TRIB
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2803 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PESCI FERRARI RAIMONDA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. CINI ROMINA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di RM
OGGETTO: divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 17 “Voglia il Tribunale,
Dato atto che con sentenza non definitiva n.718 del 9 maggio 2024 il Tribunale di
RM ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
in Fidenza (PR) il 24 settembre 2016, CP_1
1) Affidare il figlio nato il [...], ad [...] i genitori Per_1 con la seguente regolamentazione paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore:
1° settimana: lunedì e martedì, nonché venerdì, sabato e domenica con la madre, mercoledì e giovedì con il padre;
2° settimana: lunedì e martedì nonché venerdì, sabato e domenica con il padre, mercoledì e giovedì con la madre.
Il cambio infrasettimanale, festività e vacanze comprese, avverrà alle ore 7,30;
- trascorrerà sette giorni con ciascun genitore durante le vacanze nata- Per_1 lizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- trascorrerà tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pa- Per_1 squali, compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- trascorrerà con ciascun genitore due settimane durante le vacanze Per_1 scolastiche estive. I periodi di vacanza devono essere concordati entro il 30 mag- gio;
in mancanza di accordo, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Fidenza (PR), Via Martiri 11 marzo
1945,11, di proprietà esclusiva del signor alla signora Parte_1 CP_1 ivi residente con il figlio Per_1
3) Disporre che al mantenimento del figlio ciascun genitore provveda Per_1 in via diretta quando il minore è presso di lui. Disporre altresì che saranno a ca- rico di entrambi i genitori in egual misura le spese straordinarie come individuate
e regolate dal Protocollo del 20 dicembre2023 in uso presso il Tribunale di Par- ma.
4) Dichiarare che non sussistono in capo alla signora i presupposti CP_1 per il riconoscimento del diritto all'assegno post matrimoniale ex art. 5 L.D. a decorrere dal 9 maggio 2024, data di deposito della sentenza non definitiva di
pagina 2 di 17 scioglimento del matrimonio, e conseguentemente respingere la domanda della resistente.
5) Respingere ogni diversa domanda della convenuta relativa all'affidamento e mantenimento del minore.
6) Con vittoria di spese, rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA di legge.
Per parte resistente:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in Fidenza (PR), Via Martiri 11 Marzo 1945, n. 12, di proprietà del marito, con l'arredo esistente resta assegnata alla moglie che la abiterà con il figlio minore fino a quando questi non sarà indipendente Per_1 economicamente;
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. Ogni decisione sugli studi, crescita, educazione e sa- lute del minore verrà presa di comune accordo tra i genitori;
4) Il padre potrà vedere il figlio giusto calendario già redatto in accor- Per_1 do coi Servizi Sociali, così come previsto dal provvedimento Presidenziale;
3) Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di Euro 500,00 mensili rivalutabili Istat, fino al raggiungi- Per_1 mento dell'indipendenza economica del minore nonché il 50% delle spese straor- dinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di RM;
4) Il sig. verserà, inoltre, a titolo di contributo al mantenimento, in ragione Pt_1 della differenza reddituale tra i coniugi, dell'esiguità del reddito e del maggior apporto che la moglie ha dato nella gestione familiare, la somma di Euro 400,00 mensili rivalutabili Istat. - sempre nel merito, dichiarare che la Sig.ra Per_2
perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del ma-
[...] trimonio.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 26/07/2023 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il ri- corrente e in Fidenza il 24/09/2016, unione dalla quale, in data CP_1
pagina 3 di 17 16/11/2017, nasceva il figlio Il ricorrente invocava l'applicazione Per_1 dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge
n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 28/04/2022, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente delegato nel contesto del giudizio di separazione all'epoca ancora pendente presso il Tribunale, parzialmen- te definito con sentenza sul vincolo emessa in data 11/04/2023. Chiedeva, altresì, il ricorrente disporsi l'affido condiviso del figlio, la conferma del calendario di collocazione paritetica e alternata definito in sede di separazione, l'assegnazione alla madre della casa coniugale, con la previsione di un obbligo per ciascun geni- tore di provvedere al mantenimento diretto del minore nei tempi di rispettiva spet- tanza, salvo il riparto al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di scio- CP_1 glimento del matrimonio, concordando anche sul regime di affido condiviso del figlio;
chiedeva, però, che fosse disposta la collocazione prevalente del minore presso di sé, con una regolamentazione degli incontri padre figlio secondo il ca- lendario redatto dai Servizi Sociali, instando per la determinazione di un contribu- to in capo al padre per il mantenimento del minore nella misura di € 500,00 men- sili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconso- cimento di un assegno divorzile per sé pari ad € 400,00 mensili.
Con ordinanza del 17/02/2024 resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione dei coniugi, confermava in via temporanea e urgente le condizioni dettate in sede presidenziale nel giudizio di separazione, in forza delle quali era previsto l'affido condiviso del figlio, con collocazione paritetica e alternata presso ciascun genitore,
l'assegnazione alla madre della casa coniugale, un contributo paterno per il man- tenimento del minore di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno maritale di mantenimento a favore della resistente pari ad € 200,00 mensili, dando incarico ai Servizi Sociali per lo svolgimento di un'attività di vigi- lanza e monitoraggio sul nucleo familiare.
pagina 4 di 17 Intervenuta la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, la causa era successiva- mente istruita mediante l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Socia- li.
Indi, decorsi i termini per il deposito di scritti conclusivi, era rimessa al Collegio per la decisione con decreto ex art. 127 ter c.p.c. in data 9/07/2025.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 718/2024, pubblicata il 8/05/2024, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, con Parte_1 CP_1 conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giu- dicato della predetta sentenza.
Con riguardo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione del figlio minore (ad oggi di anni 8), occor- Per_1 re rilevare che non sussiste alcuna controversia in merito all'opportunità dell'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno espresso la loro prefe- renza.
È noto, del resto, che in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il di- ritto alla cd. bigenitorialità è proprio quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la regola generale di affidamento, che il giu- dice è tenuto ad adottare, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emer- ga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso di specie, le risultanze della relazione trasmessa dai Servizi Sociali nel maggio 2025 danno conto di una positiva evoluzione della situazione familiare ri- spetto all'epoca della separazione, senza evidenziare significativi elementi di preoccupazione per il minore. I genitori ad oggi appaiono entrambi rispondere adeguatamente alle esigenze di cura e di crescita di e, nel corso dei col- Per_1 loqui con gli assistenti sociali, non hanno rappresentato particolari criticità sul piano educativo, aggiungendo di aver raggiunto una buona stabilità dal punto di vista organizzativo rispetto ai tempi di permanenza del bambino con ciascuno ge-
pagina 5 di 17 nitore che, sin dall'epoca dei provvedimenti presidenziali adottati il 1/08/2022 in sede di separazione, si dipanano secondo un regime paritetico e alternato, che le parti, con l'ausilio dei Servizi Sociali, hanno concordemente precisato secondo uno schema 2+2+3 (cfr. doc. 16 di parte ricorrente). Quanto alla situazione del minore, dai racconti dei genitori emerge un buon funzionamento di sia Per_1 nel contesto scolastico che in ambiente domestico e sociale, che trova conferma nella relazione dello psicologo (all. 1 alla relazione dei Servizi Sociali), in cui si evidenziano anche grandi progressi fatti dal minore dal punto di vista del linguag- gio (aspetto per il quale il bambino era stato seguito in passato dalla NPIA).
Alla luce di quanto sopra, non si ravvisano ragioni per apportare modifiche in questa sede ad un regime ormai consolidato in punto di affido e collocamento del minore, regime che, pertanto, viene integralmente confermato, secondo quanto specificato in dispositivo.
Occorre peraltro dare atto di come le allegazioni delle parti e le risultanze della re- lazione dei Servizi Sociali attestino il permanere di problematiche inerenti la rela- zione tra i genitori che, pur non riverberandosi sul regime di affido, ostacolano un corretto esercizio condiviso della genitorialità. Come evidenziato dai Servizi So- ciali, invero, sussiste ancora oggi un clima di tensione nella comunicazione tra i genitori, da ciascuno imputato alla responsabilità dell'altro, che interferisce sulla possibilità di addivenire ad accordi su determinate questioni nell'interesse del mi- nore (ad es. il regime alimentare); tale circostanza è ulteriormente avvalorata da ultimo dalla necessità per il padre di adire il Giudice Tutelare al fine di ottenere l'autorizzazione al rilascio del passaporto per il figlio a fronte del disaccordo ma- nifestato dalla madre (cfr. doc. 42 di parte resistente).
Per tali ragioni si ritiene opportuno confermare in questa sede un incarico di vigi- lanza e monitoraggio ai Servizi Sociali volto principalmente a verificare l'evoluzione della situazione del minore e offrire un supporto ai genitori per supe- rare eventuali stalli decisionali, attraverso lo svolgimento di un'attività di media- zione, oltre che per riattivare, ove ne sussistano i presupposti, un percorso di sup- porto alla genitorialità a favore delle parti, già a suo tempo intrapreso dai genitori, su suggerimento degli assistenti sociali e della NPIA, e interrottosi dopo pochi in-
pagina 6 di 17 contri.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Fidenza, Via Martiri 11
Marzo 1945 n. 1, di proprietà del ricorrente, si prende atto della concorde richiesta avanzata dalle parti nel senso della conferma dell'assegnazione della stessa a fa- vore della madre, provvedendosi in conformità, stante la piena corrispondenza di tale domanda congiunta con gli interessi morali e materiali del figlio minore.
• Sul mantenimento della prole
Venendo quindi all'esame delle questioni economiche occorre rilevare come uno dei principali punti di contrasto tra le parti nel caso di specie riguardi la sussisten- za dei presupposti per mantenere un contributo in capo al padre per il manteni- mento del figlio.
Secondo il ricorrente, in particolare, la previsione di un regime di collocamento paritetico e alternato del figlio presso ciascuno dei genitori dovrebbe comportare il venir meno del suddetto contributo non sussistendo, ad oggi, un significativo squilibrio nella situazione economico patrimoniale delle parti;
la resistente, da parte sua, contesta tale circostanza, instando per un aumento del contributo pater- no al mantenimento del minore rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
A fronte di queste contrapposte pretese, deve darsi atto che le risultanze agli atti non evidenziano l'intervento di sopravvenienze significative rispetto all'analisi della situazione economico patrimoniale delle parti che aveva portato il Presidente delegato, con ordinanza del 1/08/2022 (cfr. doc. 13 di parte ricorrente), a stabilire in sede di separazione un contributo in capo al padre per il mantenimento del fi- glio minore nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordina- rie.
È vero, infatti, che la impiegata stabilmente come dipendente con con- CP_1 tratto a tempo indeterminato presso un'agenzia per il lavoro – attualmente disloca- ta in somministrazione presso Scic S.p.A. (cfr. doc. 44 di parte ricorrente) –, ha visto nel corso del tempo una progressiva crescita dei propri redditi, passati da un reddito netto nell'anno di imposta 2019 di circa € 1.500,00 mensili ad un reddito netto nell'anno di imposta 2024 di circa € 2.000,00 mensili [nel dettaglio: Anno
2019/€ 18390 netto annuo (€ 1532 netti mese); Anno 2020/€ 17813 netto annuo (€ 1484
pagina 7 di 17 netti mese); Anno 2022/€ 22425 netto annuo (€ 1868 netti mese); Anno 2023/CU 22777 netto annuo (€ 1898 netti mese); Anno 2024/CU € 24558 netto annuo (€ 2046 netti me- se)]1; essa, inoltre, può beneficiare ormai da tempo dell'assegnazione a suo favore della casa coniugale, di proprietà del ricorrente, elemento indubbiamente da tenere in considerazione, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori.
Occorre, tuttavia, considerare che l'attuazione del principio di proporzionalità, sancito dall'art. 337 ter c.p.c. ai fini della determinazione del contributo al mante- nimento dei figli, impone espressamente di tenere conto del complesso delle risor- se economiche dei genitori.
In questa prospettiva, non può non valorizzarsi il fatto che il : Pt_1
- svolga stabilmente attività di odontotecnico per il tramite della società “Il sorriso di IL EO e NI ON S.n.c.”, di cui è socio e ammini- stratore da oltre vent'anni (doc. 7 di parte ricorrente);
- percepisca redditi dalla partecipazione societaria che risultano, sulla base delle dichiarazioni depositate in atti, rimasti sostanzialmente stabili nel corso del tempo, assestandosi ad un importo che, dedotte le imposte e l'assegno al coniuge portato in detrazione, è sempre stato pari nel qua- driennio 2019-2023 a circa € 1.400,00 mensili [nel dettaglio: Anno 2019/€
16975 netto annuo (€ 1414 netti mese): Anno 2020/€ 16132 netto annuo (€ 1344 netti mese); Anno 2021/€ 17111 netto annuo (€ 1425 netti mese); Anno 2022/€
13153 netto annuo + 3049 assegno al coniuge = 16202 (€ 1350 netti mese); Anno
2023/€ 14945 netto annuo +2628 assegno al coniuge = 17573 (€ 1464 netti me- se)], peraltro quantificato nella misura superiore di € 1.500,00 mensili nel corso del giudizio;
- abbia lamentato una contrazione reddituale sin dall'introduzione del giudi- zio che, oltre a non trovare alcun riscontro nella documentazione fiscale pagina 8 di 17 depositata in atti (mancando la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024), risulta riconducibile alla scelta volontariamente operata dai soci di introdurre liquidità nella società al fine di evitare il ricorso a finan- ziamenti bancari e destinata, in ogni caso, a protrarsi per il solo anno 2024
(cfr. doc. 27 di parte ricorrente);
- sia titolare di rapporti bancari e finanziari per un controvalore, alla data di introduzione del giudizio, di circa € 80.000,00 (cfr. doc.
8-10 di parte ri- corrente);
- abbia operato significativi investimenti nella società – in particolare per l'acquisto e la ristrutturazione dei locali, un tempo condotti in locazione, in cui la stessa svolge attività di impresa - che, pur comportando una dimi- nuzione dei suoi risparmi (passati da un controvalore di circa € 160.000,00 accertato in sede di separazione al controvalore sopra indicato di circa €
80.000,00), si sono ragionevolmente risolti in un aumento del valore della sua partecipazione (si vedano anche le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 30/01/2024);
- è proprietario della casa coniugale (assegnata alla resistente), di un ulterio- re appartamento con annesso garage a Fidenza in cui vive e della quota di
1/9 di altro appartamento in cui vivono la di lui madre e sorella (doc. 5 di parte ricorrente);
- è proprietario di due autovetture, una Mercedes e una BMW, acquistate ri- spettivamente nel 2005 e nel 2021 (doc. 6 di parte ricorrente).
Il quadro sopra delineato evidenzia come, ancora oggi, continui a ravvisarsi un netto squilibrio nella complessiva situazione economico patrimoniale delle parti, Perso caratterizzato dal fatto che il percepimento di maggiori redditi da parte della si scontra contro il possesso, da parte del , di significative risorse pa-
[...] Pt_1 trimoniali (partecipazioni societarie, depositi bancari, proprietà immobiliari e au- tovetture), di cui la resistente è totalmente priva.
In questo contesto, ritiene il Collegio che risulti equa la conferma, in questa sede, del contributo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, posto in pagina 9 di 17 capo al padre sin dai provvedimenti presidenziali in fase di separazione, fatta sal- va la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Del resto, a supporto di tale conclusione, non può che rilevarsi come entrambe le parti, negli scritti conclusivi, abbiano dato conto che, nelle more del presente giu- dizio, il giudizio di separazione è stato definito con sentenza di questo Tribunale
n. 121/2025 del 30/01/2025 (doc. 41 di parte resistente) che, nel recepire le condi- zioni dalle stesse parti concordate all'udienza del 29/01/2025, ha confermato la misura del suddetto contributo sino alla data dell'adozione dei provvedimenti temporanei in sede di divorzio (il 17/02/2024), senza che sia stato allegato in al- cun modo agli atti il verificarsi di sopravvenienze significative successivamente a tale data.
Tale circostanza, oltre a costituire riscontro del fatto che il ricorrente possiede ri- sorse sufficienti a sostenere il contributo in questione, esclude in radice la possibi- lità di operarne una modifica in questa sede, posto che, come ricordato da costante giurisprudenza di legittimità, in tema di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, occorre accertare una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, con la conseguenza che “il giudice non può pro- cedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'at- tribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad ade- guare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione pa- trimoniale” (Cass. n. 18608/2021).
• Sull'assegno divorzile
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, è noto che le
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, so- no andate a rivisitare i pregressi orientamenti giurisprudenziali in materia, arri- vando ad affermare, in estrema sintesi, che lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi non è di per sé sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti riscontrare, in aggiunta a tale pagina 10 di 17 squilibrio, nonché, in ogni caso, per la determinazione del quantum del contributo:
a) che il coniuge economicamente più debole non sia in grado, da solo, di rag- giungere l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno); b) che, anche per l'ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole sia autosufficiente, lo squi- librio economico-patrimoniale accertato derivi dal suo sacrificio di aspettative professionali e reddituali dipeso da scelte condivise e dall'assunzione di un ruolo teso al primario soddisfacimento delle esigenze familiari (funzione compensativa dell'assegno); c) che vi sia stato un contributo del coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello, anche professionale, dell'altro coniuge (funzione perequativa dell'assegno).
Nel caso di specie, la fonda la propria domanda di assegno divorzile su CP_1 ragioni di carattere eminentemente perequativo-compensativo, sostenendo, in par- ticolare, di aver sacrificato la propria carriera per la famiglia, accettando orari più flessibili e rinunciando a trasferte all'estero, anche per aiutare il nella sua Pt_1 attività.
Le allegazioni della resistente, già in astratto, non consentono di comprendere in che termini si venga a delineare il sacrificio asseritamente operato nell'interesse della famiglia posto che la stessa risulta svolgere stabilmente, ormai da tempo, la medesima attività lavorativa come dipendente, con redditi in progressiva crescita, senza che sia mai stata prospettata la rinuncia ad un diverso inquadramento capace di garantire uno stabile incremento reddituale;
nessun elemento agli atti, inoltre, lascia ritenere che la rinuncia a trasferte o la richiesta di orari più flessibili abbia rappresentato una scelta condivisa con il coniuge, apparendo piuttosto frutto di una decisione autonoma compiuta dalla resistente ancor prima della nascita del fi- glio al fine di evitare problematiche verificatesi con pregresse gravidanze (si ve- dano le dichiarazioni rese dalla resistente all'udienza del 30/01/2024); anche l'apporto asseritamente fornito, nel corso del matrimonio, all'attività del marito non può ragionevolmente ritenersi abbia avuto carattere significativo, proprio a fronte del fatto che la è sempre stata occupata come dipendente mentre il CP_1
, alla data del matrimonio (nel 2016), svolgeva ormai stabilmente attività Pt_1 lavorativa attraverso la sua società costituita nel 2000.
pagina 11 di 17 Soprattutto, le risultanze agli atti non consentono di ravvisare in alcun modo una relazione causale specifica e diretta tra il ruolo endofamiliare trainante asserita- mente assunto dalla resistente nel corso del matrimonio e l'arricchimento del ma- rito: l'assenza di tale elemento, per contro, è ben evidenziata dal fatto che il ma- trimonio, prima del giudizio di separazione (avviato nel 2022), si è protratto per un termine relativamente breve ed è intervenuto quando entrambi i coniugi aveva- no ormai definito i propri percorsi lavorativi;
è incontestato, inoltre, che il patri- monio immobiliare del ricorrente sia stato formato interamente prima del matri- monio e che i suoi risparmi siano frutto di donazioni e successioni del di lui padre e zio.
Alla luce di quanto sopra, non può che rilevarsi come la domanda di assegno di- vorzile avanzata dalla resistente sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata.
§
L'esito complessivo del giudizio evidenzia una reciproca soccombenza delle parti sulle contrapposte domande avanzate agli atti (tenuto conto, in particolare, del ri- getto della domanda di parte ricorrente volta a prevedere un contributo diretto di ciascun genitore al mantenimento del figlio e del rigetto di quella della resistente volta ad ottenere un assegno divorzile), tale da giustificare, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., una compensazione integrale delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dispone che il figlio minore della coppia sia affidato congiuntamen- Per_1 te ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità geni- toriale;
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Fidenza (PR), Via Marti- ri 11 Marzo 1945 n. 1, a favore della madre, affinché la stessa possa continua- re a viverci con il figlio minore;
3. dispone che il figlio minore, salvo diversi accordi tra i genitori, sia collocato in via paritetica e alternata presso entrambi i genitori, secondo il seguente ca-
pagina 12 di 17 lendario ordinario:
- 1° settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il pa- dre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
- 2° settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la ma- dre, venerdì sabato e domenica con il padre.
Il cambio infrasettimanale, festività e vacanze comprese, avverrà alle ore
7,30;
- trascorrerà sette giorni con ciascun genitore durante le vacanze Per_1 natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- trascorrerà tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze Per_1 pasquali, compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- trascorrerà con ciascun genitore due settimane durante le vacan- Per_1 ze scolastiche estive. I periodi di vacanza devono essere concordati entro il
30 maggio;
in mancanza di accordo, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
4. dispone che i Servizi Sociali proseguano nell'attività di vigilanza e monito- raggio sul nucleo familiare, al fine di:
- verificare l'evoluzione della situazione del minore mantenendo regolari con- tatti con i genitori;
- assistere i genitori, in caso di disaccordo, nel raggiungere decisioni condivi- se sulle questioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sul fi- glio;
- riattivare, con il consenso delle parti, un percorso di mediazione e supporto alla genitorialità, volto al miglioramento della comunicazione intragenitoria- le e allo sviluppo delle capacità educative;
5. conferma l'obbligo in capo a di versare a Parte_1 CP_2
a titolo di contributo al mantenimetno del figlio la somma di € 300,00
[...] mensili, fatta salva la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corri- spondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordi-
pagina 13 di 17 narie disciplinate secondo il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
pagina 14 di 17 SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
pagina 15 di 17 • un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri- sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del- la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in- testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as-
pagina 16 di 17 sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente;
7. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in RM nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 19/11/2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali per gli adempimenti delegati di cui al punto 4 del dispositivo.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010.