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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2079 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Secreti;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ON EV;
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2
(P.I. ), in persona del procuratore , rappresentata e
[...] P.IVA_1 Controparte_3 difesa dall'Avv. Andrea Zaccone;
RZ IA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione del sinistro verificatosi in data
10.05.2019, alle ore 20.00, allorquando, nello scendere le scale interne dell'abitazione del convenuto, scivolava rovinosamente a terra a causa di un gradino bagnato e non segnalato, riportando lesioni personali.
1 ha confermato la dinamica dei fatti, come esposti dall'attore, chiedendo la CP_1 fissazione di una nuova udienza al fine di consentire la chiamata del terzo
[...]
quale propria compagnia di Controparte_4 assicurazione per la responsabilità civile, nei cui confronti ha spiegato domanda di manleva.
Disposta la chiamata in giudizio del terzo, si è costituita la
[...]
la quale ha chiesto, in via principale, Controparte_4
l'integrale rigetto della domanda attorea, di cui ha dedotto l'infondatezza nell'an e nel quantum, evidenziando sospetti in merito alla veridicità del sinistro;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la concorrente responsabilità dell'attore in ordine alla causazione dell'evento lesivo, tenendo conto del concorso di colpa ai fini della determinazione del danno risarcibile;
in via ancora subordinata, contenersi la domanda nei limiti del danno realmente patito dall'attore ed eziologicamente riconducibile all'evento dannoso.
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale ed espletamento della Ctu medico legale.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Ai fini del corretto inquadramento, in diritto, della fattispecie, occorre richiamare la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, espressamente invocata dall'attore.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, e non occorrendo, di converso, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Trattasi, infatti, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (v. per tutte, Cass. n. 12027/2017), con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito (che comprende, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato) interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale
2 altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Il custode è, ad esempio, liberato dalla suddetta responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore (cfr., tra le altre, Cass. n. 6703/2018).
Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia fatto uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, quando tale condotta si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza. Quando, invece, la condotta del danneggiato non assume i caratteri del caso fortuito, non essendo suscettibile di elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua in ogni caso la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (Cass. n. 20619/2014).
In definitiva, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 2480/2018) che la fattispecie della responsabilità per danni da cose in custodia può dirsi regolata dai seguenti principi:
- l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., mentre se l'azione è proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., la predetta deduzione può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
3 - il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;
- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Venendo al caso di specie, la verificazione del sinistro, secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni confessorie del convenuto , rese in sede di interrogatorio formale. CP_1
Il convenuto ha infatti confermato che l'attore, nello scendere le scale della propria abitazione (che dal piano superiore portano al piano terra), è scivolato (dopo aver sceso quattro gradini) in corrispondenza di una chiazza di acqua, probabilmente fatta cadere dalla figlia del convenuto, ed ha aggiunto “Siccome la scala è priva di ringhiera, il
è rotolato su un paio di gradini e poi è caduto direttamente al piano di sotto”. Parte_1
Le dichiarazioni confessorie del convenuto trovano riscontro nelle deposizioni delle testimoni oculari , moglie dell'attore, e moglie del Testimone_1 Testimone_2 convenuto.
4 La prima, sentita all'udienza del 3 luglio 2024, ha dichiarato che al momento del sinistro si trovava sulle scale, appena dietro il marito, e che questi, dopo aver sceso due o tre gradini, è scivolato per la presenza di acqua su un gradino, è rotolato per altri due o tre gradini e successivamente è caduto dalla parte destra della scalinata finendo sul pavimento del piano terra in quanto la scala era priva di protezioni. Ha confermato che sul gradino dove è scivolato l'attore vi era dell'acqua, ossia “un liquido trasparente”. Ha riferito che non vi erano segnalazioni né una illuminazione sufficiente delle scale. Testi Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste sentita all'udienza del 12 settembre 2024, la quale ha riferito che, al momento del sinistro, si trovava sulle scale, davanti all'attore, che stava dunque scendendo i gradini dietro di lei. La teste ha confermato che sui gradini ove è scivolato l'attore vi era dell'acqua, probabilmente caduta dal biberon della figlia “che infatti lo teneva in mano in quel momento”; ha riferito di non essersi accorta della presenza dell'acqua, che non era percepibile alla vista.
Ha inoltre confermato che le scale erano scarsamente illuminate in quanto erano ancora in corso i lavori, che l'unica luce presente era quella del piano superiore “che però non illuminava adeguatamente le scale e non consentiva di percepire la presenza dell'acqua”. Ha riferito che l'attore è caduto al piano di sotto in quanto la scala era priva di corrimano e di ringhiera e che dopo essere caduto lamentava dolore alla testa, alla spalla destra e alla gamba destra.
In ordine alle indicate prove testimoniali, si precisa che nessuna eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. è stata sollevata nella prima difesa utile dalla parte convenuta, la quale si
è limitata ad evidenziare i rapporti di coniugo delle due testimoni, rispettivamente con l'attore ed il convenuto. Ciò posto, dovendo comunque considerarsi tali circostanze ai fini della necessaria valutazione dell'attendibilità delle dichiaranti, si evidenzia che il narrato delle testimoni è intrinsecamente coerente e non contraddetto da emergenze di segno contrario.
Anzitutto, la circostanza evidenziata dalla Compagnia di assicurazioni – secondo cui l'attore ha chiamato il 118 solo dopo diverse ore dall'accaduto, peraltro telefonando dalla propria abitazione – non è idonea a consentire di dubitare della veridicità del sinistro – trovando idonea giustificazione nella narrazione della teste la quale ha riferito – Tes_1 rendendo dichiarazioni del tutto plausibili – che, dopo essere caduto, l'attore lamentava dolore in tutto il corpo (toccandosi la spalla, la testa e la gamba), si è mostrato agitato e
5 “in confusione” e, nell'immediatezza, ha preferito tornare a casa. Solo dopo, perdurando il dolore alla gamba, l'attore ha chiamato l'autoambulanza. La teste ha anche riferito che l'attore non riusciva a muoversi e che “la gamba destra era completamente bloccata tanto che i sanitari hanno dovuto prenderlo di peso per farlo salire sull'autoambulanza”. Testi Osserva ancora la terza chiamata come la teste abbia dichiarato che, al momento del sinistro, si trovava sulle scale davanti all'attore, che scendeva dietro di lei, con ciò rendendo, a dire della Compagnia, una dichiarazione incompatibile con la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore; dovrebbe infatti ritenersi che “se tale caduta si fosse realmente verificata nei termini riferiti, il avrebbe inevitabilmente urtato o Parte_1 travolto la teste che lo precedeva immediatamente sulla scala, circostanza che invece non
è avvenuta” (v. comparsa conclusionale della terza chiamata).
Tali considerazioni non possono essere condivise.
La teste non ha riferito di trovarsi sulla scala immediatamente davanti all'attore, ossia in posizione prossima al medesimo.
Nemmeno è consentito di argomentare, sulla base dell'istruttoria condotta, che la caduta del dovesse necessariamente coinvolgere chi lo precedeva sulla scala;
tanto più Parte_1 che, per come è emerso, la scala si componeva di 12 gradini e l'attore è scivolato dopo averne scesi due o tre, dunque all'inizio della scala, precipitando poi al piano inferiore, dunque trasversalmente, vista l'assenza di corrimano.
Da ultimo, non vale ad inficiare il quadro probatorio, come sopra delineato, la circostanza che l'attore, al momento dell'ingresso in pronto soccorso, abbia dichiarato di essere caduto presso il proprio domicilio (v. verbale di pronto soccorso in atti) anziché presso l'abitazione del convenuto, diversamente da quanto invece prospettato nel presente giudizio.
Anzitutto si evidenzia che, contrariamente a quanto argomentato dalla Compagnia di assicurazioni, il verbale fa fede fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni al medesimo rese, ma non certo delle circostanze (quali, nella specie, il luogo di verificazione del sinistro) non direttamente caduti sotto la percezione del verbalizzante.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il certificato del presidio medico del pronto soccorso ha natura di atto pubblico fidefacente, in quanto caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico
6 ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass.
n. 16030/2020).
Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, ma non anche il dato intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare. Pertanto, alle dichiarazioni contenute nel verbale di pronto soccorso non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, c.c., è liberamente valutabile dal giudice del merito (Cass. ord. n. 20879/2024).
In applicazione di tali principi – valutando le dichiarazioni dell'attore riportate nel verbale di pronto soccorso unitamente agli esiti dell'istruttoria orale espletata – deve concludersi che il sinistro si è verificato presso il domicilio del convenuto, essendo tale dato univocamente emerso dalle dichiarazioni confessorie del convenuto e dalle deposizioni delle testimoni oculari escusse, sufficientemente precise e prive di contraddizioni.
In definitiva, deve ritenersi che l'allegazione dell'attore abbia trovato riscontro all'esito dell'istruttoria.
Viene, dunque, in rilievo la responsabilità del convenuto, quale custode della cosa che ha
“cagionato” il danno. Al riguardo, occorre precisare che l'abitazione, quale luogo privato, non è soggetta ad un uso generale e diretto da parte di terzi che possa escludere la relazione di custodia. Come è noto, peraltro, anche riguardo ai beni demaniali, la
Suprema Corte ha ormai da tempo superato l'orientamento incline a ritenere che la destinazione ad uso generalizzato dei cittadini possa automaticamente comportare l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 12166/2021).
Deve altresì ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sull'attore circa il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia.
Infatti, la presenza del liquido trasparente sulle scale ha creato una situazione di obiettiva pericolosità che ha innescato il dinamismo dannoso determinante la caduta dell'attore.
7 Per contro, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, inteso nei termini di cui sopra, non essendo in particolare emerso che la caduta dell'acqua si sia verificata con repentinità tale da rendere inesigibile un intervento sulla cosa, né che l'evento sia imputabile ad un comportamento anomalo dello stesso attore, considerata anche la mancanza del corrimano delle scale e la scarsa illuminazione dei luoghi.
Ancora, non sono emersi elementi indicativi di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, valorizzabili ai sensi dell'art. 1227 c.c., della cui prova era onerato il convenuto (cfr. Cass. 7777/2014).
Deve pertanto affermarsi la responsabilità esclusiva del convenuto nella verificazione del sinistro.
Quanto alle conseguenze del sinistro, il Ctu nominato in corso di causa, all'esito di accurate indagini, esaminata la documentazione medica prodotta e visitato l'attore, ha accertato che in conseguenza del sinistro questi ha riportato “frattura dell'emipiatto esterno e della diafisi fino al III medio della tibia destra”, trattata mediante riduzione ed osteosintesi con placca e viti, da cui sono residuate “riduzione della motilità del ginocchio con dolore continuo, riferita instabilità dell'articolazione e zoppia durante la deambulazione”. Le lesioni hanno comportato una diminuzione dell'integrità psico-fisica pari al 7% di invalidità permanente. Il periodo di invalidità temporanea totale è valutabile in 40 giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale è pari a 20 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
Le conclusioni rassegnate dal Ctu possono essere integralmente condivise, in quanto sorrette da motivazione esaustiva e convincente;
rispetto ad esse le parti non hanno formulato osservazioni critiche nei termini appositamente assegnati ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
Per la monetizzazione del pregiudizio patito dall'attore devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, aggiornate, (cfr., tra le altre,
Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore,
8 sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Dette tabelle, infatti, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/2014).
Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità e dell'età dell'attore al momento del sinistro (56 anni), si reputa equo liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute (7% di invalidità) la somma di € 13.258,00
(di cui € 10.606,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 2.562,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore); oltre € 10.350,00 a titolo di danno biologico temporaneo, in applicazione dei valori standard previsti dalle predette tabelle, per un totale di € 23.608,00 a titolo di danno non patrimoniale. Spetta inoltre a parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro occorso, ritenute congrue dal Ctu, le quali, sulla base della documentazione in atti, ammontano ad €
473,82, per un totale complessivo di € 24.081,82.
Non può riconoscersi un incremento risarcitorio derivante dalla personalizzazione del danno, non risultando allegate né provate, in capo al danneggiato, conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da invalidità dello stesso grado di quella accertata, relative a soggetti di quella età e con quelle caratteristiche.
Competono inoltre all'attore gli interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi sulla somma totale del risarcimento dovuto (€ 24.081,82) devalutata alla data del sinistro (10.05.2019) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 24.081,82 dalla data della presente sentenza al saldo.
Deve essere infine accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata, in forza del rapporto di assicurazione intercorrente tra le parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore ed il convenuto e si liquidano come da dispositivo.
9 Si ritiene invece che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, in considerazione dell'assenza di contestazioni in merito al rapporto assicurativo.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara che la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente al convenuto;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 24.081,82, oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte in motiva;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che liquida, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Secreti che ne ha fatto richiesta, in € 545,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu liquidate con separato decreto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attore;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto di quanto questi dovrà pagare, anche a titolo di spese processuali, in esecuzione della presente pronuncia;
- compensa integralmente le spese processuali tra il convenuto e la terza chiamata.
Così deciso in Crotone, li 18.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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