt_1 nullità del provvedimento in quanto privo di motivazione e l'Autorità Civile per l'accertamento del proprio credito.
Preliminarmente parte convenuta sostiene che il credito richiesto da sia prescritto ai sensi Pt_1 dell'art. 2951 c.c. A suo dire, atteso che le somme richieste da parte attrice riguardavano l'attività di trasporto dei soggetti disabili negli anni 2016 e 2017, essendo l'atto di citazione del marzo 2024, il pagina 3 di 6 termine annuale di prescrizione sarebbe ampiamente decorso.
Tale eccezione va rigettata.
Invero sul punto condivisibile giurisprudenza ha affermato che , in materia di trasporto disabili e relativo pagamento delle rette trasporto, il regime di prescrizione previsto per tali obbligazioni, in quanto meri diritti di credito, è quello decennale ex art.2946 c.c.
In particolare la Corte di Appello di Catania, in un caso analogo che vede coinvolta l' contro Pt_1 un'altra Amministrazione comunale, come evidenziato dall'attrice, con sentenza n 1242/2021 , in riforma della sentenza di primo grado, ha statuito che “Ne consegue che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile alle prestazioni in oggetto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c. dato che le prestazioni di trasporto rese sono strumentali al servizio di assistenza e cura dei soggetti portatori di handicap svolto dall'associazione appellante in regime di convenzione con
l'azienda sanitaria locale, con la conseguenza che il relativo credito è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.” .
Pertanto, nessuna prescrizione è maturata e ogni contestazione sul punto va rigettata.
Il eccepisce altresì, un suo difetto di legittimazione passiva, ritenendo che essendo Controparte_1 stato dichiarato il dissesto dell'Ente, in data 11 luglio 2018 e, la valutazione della fondatezza della domanda competerebbe esclusivamente all'Organismo Straordinario di Liquidazione.
Tale eccezione non è fondata.
Invero l' Sezione di , in seno all'atto di citazione, ha dichiarato essa stessa che il Pt_1 Pt_1 [...]
era in dissesto e che, per l'effetto, aveva inviato istanza di ammissione alla massa passiva CP_1 nell'immediato, ottenendone il rigetto.
Pertanto, il presente giudizio veniva avviato dall' quale diretta conseguenza del Parte_2 provvedimento di rigetto dell'Organismo di Liquidazione ai sensi dell'art. 254 TUEL e seguenti.
Entrando nel merito della controversia giova osservare quanto segue.
Parte attrice, ripercorrendo la normativa dedicata al trasporto disabili, ritiene di vantare un credito pari complessivamente ad euro 36.554,53 recato da diverse fatture, emesse a seguito dell'espletamento del servizio suddetto a favore del Controparte_1
Parte convenuta contesta in toto le fatture allegate all'atto introduttivo e le pretese creditorie ad esse sottese, ritenendo infondato il credito e la sua determinazione per carenza di prova documentale.
Come esposto dall'AIAS, con la legge regionale n. 68 del 18.04.1981 è stato istituito il servizio gratuito di trasporto dei soggetti portatori di handicap per la frequenza dei centri educativo - riabilitativi a pagina 4 di 6 carattere ambulatoriale. Nello specifico l'art. 6 co 1 n. 2 lett c della citata legge ha espressamente previsto ed affidato alla competenza dei Comuni l'istituzione del servizio di trasporto gratuito dei portatori di handicap per la frequenza dei centri educativo – riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.
Successivamente la L.R. 16/1986 ha autorizzato i Comuni che non fossero in grado di organizzare il servizio di trasporto gratuito in questione e non avessero dato quest'ultimo in convenzione, ad avvalersi di enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap convenzionati con l'USL di competenza, erogando agli stessi una retta pro die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dalla USL sulla base di prospetti trimestrali vistati dalla medesima USL.
La misura di tale retta, fissata inizialmente in L. 10.000,00, è stata negli anni aggiornata da parte dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali, così come previsto dall'art. 13 della LR 23.05.1991 n. 33.
In sostanza, in conseguenza dell'espletamento del servizio di trasporto per i soggetti disabili, in favore del nasce ex art. 5 L.R, 15/86 un'obbligazione a carico dell'ente pubblico e, trattandosi di CP_1 un'obbligazione nascente direttamente dalla legge, la sua esistenza prescinde dalla stipula di una convenzione tra le parti o dall'inserimento in bilancio della relativa voce di spesa.
Dunque, enti, istituzioni ed associazioni svolgenti attività di riabilitazione a favore dei soggetti disabili, hanno diritto di ottenere dai Comuni la relativa copertura del servizio erogato con l'attribuzione della retta di cui al combinato disposto dell'art. 5 della richiamata Legge Regionale n. 16/1986 e dell'art. 13 della successiva Legge Regionale n. 33 del 1991.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/86, l'onere di pagamento delle rette in argomento posto a carico dei Comuni interessati è assistito anche da un contributo regionale, i cui criteri di erogazione sono stati fissati con appositi D.A.. Gli stessi D.A. 17/12/1993 e D.A. 31.12.1994 con cui si
è provveduto all'aggiornamento della misura delle rette non solo ribadiscono che la corresponsione delle rette giornaliere è a carico del ma dispongono espressamente che “l'onere della CP_1 differenza tra il contributo delle rette per il trasporto che i singoli Comuni debbano corrispondere agli enti resta a carico dei Comuni medesimi”.
Appurato quindi, che il servizio di trasporto disabili è a tutti gli effetti una obbligazione ex lege, per la sua configurazione è comunque ritenuta necessaria la stipulazione di un'apposita convenzione tra ente locale e soggetto erogatore del servizio ex art.56 del D.Lgs n°117/2017 (codice del terzo settore).
Orbene, nonostante l'obbligatorietà dell'istituzione del servizio di trasporto, nel caso in esame parte pagina 5 di 6 attrice innanzitutto non ha dato prova, in atti, di aver stipulato alcuna convenzione e/o protocollo, susseguente ad una delibera di incarico da parte dell'Ente, per l'espletamento del servizio suddetto.
Inoltre, le fatture allegate dall' prontamente disconosciute dall'Ente, non dimostrano il servizio Pt_1 effettivamente reso.
Peraltro, il deposito di mere copie delle fatture elettroniche asseritamente emesse, non dà prova neanche dell'effettiva emissione delle stesse, né della loro consegna al destinatario, posto che non sono stati prodotti, da parte attrice, né i files.xml, né la prova dell'avvenuta consegna delle stesse al Cont destinatario, consistente nella ricevuta di consegna con indicazione del numero attribuito dallo
(sistema di interscambio) per ciascuna fattura.
In definitiva, non viene provata alcun rapporto tra le parti in causa attraverso una specifica convenzione, non viene provato il servizio effettivamente reso, né l'emissione e consegna delle apposite fatture elettroniche.
Ne deriva che la pretesa creditizia dell' non può trovare accoglimento, perché infondata e priva di Pt_1 supporto probatorio e la domanda di accertamento del credito, nei confronti del va Controparte_1 rigettata.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3535/2024 R.G., così provvede:
- RIGETTA la domanda avanzata dall' Sezione di – in persona del legale Pt_1 Pt_1 Parte_3 rappresentante p.t.
- CONDANNA l' Sezione di – in persona del legale rappresentante p.t.al Pt_1 Pt_1 Parte_3 rimborso delle spese di lite in favore del che liquida in € 2.800,00 per compensi Controparte_1 professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catania, lì 6 novembre 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3535/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 28 Parte_1 P.IVA_1
95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GITTO GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in via Umberto I, 97 95017 Piedimonte Controparte_1 P.IVA_2
Etneo; rappresentato e difeso dall'avv. VASTA CARMELA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Sezione Parte_2 di – in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Pt_1 Parte_3 innanzi questo Tribunale il al fine di far accertare l'espletamento del servizio di Controparte_1 trasporto dei disabili in favore del e, per l'effetto, il diritto a percepire il relativo compenso per CP_1 un ammontare complessivo pari ad euro 36.554,53 oltre interessi.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito:” - accertare e dichiarare che l' Sezione di ha Pt_1 Pt_1 espletato il servizio di trasporto dei disabili in favore del e, per l'effetto, accertare il Controparte_1 diritto a percepire il relativo compenso come statuito dalla normativa in materia. - per l'effetto condannare il a corrispondere in favore dell' Sezione di euro Controparte_1 Pt_1 Pt_1
36.554,53 oltre interessi moratori sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. ”
Il convenuto, si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso perché infondato in fatto e indiritto e chiedeva al Tribunale adito di:” disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: a) in via preliminare : ritenere e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 per le ragioni sopra esposte;
b)in via preliminare: ritenere e dichiarare la prescrizione della pretesa creditizia avanzata dall' c) nel merito, in via principale: ritenere e dichiarare la carenza di Pt_1 prova documentale e l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata per le ragioni spiegate nel presente atto;
d) in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che fossero dovute somme all' ridurre la pretesa economica in quella somma che risulterà dovuta e la cui Pt_1 debenza sia effettivamente documentata e provata;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è in ogni caso dovuto dal e l'eventuale residuo credito accertato dovrà imputarsi Controparte_1
Part esclusivamente alla Gestione Liquidatoria dell' Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese forfettarie e CPA, come per legge.”
Con decreto ex art.171 bis cpc del 17.06.2024 il G.I. differiva l'udienza di prima comparizione al
16.10.2024 e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art.171ter cpc..
All'udienza del 16.10.2024 le parti insistevano nei propri scritti difensivi e il Giudice rinviava all'udienza del 20.10.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art.189 cpc.
All'udienza del 20.10.2025, il G.I., sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, rimetteva la causa in decisione.
La domanda è infondata per le seguenti motivazioni.
pagina 2 di 6 Secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115
c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto, quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò premesso, in fatto è accaduto che l' associazione finalizzata all'erogazione di prestazioni Pt_1 sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti handicappati, deduce: di essersi occupata anche dell'espletamento del servizio di trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap in favore del di avere inviato al le fatture emesse per il servizio espletato negli Controparte_1 Controparte_1 anni, diffidando successivamente l'Ente al pagamento di quanto non corrisposto, pari a complessivi euro 36.554,53 per il periodo dal 2016 al 2017 – corrispettivo calcolato in base alle rette giornaliere previste dai D.A. e periodicamente aggiornate .
Successivamente, con atto n 52 dell'11 luglio 2018, il veniva dichiarato in dissesto Controparte_1 finanziario e a seguito di ciò veniva nominato l'Organismo straordinario di liquidazione del CP_1
.
[...]
Pertanto, l' inviava istanza di ammissione alla massa passiva per gli anni 2016/2017 con allegata la Pt_1 documentazione comprovante, a suo dire, il proprio credito.
La Commissione, con pec del 25 ottobre 2023, in merito alla domanda dell' precisava che il Pt_1 debito “Non è stato riconosciuto dall'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 254 d lgs 267/2000 TUEL n
4 pertanto non è possibile procedere con l'ammissione al credito”. L allora, inviava le proprie Pt_1 controdeduzioni e con provvedimento del 25 gennaio 2024 la Commissione confermava la decisione di cui al preavviso di rigetto;
l' quindi, adiva l'Autorità Amministrativa per la dichiarazione di Pt_1 nullità del provvedimento in quanto privo di motivazione e l'Autorità Civile per l'accertamento del proprio credito.
Preliminarmente parte convenuta sostiene che il credito richiesto da sia prescritto ai sensi Pt_1 dell'art. 2951 c.c. A suo dire, atteso che le somme richieste da parte attrice riguardavano l'attività di trasporto dei soggetti disabili negli anni 2016 e 2017, essendo l'atto di citazione del marzo 2024, il pagina 3 di 6 termine annuale di prescrizione sarebbe ampiamente decorso.
Tale eccezione va rigettata.
Invero sul punto condivisibile giurisprudenza ha affermato che , in materia di trasporto disabili e relativo pagamento delle rette trasporto, il regime di prescrizione previsto per tali obbligazioni, in quanto meri diritti di credito, è quello decennale ex art.2946 c.c.
In particolare la Corte di Appello di Catania, in un caso analogo che vede coinvolta l' contro Pt_1 un'altra Amministrazione comunale, come evidenziato dall'attrice, con sentenza n 1242/2021 , in riforma della sentenza di primo grado, ha statuito che “Ne consegue che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile alle prestazioni in oggetto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c. dato che le prestazioni di trasporto rese sono strumentali al servizio di assistenza e cura dei soggetti portatori di handicap svolto dall'associazione appellante in regime di convenzione con
l'azienda sanitaria locale, con la conseguenza che il relativo credito è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.” .
Pertanto, nessuna prescrizione è maturata e ogni contestazione sul punto va rigettata.
Il eccepisce altresì, un suo difetto di legittimazione passiva, ritenendo che essendo Controparte_1 stato dichiarato il dissesto dell'Ente, in data 11 luglio 2018 e, la valutazione della fondatezza della domanda competerebbe esclusivamente all'Organismo Straordinario di Liquidazione.
Tale eccezione non è fondata.
Invero l' Sezione di , in seno all'atto di citazione, ha dichiarato essa stessa che il Pt_1 Pt_1 [...]
era in dissesto e che, per l'effetto, aveva inviato istanza di ammissione alla massa passiva CP_1 nell'immediato, ottenendone il rigetto.
Pertanto, il presente giudizio veniva avviato dall' quale diretta conseguenza del Parte_2 provvedimento di rigetto dell'Organismo di Liquidazione ai sensi dell'art. 254 TUEL e seguenti.
Entrando nel merito della controversia giova osservare quanto segue.
Parte attrice, ripercorrendo la normativa dedicata al trasporto disabili, ritiene di vantare un credito pari complessivamente ad euro 36.554,53 recato da diverse fatture, emesse a seguito dell'espletamento del servizio suddetto a favore del Controparte_1
Parte convenuta contesta in toto le fatture allegate all'atto introduttivo e le pretese creditorie ad esse sottese, ritenendo infondato il credito e la sua determinazione per carenza di prova documentale.
Come esposto dall'AIAS, con la legge regionale n. 68 del 18.04.1981 è stato istituito il servizio gratuito di trasporto dei soggetti portatori di handicap per la frequenza dei centri educativo - riabilitativi a pagina 4 di 6 carattere ambulatoriale. Nello specifico l'art. 6 co 1 n. 2 lett c della citata legge ha espressamente previsto ed affidato alla competenza dei Comuni l'istituzione del servizio di trasporto gratuito dei portatori di handicap per la frequenza dei centri educativo – riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.
Successivamente la L.R. 16/1986 ha autorizzato i Comuni che non fossero in grado di organizzare il servizio di trasporto gratuito in questione e non avessero dato quest'ultimo in convenzione, ad avvalersi di enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap convenzionati con l'USL di competenza, erogando agli stessi una retta pro die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dalla USL sulla base di prospetti trimestrali vistati dalla medesima USL.
La misura di tale retta, fissata inizialmente in L. 10.000,00, è stata negli anni aggiornata da parte dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali, così come previsto dall'art. 13 della LR 23.05.1991 n. 33.
In sostanza, in conseguenza dell'espletamento del servizio di trasporto per i soggetti disabili, in favore del nasce ex art. 5 L.R, 15/86 un'obbligazione a carico dell'ente pubblico e, trattandosi di CP_1 un'obbligazione nascente direttamente dalla legge, la sua esistenza prescinde dalla stipula di una convenzione tra le parti o dall'inserimento in bilancio della relativa voce di spesa.
Dunque, enti, istituzioni ed associazioni svolgenti attività di riabilitazione a favore dei soggetti disabili, hanno diritto di ottenere dai Comuni la relativa copertura del servizio erogato con l'attribuzione della retta di cui al combinato disposto dell'art. 5 della richiamata Legge Regionale n. 16/1986 e dell'art. 13 della successiva Legge Regionale n. 33 del 1991.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/86, l'onere di pagamento delle rette in argomento posto a carico dei Comuni interessati è assistito anche da un contributo regionale, i cui criteri di erogazione sono stati fissati con appositi D.A.. Gli stessi D.A. 17/12/1993 e D.A. 31.12.1994 con cui si
è provveduto all'aggiornamento della misura delle rette non solo ribadiscono che la corresponsione delle rette giornaliere è a carico del ma dispongono espressamente che “l'onere della CP_1 differenza tra il contributo delle rette per il trasporto che i singoli Comuni debbano corrispondere agli enti resta a carico dei Comuni medesimi”.
Appurato quindi, che il servizio di trasporto disabili è a tutti gli effetti una obbligazione ex lege, per la sua configurazione è comunque ritenuta necessaria la stipulazione di un'apposita convenzione tra ente locale e soggetto erogatore del servizio ex art.56 del D.Lgs n°117/2017 (codice del terzo settore).
Orbene, nonostante l'obbligatorietà dell'istituzione del servizio di trasporto, nel caso in esame parte pagina 5 di 6 attrice innanzitutto non ha dato prova, in atti, di aver stipulato alcuna convenzione e/o protocollo, susseguente ad una delibera di incarico da parte dell'Ente, per l'espletamento del servizio suddetto.
Inoltre, le fatture allegate dall' prontamente disconosciute dall'Ente, non dimostrano il servizio Pt_1 effettivamente reso.
Peraltro, il deposito di mere copie delle fatture elettroniche asseritamente emesse, non dà prova neanche dell'effettiva emissione delle stesse, né della loro consegna al destinatario, posto che non sono stati prodotti, da parte attrice, né i files.xml, né la prova dell'avvenuta consegna delle stesse al Cont destinatario, consistente nella ricevuta di consegna con indicazione del numero attribuito dallo
(sistema di interscambio) per ciascuna fattura.
In definitiva, non viene provata alcun rapporto tra le parti in causa attraverso una specifica convenzione, non viene provato il servizio effettivamente reso, né l'emissione e consegna delle apposite fatture elettroniche.
Ne deriva che la pretesa creditizia dell' non può trovare accoglimento, perché infondata e priva di Pt_1 supporto probatorio e la domanda di accertamento del credito, nei confronti del va Controparte_1 rigettata.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3535/2024 R.G., così provvede:
- RIGETTA la domanda avanzata dall' Sezione di – in persona del legale Pt_1 Pt_1 Parte_3 rappresentante p.t.
- CONDANNA l' Sezione di – in persona del legale rappresentante p.t.al Pt_1 Pt_1 Parte_3 rimborso delle spese di lite in favore del che liquida in € 2.800,00 per compensi Controparte_1 professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catania, lì 6 novembre 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6