Articolo 948 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 923Articolo 913 bis
Versione
9 ottobre 2010
Art. 948. Ammissione in servizio permanente 1. Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualita' morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di corpo. 2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con le modalita' di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni. 3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in forza il militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente