Ordinanza cautelare 20 settembre 2022
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 19/10/2023, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 03133/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bisso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-. di rigetto dell’istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno CE per -OMISSIS-, emesso dalla Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione- in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 6.9.2022 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente in epigrafe ha impugnato il decreto del Questore di -OMISSIS- emesso in data 24 novembre 2020, notificato all’interessata in data 23.06.2022, di rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per -OMISSIS-, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;
- secondo la prospettazione di cui al ricorso la Questura avrebbe errato nella valutazione inerente la pericolosità sociale della ricorrente, avendo fondato le sue determinazioni sulla commissione di un solo reato accertato con sentenza irrevocabile di condanna (-OMISSIS-e -OMISSIS- ex -OMISSIS-.) senza considerare altri elementi a favore (come la durata del soggiorno in Italia, il radicamento sociale e lavorativo, lo stabile inserimento in una comunità religiosa) tali da escludere qualsiasi pericolo di minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- la Questura di -OMISSIS- si è costituita in giudizio con atto depositato il 7.9.2022, per resistere al ricorso, producendo documentazione;
- alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2023, la causa è stata assunta in decisione;
Considerato che:
- la ricorrente è stata condannata in via definitiva dal Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, per il reato di cui all’-OMISSIS-.;
- il predetto reato rientra tra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (-OMISSIS-);
- il reato di cui all’-OMISSIS- è quindi ostativo alla concessione del chiesto permesso di soggiorno in base al combinato disposto dell’art. 4, comma 3 (“ Non è ammesso in Italia lo straniero … che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ”) e dell’art. 5, comma 5 (“ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato …”) del d.lgs. n. 286/1998 del d.lgs. n. 286/1998;
- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per i reati ostativi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 286/1998 la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita a monte dal legislatore, non essendo quindi necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 24/11/2020, n. 7386), senza che rilevi la concessione della sospensione condizionale della pena, che non fa venire meno la commissione del reato, così come l'estinzione del reato o della pena, né che il reo abbia intrapreso un percorso riabilitativo e abbia beneficiato dell’affidamento in prova ai servizi sociali (Consiglio di Stato sez. III, 06/12/2019, n. 8343);
- in presenza di reati c.d. “ostativi” ai sensi dell’art. 4, comma 3, cit., la valutazione in ordine al pericolo che la permanenza nel territorio dello Stato comporti per l’ordine pubblico e la sicurezza è compiuta, pertanto, ex ante dal legislatore, dovendosi escludere che la Questura, in tali ipotesi, abbia discrezionalità nel rilascio del permesso di soggiorno, tranne che nel caso in cui vi siano vincoli familiari in presenza dei quali soltanto “ la P.A. deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero ” (Consiglio di Stato sez. III, 08/10/2021, n. 6751);
Ritenuto che:
- l’accertamento giudiziario di un reato ostativo, in mancanza di legami familiari, giustifica di per sé il mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, non essendo tenuta la p.a. a delibare e, quindi, a motivare sopra gli altri profili indicati dalla ricorrente;
- nella fattispecie non trova applicazione il disposto dell’art. 9, comma 4, d. lgs. n. 286/1998 (a mente del quale “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”), in quanto norma speciale relativa ad altra tipologia di permesso di soggiorno di cui la ricorrente non è titolare;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento;
Ritenuto che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non peculiare complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, introduttiva e decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso come in epigrafe proposto.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alla resistente Amministrazione le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Bartolo Salone, Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.