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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10919 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), , (C.F. C.F._2 Parte_3
e (C.F. C.F._3 Parte_4
) con gli Avv. CIAFFI ANNALISA e SOTTILE C.F._4
PP, parte elettivamente domiciliata presso lo studio sito a Roma, in Via Galilei n. 45:
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con gli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ES OB, PP LÒ RA e EL BO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio sito in Milano, Corso
Monforte n. 15;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “AP/Superminimo individuale” dei ricorrenti dal febbraio 2018; 2) condanna la società convenuta a ricostruire la predetta voce nella misura in godimento dai ricorrenti a gennaio 2018;
3) condanna la società convenuta a pagare le conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, pari a:
- € 6.550,25 per e in relazione al periodo compreso Pt_2 Pt_4 da febbraio 2018 ad agosto 2025,
- € 5.842,50 per in relazione al periodo compreso da febbraio Pt_1
2018 ad agosto 2025,
- € 5.516,00 per in relazione al periodo compreso da febbraio Pt_3
2018 a giugno 2024;
4) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite pari ad
€ 6.745,00 oltre iva, C.p.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), , (C.F. C.F._2 Parte_3
e (C.F. C.F._3 Parte_4
) con gli Avv. CIAFFI ANNALISA e SOTTILE C.F._4
PP, parte elettivamente domiciliata presso lo studio sito a Roma, in Via Galilei n. 45:
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con gli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ES OB, PP LÒ RA e EL BO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio sito in Milano, Corso
Monforte n. 15;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “AP/Superminimo individuale” dei ricorrenti dal febbraio 2018; 2) condanna la società convenuta a ricostruire la predetta voce nella misura in godimento dai ricorrenti a gennaio 2018;
3) condanna la società convenuta a pagare le conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, pari a:
- € 6.550,25 per e in relazione al periodo compreso Pt_2 Pt_4 da febbraio 2018 ad agosto 2025,
- € 5.842,50 per in relazione al periodo compreso da febbraio Pt_1
2018 ad agosto 2025,
- € 5.516,00 per in relazione al periodo compreso da febbraio Pt_3
2018 a giugno 2024;
4) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite pari ad
€ 6.745,00 oltre iva, C.p.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani