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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZAFERRI SUSANNA elett. dom.to in VIA SAN Pt_1
MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. DI CESARE FRANCESCA e Controparte_1 dall'avv. SAVINA CAPRONI
APPELLATO/I
E CONTRO
(c.f. e p. iva rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BENEDETTI MONICA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Con atto depositato in data 27 agosto 2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.370/2024, depositata il 31 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del
Lavoro, ha accolto il ricorso formulato da avverso il provvedimento con il Controparte_1 quale l' ha disposto nei suoi confronti la revoca della pensione quota 100, per l'annualità 2022, Pt_1 per incumulabilità con altre prestazioni lavorative.
Il provvedimento di revoca della pensione traeva origine dal Verbale Unico di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Siena del 12 settembre 2022 con il quale gli enti accertatori assumevano, a seguito di accesso ispettivo del 4.05.2022, che era stato Controparte_1
Contr rinvenuto sul cantiere della in abiti da lavoro (tuta e caschetto) privo di ogni Controparte_2 copertura contrattuale e che soltanto a seguito di insistenti richieste, la ditta aveva inviato un contratto d'opera ex art. 2222 c.c.datato 20.04.2022. Sosteneva invero l'Ente ispettivo che il prestasse CP_1 attività di lavoro subordinato con mansioni di trivellista, e pertanto l' procedeva con autonomo Pt_1 provvedimento, qui contestato, alla revoca della pensione quota 100 ai sensi dell'art.3 DL n.4/2019.
Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che la tesi ispettiva, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e non è suffragata dalle risultanze Controparte_1 Controparte_2 istruttorie e su tale motivazione ha dichiarato illegittima la pretesa dell'Ente previdenziale.
L' ha impugnato la decisione del Tribunale contestando l'iter logico giuridico seguito dal Pt_1 primo Giudice articolando i motivi di gravame sotto i profili della violazione delle norme in materia di onere della prova;
del mancato riconoscimento della autonomia del rapporto contributivo da quello retributivo, nonché dell'errata valutazione del materiale probatorio.
Ha concluso quindi chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Nel giudizio di appello si sono costituiti e la società Controparte_1 Controparte_2
[...
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo di gravame l'Ente appellante denuncia anzitutto l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Ancona nella disciplina del riparto degli oneri probatori in quanto, ad avviso dell'appellante, in tema di ripetizione di indebito previdenziale è onere dell'accipiens dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
pagina 2 di 6 Tanto premesso il Collegio rileva che, pur accogliendo l'eccezione formulata dall'Ente appellante come sopra riassunta, non è possibile addivenire ad un esito differente da quello espresso dal Giudice di prime cure.
Occorre premettere che in base al principio dell'acquisizione della prova, il Giudice può prendere in considerazione ogni prova utile per la decisione della causa, indipendentemente dalla parte che l'ha originariamente offerta.
Dalla lettura del compendio probatorio in atti si evince che il già in pensione, era stato CP_1 contattato dal titolare della sig. , in ragione della sua Controparte_2 Parte_2 pluriennale esperienza. Gli operai sentiti dagli ispettori hanno infatti confermato che il aveva CP_1 il compito di formare gli stessi ad usare la perforatrice, circostanza di cui viene dato atto anche nel verbale di accertamento. Lo stesso nell'imminenza dell'accesso ispettivo, ha dichiarato di CP_1 avere il compito di formare gli operai, nello specifico, AN, nell'uso della perforatrice.
Risulta in atti, ed è pacificamente ammesso anche dall'Ente appellante, che al fine di addestrare il personale nell'uso della trivellatrice, il si era recato a Foligno con altri operai della ditta per CP_1 prelevare la macchina, per poi collocarla sul cantiere: “Siamo venuti a scaricare la macchina lo scorso fine settimana, giovedì o venerdì, poi siamo tornati su Foligno”. Emerge inoltre che lo stesso non era adibito ad altre mansioni, tanto da determinare il suo orario di lavoro in base alla preparazione dell'assetto lavorativo necessario per attivare la macchina: “Lunedì non ho lavorato, sono venuto qui ieri nel pomeriggio dalle 13:00 alle 17:00, ho aspettato le 13:00 perché AN ha portato le protezioni che mancavano e sono stato qui fino alle 17:00. Stamattina abbiamo iniziato circa mezz'ora fa, verso le 9:00”.
Gli elementi probatori così descritti evidenziano che la prestazione resa dal si è svolta CP_1 con un'ampia autonomia organizzativa, che seppur necessariamente coordinata con gli orari di lavoro degli operai dipendenti, non era vincolata a stretti orari predeterminati.
Occorre evidenziare in punto di diritto che l'elemento tipico che contraddistingue la subordinazione è costituito dalla disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa. Tale assoggettamento può essere riscontrato anche dalla presenza di una serie di elementi relativi alle modalità di svolgimento del rapporto, che laddove non sia apprezzabile agevolmente, può essere desunto da una serie di circostanze, quali: a) l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale;
b) la continuità della prestazione;
pagina 3 di 6 c) il rispetto di un orario predeterminato;
d) la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito.
(Cass. sez. Lav. Ordinanza n. 7587/2018 e Ordinanza n.38182/2022).
Nel caso in esame dall'esame delle concrete modalità con cui si è svolta la prestazione non è possibile evincere alcun profilo del rapporto di subordinazione, né in ordine al primario elemento della etero-direzione, stante l'esperienza del e la piena autonomia di azione nello scegliere i modi CP_1
e i tempi con cui ha organizzato il lavoro, né in ordine ai criteri sussidiari enucleati dalla giurisprudenza. In particolare, quanto all'assenza di rischio di impresa, questa è pienamente giustificata dalla natura occasionale della prestazione e dall'accertata finalità formativa di cui è stato incaricato il
Quanto alla continuità della prestazione va rilevata sia la brevità dell'attività lavorativa CP_1 accertata dall'Ente ispettivo, circoscritta a 2/3 giornate, sia l'ancor più rilevante aspetto del blocco del cantiere disposto dalla ditta committente che avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività del
Peraltro, sempre sotto tale profilo, la prosecuzione dell'attività lavorativa appare CP_1 incompatibile anche con lo stato di salute dettagliatamente allegato dall'appellato, invalido al 67% con riduzione permanente della capacità lavorativa al 73%. Quanto al rispetto di un orario predeterminato si
è già detto dell'autonomia dell'organizzazione lavorativa. Ed infine non risultano percepite somme da parte del per l'attività svolta, circostanza, anche questa, non oggetto di contestazione da CP_1 parte dell'Ente.
L'ente appellante censura poi la decisione sotto il profilo del mancato riconoscimento da parte del primo Giudice dell'autonomia del rapporto contributivo da quello retributivo. Rileva che la registrazione da parte della ditta del rapporto di lavoro subordinato, benché effettuato per poter aderire al pagamento in misura ridotta della maxi sanzione per lavoro nero, impedirebbe all'ente di attribuire al rapporto di lavoro in esame una qualificazione diversa da quella dichiarata dall'azienda, con susseguente impossibilità di riconoscere la natura autonoma della prestazione.
La doglianza non ha pregio.
Infatti, seppure l' , per quanto di propria competenza, a fronte della registrazione del Pt_1 contratto di lavoro subordinato, era tenuta a qualificare tale rapporto come indicato dalla ditta, tuttavia nel presente giudizio, la Corte è tenuta ad accertare in concreto la sussistenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto previsti all'art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019, tenendo distinti i due differenti rapporti: quello contributivo intercorrente tra la ditta e l'Ente previdenziale e quello intercorrente tra il quale percettore di pensione e l'Ente erogatore. Solo questo secondo rapporto è oggetto CP_1 della controversia.
pagina 4 di 6 Il presente giudizio, infatti, verte sullo scrutinio della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Ente previdenziale di richiedere quanto versato a titolo di pensione al sig.
valutazione che presuppone l'accertamento in concreto dell'attività di natura subordinata o CP_1 autonoma oltre il limite consentito dalla norma.
Pertanto correttamente il primo Giudice ha evidenziato che “a nulla vale rilevare che a seguito di accertamento ispettivo la datrice di lavoro abbia versato i contributi richiesti per tre giorni lavorativi al fine di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta (…) senza che da ciò possa trarsi un elemento di prova valido nei confronti del lavoratore che è rimasto del tutto estraneo alla scelta datoriale (non risulta, infatti, alcun contratto di lavoro subordinato sottoscritto tra le parti)” a nulla rileva il nomen iuris attribuito al contratto tra le parti per le sole finalità contabili, come espressamente dichiarato dalla ditta, dovendosi accertare in concreto”.
Infine, l'Ente appellante censura il decisum sollevando l'errore nella valutazione del materiale probatorio con riguardo al contratto di lavoro autonomo occasionale sottoscritto il 20 aprile 2022, eccependo che lo stesso lavoratore ha dichiarato di non aver sottoscritto alcun contratto e pertanto le prestazioni rese dallo stesso vanno considerate effettuate in nero.
Per le medesime ragioni di cui sopra la doglianza è irrilevante. Infatti, pur volendo considerare il contratto di collaborazione occasionale non genuino, il presente giudizio è tenuto ad accertare in concreto le modalità di svolgimento della prestazione e ad attribuire la qualificazione risultante dal corredo probatorio emerso.
Sotto tale profilo, il Collegio evidenzia che il disposto normativo di cui all'art. 14 comma 3 del
D.L. 4/2019 prevede che La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Pertanto, anche qualora si intendesse sussumere la prestazione resa dal nella fattispecie CP_1 del lavoro autonomo occasionale, risulterebbe in ogni caso mancante il presupposto di legge del superamento del limite reddituale di euro 5.000,00 stabilito dalla norma ai fini della incumulabilità, posto che è pacificamente accertato in giudizio che l'odierno appellato non ha percepito alcuna somma per l'attività resa alla ditta Controparte_2
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello è infondato e la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
pagina 5 di 6 Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza in relazione ai due contraddittori principali, mentre nei confronti della si giustifica la compensazione delle spese, Controparte_2 essendo chiamato, solo in via subordinata, a rispondere da parte del lavoratore.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'Ente appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio nella misura di euro
3.500,00 oltre benefici di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) compensa le spese nei confronti della 4) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un Controparte_2 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare addetta UPP di questa Corte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZAFERRI SUSANNA elett. dom.to in VIA SAN Pt_1
MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. DI CESARE FRANCESCA e Controparte_1 dall'avv. SAVINA CAPRONI
APPELLATO/I
E CONTRO
(c.f. e p. iva rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BENEDETTI MONICA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Con atto depositato in data 27 agosto 2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.370/2024, depositata il 31 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del
Lavoro, ha accolto il ricorso formulato da avverso il provvedimento con il Controparte_1 quale l' ha disposto nei suoi confronti la revoca della pensione quota 100, per l'annualità 2022, Pt_1 per incumulabilità con altre prestazioni lavorative.
Il provvedimento di revoca della pensione traeva origine dal Verbale Unico di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Siena del 12 settembre 2022 con il quale gli enti accertatori assumevano, a seguito di accesso ispettivo del 4.05.2022, che era stato Controparte_1
Contr rinvenuto sul cantiere della in abiti da lavoro (tuta e caschetto) privo di ogni Controparte_2 copertura contrattuale e che soltanto a seguito di insistenti richieste, la ditta aveva inviato un contratto d'opera ex art. 2222 c.c.datato 20.04.2022. Sosteneva invero l'Ente ispettivo che il prestasse CP_1 attività di lavoro subordinato con mansioni di trivellista, e pertanto l' procedeva con autonomo Pt_1 provvedimento, qui contestato, alla revoca della pensione quota 100 ai sensi dell'art.3 DL n.4/2019.
Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che la tesi ispettiva, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e non è suffragata dalle risultanze Controparte_1 Controparte_2 istruttorie e su tale motivazione ha dichiarato illegittima la pretesa dell'Ente previdenziale.
L' ha impugnato la decisione del Tribunale contestando l'iter logico giuridico seguito dal Pt_1 primo Giudice articolando i motivi di gravame sotto i profili della violazione delle norme in materia di onere della prova;
del mancato riconoscimento della autonomia del rapporto contributivo da quello retributivo, nonché dell'errata valutazione del materiale probatorio.
Ha concluso quindi chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Nel giudizio di appello si sono costituiti e la società Controparte_1 Controparte_2
[...
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo di gravame l'Ente appellante denuncia anzitutto l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Ancona nella disciplina del riparto degli oneri probatori in quanto, ad avviso dell'appellante, in tema di ripetizione di indebito previdenziale è onere dell'accipiens dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
pagina 2 di 6 Tanto premesso il Collegio rileva che, pur accogliendo l'eccezione formulata dall'Ente appellante come sopra riassunta, non è possibile addivenire ad un esito differente da quello espresso dal Giudice di prime cure.
Occorre premettere che in base al principio dell'acquisizione della prova, il Giudice può prendere in considerazione ogni prova utile per la decisione della causa, indipendentemente dalla parte che l'ha originariamente offerta.
Dalla lettura del compendio probatorio in atti si evince che il già in pensione, era stato CP_1 contattato dal titolare della sig. , in ragione della sua Controparte_2 Parte_2 pluriennale esperienza. Gli operai sentiti dagli ispettori hanno infatti confermato che il aveva CP_1 il compito di formare gli stessi ad usare la perforatrice, circostanza di cui viene dato atto anche nel verbale di accertamento. Lo stesso nell'imminenza dell'accesso ispettivo, ha dichiarato di CP_1 avere il compito di formare gli operai, nello specifico, AN, nell'uso della perforatrice.
Risulta in atti, ed è pacificamente ammesso anche dall'Ente appellante, che al fine di addestrare il personale nell'uso della trivellatrice, il si era recato a Foligno con altri operai della ditta per CP_1 prelevare la macchina, per poi collocarla sul cantiere: “Siamo venuti a scaricare la macchina lo scorso fine settimana, giovedì o venerdì, poi siamo tornati su Foligno”. Emerge inoltre che lo stesso non era adibito ad altre mansioni, tanto da determinare il suo orario di lavoro in base alla preparazione dell'assetto lavorativo necessario per attivare la macchina: “Lunedì non ho lavorato, sono venuto qui ieri nel pomeriggio dalle 13:00 alle 17:00, ho aspettato le 13:00 perché AN ha portato le protezioni che mancavano e sono stato qui fino alle 17:00. Stamattina abbiamo iniziato circa mezz'ora fa, verso le 9:00”.
Gli elementi probatori così descritti evidenziano che la prestazione resa dal si è svolta CP_1 con un'ampia autonomia organizzativa, che seppur necessariamente coordinata con gli orari di lavoro degli operai dipendenti, non era vincolata a stretti orari predeterminati.
Occorre evidenziare in punto di diritto che l'elemento tipico che contraddistingue la subordinazione è costituito dalla disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa. Tale assoggettamento può essere riscontrato anche dalla presenza di una serie di elementi relativi alle modalità di svolgimento del rapporto, che laddove non sia apprezzabile agevolmente, può essere desunto da una serie di circostanze, quali: a) l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale;
b) la continuità della prestazione;
pagina 3 di 6 c) il rispetto di un orario predeterminato;
d) la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito.
(Cass. sez. Lav. Ordinanza n. 7587/2018 e Ordinanza n.38182/2022).
Nel caso in esame dall'esame delle concrete modalità con cui si è svolta la prestazione non è possibile evincere alcun profilo del rapporto di subordinazione, né in ordine al primario elemento della etero-direzione, stante l'esperienza del e la piena autonomia di azione nello scegliere i modi CP_1
e i tempi con cui ha organizzato il lavoro, né in ordine ai criteri sussidiari enucleati dalla giurisprudenza. In particolare, quanto all'assenza di rischio di impresa, questa è pienamente giustificata dalla natura occasionale della prestazione e dall'accertata finalità formativa di cui è stato incaricato il
Quanto alla continuità della prestazione va rilevata sia la brevità dell'attività lavorativa CP_1 accertata dall'Ente ispettivo, circoscritta a 2/3 giornate, sia l'ancor più rilevante aspetto del blocco del cantiere disposto dalla ditta committente che avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività del
Peraltro, sempre sotto tale profilo, la prosecuzione dell'attività lavorativa appare CP_1 incompatibile anche con lo stato di salute dettagliatamente allegato dall'appellato, invalido al 67% con riduzione permanente della capacità lavorativa al 73%. Quanto al rispetto di un orario predeterminato si
è già detto dell'autonomia dell'organizzazione lavorativa. Ed infine non risultano percepite somme da parte del per l'attività svolta, circostanza, anche questa, non oggetto di contestazione da CP_1 parte dell'Ente.
L'ente appellante censura poi la decisione sotto il profilo del mancato riconoscimento da parte del primo Giudice dell'autonomia del rapporto contributivo da quello retributivo. Rileva che la registrazione da parte della ditta del rapporto di lavoro subordinato, benché effettuato per poter aderire al pagamento in misura ridotta della maxi sanzione per lavoro nero, impedirebbe all'ente di attribuire al rapporto di lavoro in esame una qualificazione diversa da quella dichiarata dall'azienda, con susseguente impossibilità di riconoscere la natura autonoma della prestazione.
La doglianza non ha pregio.
Infatti, seppure l' , per quanto di propria competenza, a fronte della registrazione del Pt_1 contratto di lavoro subordinato, era tenuta a qualificare tale rapporto come indicato dalla ditta, tuttavia nel presente giudizio, la Corte è tenuta ad accertare in concreto la sussistenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto previsti all'art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019, tenendo distinti i due differenti rapporti: quello contributivo intercorrente tra la ditta e l'Ente previdenziale e quello intercorrente tra il quale percettore di pensione e l'Ente erogatore. Solo questo secondo rapporto è oggetto CP_1 della controversia.
pagina 4 di 6 Il presente giudizio, infatti, verte sullo scrutinio della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Ente previdenziale di richiedere quanto versato a titolo di pensione al sig.
valutazione che presuppone l'accertamento in concreto dell'attività di natura subordinata o CP_1 autonoma oltre il limite consentito dalla norma.
Pertanto correttamente il primo Giudice ha evidenziato che “a nulla vale rilevare che a seguito di accertamento ispettivo la datrice di lavoro abbia versato i contributi richiesti per tre giorni lavorativi al fine di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta (…) senza che da ciò possa trarsi un elemento di prova valido nei confronti del lavoratore che è rimasto del tutto estraneo alla scelta datoriale (non risulta, infatti, alcun contratto di lavoro subordinato sottoscritto tra le parti)” a nulla rileva il nomen iuris attribuito al contratto tra le parti per le sole finalità contabili, come espressamente dichiarato dalla ditta, dovendosi accertare in concreto”.
Infine, l'Ente appellante censura il decisum sollevando l'errore nella valutazione del materiale probatorio con riguardo al contratto di lavoro autonomo occasionale sottoscritto il 20 aprile 2022, eccependo che lo stesso lavoratore ha dichiarato di non aver sottoscritto alcun contratto e pertanto le prestazioni rese dallo stesso vanno considerate effettuate in nero.
Per le medesime ragioni di cui sopra la doglianza è irrilevante. Infatti, pur volendo considerare il contratto di collaborazione occasionale non genuino, il presente giudizio è tenuto ad accertare in concreto le modalità di svolgimento della prestazione e ad attribuire la qualificazione risultante dal corredo probatorio emerso.
Sotto tale profilo, il Collegio evidenzia che il disposto normativo di cui all'art. 14 comma 3 del
D.L. 4/2019 prevede che La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Pertanto, anche qualora si intendesse sussumere la prestazione resa dal nella fattispecie CP_1 del lavoro autonomo occasionale, risulterebbe in ogni caso mancante il presupposto di legge del superamento del limite reddituale di euro 5.000,00 stabilito dalla norma ai fini della incumulabilità, posto che è pacificamente accertato in giudizio che l'odierno appellato non ha percepito alcuna somma per l'attività resa alla ditta Controparte_2
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello è infondato e la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
pagina 5 di 6 Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza in relazione ai due contraddittori principali, mentre nei confronti della si giustifica la compensazione delle spese, Controparte_2 essendo chiamato, solo in via subordinata, a rispondere da parte del lavoratore.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'Ente appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio nella misura di euro
3.500,00 oltre benefici di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) compensa le spese nei confronti della 4) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un Controparte_2 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare addetta UPP di questa Corte
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