Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
in composizione collegiale ed in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente
dott. ssa Barbara Di Tonto Giudice
Giudice relatore dott.ssa Claudia Colicchio
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1890/21 R.G.
TRA
Parte 1 ( Codice Fiscale 1 ) E […..]
Parte 2 Codice Fiscale 2 (), rappresentati e difesi dagli avv. ti
Vincenzo Riccardi e Francesco Riccardi e Cristina De Luca, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci
n. 137 giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
C.F. 3 E Controparte_1
C.F. 4 ), rapp. te e Controparte_2
difese dagli avv. ti Umberto Mercantile e Antonella Camera elett. te dom.te presso il loro studio sito in Marcianise (CE) alla via Gorizia n. 3
CONVENUTE
C.F._5 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione legittima
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori sopra epigrafati esponevano quanto segue:
1) che con atto di compravendita sottoscritto in data 02.08.2001 per Notar Dott. Persona 1 n. di repertorio 106601 la Sig.ra madrePEsona 2
, vendeva alle figlie CP 1 e dei Sigg. Pt 1 Parte 2 e la nuda proprietà, ciascuna per la quota di ½, del Controparte_2
primo piano e del piano terra dell'immobile sito in Napoli alla via Vicinale
Santa Maria del Pianto con accesso anche dalla Via Aquileia n. 8 riservandosi l'usufrutto dell'immobile;
2) che all'art. 10 del contratto, veniva dichiarato che tra le parti non esisteva rapporto di parentela in linea retta o da considerarsi tale;
decedeva in data 21.06.2019 lasciando, quali3) che la Sig.ra Persona 2
CP 2eredi, i figli e CP_1 (salvo poi in Pt 1 Pt 2 CP_3
, ,
sede di integrazione della citazione indicare quale erede anche PE 3
[...] ) e solo a seguito dell'apertura della successione gli attori venivano a conoscenza della vendita della nuda proprietà dell'immobile alle sorelle mai comunicata in famiglia e neppure da loro mai immaginata, considerato che la madre si era sempre dichiarata proprietaria del bene sino alla sua morte;
4) che la sig.ra nella dichiarata qualità di proprietaria PEsona 2
dell'immobile, proponeva in data 8.11.2001 innanzi il Tribunale di Napoli ricorso nei confronti del figlio Pt 2 per occupazione senza titolo dell'appartamento sito al piano terra in via Aquileia n. 8, che ella e lo si
-
apprenderà solo alla sua morte aveva “venduto” alle figlie pochi mesi prima;
-
5) che i comportamenti succedutesi nel tempo, sino alla morte della Sig.ra Per 2 non hanno mai indotto gli attori a ritenere che ella non fosse
,
proprietaria dei beni di via Aquileia, circostanza appresa solo al momento della sua morte.
Sulla base di tali premesse chiedevano di accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita per Notar Dott. Per 1 concluso in data 02.08.2001 tra le Sigg. PEsona 2 Controparte_1 e CP 2
[...] in quanto dissimulante una donazione. Chiedevano inoltre di ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario della de cuius Persona 2 e ridurre la predetta donazione ex art. 560 c.c. il loro favore ai fini della reintegrazione della quota di legittima a questi spettante.
In assenza di indicazioni in ordine alla consistenza del relictum, genericamente indicato in citazione come “quasi del tutto" corrispondente all'immobile oggetto di vendita simulata, il Tribunale dichiarava la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione della causa petendi rispetto alla domanda di riduzione come proposta e gli attori precisavano che il patrimonio della sig. ra Per 2 era costituito, oltre che dall'immobile sito in Napoli alla via Aquilea
n. 8 s con accesso anche da via Santa Maria del Pinto sez. urbana VIC foglio 3 particella 270 sub 3 di consistenza 6,5 vani sito al I piano e immobile sito in
Napoli alla via Aquilea n. 8 con accesso anche da via Santa Maria del Pianto n.
10 individuato al N.C.E.U sex. VIC foglio 3 particella 270 sub 6 di consistenza
3 vani sito al piano terra, di un valore di mercato di euro 251.759,00, da un libretto di risparmio n. 1200/243 presso Intesa San Paolo filiale per un importo imputabile alla defunta di € 2.557,88; da un conto corrente n.
1000/3096 presso intesa San Paolo filiale Napoli 91 con importo in giacenza al momento dell'apertura della successione di euro 125,80 imputabile alla massa ereditaria. Così stimato il patrimonio complessivamente inteso pari ad un valore di € 254.433,68, e considerato che la quota disponibile era da ritenersi pari ad 1/3 dello stesso (ossia euro 84.811,22), indicato il valore della donazione dell'immobile in euro 251.759,00, si allegava l'intervenuta lesione della propria quota di riserva.
Più correttamente, essendo emerso in giudizio (cfr. doc. sub 4 allegato alla comparsa costitutiva) che il coniuge della defunta fosse alla stessa premorto e che pertanto la moriva lasciando in vita 6 figliPersona 2
ai quali era riservata, ex art. 537 cc, la complessiva quota di 2/3 del patrimonio
(1/9 ciascuno) andava precisato come a ciascun figlio andasse riservata la quota di € 28.433,68 non ottenuta dagli attori al momento dell'apertura della successione.
Controparte_1 e Controparte_2 leSi costituivano le sigg.re quali in via preliminare eccepivano l'improcedibilità delle domande proposte per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, l'inammissibilità e l'improponibilità delle domande attoree. Nel merito chiedevano di dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di simulazione, chiedendo altresì il rigetto nel merito della domanda avanzata nei propri confronti con conseguente condanna degli attori al risarcimento anche dei danni ex. art.96
c.p.c.. In via subordinata e solo in caso di rigetto delle domande attrici chiedevano di tener conto nella determinazione della quota disponibile, delle cospicue somme ricevute dai sigg. ri Pt 2 Parte 1 dalla madre, degli esborsi sostenuti dalle convenute per il pagamento dei debiti della
PEsona 2 nei confronti della Controparte_5 de cuius
[...] nonché delle somme indirettamente ricevute dal sig. Parte 2
,
per l'occupazione a titolo gratuito dell'immobile di via Aquileia n. 8,
[...] posto al piano terra, come determinati in corso di causa, ovvero compensare le predette somme con l'eventuale importo che dovesse risultare di spettanza degli attori.
Depositate le memorie istruttorie all'udienza del 7.11.2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare simulato, perché dissimulante donazione, l'atto di vendita della nuda proprietà stipulato per Notar Dott. Per 1 in data 02.08.2001 tra la defunta Sigg. PEsona 2 CP 1
relativo all'immobile sito in Napoli alla
[...] e Controparte 2
Via Aquileia n. 8.
Allegano gli attori che all'art. 10 del contratto veniva dichiarato che tra le parti non esisteva rapporto di parentela in linea retta o da considerarsi tale, che la comune genitrice anche a seguito della predetta vendita continuava a dichiararsi proprietaria dell'immobile avendo a tale titolo proposto innanzi al Tribunale di Napoli ricorso nei confronti del figlio Pt 2 per occupazione senza titolo dell'appartamento de quo.
Chiedevano dunque al Tribunale, a seguito della accertata natura simulata dell'atto e di accertamento della reale natura donativa del rogito, di accertare l'avvenuta lesione della quota di riserva come quantificata nell'atto di rinnovazione della citazione depositato in atti in data 29/07/2021 a seguito di declaratoria di nullità del primigenio atto introduttivo per omessa corretta indicazione della causa petendi.
Con l'esercizio dell'azione di riduzione dunque gli attori hanno inteso allegare la lesione della propria quota di riserva rispetto all'eredità della madre Persona 2 agendo nei confronti delle germane CP_1 e CP_6 quali acquirenti del bene e, dunque, secondo la loro prospettazione donatarie dello stesso.
Rispetto al germano CP 3 non costituito, hanno allegato che la chiamata in giudizio dello stesso era dovuta al “dubbio” che lo stesso avesse partecipato alla simulazione dell'atto e ponendo all'attenzione del Tribunale la presenza di ulteriore erede della madre non evocato in giudizio Sig. PE 3
[...]
Ora, precisato che l'azione di riduzione è un'azione personale diretta nei soli confronti dei beneficiari di atti che si allegano avere leso la propria quota di riserva, appare evidente che la chiamata in giudizio di Controparte_7
non è sorretta da alcuna prospettazione giuridica e va, dunque, dichiarata inammissibile.
L'azione di riduzione ha invero quale precipua finalità quella di ottenere una dichiarazione di inefficacia nei confronti del legittimario leso o pretermesso delle disposizioni lesive ed ha dunque natura strettamente personale. Va dunque rilevato come difetti la "legitimatio ad causam" passiva del convenuto contumace Controparte_3 in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa non avendo gli attori dedotto fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato. L'affermazione di avere evocato in giudizio il contumace "per eccesso di zelo” e “non conoscendo il suo eventuale coinvolgimento nell'atto" rende la domanda inammissibile nei suoi riguardi.
Venendo all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle convenute si osserva quanto segue.
L'azione è procedibile e vanno rigettate le eccezioni proposte dalle convenute in merito alla allegata improcedibilità della stessa. In primo luogo, in ordine all'allegata omessa proposizione di mediazione di cui al Dlgs
28/2010 per non avere la sig.ra Controparte_1 ricevuto l'istanza di mediazione si richiama quanto già osservato con provvedimento del
10/01/2022 ossia che l'indirizzo di spedizione della raccomandata per l'incontro di mediazione inviato in Napoli alla Via Aquileia n.8, coincide con lo stesso indirizzo di residenza dichiarato dalla convenuta al momento della costituzione.
Né alcun rilievo può essere riconosciuto alla allegata circostanza dell'omessa comunicazione dell' istanza di mediazione al sig. Persona 3
[...] non evocato in giudizio, né pertinente risulta essere il richiamo al disposto di cui al combinato disposto degli articoli 557 c.c. e 564 c.c., rilevando che se è pur vero che, per agire in riduzione non è sufficiente essere legittimari ma occorre anche aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, va del pari precisato che il primo comma dell'art. 564 cc dispone che tale presupposto ( accettazione beneficiata) non è necessaria qualora si agisca, come nel caso in esame, nei confronti di coeredi.
Ciò premesso e passando alla disamina della “res controversa", deve anzitutto essere esaminata, per evidenti ragioni di priorità logica, la domanda giudiziale di simulazione proposta dall'attrice con riguardo alla vendita conclusa, mediante atto pubblico del 2.08.2001, tra PEsona 2 [...] CP 1 e Controparte_2
Infondata e non meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione sollevata dalla parte convenuta in ordine all'allegato decorso del termine decennale. Invero, qualora l'erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dal momento dell'apertura della successione, poiché soltanto in tale momento si concretizza l'ipotizzata lesione della quota di riserva del legittimario. "Nel caso del legittimario - che è terzo rispetto al negozio di cessione dei beni ereditari compiuto dal "de cuius"
(e rispetto all'accordo simulatorio) - il termine di prescrizione dell'azione di simulazione del contratto, esercitata in funzione dell'azione di riduzione,
decorre dall'apertura della successione dell'alienante, in quanto è solo da tale momento che, da un lato, il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un'azione personale per la tutela di un diritto proprio,
e, dall'altro, l'atto compiuto dal "de cuius" assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell'asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati" (Cass. 14562/04).
Occorre premettere, invero, che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, "l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti, con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni, quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto alla simulazione ed il legittimario non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c." (Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2012).
Qualora, di contro, il legittimario agisca come successore a titolo universale del de cuius per l'acquisizione al patrimonio ereditario del bene oggetto del contratto simulato egli, pertanto, si troverà nella medesima posizione giuridica del dante causa ed è quindi soggetto ai limiti imposti ai contraenti per la prova della simulazione (Cass. n. 7134; /2001; n.
2093/2000; nello stesso senso Cass. n. 7237/2017; n. 3932/2016).
Nel primo caso il legittimario, anche se chiamato a una quota di eredità, ha la veste di terzo, purché, congiuntamente con la domanda di simulazione, proponga, nello stesso giudizio, un'azione diretta a far dichiarare che il bene rientri nell'asse ereditario e che la quota a lui spettante vada calcolata tenendo conto del bene stesso come puntualmente occorso nel presente giudizio.
PE quanto in precedenza rilevato quindi gli attori, sulla scorta della loro stessa prospettazione, vanno correttamente qualificati quali eredi che tendono al conseguimento della quota di riserva previa declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato con conseguente inapplicabilità dei limiti imposti dall'art. 1417 cc.
Ricorrendo, dunque, nell'ipotesi de qua la prima delle condizioni si osserva altresì che la forma richiesta per la validità della donazione è quella dell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.), redatto con le formalità previste da un notaio (art. 2699 cod. civ) e con la necessaria presenza di due testimoni, come occorso nel caso in esame. Ragione per la quale, qualora si dovesse ritenere dissimulata una donazione, la stessa sarebbe valida per presenza di forma solenne.
Ora deve il Collegio di certo ritenere provati l'esistenza di indizi indicativi della natura simulata dell'atto quali il rapporto di parentela, la presenza dei testimoni e la riserva di usufrutto in favore della venditrice.
Andando ad analizzare il contenuto del contratto di compravendita emerge come le parti contraenti abbiano dato atto dell'avvenuto versamento del prezzo, pari a vecchie £ 150.000.000, tramite vaglia cambiari all'ordine di puntualmente e numericamente individuati nel rogitoPersona 2 versati innanzi al Notaio nelle mani della venditrice.
Il Tribunale non ha potuto accogliere la richiesta formulata ex art. 210 cpc formulata dalla parte attrice volta ad ottenere dalla Banca Intesa San
Paolo in allora Banco di Napoli S.p.a., presso cui la Per 2 aveva un conto corrente- "l'esibizione dei vaglia cambiari N. 7504375206; 7504372221;
7504375209; 7504375210 emessi dal Banco di Napoli S.p.a. in data 02.08.2001 con i quali sarebbero stati predisposti i pagamenti alla SI Per 2
[...] nonché movimenti di conto corrente intestato alla SI PE 2
[...] per il periodo dal 02.08.2001 sino all'ultima data di incasso indicato sui vaglia bancari onde verificare l'effettivo versamento degli stessi nonché le eventuali successive disposizioni sul conto corrente intestato alla Per 2
,
anche negli anni successivi", trattandosi di richiesta residuale pronunciabile unicamente in presenza di formale diniego della Banca.
"Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato." (Cass n.24641/21)
Tuttavia, sul punto vale richiamare il principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte (ex multis, sentt. 11372/05, 1413/06, 17628/07), secondo cui, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.
È stato infatti insegnato (Cass. 11372/05) che nell'azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.
Anche il legittimario pretermesso O pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal "de cuius" in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass. 15346/10).
Il fulcro della difficoltà di intravedere, tuttavia, una donazione (e non una vendita assolutamente simulata) risiede proprio nella mancata allegazione di un animus donandi da parte degli attori. Invero, nella narrazione della causa petendi parte attrice sembra adombrare l'esistenza di una simulazione assoluta ponendo l'accento su alcune circostanze che avrebbero indotto gli attori a ritenere la madre ancora proprietaria del bene come dalla stessa esplicitato nel ricorso per occupazione sine titulo “I due figli Pt 1 Pt 2 hanno appreso e della vendita dell'immobile alle sorelle solo all'apertura della successione della madre, morta nel 2019. Sino ad allora, infatti, la madre si era sempre dichiarata proprietaria del bene.
E, ad avvalorare l'affidamento degli attori circa la persistenza del pieno diritto di proprietà in capo alla PE_2 vi è stata anche la proposizione del ricorso per occupazione di immobile sine titulo..." (Pag. 4 della citazione) e come mai posto in discussione in famiglia, a fronte tuttavia di una domanda di accertamento di simulazione relativa volta a provare l'intento donativo della de cuius.
Anche in sede istruttoria alcuni dei capi, non ammessi, su cui si era chiesta l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale tendevano a dimostrare la persistenza dell'animo di proprietaria della mamma. A titolo esemplificativo si riportano i primi due capi di prova articolati in memoria istruttoria: “1) vero che la SI Persona 2 dopo il 2001 e sino alla data della sua morte, ha abitato nell'immobile di Via Aquileia n. 8? 2) Vero che, anche con il vicinato oltre che con la propria famiglia, ha sempre dichiarato di essere la proprietaria dell'immobile in cui viveva”, elementi che stridono in modo evidente con la eventuale donazione posta in essere in favore delle figlie proprio per stessa ammissione attorea. Ciò che si vuole affermare che appare al più sussistere una vendita simulata non avendo le parti, in realtà, mai voluto concludere alcun contratto in assenza di allegazione di una volontà donativa materna.
Anzi la stessa appare proprio esclusa in citazione allorquando gli attori affermano che l'intento materno fosse quello di sottrarre beni ai figli "essendo evidente l'intento delle parti di sottrarre i beni alienati alle aspettative di eredi dei Sigg. ed Pt 2 in ragione dell'astio e dell'acredine creatasi Pt 1
all'interno della famiglia” laddove l'astio nei confronti dei figli non può essere considerato quale indice della volontà donativa nei confronti delle sorelle beneficiarie.
Ora se è pur vero che l'animus donandi è di difficile prova e dimostrazione va detto che nel caso di specie dalla stessa lettura della citazione appare al più sussistere una evidente volontà materna di non essersi mai spogliata del bene e di avere solo in maniera simulata trasferito l'immobile alle figlie convenute: si veda la qualifica di proprietaria spesa nel giudizio per occupazione sine titulo a seguito del rogito, l'allegazione contenuta negli scritti difensivi attorei di non avere mai esternato alla famiglia ed al vicinato l'avvenuta alienazione del bene, l'avere continuato ad abitare nell'immobile venduto in ragione della riserva di usufrutto in suo favore, indici di una volontà più che donativa di assoluta simulazione dell'atto pubblico rogitato.
Né può il Collegio riqualificare la domanda proposta quale simulazione relativa avendo l'azione di simulazione assoluta effetti del tutto differenti in ordine alla successione materna. Se è vero, infatti, che con la accertata natura donativa del bene lo stesso resterebbe di proprietà delle convenute ma sarebbe inefficace, rispetto agli attori, per la parte necessaria alla reintegra della propria quota di riserva, con l'accoglimento della (non proposta) domanda volta ad accertare le simulazione assoluta dell'atto il bene rientrerebbeper l'intero nella successione materna senza alcuna necessità di ridurre la disposizione ma concorrendo in egual misura di comproprietà sul bene i chiamati all'eredità.
PE tale ragione la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita sottoscritto in data 02.08.2001 per Notar Dott.
PEsona_1 n. di repertorio 106601 in quanto dissimulante una donazione deve essere respinta.
In ragione del rigetto della domanda principale restano assorbite le domande riconvenzionali proposte in subordine all'accoglimento della domanda principale.
In ragione della mancata prova del pagamento del prezzo, del rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate le spese di lite si intendono integralmente compensate. Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra attore e convenuto contumace Controparte_3
PQM
1) Rigetta la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita sottoscritto in data 02.08.2001 per Notar Dott. PE 1
[...] n. di repertorio 106601 in quanto dissimulante una donazione;
2) dichiara inammissibile la domanda attorea nei confronti di CP 3
[...]
3) nulla sulle spese tra tra attore e convenuto contumace Controparte_3
4) compensa le spese tra Parte 2 e le Parte 1
convenute Controparte 1 e Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Pietro Lupi Dott.ssa Claudia Colicchio