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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2240/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LUIGI FARIELLO, domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE –
C o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. MAXIMILIAN MAIROV e dall'avv. GIORGIA LORENZA GIOMI, domiciliata in
CANCELLERIA
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. MICHELE MAZZA, domiciliata in CANCELLERIA
- CONVENUTI –
Causa Civile iscritta al n. 2240/2023 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle di seguito rassegnate
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione. Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e chiedendone la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., asseritamente cagionati dall'abusiva iscrizione di ipoteca giudiziale su un complesso immobiliare di sua proprietà, accertata in via giudiziale.
In particolare, parte attrice ha esposto:
che, essendo l'odierna attrice proprietaria di un complesso immobiliare, in data 22.02.2022, CP_3
formalizzava una proposta d'acquisto di un appartamento e di una autorimessa, al prezzo di
[...]
€ 94.000,00, condizionata all'erogazione di un mutuo bancario entro il 30.05.2022, data fissata per il rogito;
che, in data 09.04.2022, formalizzava un'altra proposta d'acquisto di un appartamento Parte_2
e di un'autorimessa al presso di € 77.500,00, con stipula del definitivo fissata per la data del
30.09.2022;
che, alla data del 09.05.2022, a seguito di interrogazione ipocatastale, risultava, tuttavia, che l'intero complesso immobiliare, compresi i cespiti di cui sopra, erano gravati da un'ipoteca giudiziale dell'08.06.2021, a garanzia di un credito di euro 2.190.000,00 dell'allora , Controparte_4
ora in forza di decreto ingiuntivo n. 3426/2020 emesso dal Tribunale di Milano, Controparte_1
credito ceduto il 03.12.2021 a Controparte_2
che, per il medesimo credito, era già stata iscritta, da , un'ipoteca Controparte_4
volontaria, in data 08.10.2009 (derivante da concessione a garanzia di apertura in conto corrente ipotecario), su un capannone produttivo con uffici-servizi, area circostante e ulteriori aree edificabili sito in Gerenzano (VA), sempre di proprietà di Parte_1
che l'odierna attrice, pertanto, chiedeva, ex art. 700 c.p.c. di ordinarsi al Crédit Agricole e a CP_2
[...
(cessionaria del credito portato nel decreto ingiuntivo n. 3426/20 del Tribunale di Milano), la riduzione, ex art. 2875 c.c., dell'ipoteca giudiziale, “affinché essa restasse sul solo immobile n. 3 sito nel Comune di Gerenzano (VA) al Foglio 8 Particella 4442 Subalterno 506”,
che, con ordinanza n. 824/2023 del 18.04.2023 di questo Tribunale, veniva disposta la riduzione, ex art. 2875 c.c., dell'ipoteca giudiziale ed ordinato a e di Controparte_1 Controparte_2
provvedere, o in difetto, di non opporsi, alla cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni ulteriori e diversi dal capannone, in quanto il vincolo su quest'ultimo era sufficiente a garantire l'intero credito, aumentato entro i limiti di legge di un terzo;
che, a seguito di notifica dell'ordinanza in data 18.04.2023, stante l'inattività dei resistenti, la stessa odierna attrice provvedeva a dare esecuzione al provvedimento, in data 28.04.2023, sostenendo le spese di cancellazione di ipoteca, per euro 749,60;
che il presente procedimento segue la suddetta fase cautelare;
che, seppur liberati dal gravame ipotecario, alla data della notificazione dell'atto introduttivo della presente fase di merito, sia l'appartamento promesso alla che quello promesso al non CP_3 Pt_2 erano stati ancora venduti, in quanto, da parte loro, i promissari acquirenti avevano perduto la possibilità dei finanziamenti con cui avrebbero pagato l'acquisto degli appartamenti;
che, pertanto, il risarcimento dei danni deve comprendere i costi sostenuti per la cancellazione delle ipoteche e la mancata conclusione degli affari, oltre alla perdita di chances.
Con riguardo al quantum debeatur, parte attrice, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha precisato che, muovendo dal valore conferito nella Ctu agli immobili oggetto dell'illegittima ipoteca giudiziale, pari a € 784.000,00, la ha subito un danno pari ad € 135.964,30, in quanto, Parte_1
se tale somma fosse stata disponibile dal 8 giugno del 2021 (data di iscrizione del gravame) al
28.04.2023 (data di cancellazione dell'ipoteca giudiziale), essa avrebbe potuto generare un valore pari a € 110.544,00, per la rivalutazione monetaria, e pari ad € 25.420,30, per interessi al tasso legale.
Essa, infine, ha esposto di avere subito, comunque, un danno pari ad euro 16.159,86, applicando il suddetto criterio di calcolo ai soli due cespiti di cui sopra, rispettivamente acquistati, dal solo in Pt_2
data 19.06.2023 e, dalla in data 31.07.2023 (anziché rispettivamente il 30.09.2022 ed il CP_3
30.05.2022), cui dovrebbe aggiungersi la perdita di ulteriori euro 10.500,00, avendo il acquistato Pt_2
al prezzo di 67.000,00, anziché a quello, inizialmente concordato, di euro 77.500,00, oltre alla spesa di euro 749,60, per la cancellazione dell'ipoteca.
e si sono costituite contestando integralmente le avverse Controparte_1 Controparte_2
deduzioni nel merito, e, comunque, preliminarmente, eccependo, entrambe, il difetto di legittimazione passiva, la prima sostenendo di non avere avuto alcun titolo per ridurre l'ipoteca, avendo essa già ceduto il credito ad e quest'ultima escludendo la propria responsabilità in CP_2 merito all'abusiva iscrizione, quale cessionaria del credito già garantito. Le convenute, pertanto, hanno chiesto il rigetto della domanda. A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, si osserva che l'art. 96, 2° comma, c.p.c. prevede che il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni il creditore procedente.
La norma contempla evidentemente l'ipotesi della responsabilità processuale, che rappresenta una fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale, rispetto alla responsabilità extracontrattuale generale, contemplata dall'art. 2043 c.c.
Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la previsione speciale non esclude la possibilità di un concorso-in quanto compatibile- con la suddetta disciplina generale (Cass. ord. n.
39441/2021).
Si premette che tale principio non appare applicabile con riguardo ai danni subiti fino alla definizione della causa, posto che esiste la citata norma speciale (l'art. 96 c.p.c.), la quale deroga a quella generale
(art. 2043 c.c.) con una finalità evidente: quella di evitare che più giudici debbano prendere in esame la medesima vicenda processuale, in un caso per decidere la sussistenza di un diritto e nell'altro per valutare se spetti un risarcimento del danno in conseguenza della prima pronuncia.
L'art. 2043 c.c. può, semmai, trovare applicazione per danni che si siano verificati solo successivamente al decorso processuale.
Pertanto, si osserva che, poiché la riduzione dell'ipoteca è stata ottenuta con provvedimento ex art. 700 c.p.c., caratterizzato da strumentalità attenuata, la causa qui proposta rappresenta, come lo stesso attore ha precisato nell'atto introduttivo, la fase di merito (facoltativa) prevista dall'art. 669 octies, comma 6°, c.p.c., diretta ad ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, previo confermato riconoscimento dell'abusività dell'iscrizione ipotecaria giudiziale già accertata con l'ordinanza cautelare.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda risarcitoria deve essere riqualificata come domanda proposta ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. nell'ambito della fase di merito conseguente al giudizio cautelare.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, sollevato da entrambe le convenute, rispettivamente, Crédit Agricole, per non poter disporre la riduzione dell'ipoteca, in quanto relativa a credito già ceduto, ed per non essere responsabile dell'abusiva iscrizione, in quanto eseguita CP_2 anteriormente alla cessione del credito garantito, si ritiene che entrambe le eccezioni debbano essere respinte, posto che la prima è certamente responsabile dell'iscrizione, ma la seconda lo è per aver mantenuto in essere l'ipoteca, poi, cancellata a cura e spese dell'odierna parte attrice e solamente a seguito di un provvedimento giudiziale.
Con riguardo al diritto alla riduzione dell'ipoteca, non vi è dubbio che esso sia stato accertato attraverso la Ctu disposta nel giudizio cautelare e, sul punto, non sono state sollevate contestazioni dalle odierne convenute (l'ordinanza cautelare non risulta essere stata reclamata). Deve, quindi, confermarsi, in questa sede, l'abusività dell'iscrizione ipotecaria giudiziale in oggetto.
Con riguardo al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
Certamente deve essere rimborsata la somma, pari ad euro 749,60, versata dall'attore per ottenere la cancellazione dell'ipoteca dal complesso immobiliare comprendente gli immobili oggetto di causa, come, dallo stesso, documentalmente provato (docc. 11 e 12).
Non si ritiene, invece, spetti, all'attore, il risarcimento chiesto su tutto il compendio immobiliare, sul quale è stata iscritta ipoteca giudiziale in modo abusivo, sulla base del mero calcolo aritmetico della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul valore complessivo dello stesso, accertato dal Ctu, dalla data di iscrizione abusiva dell'ipoteca giudiziale a quella di cancellazione della medesima, posto che non si ritiene che l'attore abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico in merito al danno concretamente ed effettivamente subito e che, anzi, lo stesso ha ammesso di essersi accorto di tale iscrizione solo in data 09.05.2022, ovvero pochi giorni prima della scadenza del termine per il perfezionamento del rogito con la CP_3
Prendendo in esame la domanda attorea limitatamente ai due immobili oggetto di promessa di acquisto, rispettivamente da parte della e del si osserva quanto segue. CP_3 Pt_2
Poiché la proposta di acquisto della al prezzo di euro 97.000,00 (e non di euro 94.000,00 CP_3
come indicato in atti), accettata dall'odierna attrice, prevedeva, come termine per la stipulazione del rogito, il 30.05.2022 (doc. 8), si ritiene che, ai fini risarcitori, sia equo procedersi al calcolo della rivalutazione monetaria sul prezzo pattuito, al netto della somma incassata dall'attore al momento dell'accettazione della proposta (euro 3.000,00), a partire dal 31.05.2022 fino al 18.04.2023, data dell'ordinanza di riduzione dell'ipoteca, per il fatto che i beni in oggetto non erano liberamente vendibili dal promittente venditore. L'importo complessivamente calcolato in base ai suddetti criteri risulta essere pari ad euro 6.674,00
(=100.674,00-94.000).
Si ritiene, invece, che non si debba tener conto del periodo successivo, fino alla data stipulazione del rogito, non avendo parte attrice provato che l'ulteriore ritardo sia stata conseguenza dell'iscrizione ipotecaria abusiva.
Quanto alla circostanza che il suddetto rogito è stato stipulato per il maggior importo di euro
100.000,00, evidenziata da parte convenuta, si osserva che la proposta di acquisto aveva ad oggetto un'unità abitativa ed un box (doc. 8 cit.), mentre nel rogito è inclusa anche una cantina (doc. 13) e, pertanto, è verosimile che vi sia stata una conseguente maggiorazione di prezzo.
Allo stesso modo, poiché la proposta di acquisto stipulata dal al prezzo di euro 77.500,00, Pt_2 accettata dall'odierna attrice, prevedeva, come termine per la stipulazione del rogito, il 30.09.2022
(doc. 9), si ritiene che debba procedersi al calcolo della rivalutazione monetaria, dal 01.10.2022 al
18.04.2023 (data dell'ordinanza di riduzione dell'ipoteca), sul prezzo pattuito al netto dell'importo di euro 7.500,00 (comprensivo di euro 5.000,00 e di cinque caparre, da 500,00 euro l'una, mensilmente versate fino al 05.10.2022), in quanto incassato entro il termine pattiziamente fissato per il rogito, e tenuto conto, nel suddetto calcolo, dei versamenti mensili di euro 500,00 l'uno, dal mese di novembre
2022 al mese di aprile 2023 (v. rogito).
Infatti, nel rogito, le parti hanno dato atto che il oltre alla caparra iniziale di euro 5.000,00, ha Pt_2
versata ulteriori caparre per la complessiva somma aggiuntiva di euro 5.500,00, così per complessivi euro 10.500,00. Tale ultima somma, essendo stata pagata anticipatamente, come parte del prezzo, e non a titolo di affitto (titolo contemplato solo per l'ipotesi di mancata stipulazione della vendita), non può essere considerata una perdita subita dall'attore sul prezzo, conseguente all'iscrizione abusiva per cui è causa.
In applicazione dei suddetti criteri, si ritiene che, con riguardo al secondo contratto, il risarcimento danni debba essere liquidato, in via equitativa, nella somma di euro 765,00.
Anche in questo caso, si ritiene, invece, che non si debba tener conto del periodo successivo, fino alla data stipulazione del rogito del 19.06.2023 (doc. 14), non avendo parte attrice provato che l'ulteriore ritardo (peraltro di soli due mesi) è stata conseguenza dell'iscrizione ipotecaria abusiva.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il risarcimento del danno complessivamente dovuto all'attore dalle parti convenute, in solido tra loro, sia pari alla somma attualizzata di euro 7.439,00, oltre interessi legali dall'evento al saldo, nonché alla somma di euro 749,60, quale rimborso delle spese di cancellazione dell'iscrizione, sulla quale vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria, dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali, dalla medesima data al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore effettivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
in parziale accoglimento della domanda attorea, riqualificata ex art. 96, 2° comma, c.p.c., dichiara tenuta e condanna, in solido tra loro, e in persona del rispettivo Controparte_5 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dalla società che Parte_1
liquida, in via equitativa, in complessivi euro 7.439,00, oltre interessi legali, dall'evento al saldo, nonché nella somma di euro 749,60, per rimborso spese, oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma annualmente rivalutata, agli interessi legali, dalla medesima data al saldo.
Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre ad euro 786,00, per spese esenti, rimborso forfettario del 15% sul compenso, Iva
e Cpa come per legge.
Parma, 11.04.2025
Il Giudice Unico
dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LUIGI FARIELLO, domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE –
C o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. MAXIMILIAN MAIROV e dall'avv. GIORGIA LORENZA GIOMI, domiciliata in
CANCELLERIA
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. MICHELE MAZZA, domiciliata in CANCELLERIA
- CONVENUTI –
Causa Civile iscritta al n. 2240/2023 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle di seguito rassegnate
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione. Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e chiedendone la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., asseritamente cagionati dall'abusiva iscrizione di ipoteca giudiziale su un complesso immobiliare di sua proprietà, accertata in via giudiziale.
In particolare, parte attrice ha esposto:
che, essendo l'odierna attrice proprietaria di un complesso immobiliare, in data 22.02.2022, CP_3
formalizzava una proposta d'acquisto di un appartamento e di una autorimessa, al prezzo di
[...]
€ 94.000,00, condizionata all'erogazione di un mutuo bancario entro il 30.05.2022, data fissata per il rogito;
che, in data 09.04.2022, formalizzava un'altra proposta d'acquisto di un appartamento Parte_2
e di un'autorimessa al presso di € 77.500,00, con stipula del definitivo fissata per la data del
30.09.2022;
che, alla data del 09.05.2022, a seguito di interrogazione ipocatastale, risultava, tuttavia, che l'intero complesso immobiliare, compresi i cespiti di cui sopra, erano gravati da un'ipoteca giudiziale dell'08.06.2021, a garanzia di un credito di euro 2.190.000,00 dell'allora , Controparte_4
ora in forza di decreto ingiuntivo n. 3426/2020 emesso dal Tribunale di Milano, Controparte_1
credito ceduto il 03.12.2021 a Controparte_2
che, per il medesimo credito, era già stata iscritta, da , un'ipoteca Controparte_4
volontaria, in data 08.10.2009 (derivante da concessione a garanzia di apertura in conto corrente ipotecario), su un capannone produttivo con uffici-servizi, area circostante e ulteriori aree edificabili sito in Gerenzano (VA), sempre di proprietà di Parte_1
che l'odierna attrice, pertanto, chiedeva, ex art. 700 c.p.c. di ordinarsi al Crédit Agricole e a CP_2
[...
(cessionaria del credito portato nel decreto ingiuntivo n. 3426/20 del Tribunale di Milano), la riduzione, ex art. 2875 c.c., dell'ipoteca giudiziale, “affinché essa restasse sul solo immobile n. 3 sito nel Comune di Gerenzano (VA) al Foglio 8 Particella 4442 Subalterno 506”,
che, con ordinanza n. 824/2023 del 18.04.2023 di questo Tribunale, veniva disposta la riduzione, ex art. 2875 c.c., dell'ipoteca giudiziale ed ordinato a e di Controparte_1 Controparte_2
provvedere, o in difetto, di non opporsi, alla cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni ulteriori e diversi dal capannone, in quanto il vincolo su quest'ultimo era sufficiente a garantire l'intero credito, aumentato entro i limiti di legge di un terzo;
che, a seguito di notifica dell'ordinanza in data 18.04.2023, stante l'inattività dei resistenti, la stessa odierna attrice provvedeva a dare esecuzione al provvedimento, in data 28.04.2023, sostenendo le spese di cancellazione di ipoteca, per euro 749,60;
che il presente procedimento segue la suddetta fase cautelare;
che, seppur liberati dal gravame ipotecario, alla data della notificazione dell'atto introduttivo della presente fase di merito, sia l'appartamento promesso alla che quello promesso al non CP_3 Pt_2 erano stati ancora venduti, in quanto, da parte loro, i promissari acquirenti avevano perduto la possibilità dei finanziamenti con cui avrebbero pagato l'acquisto degli appartamenti;
che, pertanto, il risarcimento dei danni deve comprendere i costi sostenuti per la cancellazione delle ipoteche e la mancata conclusione degli affari, oltre alla perdita di chances.
Con riguardo al quantum debeatur, parte attrice, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha precisato che, muovendo dal valore conferito nella Ctu agli immobili oggetto dell'illegittima ipoteca giudiziale, pari a € 784.000,00, la ha subito un danno pari ad € 135.964,30, in quanto, Parte_1
se tale somma fosse stata disponibile dal 8 giugno del 2021 (data di iscrizione del gravame) al
28.04.2023 (data di cancellazione dell'ipoteca giudiziale), essa avrebbe potuto generare un valore pari a € 110.544,00, per la rivalutazione monetaria, e pari ad € 25.420,30, per interessi al tasso legale.
Essa, infine, ha esposto di avere subito, comunque, un danno pari ad euro 16.159,86, applicando il suddetto criterio di calcolo ai soli due cespiti di cui sopra, rispettivamente acquistati, dal solo in Pt_2
data 19.06.2023 e, dalla in data 31.07.2023 (anziché rispettivamente il 30.09.2022 ed il CP_3
30.05.2022), cui dovrebbe aggiungersi la perdita di ulteriori euro 10.500,00, avendo il acquistato Pt_2
al prezzo di 67.000,00, anziché a quello, inizialmente concordato, di euro 77.500,00, oltre alla spesa di euro 749,60, per la cancellazione dell'ipoteca.
e si sono costituite contestando integralmente le avverse Controparte_1 Controparte_2
deduzioni nel merito, e, comunque, preliminarmente, eccependo, entrambe, il difetto di legittimazione passiva, la prima sostenendo di non avere avuto alcun titolo per ridurre l'ipoteca, avendo essa già ceduto il credito ad e quest'ultima escludendo la propria responsabilità in CP_2 merito all'abusiva iscrizione, quale cessionaria del credito già garantito. Le convenute, pertanto, hanno chiesto il rigetto della domanda. A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, si osserva che l'art. 96, 2° comma, c.p.c. prevede che il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni il creditore procedente.
La norma contempla evidentemente l'ipotesi della responsabilità processuale, che rappresenta una fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale, rispetto alla responsabilità extracontrattuale generale, contemplata dall'art. 2043 c.c.
Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la previsione speciale non esclude la possibilità di un concorso-in quanto compatibile- con la suddetta disciplina generale (Cass. ord. n.
39441/2021).
Si premette che tale principio non appare applicabile con riguardo ai danni subiti fino alla definizione della causa, posto che esiste la citata norma speciale (l'art. 96 c.p.c.), la quale deroga a quella generale
(art. 2043 c.c.) con una finalità evidente: quella di evitare che più giudici debbano prendere in esame la medesima vicenda processuale, in un caso per decidere la sussistenza di un diritto e nell'altro per valutare se spetti un risarcimento del danno in conseguenza della prima pronuncia.
L'art. 2043 c.c. può, semmai, trovare applicazione per danni che si siano verificati solo successivamente al decorso processuale.
Pertanto, si osserva che, poiché la riduzione dell'ipoteca è stata ottenuta con provvedimento ex art. 700 c.p.c., caratterizzato da strumentalità attenuata, la causa qui proposta rappresenta, come lo stesso attore ha precisato nell'atto introduttivo, la fase di merito (facoltativa) prevista dall'art. 669 octies, comma 6°, c.p.c., diretta ad ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, previo confermato riconoscimento dell'abusività dell'iscrizione ipotecaria giudiziale già accertata con l'ordinanza cautelare.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda risarcitoria deve essere riqualificata come domanda proposta ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. nell'ambito della fase di merito conseguente al giudizio cautelare.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, sollevato da entrambe le convenute, rispettivamente, Crédit Agricole, per non poter disporre la riduzione dell'ipoteca, in quanto relativa a credito già ceduto, ed per non essere responsabile dell'abusiva iscrizione, in quanto eseguita CP_2 anteriormente alla cessione del credito garantito, si ritiene che entrambe le eccezioni debbano essere respinte, posto che la prima è certamente responsabile dell'iscrizione, ma la seconda lo è per aver mantenuto in essere l'ipoteca, poi, cancellata a cura e spese dell'odierna parte attrice e solamente a seguito di un provvedimento giudiziale.
Con riguardo al diritto alla riduzione dell'ipoteca, non vi è dubbio che esso sia stato accertato attraverso la Ctu disposta nel giudizio cautelare e, sul punto, non sono state sollevate contestazioni dalle odierne convenute (l'ordinanza cautelare non risulta essere stata reclamata). Deve, quindi, confermarsi, in questa sede, l'abusività dell'iscrizione ipotecaria giudiziale in oggetto.
Con riguardo al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
Certamente deve essere rimborsata la somma, pari ad euro 749,60, versata dall'attore per ottenere la cancellazione dell'ipoteca dal complesso immobiliare comprendente gli immobili oggetto di causa, come, dallo stesso, documentalmente provato (docc. 11 e 12).
Non si ritiene, invece, spetti, all'attore, il risarcimento chiesto su tutto il compendio immobiliare, sul quale è stata iscritta ipoteca giudiziale in modo abusivo, sulla base del mero calcolo aritmetico della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul valore complessivo dello stesso, accertato dal Ctu, dalla data di iscrizione abusiva dell'ipoteca giudiziale a quella di cancellazione della medesima, posto che non si ritiene che l'attore abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico in merito al danno concretamente ed effettivamente subito e che, anzi, lo stesso ha ammesso di essersi accorto di tale iscrizione solo in data 09.05.2022, ovvero pochi giorni prima della scadenza del termine per il perfezionamento del rogito con la CP_3
Prendendo in esame la domanda attorea limitatamente ai due immobili oggetto di promessa di acquisto, rispettivamente da parte della e del si osserva quanto segue. CP_3 Pt_2
Poiché la proposta di acquisto della al prezzo di euro 97.000,00 (e non di euro 94.000,00 CP_3
come indicato in atti), accettata dall'odierna attrice, prevedeva, come termine per la stipulazione del rogito, il 30.05.2022 (doc. 8), si ritiene che, ai fini risarcitori, sia equo procedersi al calcolo della rivalutazione monetaria sul prezzo pattuito, al netto della somma incassata dall'attore al momento dell'accettazione della proposta (euro 3.000,00), a partire dal 31.05.2022 fino al 18.04.2023, data dell'ordinanza di riduzione dell'ipoteca, per il fatto che i beni in oggetto non erano liberamente vendibili dal promittente venditore. L'importo complessivamente calcolato in base ai suddetti criteri risulta essere pari ad euro 6.674,00
(=100.674,00-94.000).
Si ritiene, invece, che non si debba tener conto del periodo successivo, fino alla data stipulazione del rogito, non avendo parte attrice provato che l'ulteriore ritardo sia stata conseguenza dell'iscrizione ipotecaria abusiva.
Quanto alla circostanza che il suddetto rogito è stato stipulato per il maggior importo di euro
100.000,00, evidenziata da parte convenuta, si osserva che la proposta di acquisto aveva ad oggetto un'unità abitativa ed un box (doc. 8 cit.), mentre nel rogito è inclusa anche una cantina (doc. 13) e, pertanto, è verosimile che vi sia stata una conseguente maggiorazione di prezzo.
Allo stesso modo, poiché la proposta di acquisto stipulata dal al prezzo di euro 77.500,00, Pt_2 accettata dall'odierna attrice, prevedeva, come termine per la stipulazione del rogito, il 30.09.2022
(doc. 9), si ritiene che debba procedersi al calcolo della rivalutazione monetaria, dal 01.10.2022 al
18.04.2023 (data dell'ordinanza di riduzione dell'ipoteca), sul prezzo pattuito al netto dell'importo di euro 7.500,00 (comprensivo di euro 5.000,00 e di cinque caparre, da 500,00 euro l'una, mensilmente versate fino al 05.10.2022), in quanto incassato entro il termine pattiziamente fissato per il rogito, e tenuto conto, nel suddetto calcolo, dei versamenti mensili di euro 500,00 l'uno, dal mese di novembre
2022 al mese di aprile 2023 (v. rogito).
Infatti, nel rogito, le parti hanno dato atto che il oltre alla caparra iniziale di euro 5.000,00, ha Pt_2
versata ulteriori caparre per la complessiva somma aggiuntiva di euro 5.500,00, così per complessivi euro 10.500,00. Tale ultima somma, essendo stata pagata anticipatamente, come parte del prezzo, e non a titolo di affitto (titolo contemplato solo per l'ipotesi di mancata stipulazione della vendita), non può essere considerata una perdita subita dall'attore sul prezzo, conseguente all'iscrizione abusiva per cui è causa.
In applicazione dei suddetti criteri, si ritiene che, con riguardo al secondo contratto, il risarcimento danni debba essere liquidato, in via equitativa, nella somma di euro 765,00.
Anche in questo caso, si ritiene, invece, che non si debba tener conto del periodo successivo, fino alla data stipulazione del rogito del 19.06.2023 (doc. 14), non avendo parte attrice provato che l'ulteriore ritardo (peraltro di soli due mesi) è stata conseguenza dell'iscrizione ipotecaria abusiva.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il risarcimento del danno complessivamente dovuto all'attore dalle parti convenute, in solido tra loro, sia pari alla somma attualizzata di euro 7.439,00, oltre interessi legali dall'evento al saldo, nonché alla somma di euro 749,60, quale rimborso delle spese di cancellazione dell'iscrizione, sulla quale vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria, dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali, dalla medesima data al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore effettivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
in parziale accoglimento della domanda attorea, riqualificata ex art. 96, 2° comma, c.p.c., dichiara tenuta e condanna, in solido tra loro, e in persona del rispettivo Controparte_5 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dalla società che Parte_1
liquida, in via equitativa, in complessivi euro 7.439,00, oltre interessi legali, dall'evento al saldo, nonché nella somma di euro 749,60, per rimborso spese, oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma annualmente rivalutata, agli interessi legali, dalla medesima data al saldo.
Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre ad euro 786,00, per spese esenti, rimborso forfettario del 15% sul compenso, Iva
e Cpa come per legge.
Parma, 11.04.2025
Il Giudice Unico
dott. Antonella Ioffredi