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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4912/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4912/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 innanzi al dott. Maria Pia Sacco, sono comparsi:
Per , l'avv. CERRONE DOMENICO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Lombardo Rosaura
Per , nessuno compare Pt_2 Parte_2
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. Lombardo precisa le conclusioni come da atti introduttivi riportandosi integralmente ad essi . Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. tramite deposito in cancelleria .
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4912/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERRONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da atto introduttivo .
Concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione
Ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: a tal fine, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa, ma non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
A rendere illecito l'uso, dunque, è sufficiente la mancata osservanza di una delle due condizioni predette: a) non devono essere realizzate modificazioni (nel senso che il comunista non può da solo né stabilire, né alterare la destinazione originaria della cosa comune); b) deve essere rispettato il pari godimento degli altri condomini.
Per stabilire in concreto se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito, nei termini suddetti, non si deve però fare riferimento all'uso concreto fatto della cosa dagli altri contitolari in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (e non solo di chi pagina 2 di 3 eventualmente agisca in giudizio per reprimere l'abuso. Cfr. Cass., Sez. II, 23 giugno 2014 n. 14245, in
Giust. civ. Mass., 2014). Sicché esso deve ritenersi in ogni caso legittimo se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del bene comune (Cass., Sez. II, 1 agosto 2001 n. 10453, in questa Rivista, 2002, I, 99; Cass., Sez. II, 3 luglio
2000 n. 8886, in Giust. civ. Mass., 2000; Cass., Sez. II, 9 novembre 1998 n. 11268, in questa Rivista,
1999, I, 710).
Può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile(Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, n.7618).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a rimuovere il proprio veicolo dall'area condominiale occupata Parte_2 stabilmente;
Condanna altresì la parte a rimborsare al le spese di lite, Parte_2 Parte_1 che si liquidano in € 150,00 per spese, € 1200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria ed allegazione al verbale.
Reggio Emilia, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Maria Pia Sacco
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4912/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 innanzi al dott. Maria Pia Sacco, sono comparsi:
Per , l'avv. CERRONE DOMENICO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Lombardo Rosaura
Per , nessuno compare Pt_2 Parte_2
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. Lombardo precisa le conclusioni come da atti introduttivi riportandosi integralmente ad essi . Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. tramite deposito in cancelleria .
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4912/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERRONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da atto introduttivo .
Concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione
Ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: a tal fine, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa, ma non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
A rendere illecito l'uso, dunque, è sufficiente la mancata osservanza di una delle due condizioni predette: a) non devono essere realizzate modificazioni (nel senso che il comunista non può da solo né stabilire, né alterare la destinazione originaria della cosa comune); b) deve essere rispettato il pari godimento degli altri condomini.
Per stabilire in concreto se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito, nei termini suddetti, non si deve però fare riferimento all'uso concreto fatto della cosa dagli altri contitolari in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (e non solo di chi pagina 2 di 3 eventualmente agisca in giudizio per reprimere l'abuso. Cfr. Cass., Sez. II, 23 giugno 2014 n. 14245, in
Giust. civ. Mass., 2014). Sicché esso deve ritenersi in ogni caso legittimo se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del bene comune (Cass., Sez. II, 1 agosto 2001 n. 10453, in questa Rivista, 2002, I, 99; Cass., Sez. II, 3 luglio
2000 n. 8886, in Giust. civ. Mass., 2000; Cass., Sez. II, 9 novembre 1998 n. 11268, in questa Rivista,
1999, I, 710).
Può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile(Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, n.7618).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a rimuovere il proprio veicolo dall'area condominiale occupata Parte_2 stabilmente;
Condanna altresì la parte a rimborsare al le spese di lite, Parte_2 Parte_1 che si liquidano in € 150,00 per spese, € 1200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria ed allegazione al verbale.
Reggio Emilia, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Maria Pia Sacco
pagina 3 di 3