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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/09/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 202/2017 riunito a RG 203/2017 promossa da:
CF con il patrocinio dell'Avv. Patrizio Panini e Avv. Parte_1 C.F._1
Isabel Evangelisti presso i medesimi elettivamente domiciliata in Latina Via IV Novembre n.28 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE NEL GIUDIZIO RG 202/2017
E:
CF con il patrocinio dell'Avv. Massimo Iucci Parte_2 C.F._2
presso il medesimo elettivamente domiciliato in Latina Viale dello Statuto n. 41 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE NEL GIUDIZIO RG 203/2017
CONTRO
:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_3 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Marco Rossi in virtù di procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A,
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2017, iscritto al RG 202/2017, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2103/2016 RG 4484/2016 emesso dal
Tribunale di Latina in data 3 novembre 2016, su ricorso di , con il quale le veniva Parte_3
ingiunto il pagamento, unitamente a , dell'importo complessivo di € 21.911,11 Parte_2
oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, a titolo di insoluto su contratti di finanziamento oggetto di cessione in favore della ricorrente.
A sostegno dell'opposizione, si deduceva che rispetto ai contratti di finanziamento azionati monitoriamente, n . 4301521920145078 e n. 13336340, che il primo contratto di finanziamento ( sub doc. 2 del ricorso) era stato stipulato dalla sola presso l'esercizio commerciale Parte_1
in data 02.08.2006 per l'acquisto di un frigorifero, con importo finanziato pari ad € 561,00 CP_1
rimborsabile in 11 rate mensili e che tale importo era stato interamente rimborsato.
Si deduceva inoltre che l'estratto conto allegato sub doc. 4 si riferiva esclusivamente ad una carta revolving – n. 4301521920145078 – abbinata al finanziamento principale (n. 13336340), le cui condizioni non erano state oggetto di contrattazione, né risultavano chiare ( come ritenuto dal provvedimento sanzionatorio Autorità Garante Concorrenza e mercato n. 26149 del 04.08.2016), concessa al e garantito dal SI. . Si esponeva inoltre che per tale forma Parte_1 Parte_4
di finanziamento (c.d. revolving) erano stati versati alla data € 4.800,00 a fronte di un fido di €
2.500,00. Quanto al credito asseritamente riveniente dal finanziamento n. 13336340, si deduceva che la aveva provveduto al rimborso integrale del capitale finanziato versando la la Parte_1 somma di € 32.192,21 con riferimento al finanziamento n. 13336340.
Veniva inoltre contestata la violazione del Codice del Consumo e conseguentemente la abusività e, quindi, nullità delle clausole n. 21 e 22, con riferimento al finanziamento n. 13336340 afferenti gli interessi di mora, la decadenza dal beneficio del termine, la previsione di penale. Si assumeva che stante la nullità parziale della clausola relativa agli interessi di mora dovevano ritenersi non dovuti gli interessi e le altre spese con la conseguenza che non solo l'intero capitale di € 30.000,00 era stato restituito ma era stato versato un importo superiore, per € 2.192,21, che doveva, se del caso essere portato in compensazione con eventuali somme dovute sulla carta revolving.
Si contestava la modalità di capitalizzazione degli interessi concretante anatocismo e si deduceva che le clausole vessatorie non erano sottoscritte separatamente come prescritto dal Codice Civile all'art. 1341. Veniva negata la sussistenza di prova scritta del credito, necessaria per l'emissione di ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 ss. e si contestava la sussistenza ed entità del credito asseritamente vantato dalla ricorrente. Si ribadiva che il finanziamento era stato onorato alle scadenze, risultando versati € 32.192,21 per il finanziamento principale e € 4.800,00 per la carta revolving e che il finanziamento per l'acquisto del frigorifero era stato rimborsato, eccependosi in ogni caso la prescrizione. Detta opponente affermava la nullità ex art. 33,34,36 d.lgs. 206/05 della clausola n. 21 “Mancato o ritardato pagamento” e della clausola n. 22 “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”, in quanto vessatorie e si contestava l'applicazione di interessi anatocistici e il superamento del tasso soglia anti usura, della quale si chiedeva l'accertamento.
Nell'interesse della opponente si precisavano le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via pregiudiziale, in rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 stante la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito riveniente dal contratto di finanziamento del 02.08.2006, in ogni caso rimborsato. Sempre in via preliminare, accertata e dichiarata ex artt. 33,34,35,36 del d.lgs.
206/05 la nullità parziale del contratto n. 013336340.8 del 12.09.2007, con riferimento alle clausole
n. 21 e 22, dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, stante
l'integrale rimborso del capitale finanziato e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
Per le medesime causali, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto n. 4301521920145078, con riferimento alle clausole n. 21 e 22, dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, stante l'integrale rimborso del capitale finanziato e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
In via gradata, accertata e dichiarata l'illegittima capitalizzazione di interessi e/o il superamento del tasso soglia con riferimento ai contratti n. 4301521920145078, n. 013336340.8, previa declaratoria di nullità della relativa pattuizione, si accertino contabilmente - mediante ricalcolo – le somme a titolo di interesse effettivamente dovute e quelle versate con compensazione fra le poste creditorie vantate dall'opponente nei confronti della opposta con le poste debitorie eventualmente dovute a quest'ultima da accertarsi in corso di giudizio non riconoscendosi espressamente quanto illegittimamente ingiunto. In ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 stante la sua illegittimità/nullità/inefficacia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che la debitrice non aveva contestato la sottoscrizione del contratto e l'erogazione delle somme.
Quanto alle somme dovute, la precisava che il prestito finalizzato all'acquisto del frigorifero Pt_3
non era oggetto della richiesta monitoria atteso che l'estratto conto n. 4301521920145078 si riferiva al contratto di apertura di una linea di credito collegata al suddetto prestito le cui condizioni risultavano oggetto di contrattazione e chiaramente indicate nel contratto allegato sub. doc. 2 del ricorso.
Veniva inoltre dedotta la piena sussistenza della prova scritto del credito azionato, sia con riguardo al contratto di finanziamento n . 4301521920145078 che a quello n. 13336340 sottoscritti dalla con rispettivamente in data 2/8/2006 e 14/9/2007, depositati con relativi Parte_1 Controparte_2
estratti conto analitici.
Veniva contestata l'eccezione di prescrizione della pretesa monitoria come formulata dall'opponente e l'asserita vessatorietà delle clausole di cui si asseriva la nullità. Si deduceva inoltre il carattere del tutto generico delle eccezioni relativa all'asserito superamento del tasso soglia ed alla applicazione di interessi anatocistici, ribadendo in ogni caso la legittimità degli interessi applicati così concludeva: Parte_3
“In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dalla SI.ra , rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2103/2016 - n. 4484/2016 R.G..
In subordine Accertare e dichiarare che la SI.ra è debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
della somma di euro 21.911,61 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che Parte_3
risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di euro 21.911,61 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese”
Con distinto atto di citazione iscritto al RG 203/2017 notificato in data 10 gennaio 2017,
[...]
proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n° 2103/2016 al fine di Pt_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale, in rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 stante la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito riveniente dal contratto di finanziamento del 02.08.2006, in ogni caso rimborsato nonché l'estraneità del SI. al finanziamento n. 4301521920145078 Parte_2
(carta revolving) e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal per tale causale, in ogni caso Pt_2
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16. Sempre in via preliminare, accertata e dichiarata ex artt. 33,34,35,36 del d.lgs. 206/05 la nullità parziale del contratto n. 013336340.8 del
12.09.2007, con riferimento alle clausole n. 21 e 22, dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, stante l'integrale rimborso del capitale finanziato e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
Per le medesime causali, in via gradata accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto n. 4301521920145078, con riferimento alle clausole n. 21 e 22, dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, stante l'integrale rimborso del capitale finanziato e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
In via gradata, accertata e dichiarata l'illegittima capitalizzazione di interessi e/ o il superamento del tasso soglia con riferimento ai contratti n.
4301521920145078, n. 013336340.8, previa declaratoria di nullità della relativa pattuizione, si accertino contabilmente - mediante ricalcolo – le somme a titolo di interesse effettivamente dovute e quelle versate con compensazione fra le poste creditorie vantate dall'opponente nei confronti della opposta con le poste debitorie eventualmente dovute a quest'ultima da accertarsi in corso di giudizio non riconoscendosi espressamente quanto illegittimamente ingiunto. In ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 stante la sua illegittimità/nullità/inefficacia. Si oppone infine alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2103/16 perché emesso per un importo superiore a quello richiesto dalla ricorrente e – in ogni caso – in assenza della formula della solidarietà passiva. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..”
L'opponente , quale primario motivo di opposizione, eccepiva che erano state da lui Parte_2
garantite solo le obbligazioni nascenti dal secondo contratto di finanziamento, n. 13336340, azionato per un saldo debitore di € 19.850,63 di cui € 15.937,75 in linea capitale ed € 3.912,88 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto. Si evidenziava che, mentre la ricorrente aveva chiesto emettersi ingiunzione nei confronti di per la sola somma riveniente Parte_2 dal contratto di finanziamento n. 13336340 per l'importo di € 19.850,63, il Giudice del monitorio aveva erroneamente emesso ingiunzione in suo danno per un importo di 21.911,61, comprensivo anche della posizione debitoria maturata sul contratto n. 4301521920145078 sottoscritto dalla sola senza diversificare la posizione di . Veniva inoltre eccepita la mancata Parte_1 Parte_2
condanna in via solidale nel decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito della pretesa creditoria, venivano svolti motivi di opposizione coincidenti con quelli della debitrice principale.
Si costituiva la Banca opposta chiedendo il rigetto della opposizione e riconoscendo che il Pt_2
risultava estraneo al contratto n. 4301521920145078 , avendo egli sottoscritto quale coobbligato solidale unitamente alla il solo contratto n. 13336340 e che, pur avendo la ricorrente in via Parte_1
monitoria richiesto la condanna del al pagamento dell'importo insoluto maturato su tale Pt_2 contratto per € 19.850,63, il Giudice aveva poi emesso ingiunzione di pagamento per l'importo complessivo di € 21.911,61 anche nei suoi confronti. La pertanto, in via subordinata al rigetto della opposizione, chiedeva di accertare e dichiarare Pt_3
che il era debitore nei confronti della della somma di € 19.850,63 e, comunque, di Pt_2 Pt_3
quella maggiore o minor somma risultante nel corso del giudizio e, conseguentemente, condannare il predetto opponente al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma risultante dall'istruttoria, oltre interessi e spese.
Nel merito la assumeva la sussistenza di valida prova documentale del credito azionato Pt_3
monitoriamente in tali termini, la legittimità delle pattuizioni contrattuali e degli addebiti effettuati.
Espletata una istruttoria meramente documentale, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
27 marzo 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Quanto alla prova della pretesa creditoria, ha agito monitoriamente quale cessionaria Parte_3
del credito per le ragioni creditorie originariamente in capo ad per due contratti, Controparte_2
dettagliando nel ricorso la somma azionata in giudizio per € 21.911,61 nei seguenti termini:
-contratto n. 4301521920145078 ( doc. 2 monitorio) sottoscritto con da Controparte_2 Parte_1
assumendo maturato un saldo debitore di € 2.060,98 di cui € 1.596,50 in linea capitale come
[...]
da estratto conto ( doc. 4) ed € 464,48 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso di soglia usura dalla data di decadenza dal beneficio del termine come da prospetto ( doc.5);
- contratto n. 13336340 ( doc. 6) sottoscritto con da , garantito da CP_2 CP_2 Parte_1
, assumendo maturato un saldo debitorio di € 19.850,63 di cui € 15.937,75 in linea Parte_2
capitale come da estratto conto ( doc. 8) ed € 3.912,88 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso di soglia usura dalla data di decadenza dal beneficio del termine come da prospetto ( doc. 9).
Pur avendo richiesto nel ricorso per ingiunzione la condanna della al pagamento dell'intero Parte_1
importo di € 21.911,61 quale debitore principale e del quale garante per € 19.850,63, il decreto Pt_2
ingiuntivo risulta emesso in danno del predetto per la somma complessiva.
Ne consegue che il relativo motivo di opposizione risulti fondato onde la somma ingiunta in danno di deve in ogni caso essere depurata della posizione debitoria relativa al contratto n. Parte_2
4301521920145078 .
Venendo all'esame della relativa documentazione a corredo del ricorso per quanto riguarda Parte_1
( doc. 2 monitorio), risulta agevole verificare che si tratta di un contratto, privo di numerazione,
[...]
avente ad oggetto un prestito finalizzato all'acquisto di un frigorifero sottoscritto presso CP_3
su modulistica Agos spa del prezzo di € 561,00 oltre € 60,50 per spese con importo totale da rimborsare di € 621,50 da corrispondersi in 11 rate mensili dal 8/10/2006 al 8/8/2007.
Risulta inoltre prodotto sub. doc 4 un estratto conto che si riferisce ad un numero di carta n.
4301521920145078 con un saldo di € 2.079,58 al 30 novembre 2015, con addebito di operazioni, di interessi, spese e scomputo di versamenti con bollettini postali fino al 4 marzo 2014.
Tuttavia, dato atto da che l'importo finanziato per acquisto frigorifero risulta saldato, Parte_3
non risulta prodotto il contratto di rilascio di tale carta di credito cd “revolving” e deve ritenersi che il relativo rapporto creditorio non sia sostenuto da idonea e valida prova scritta al fine di ritenere integrato rispetto al credito revolving, l'obbligo della forma scritta a pena di nullità imposto in generale in tema di contratti bancari dall'art. 117 TUB anche nel testo vigente alla data del finanziamento ( 2006 ).
Invero, l'obbligo della forma scritta a pena di nullità imposto dalla previsione dell'art. 117 TUB non può ritenersi assolto mediante la contestuale stipulazione all'atto della conclusione del finanziamento principale anche della operazione di rilascio della carta di tipo revolving, non documentato in atti.
Nel caso di specie, le due fattispecie, sul piano giuridico, sono del tutto distinte.
In effetti, mentre il finanziamento a termine viene immediatamente erogato, attraverso il versamento dell'importo mutuato da parte dell'intermediario, il credito revolving necessita comunque di una successiva richiesta dell'utente e di un conseguente successivo invio della carta ad opera dell'intermediario. Trattasi, pertanto, di una operazione economica da valutare autonomamente circa la sua validità alla luce dei requisiti di forma dal TUB, anche in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, il modulo sottoscritto dall'opponente dinanzi contemplava la mera possibilità del rilascio di una linea di credito (ulteriore rispetto al finanziamento a termine) sotto forma di contratto di credito ad uso rotativo utilizzabile attraverso una carta di credito.
In particolare, in calce contratto di acquisto del frigorifero, in caratteri minuscoli viene indicato che poteva essere concessa da una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito CP_2 per un importo massimo di € 2.600,00, prevedendo l'addebito di importi comprensivi sia un tasso di interesse che di un premio assicurativo, in caso di adesione, come in effetti risulta dal predetto estratto conto.
Il contratto di finanziamento rotativo deve, quindi, ritenersi nullo per carenza della forma scritta ex art. 117 TUB.
A tale profilo di nullità, si aggiunge peraltro quello della stipula di un contratto di apertura di credito con esercente convenzionato per scopo diverso ed ulteriore rispetto all'acquisto di credito al consumo per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell'art. 3, D.lgs.
n. 374/1999.
In particolare, il titolare di un'attività commerciale, ovvero da un suo dipendente, non risultano abilitati a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni.
Come noto, infatti, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D.lgs. n. 374/1999.
Detta prescrizione può essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato .
A tale difetto di prova di valido titolo contrattuale non può supplire l'estratto conto della posizione debitoria e ne consegue che la relativa pretesa creditoria, come svolta in giudizio non possa essere accolta.
Venendo alla posizione debitoria relativa al contratto di finanziamento n. 13336340 (doc. 6 monitorio) sottoscritto in data 14 settembre 2007 con da , garantito Controparte_2 Parte_1
da , risulta documentato che lo stesso aveva ad oggetto un importo erogato di € Parte_2
30.000,00 che con premio assicurativo e spese perveniva ad un totale di € 32.644,06 con costo di finanziamento pari ad € 19.955,94 e totale da rimborsare di € 48.600,00 con 120 rate dal 15/12/2007 al 15/11/2017.
Venendo all'esame della eccezione di prescrizione svolta da parte opponente, la stessa non risulta fondata alla stregua della documentazione in atti.
Si afferma in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232), nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo se si evidenzia che la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero. L'obbligazione di restituzione gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa
è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi .
Nel caso di specie, attesa la scadenza dell'ultima rata al 15/11/2017 e rilevato che la comunicazione del 22 dicembre 2015 di avvenuta cessione a del credito derivanti dalla posizione Parte_3
debitoria, regolarmente ricevuta dal debitore contiene anche la formale richiesta di pagamento con valenza interruttiva entro il decennio ordinario di prescrizione, l'eccezione di prescrizione deve rigettarsi.
Ritenuto pertanto comprovato il titolo contrattuale per la suddetta pretesa creditoria, gli opponenti non hanno dato prova del pagamento delle rate contrattualmente previste, risultando conteggiati nell'estratto conto di cui al doc. 9 i versamenti effettuati fino al 15 marzo 2014.
Per quanto concerne l'eccezione di nullità ex art. 33,34,36 d.lgs. 206/05 della clausola n. 21 “Mancato
o ritardato pagamento” e della clausola n. 22 “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”, in quanto vessatorie, deve rilevarsi che la prima di suddette clausole prevede, in caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento l'applicazione di un importo pari al 1,5% mensile dell'importo dovuto.
La clausola di cui all'art. 22 prevede che il mancato pagamento di almeno due rate comporta la facoltà per il creditore di dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, con obbligo del cliente di rimborsare il capitale scaduto ed a scadere ed una penale pari al 1% del capitale a scadere oltre agli interessi moratori.
Per quanto riguarda la clausola n. 21, si tratta con piena evidenza non di una clausola penale ma di una clausola che determina gli interessi moratori dovuti.
Per giurisprudenza pacifica ( da ultimo Cass. 21 febbraio 2023 n. 5379, la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto. In ogni caso, e ciò vale anche per la clausola n. 22, per giurisprudenza parimenti pacifica ( da ultimo
Cass. 30 giugno 2021 n. 18550), in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (così
Cass. 6558/2010).
Va inoltre rilevato che nella suddetta clausola 21 si prevede che se al momento della conclusione del contratto il tasso fosse superiore all'art. 2 L. 108/1996 e successiva modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarebbe stato quello corrispondente al tasso soglia.
Riguardo alla validità di clausola c.d. “ di salvaguardia”, va richiamato l'orientamento (da ultimo
Cass. 15 maggio 2023 n. 13144; Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286) secondo cui la clausola c.d. "di salvaguardia" giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dall'art. 2, comma
4, della legge n. 108 del 1996. Dal punto di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». La clausola "di salvaguardia", dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. "oggettiva", previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto. Si è ritenuto che non valesse in contrario quanto ritenuto dal precedente costituito da Cass. 22 giugno 2016 n. 12965), poiché tale pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l'applicazione del principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati usurari. Se dunque, il percepimento di interessi usurari è vietato dalla legge e la relativa pattuizione è nulla, con la "clausola di salvaguardia" la banca si obbliga contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il "tasso soglia". La
"contrattualizzazione" di quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto dell'onere della prova. Infatti, se l'osservanza del "tasso soglia" diviene oggetto di una specifica obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone quella dell'inadempimento contrattuale, con conseguente traslazione dell'onere della prova in capo all'obbligato, ossia alla banca. Si afferma quindi che non ha valore «dirimente» la "clausola di salvaguardia" in sé considerata, ritenendosi - in sostanza - che l'inserimento di tale clausola nel regolamento contrattuale sia sufficiente ad escludere in radice l'usurarietà degli interessi percepiti dalla banca e dunque che "In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto"
(Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286 cit.).
Nel caso di specie, a fronte di una generica contestazione dell'opponente circa il superamento del tasso soglia, parte opposta ha evidenziato che sul frontespizio del contratto n. 13336340 sottoscritto, in data 14/9/2007, risulta pattuito e chiaramente indicato, con riferimento all'apertura della linea di credito, un TAN pari al 8,20% ed un TAEG pari al 8,70% ed ha precisato che nel trimestre di riferimento (luglio-settembre 2007), la Banca d'Italia ha indicato, per operazioni della stessa natura
(anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (fino al 31 dicembre 2009)), un TEGM nella misura del 12,47 %, che, aumentato della metà, porta ad un tasso soglia pari a 18,708%. Parimenti è stato affermato in relazione agli interessi di mora contrattualmente pattuiti, ai sensi dell'art. 21 del contratto, in misura pari al 1,5% mensile, corrispondente al 18% annuo, relativo al solo importo insoluto.
Nel prospetto degli interessi di mora relativo al contratto di finanziamento n. 133336340, ( doc. 9 del monitorio) gli stessi risultano calcolati sul solo capitale, al tasso contrattualmente pattuito dalla data della decadenza del beneficio del termine (30/10/2014) alla data del ricorso per ingiunzione
(17/6/2016).
Nessuna delle ulteriori invalidità prospettate dall'opponente ha formato oggetto di valida allegazione, essendosi parte opponente limitata ad una deduzione generale ed astratta, avulsa dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto finanziario ovvero senza alcuno specifico riferimento né alla formulazione delle clausole di cui è stata denunciata la nullità, né alle correlate annotazioni in conto.
Si ritiene, invero, che anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cliente sia tenuto ad individuare specificamente le clausole di cui assume la nullità e le singole poste ritenute indebite ed ad un rilievo di invalidità sufficientemente puntuale e concretamente rispondente al tenore delle singole pattuizioni censurate.
Sulla base di tali considerazioni non si è dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Per principio assolutamente pacifico, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti e deve essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero tenti di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere probatorio che sulla stessa gravava in ordine alla sussistenza dei motivi contabili di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
In ordine al quantum dovuto, l'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 stabilisce che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica" (comma 1) e che "Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica" (comma 2).
Tenuto conto che la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine dei debitori deve ritenersi contenuta solo nelle missive di messa in mora ricevute con raccomandata in data 5 febbraio
2016 , ne deriva che e debbano essere condannati in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 15.937,75 oltre interessi convenzionali di mora dalla messa in mora
(5.2.2016) al saldo entro i limiti del tasso di soglia usura.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla pretesa creditoria e tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione devono compensarsi per un quarto. La liquidazione viene effettuata come in dispositivo tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna e al pagamento in solido in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di € 15.937,75 oltre interessi convenzionali di mora dalla messa in mora
[...]
(5.2.2016) al saldo entro i limiti del tasso di soglia usura;
c) Condanna in solido e a rimborsare per ¾ le spese del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, liquidate in tale misura, in favore di nella somma di € 3.807,00 per Parte_3
compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 5 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 202/2017 riunito a RG 203/2017 promossa da:
CF con il patrocinio dell'Avv. Patrizio Panini e Avv. Parte_1 C.F._1
Isabel Evangelisti presso i medesimi elettivamente domiciliata in Latina Via IV Novembre n.28 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE NEL GIUDIZIO RG 202/2017
E:
CF con il patrocinio dell'Avv. Massimo Iucci Parte_2 C.F._2
presso il medesimo elettivamente domiciliato in Latina Viale dello Statuto n. 41 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE NEL GIUDIZIO RG 203/2017
CONTRO
:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_3 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Marco Rossi in virtù di procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A,
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2017, iscritto al RG 202/2017, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2103/2016 RG 4484/2016 emesso dal
Tribunale di Latina in data 3 novembre 2016, su ricorso di , con il quale le veniva Parte_3
ingiunto il pagamento, unitamente a , dell'importo complessivo di € 21.911,11 Parte_2
oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, a titolo di insoluto su contratti di finanziamento oggetto di cessione in favore della ricorrente.
A sostegno dell'opposizione, si deduceva che rispetto ai contratti di finanziamento azionati monitoriamente, n . 4301521920145078 e n. 13336340, che il primo contratto di finanziamento ( sub doc. 2 del ricorso) era stato stipulato dalla sola presso l'esercizio commerciale Parte_1
in data 02.08.2006 per l'acquisto di un frigorifero, con importo finanziato pari ad € 561,00 CP_1
rimborsabile in 11 rate mensili e che tale importo era stato interamente rimborsato.
Si deduceva inoltre che l'estratto conto allegato sub doc. 4 si riferiva esclusivamente ad una carta revolving – n. 4301521920145078 – abbinata al finanziamento principale (n. 13336340), le cui condizioni non erano state oggetto di contrattazione, né risultavano chiare ( come ritenuto dal provvedimento sanzionatorio Autorità Garante Concorrenza e mercato n. 26149 del 04.08.2016), concessa al e garantito dal SI. . Si esponeva inoltre che per tale forma Parte_1 Parte_4
di finanziamento (c.d. revolving) erano stati versati alla data € 4.800,00 a fronte di un fido di €
2.500,00. Quanto al credito asseritamente riveniente dal finanziamento n. 13336340, si deduceva che la aveva provveduto al rimborso integrale del capitale finanziato versando la la Parte_1 somma di € 32.192,21 con riferimento al finanziamento n. 13336340.
Veniva inoltre contestata la violazione del Codice del Consumo e conseguentemente la abusività e, quindi, nullità delle clausole n. 21 e 22, con riferimento al finanziamento n. 13336340 afferenti gli interessi di mora, la decadenza dal beneficio del termine, la previsione di penale. Si assumeva che stante la nullità parziale della clausola relativa agli interessi di mora dovevano ritenersi non dovuti gli interessi e le altre spese con la conseguenza che non solo l'intero capitale di € 30.000,00 era stato restituito ma era stato versato un importo superiore, per € 2.192,21, che doveva, se del caso essere portato in compensazione con eventuali somme dovute sulla carta revolving.
Si contestava la modalità di capitalizzazione degli interessi concretante anatocismo e si deduceva che le clausole vessatorie non erano sottoscritte separatamente come prescritto dal Codice Civile all'art. 1341. Veniva negata la sussistenza di prova scritta del credito, necessaria per l'emissione di ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 ss. e si contestava la sussistenza ed entità del credito asseritamente vantato dalla ricorrente. Si ribadiva che il finanziamento era stato onorato alle scadenze, risultando versati € 32.192,21 per il finanziamento principale e € 4.800,00 per la carta revolving e che il finanziamento per l'acquisto del frigorifero era stato rimborsato, eccependosi in ogni caso la prescrizione. Detta opponente affermava la nullità ex art. 33,34,36 d.lgs. 206/05 della clausola n. 21 “Mancato o ritardato pagamento” e della clausola n. 22 “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”, in quanto vessatorie e si contestava l'applicazione di interessi anatocistici e il superamento del tasso soglia anti usura, della quale si chiedeva l'accertamento.
Nell'interesse della opponente si precisavano le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via pregiudiziale, in rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 stante la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito riveniente dal contratto di finanziamento del 02.08.2006, in ogni caso rimborsato. Sempre in via preliminare, accertata e dichiarata ex artt. 33,34,35,36 del d.lgs.
206/05 la nullità parziale del contratto n. 013336340.8 del 12.09.2007, con riferimento alle clausole
n. 21 e 22, dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, stante
l'integrale rimborso del capitale finanziato e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
Per le medesime causali, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto n. 4301521920145078, con riferimento alle clausole n. 21 e 22, dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, stante l'integrale rimborso del capitale finanziato e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
In via gradata, accertata e dichiarata l'illegittima capitalizzazione di interessi e/o il superamento del tasso soglia con riferimento ai contratti n. 4301521920145078, n. 013336340.8, previa declaratoria di nullità della relativa pattuizione, si accertino contabilmente - mediante ricalcolo – le somme a titolo di interesse effettivamente dovute e quelle versate con compensazione fra le poste creditorie vantate dall'opponente nei confronti della opposta con le poste debitorie eventualmente dovute a quest'ultima da accertarsi in corso di giudizio non riconoscendosi espressamente quanto illegittimamente ingiunto. In ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 stante la sua illegittimità/nullità/inefficacia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che la debitrice non aveva contestato la sottoscrizione del contratto e l'erogazione delle somme.
Quanto alle somme dovute, la precisava che il prestito finalizzato all'acquisto del frigorifero Pt_3
non era oggetto della richiesta monitoria atteso che l'estratto conto n. 4301521920145078 si riferiva al contratto di apertura di una linea di credito collegata al suddetto prestito le cui condizioni risultavano oggetto di contrattazione e chiaramente indicate nel contratto allegato sub. doc. 2 del ricorso.
Veniva inoltre dedotta la piena sussistenza della prova scritto del credito azionato, sia con riguardo al contratto di finanziamento n . 4301521920145078 che a quello n. 13336340 sottoscritti dalla con rispettivamente in data 2/8/2006 e 14/9/2007, depositati con relativi Parte_1 Controparte_2
estratti conto analitici.
Veniva contestata l'eccezione di prescrizione della pretesa monitoria come formulata dall'opponente e l'asserita vessatorietà delle clausole di cui si asseriva la nullità. Si deduceva inoltre il carattere del tutto generico delle eccezioni relativa all'asserito superamento del tasso soglia ed alla applicazione di interessi anatocistici, ribadendo in ogni caso la legittimità degli interessi applicati così concludeva: Parte_3
“In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dalla SI.ra , rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2103/2016 - n. 4484/2016 R.G..
In subordine Accertare e dichiarare che la SI.ra è debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
della somma di euro 21.911,61 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che Parte_3
risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di euro 21.911,61 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese”
Con distinto atto di citazione iscritto al RG 203/2017 notificato in data 10 gennaio 2017,
[...]
proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n° 2103/2016 al fine di Pt_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale, in rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 stante la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito riveniente dal contratto di finanziamento del 02.08.2006, in ogni caso rimborsato nonché l'estraneità del SI. al finanziamento n. 4301521920145078 Parte_2
(carta revolving) e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal per tale causale, in ogni caso Pt_2
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16. Sempre in via preliminare, accertata e dichiarata ex artt. 33,34,35,36 del d.lgs. 206/05 la nullità parziale del contratto n. 013336340.8 del
12.09.2007, con riferimento alle clausole n. 21 e 22, dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, stante l'integrale rimborso del capitale finanziato e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
Per le medesime causali, in via gradata accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto n. 4301521920145078, con riferimento alle clausole n. 21 e 22, dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, stante l'integrale rimborso del capitale finanziato e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia;
In via gradata, accertata e dichiarata l'illegittima capitalizzazione di interessi e/ o il superamento del tasso soglia con riferimento ai contratti n.
4301521920145078, n. 013336340.8, previa declaratoria di nullità della relativa pattuizione, si accertino contabilmente - mediante ricalcolo – le somme a titolo di interesse effettivamente dovute e quelle versate con compensazione fra le poste creditorie vantate dall'opponente nei confronti della opposta con le poste debitorie eventualmente dovute a quest'ultima da accertarsi in corso di giudizio non riconoscendosi espressamente quanto illegittimamente ingiunto. In ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2103/16 stante la sua illegittimità/nullità/inefficacia. Si oppone infine alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2103/16 perché emesso per un importo superiore a quello richiesto dalla ricorrente e – in ogni caso – in assenza della formula della solidarietà passiva. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..”
L'opponente , quale primario motivo di opposizione, eccepiva che erano state da lui Parte_2
garantite solo le obbligazioni nascenti dal secondo contratto di finanziamento, n. 13336340, azionato per un saldo debitore di € 19.850,63 di cui € 15.937,75 in linea capitale ed € 3.912,88 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto. Si evidenziava che, mentre la ricorrente aveva chiesto emettersi ingiunzione nei confronti di per la sola somma riveniente Parte_2 dal contratto di finanziamento n. 13336340 per l'importo di € 19.850,63, il Giudice del monitorio aveva erroneamente emesso ingiunzione in suo danno per un importo di 21.911,61, comprensivo anche della posizione debitoria maturata sul contratto n. 4301521920145078 sottoscritto dalla sola senza diversificare la posizione di . Veniva inoltre eccepita la mancata Parte_1 Parte_2
condanna in via solidale nel decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito della pretesa creditoria, venivano svolti motivi di opposizione coincidenti con quelli della debitrice principale.
Si costituiva la Banca opposta chiedendo il rigetto della opposizione e riconoscendo che il Pt_2
risultava estraneo al contratto n. 4301521920145078 , avendo egli sottoscritto quale coobbligato solidale unitamente alla il solo contratto n. 13336340 e che, pur avendo la ricorrente in via Parte_1
monitoria richiesto la condanna del al pagamento dell'importo insoluto maturato su tale Pt_2 contratto per € 19.850,63, il Giudice aveva poi emesso ingiunzione di pagamento per l'importo complessivo di € 21.911,61 anche nei suoi confronti. La pertanto, in via subordinata al rigetto della opposizione, chiedeva di accertare e dichiarare Pt_3
che il era debitore nei confronti della della somma di € 19.850,63 e, comunque, di Pt_2 Pt_3
quella maggiore o minor somma risultante nel corso del giudizio e, conseguentemente, condannare il predetto opponente al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma risultante dall'istruttoria, oltre interessi e spese.
Nel merito la assumeva la sussistenza di valida prova documentale del credito azionato Pt_3
monitoriamente in tali termini, la legittimità delle pattuizioni contrattuali e degli addebiti effettuati.
Espletata una istruttoria meramente documentale, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
27 marzo 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Quanto alla prova della pretesa creditoria, ha agito monitoriamente quale cessionaria Parte_3
del credito per le ragioni creditorie originariamente in capo ad per due contratti, Controparte_2
dettagliando nel ricorso la somma azionata in giudizio per € 21.911,61 nei seguenti termini:
-contratto n. 4301521920145078 ( doc. 2 monitorio) sottoscritto con da Controparte_2 Parte_1
assumendo maturato un saldo debitore di € 2.060,98 di cui € 1.596,50 in linea capitale come
[...]
da estratto conto ( doc. 4) ed € 464,48 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso di soglia usura dalla data di decadenza dal beneficio del termine come da prospetto ( doc.5);
- contratto n. 13336340 ( doc. 6) sottoscritto con da , garantito da CP_2 CP_2 Parte_1
, assumendo maturato un saldo debitorio di € 19.850,63 di cui € 15.937,75 in linea Parte_2
capitale come da estratto conto ( doc. 8) ed € 3.912,88 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso di soglia usura dalla data di decadenza dal beneficio del termine come da prospetto ( doc. 9).
Pur avendo richiesto nel ricorso per ingiunzione la condanna della al pagamento dell'intero Parte_1
importo di € 21.911,61 quale debitore principale e del quale garante per € 19.850,63, il decreto Pt_2
ingiuntivo risulta emesso in danno del predetto per la somma complessiva.
Ne consegue che il relativo motivo di opposizione risulti fondato onde la somma ingiunta in danno di deve in ogni caso essere depurata della posizione debitoria relativa al contratto n. Parte_2
4301521920145078 .
Venendo all'esame della relativa documentazione a corredo del ricorso per quanto riguarda Parte_1
( doc. 2 monitorio), risulta agevole verificare che si tratta di un contratto, privo di numerazione,
[...]
avente ad oggetto un prestito finalizzato all'acquisto di un frigorifero sottoscritto presso CP_3
su modulistica Agos spa del prezzo di € 561,00 oltre € 60,50 per spese con importo totale da rimborsare di € 621,50 da corrispondersi in 11 rate mensili dal 8/10/2006 al 8/8/2007.
Risulta inoltre prodotto sub. doc 4 un estratto conto che si riferisce ad un numero di carta n.
4301521920145078 con un saldo di € 2.079,58 al 30 novembre 2015, con addebito di operazioni, di interessi, spese e scomputo di versamenti con bollettini postali fino al 4 marzo 2014.
Tuttavia, dato atto da che l'importo finanziato per acquisto frigorifero risulta saldato, Parte_3
non risulta prodotto il contratto di rilascio di tale carta di credito cd “revolving” e deve ritenersi che il relativo rapporto creditorio non sia sostenuto da idonea e valida prova scritta al fine di ritenere integrato rispetto al credito revolving, l'obbligo della forma scritta a pena di nullità imposto in generale in tema di contratti bancari dall'art. 117 TUB anche nel testo vigente alla data del finanziamento ( 2006 ).
Invero, l'obbligo della forma scritta a pena di nullità imposto dalla previsione dell'art. 117 TUB non può ritenersi assolto mediante la contestuale stipulazione all'atto della conclusione del finanziamento principale anche della operazione di rilascio della carta di tipo revolving, non documentato in atti.
Nel caso di specie, le due fattispecie, sul piano giuridico, sono del tutto distinte.
In effetti, mentre il finanziamento a termine viene immediatamente erogato, attraverso il versamento dell'importo mutuato da parte dell'intermediario, il credito revolving necessita comunque di una successiva richiesta dell'utente e di un conseguente successivo invio della carta ad opera dell'intermediario. Trattasi, pertanto, di una operazione economica da valutare autonomamente circa la sua validità alla luce dei requisiti di forma dal TUB, anche in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, il modulo sottoscritto dall'opponente dinanzi contemplava la mera possibilità del rilascio di una linea di credito (ulteriore rispetto al finanziamento a termine) sotto forma di contratto di credito ad uso rotativo utilizzabile attraverso una carta di credito.
In particolare, in calce contratto di acquisto del frigorifero, in caratteri minuscoli viene indicato che poteva essere concessa da una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito CP_2 per un importo massimo di € 2.600,00, prevedendo l'addebito di importi comprensivi sia un tasso di interesse che di un premio assicurativo, in caso di adesione, come in effetti risulta dal predetto estratto conto.
Il contratto di finanziamento rotativo deve, quindi, ritenersi nullo per carenza della forma scritta ex art. 117 TUB.
A tale profilo di nullità, si aggiunge peraltro quello della stipula di un contratto di apertura di credito con esercente convenzionato per scopo diverso ed ulteriore rispetto all'acquisto di credito al consumo per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell'art. 3, D.lgs.
n. 374/1999.
In particolare, il titolare di un'attività commerciale, ovvero da un suo dipendente, non risultano abilitati a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni.
Come noto, infatti, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D.lgs. n. 374/1999.
Detta prescrizione può essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato .
A tale difetto di prova di valido titolo contrattuale non può supplire l'estratto conto della posizione debitoria e ne consegue che la relativa pretesa creditoria, come svolta in giudizio non possa essere accolta.
Venendo alla posizione debitoria relativa al contratto di finanziamento n. 13336340 (doc. 6 monitorio) sottoscritto in data 14 settembre 2007 con da , garantito Controparte_2 Parte_1
da , risulta documentato che lo stesso aveva ad oggetto un importo erogato di € Parte_2
30.000,00 che con premio assicurativo e spese perveniva ad un totale di € 32.644,06 con costo di finanziamento pari ad € 19.955,94 e totale da rimborsare di € 48.600,00 con 120 rate dal 15/12/2007 al 15/11/2017.
Venendo all'esame della eccezione di prescrizione svolta da parte opponente, la stessa non risulta fondata alla stregua della documentazione in atti.
Si afferma in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232), nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo se si evidenzia che la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero. L'obbligazione di restituzione gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa
è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi .
Nel caso di specie, attesa la scadenza dell'ultima rata al 15/11/2017 e rilevato che la comunicazione del 22 dicembre 2015 di avvenuta cessione a del credito derivanti dalla posizione Parte_3
debitoria, regolarmente ricevuta dal debitore contiene anche la formale richiesta di pagamento con valenza interruttiva entro il decennio ordinario di prescrizione, l'eccezione di prescrizione deve rigettarsi.
Ritenuto pertanto comprovato il titolo contrattuale per la suddetta pretesa creditoria, gli opponenti non hanno dato prova del pagamento delle rate contrattualmente previste, risultando conteggiati nell'estratto conto di cui al doc. 9 i versamenti effettuati fino al 15 marzo 2014.
Per quanto concerne l'eccezione di nullità ex art. 33,34,36 d.lgs. 206/05 della clausola n. 21 “Mancato
o ritardato pagamento” e della clausola n. 22 “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”, in quanto vessatorie, deve rilevarsi che la prima di suddette clausole prevede, in caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento l'applicazione di un importo pari al 1,5% mensile dell'importo dovuto.
La clausola di cui all'art. 22 prevede che il mancato pagamento di almeno due rate comporta la facoltà per il creditore di dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, con obbligo del cliente di rimborsare il capitale scaduto ed a scadere ed una penale pari al 1% del capitale a scadere oltre agli interessi moratori.
Per quanto riguarda la clausola n. 21, si tratta con piena evidenza non di una clausola penale ma di una clausola che determina gli interessi moratori dovuti.
Per giurisprudenza pacifica ( da ultimo Cass. 21 febbraio 2023 n. 5379, la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto. In ogni caso, e ciò vale anche per la clausola n. 22, per giurisprudenza parimenti pacifica ( da ultimo
Cass. 30 giugno 2021 n. 18550), in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (così
Cass. 6558/2010).
Va inoltre rilevato che nella suddetta clausola 21 si prevede che se al momento della conclusione del contratto il tasso fosse superiore all'art. 2 L. 108/1996 e successiva modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarebbe stato quello corrispondente al tasso soglia.
Riguardo alla validità di clausola c.d. “ di salvaguardia”, va richiamato l'orientamento (da ultimo
Cass. 15 maggio 2023 n. 13144; Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286) secondo cui la clausola c.d. "di salvaguardia" giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dall'art. 2, comma
4, della legge n. 108 del 1996. Dal punto di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». La clausola "di salvaguardia", dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. "oggettiva", previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto. Si è ritenuto che non valesse in contrario quanto ritenuto dal precedente costituito da Cass. 22 giugno 2016 n. 12965), poiché tale pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l'applicazione del principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati usurari. Se dunque, il percepimento di interessi usurari è vietato dalla legge e la relativa pattuizione è nulla, con la "clausola di salvaguardia" la banca si obbliga contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il "tasso soglia". La
"contrattualizzazione" di quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto dell'onere della prova. Infatti, se l'osservanza del "tasso soglia" diviene oggetto di una specifica obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone quella dell'inadempimento contrattuale, con conseguente traslazione dell'onere della prova in capo all'obbligato, ossia alla banca. Si afferma quindi che non ha valore «dirimente» la "clausola di salvaguardia" in sé considerata, ritenendosi - in sostanza - che l'inserimento di tale clausola nel regolamento contrattuale sia sufficiente ad escludere in radice l'usurarietà degli interessi percepiti dalla banca e dunque che "In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto"
(Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286 cit.).
Nel caso di specie, a fronte di una generica contestazione dell'opponente circa il superamento del tasso soglia, parte opposta ha evidenziato che sul frontespizio del contratto n. 13336340 sottoscritto, in data 14/9/2007, risulta pattuito e chiaramente indicato, con riferimento all'apertura della linea di credito, un TAN pari al 8,20% ed un TAEG pari al 8,70% ed ha precisato che nel trimestre di riferimento (luglio-settembre 2007), la Banca d'Italia ha indicato, per operazioni della stessa natura
(anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (fino al 31 dicembre 2009)), un TEGM nella misura del 12,47 %, che, aumentato della metà, porta ad un tasso soglia pari a 18,708%. Parimenti è stato affermato in relazione agli interessi di mora contrattualmente pattuiti, ai sensi dell'art. 21 del contratto, in misura pari al 1,5% mensile, corrispondente al 18% annuo, relativo al solo importo insoluto.
Nel prospetto degli interessi di mora relativo al contratto di finanziamento n. 133336340, ( doc. 9 del monitorio) gli stessi risultano calcolati sul solo capitale, al tasso contrattualmente pattuito dalla data della decadenza del beneficio del termine (30/10/2014) alla data del ricorso per ingiunzione
(17/6/2016).
Nessuna delle ulteriori invalidità prospettate dall'opponente ha formato oggetto di valida allegazione, essendosi parte opponente limitata ad una deduzione generale ed astratta, avulsa dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto finanziario ovvero senza alcuno specifico riferimento né alla formulazione delle clausole di cui è stata denunciata la nullità, né alle correlate annotazioni in conto.
Si ritiene, invero, che anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cliente sia tenuto ad individuare specificamente le clausole di cui assume la nullità e le singole poste ritenute indebite ed ad un rilievo di invalidità sufficientemente puntuale e concretamente rispondente al tenore delle singole pattuizioni censurate.
Sulla base di tali considerazioni non si è dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Per principio assolutamente pacifico, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti e deve essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero tenti di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere probatorio che sulla stessa gravava in ordine alla sussistenza dei motivi contabili di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
In ordine al quantum dovuto, l'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 stabilisce che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica" (comma 1) e che "Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica" (comma 2).
Tenuto conto che la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine dei debitori deve ritenersi contenuta solo nelle missive di messa in mora ricevute con raccomandata in data 5 febbraio
2016 , ne deriva che e debbano essere condannati in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 15.937,75 oltre interessi convenzionali di mora dalla messa in mora
(5.2.2016) al saldo entro i limiti del tasso di soglia usura.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla pretesa creditoria e tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione devono compensarsi per un quarto. La liquidazione viene effettuata come in dispositivo tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna e al pagamento in solido in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di € 15.937,75 oltre interessi convenzionali di mora dalla messa in mora
[...]
(5.2.2016) al saldo entro i limiti del tasso di soglia usura;
c) Condanna in solido e a rimborsare per ¾ le spese del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, liquidate in tale misura, in favore di nella somma di € 3.807,00 per Parte_3
compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 5 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri