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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa HI OL, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9091/2024, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
PI e IO DI;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_2
Catania;
-resistente-
Oggetto: Indennità sostitutiva delle ferie personale docente precario
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2024 ha adito Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 4.974,02 (…) o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze
1 integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il procedimento è stato riassegnato alla scrivente a seguito di trasferimento ad altro ufficio del precedente giudice titolare.
Con ordinanza dell'11.3.2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 26.5.2025 si è costituito tardivamente in giudizio il eccependo la tardiva notifica del ricorso, e Controparte_1 contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile, inammissibile e nullo per violazione dell'art. 415 c.p.c. e/o, comunque, infondato, per le ulteriori ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, previa rideterminazione dei giorni di ferie non goduti e dell'importo ratione temporis previsto dai CCNL di riferimento per l'indennità sostitutiva di ferie non godute, ridurre l'importo delle somme richieste ex adverso;
- in ogni caso, condannare controparte alle spese di lite o, in subordine, compensarle”.
Con note del 4.6.2025 parte ricorrente ha rimodulato i conteggi operati in ricorso alla luce dei rilievi effettuati dall'Amministrazione resistente in ordine alla fruizione di giorni di ferie negli anni scolastici 2016/17 e 2018/19. Cont Con ordinanza dell'8.6.2025, vista la costituzione del del 26.5.2025, è stata revocata la dichiarazione di contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'esito dell'udienza di discussione del 20.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Infondata è l'eccezione del in merito all'asserita tardiva notifica del ricorso CP_1
e alla violazione del termine a difesa di cui all'art. 415 c.p.c.
Invero, parte ricorrente ha documentato di aver provveduto alla regolare notifica del ricorso presso il domicilio digitale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 3.2.2025
(cfr. produzione di pari data parte ricorrente) nel rispetto del termine dilatorio di comparizione previsto dall'art. 415, comma 5, c.p.c; di contro, il convenuto non ha prodotto alcun CP_1 documento a sostegno della tesi per cui il ricorso sarebbe stato tardivamente notificato.
2 3. Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio sollevata da parte resistente in ragione della omessa chiamata in giudizio degli
Istituti scolastici presso i quali la ricorrente ha prestato servizio negli anni dedotti in ricorso.
Invero, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, in base al DPR 8 marzo 1999, n.
275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21) “il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n.
275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; 28 luglio 2008, n. 20521)” (Cass., 21 marzo 2011, n. 6372).
4. Ciò posto, oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'ambito del servizio prestato alle dipendenze del resistente negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e CP_1
2018/19.
4.1. Ai fini della definizione della controversia può richiamarsi quanto già argomentato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento
(cfr., tra le altre, sentenza n. 624/2025 – est. dott.ssa Renda;
sentenza n. 5522/2024– est. dott.ssa
Scardillo; sentenza n. 2745/2025 – est. dott.ssa Ruggeri).
La questione oggetto di esame può essere decisa muovendo dal principio di diritto enunciato in una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
3 datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” .” (cfr. Cass. n. 16715/2024; Cass. n. 15415/2024; Cass. n. 133440/2024).
La Corte ha proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16715 sopra citata, ha osservato che: “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha Per_1 disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il
4 personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
5 Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con princìpi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a
6 termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo
- se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte
7 ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012.
In realtà, (…) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
Orbene, alla luce dei princìpi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
8 Di recente, la Corte di Cassazione ritornata a pronunciarsi sul tema ha avuto altresì modo di precisare che “la norma [collettiva] deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale
- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (cfr. Cass. 11968/2025, in motivazione).
4.2. Venendo al caso di specie, va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 parte ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine CP_1 delle attività didattiche e in particolare: dal 17.11.2016 al 30.6.2017 presso il Convitto nazionale
Umberto I di Torino su posto comune e con orario completo;
dall'8.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IC Tommaseo di Torino su posto sostegno e con orario completo;
dal 7.9.2018 al 30.6.2019 presso il Convitto nazionale Umberto I di Torino su posto sostegno e con orario completo.
In applicazione delle disposizioni contrattuali applicabili alla fattispecie (i.e. artt. 13, 14
e 19 CCNL 2007) la ricorrente ha, quindi, proceduto alla quantificazione dei giorni di ferie e festività soppresse spettanti assumendo di avere maturato 20,83 giorni (18,83 per ferie e 2 per festività soppresse) nell'a.s. 2016/17 (226 giorni lavorati), 27,67 giorni (24,67 per ferie e 3 per festività soppresse) nell'a.s. 2017/18 (296 giorni lavorati) e 27,75 giorni (24,75 per ferie e 3 per festività soppresse) nell'a.s. 2018/19 (297 giorni lavorati) – cfr. pag. 15 del ricorso e note del
4.6.2025. In seno al ricorso parte ricorrente ha, altresì, dedotto di non aver goduto di alcun giorno per ferie e festività soppresse nei predetti anni scolastici.
Dal canto suo, il resistente, se per un verso ha dichiarato che “Non è oggetto di CP_1 contestazione il numero di giorni di ferie maturati dalla ricorrente nel corso degli anni scolastici considerati” (v. pag. 5 della memoria difensiva), per altro verso ha prodotto la nota di cui al prot. n. 7783 del 22.5.2025 a firma della Rettrice Dirigente scolastica del Convitto nazionale Umberto I di Torino (doc. 5 parte resistente) dall'esame della quale emerge che la ricorrente ha fruito di un giorno di ferie (il 20.6.2017) nell'a.s. 2016/17, nonché di sei giorni di ferie (il 19.6.2019 e dal 25.6.2019 al 29.6.2019) e di due giorni per recupero delle festività soppresse (dal 21.6.2019 al 22.6.2019) nell'a.s. 2018/19.
9 A differenza di quanto sostenuto dal , non possono essere inclusi tra i giorni di CP_1 ferie goduti i periodi di sospensione di tutte le attività didattiche previsti dal calendario regionale scolastico (cfr. Cass. n. 11968/2025 cit.) e, d'altra parte, nulla parte resistente ha allegato, come era suo preciso onere probatorio, in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal
Dirigente scolastico all'odierna ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Al riguardo, occorre rilevare che nella nota depositata in atti dal convenuto la stessa Dirigente del Convitto nazionale Umberto I di Torino ha dato CP_1 atto che “non è stato liquidato alcun compenso per ferie maturate e non godute e che la stessa non è stata invitata/diffidata a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni” (doc. 5 parte resistente).
4.3. Dunque, facendo applicazione dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti con conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva per un importo corrispondente.
4.4. In ordine alla determinazione della somma dovuta può essere posto a fondamento della decisione il criterio di calcolo utilizzato dalla ricorrente e, in particolare, la misura della retribuzione giornaliera come indicata in ricorso e non contestata dal convenuto (sul CP_1 punto cfr. Cass. nn. 9285/2003, 4051/2011 e 10116/2015).
Muovendo dunque dall'individuazione dell'importo lordo giornaliero come indicato in ricorso (pari ad € 64,28 per l'a.s. 2016/17, ad € 64,75 per l'a.s. 2017/18 e ad € 66,43 per l'a.s.
2018/19) e tenuto conto del numero di giorni di ferie/festività soppresse maturati e non goduti
(pari, rispettivamente, a 19,83, 27,67 e 19,75), si ricava che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la somma di € 4.378,29 (1.274,67+1.791,63+1.311,99); il convenuto deve CP_1 dunque essere condannato a pagare la suddetta somma, oltre accessori di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9091/2024 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di di percepire l'indennità Parte_1 Parte_1 sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute per 19,83 giorni nell'a.s. 2016/17,
27,67 giorni nell'a.s. 2017/18 e 19,75 giorni nell'a.s. 2018/19; condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 4.378,29, oltre accessori dal dovuto al soddisfo Parte_1 nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che si liquidano in complessivi € 1.132,45 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola PI e IO
DI dichiaratisi antistatari.
Catania, 17/12/2025
La giudice del lavoro
HI OL
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa HI OL, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9091/2024, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
PI e IO DI;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_2
Catania;
-resistente-
Oggetto: Indennità sostitutiva delle ferie personale docente precario
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2024 ha adito Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 4.974,02 (…) o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze
1 integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il procedimento è stato riassegnato alla scrivente a seguito di trasferimento ad altro ufficio del precedente giudice titolare.
Con ordinanza dell'11.3.2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 26.5.2025 si è costituito tardivamente in giudizio il eccependo la tardiva notifica del ricorso, e Controparte_1 contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile, inammissibile e nullo per violazione dell'art. 415 c.p.c. e/o, comunque, infondato, per le ulteriori ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, previa rideterminazione dei giorni di ferie non goduti e dell'importo ratione temporis previsto dai CCNL di riferimento per l'indennità sostitutiva di ferie non godute, ridurre l'importo delle somme richieste ex adverso;
- in ogni caso, condannare controparte alle spese di lite o, in subordine, compensarle”.
Con note del 4.6.2025 parte ricorrente ha rimodulato i conteggi operati in ricorso alla luce dei rilievi effettuati dall'Amministrazione resistente in ordine alla fruizione di giorni di ferie negli anni scolastici 2016/17 e 2018/19. Cont Con ordinanza dell'8.6.2025, vista la costituzione del del 26.5.2025, è stata revocata la dichiarazione di contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'esito dell'udienza di discussione del 20.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Infondata è l'eccezione del in merito all'asserita tardiva notifica del ricorso CP_1
e alla violazione del termine a difesa di cui all'art. 415 c.p.c.
Invero, parte ricorrente ha documentato di aver provveduto alla regolare notifica del ricorso presso il domicilio digitale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 3.2.2025
(cfr. produzione di pari data parte ricorrente) nel rispetto del termine dilatorio di comparizione previsto dall'art. 415, comma 5, c.p.c; di contro, il convenuto non ha prodotto alcun CP_1 documento a sostegno della tesi per cui il ricorso sarebbe stato tardivamente notificato.
2 3. Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio sollevata da parte resistente in ragione della omessa chiamata in giudizio degli
Istituti scolastici presso i quali la ricorrente ha prestato servizio negli anni dedotti in ricorso.
Invero, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, in base al DPR 8 marzo 1999, n.
275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21) “il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n.
275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; 28 luglio 2008, n. 20521)” (Cass., 21 marzo 2011, n. 6372).
4. Ciò posto, oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'ambito del servizio prestato alle dipendenze del resistente negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e CP_1
2018/19.
4.1. Ai fini della definizione della controversia può richiamarsi quanto già argomentato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento
(cfr., tra le altre, sentenza n. 624/2025 – est. dott.ssa Renda;
sentenza n. 5522/2024– est. dott.ssa
Scardillo; sentenza n. 2745/2025 – est. dott.ssa Ruggeri).
La questione oggetto di esame può essere decisa muovendo dal principio di diritto enunciato in una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
3 datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” .” (cfr. Cass. n. 16715/2024; Cass. n. 15415/2024; Cass. n. 133440/2024).
La Corte ha proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16715 sopra citata, ha osservato che: “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha Per_1 disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il
4 personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
5 Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con princìpi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a
6 termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo
- se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte
7 ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012.
In realtà, (…) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
Orbene, alla luce dei princìpi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
8 Di recente, la Corte di Cassazione ritornata a pronunciarsi sul tema ha avuto altresì modo di precisare che “la norma [collettiva] deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale
- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (cfr. Cass. 11968/2025, in motivazione).
4.2. Venendo al caso di specie, va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 parte ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine CP_1 delle attività didattiche e in particolare: dal 17.11.2016 al 30.6.2017 presso il Convitto nazionale
Umberto I di Torino su posto comune e con orario completo;
dall'8.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IC Tommaseo di Torino su posto sostegno e con orario completo;
dal 7.9.2018 al 30.6.2019 presso il Convitto nazionale Umberto I di Torino su posto sostegno e con orario completo.
In applicazione delle disposizioni contrattuali applicabili alla fattispecie (i.e. artt. 13, 14
e 19 CCNL 2007) la ricorrente ha, quindi, proceduto alla quantificazione dei giorni di ferie e festività soppresse spettanti assumendo di avere maturato 20,83 giorni (18,83 per ferie e 2 per festività soppresse) nell'a.s. 2016/17 (226 giorni lavorati), 27,67 giorni (24,67 per ferie e 3 per festività soppresse) nell'a.s. 2017/18 (296 giorni lavorati) e 27,75 giorni (24,75 per ferie e 3 per festività soppresse) nell'a.s. 2018/19 (297 giorni lavorati) – cfr. pag. 15 del ricorso e note del
4.6.2025. In seno al ricorso parte ricorrente ha, altresì, dedotto di non aver goduto di alcun giorno per ferie e festività soppresse nei predetti anni scolastici.
Dal canto suo, il resistente, se per un verso ha dichiarato che “Non è oggetto di CP_1 contestazione il numero di giorni di ferie maturati dalla ricorrente nel corso degli anni scolastici considerati” (v. pag. 5 della memoria difensiva), per altro verso ha prodotto la nota di cui al prot. n. 7783 del 22.5.2025 a firma della Rettrice Dirigente scolastica del Convitto nazionale Umberto I di Torino (doc. 5 parte resistente) dall'esame della quale emerge che la ricorrente ha fruito di un giorno di ferie (il 20.6.2017) nell'a.s. 2016/17, nonché di sei giorni di ferie (il 19.6.2019 e dal 25.6.2019 al 29.6.2019) e di due giorni per recupero delle festività soppresse (dal 21.6.2019 al 22.6.2019) nell'a.s. 2018/19.
9 A differenza di quanto sostenuto dal , non possono essere inclusi tra i giorni di CP_1 ferie goduti i periodi di sospensione di tutte le attività didattiche previsti dal calendario regionale scolastico (cfr. Cass. n. 11968/2025 cit.) e, d'altra parte, nulla parte resistente ha allegato, come era suo preciso onere probatorio, in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal
Dirigente scolastico all'odierna ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Al riguardo, occorre rilevare che nella nota depositata in atti dal convenuto la stessa Dirigente del Convitto nazionale Umberto I di Torino ha dato CP_1 atto che “non è stato liquidato alcun compenso per ferie maturate e non godute e che la stessa non è stata invitata/diffidata a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni” (doc. 5 parte resistente).
4.3. Dunque, facendo applicazione dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti con conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva per un importo corrispondente.
4.4. In ordine alla determinazione della somma dovuta può essere posto a fondamento della decisione il criterio di calcolo utilizzato dalla ricorrente e, in particolare, la misura della retribuzione giornaliera come indicata in ricorso e non contestata dal convenuto (sul CP_1 punto cfr. Cass. nn. 9285/2003, 4051/2011 e 10116/2015).
Muovendo dunque dall'individuazione dell'importo lordo giornaliero come indicato in ricorso (pari ad € 64,28 per l'a.s. 2016/17, ad € 64,75 per l'a.s. 2017/18 e ad € 66,43 per l'a.s.
2018/19) e tenuto conto del numero di giorni di ferie/festività soppresse maturati e non goduti
(pari, rispettivamente, a 19,83, 27,67 e 19,75), si ricava che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la somma di € 4.378,29 (1.274,67+1.791,63+1.311,99); il convenuto deve CP_1 dunque essere condannato a pagare la suddetta somma, oltre accessori di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9091/2024 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di di percepire l'indennità Parte_1 Parte_1 sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute per 19,83 giorni nell'a.s. 2016/17,
27,67 giorni nell'a.s. 2017/18 e 19,75 giorni nell'a.s. 2018/19; condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 4.378,29, oltre accessori dal dovuto al soddisfo Parte_1 nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che si liquidano in complessivi € 1.132,45 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola PI e IO
DI dichiaratisi antistatari.
Catania, 17/12/2025
La giudice del lavoro
HI OL
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