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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2487 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2025 da
1) Parte_1
Nata il 3/04/1970 a San Vito di AN (VI)
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luigi Filippo Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 2/12/1970 a Milano
Cittadino italiano:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luigi Filippo Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 27/05/2000 in San Vito di AN (VI)
(anno 2000 atto n. 6 reg. 1 parte II serie S) optando per il regime di separazione dei beni.
con due figlie: nata a [...] il [...], codice fiscale e Persona_1 C.F._3 Persona_2
nata a [...] il [...], codice fiscale entrambe residenti nella casa C.F._4
coniugale di Milano, via Cherso 11, cittadine italiane.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno consensualmente separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con l'impegno a riconoscere e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale, tenendosi in comunicazione per quanto riguarda le decisioni relative alle figlie, consapevoli delle loro esigenze affettive, educative e materiali;
2) La casa coniugale di proprietà del marito, sita in Milano, Via Cherso 11, resta assegnata, con gli arredi che la compongono, alla moglie, la quale si impegna a pagare le spese condominiali di carattere ordinario, le utenze e le tasse che per legge sono poste a carico del coniuge che ha il godimento dell'abitazione. Le spese straordinarie saranno invece integralmente a carico del marito.
Il marito ha già provveduto a trasferirsi in altro alloggio, portando con sé i propri effetti personali.
Per_ 3) Le figlie e , rispettivamente di 22 e 19 anni, continueranno ad abitare con la madre Per_2
presso la casa coniugale,
4) Il padre continuerà ad intrattenere liberamente i propri rapporti con le figlie, organizzandosi direttamente con le stesse, compatibilmente con i loro programmi con la madre;
5) A titolo di contributo di mantenimento ordinario della moglie, il marito le corrisponderà l'importo mensile di € 1.000,00, oltre ad € 1.200,00 per il contributo di mantenimento delle figlie. Tali importi saranno versati con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e saranno aggiornati annualmente secondo gli indici istat, con prima rivalutazione al 5 aprile 2026, con riferimento agli indici pubblicati a metà marzo. 6) I genitori sosterranno invece in ugual misura le spese extra assegno relative alle figlie, attenendosi alle Linee Guida approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14/11/2017 che qui si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo
scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva
rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta
dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese
per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e
all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati
da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e
manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) L'Assegno Unico INPS per le figlie continuerà ad essere accreditato sul conto corrente Intesa
Sanpaolo intestato al marito, solitamente utilizzato dalla che ne è delegata. Pt_1
8) L'autovettura Toyota Yaris Cross, di proprietà della moglie, resta in esclusivo uso della moglie.
Le rate di finanziamento resteranno a carico della moglie.
9) Le spese del presente procedimento saranno sostenute dal marito.
10) Le parti si danno reciprocamente atto di aver diviso in parti uguali i loro risparmi e di null'altro avere a pretendere a tale titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione integrale di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza era divenuta negli ultimi anni intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., tanto che era cessata ormai da tempo.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle figlie, maggiorenni, deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in San Vito di AN (VI) il 27/05/2000);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese, come concordato dalle parti;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vito di AN (VI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG