Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1082/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Trinitapoli alla via Margherita n.33 presso lo studio degli avv.ti Francesco di
Biase e Raffele di Biase, dai quali è congiuntamente rappresenttao e difeso oin forza di procura in atti
appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano, CP_1 elettivamente domiciliata in Verona alla via Valverde n.87 presso lo studio dell'avv.
Leonardo Pasetto, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti pagina 1 di 10
^^^^
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., resa dal Tribunale monocratico di Trani, in data 20/5/2021, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio rubricato al n.5380/2020 del r.g.c., proposto dall'odierna società appellata, in danno dell'odierno appellante “indebito oggettivo”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 20/10/2023, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “ogni contraria istanza rigettata, Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello, accogliere le ragioni tutte dell'appello e, per l'effetto, annullare
l'ordinanza impugnata e dichiarare infondata la domanda proposta dall'odierna appellata per no n avere essa diritto alla ripetizione della somma corrisposta, oltre che inammissibile ed improcedibile;
in via subordinata, disporre la modifica del rito e concedere in termini ex art.183 c.p.c. e, i n via ulteriormente gradata, nella malaugurata ipotesi in cui la
Ecc.ma Corte ritenga e restituirsi l'importo, con salvezza di azione nei confronti dei dottori
e esso appellante chiede che sia diversamente quantificato l'importo in Parte_2 Pt_3 considerazione della condanna dell' al pagamento Parte_4 di €124.760,31 oltre accessori, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”; per la società appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto ed integrale conferma dell'impugnata ordinanza, con il favore delle spese del grado.
Svolgimento del processo
La vicenda in esame tra origine dal pagamento effettuato dall'odierna società appellata in favore dell'odierno appellante in conseguenza di una proposta domanda di manleva esercitata da una propria assicurata, ovvero dalla struttura ospedaliera “
[...]
” di San Giovanni Rotondo, a sua volta convenuta in giudizio, in solido Parte_4 con due medici operanti nella struttura, dall'odierno appellante a titolo risarcitorio in conseguenza di un asserito grave danno personale dallo stesso subito in occasione di un duplice intervento chirurgico, con il relativo giudizio definito dal competente Tribunale di
Foggia nel 2012, con accoglimento della domanda e correlativa condanna della convenuta struttura sanitaria, in solido con i due medici ospedalieri pure convenuti, al pagamento in pagina 2 di 10 favore del della somma di €124.760,31 a titolo di danno iartrogeno di Parte_1 cui innanzi, con ulteriore condanna dell'odierna appellata, Compagnia assicurativa della struttura sanitaria, a manlevare la propria assicurata.
Determinante nel legittimare la predetta Compagnia a proporre il giudizio in esame di natura ripetitoria era la circostanza fattuale di un'errata omissione, da parte del Tribunale foggiano nel quantificare la somma di natura indennitaria e risarcitoria liquidata in favore del , nel contabilizzare e quindi detrarre dalla somma oggetto di manleva, Pt_1
l'importo di €60.000,00 già incontestabilmente versato nelle more del giudizio in favore del terzo danneggiato, odierno appellante, in data 27/7/05, imputabile a titolo di acconto sulla maggior somma successivamente liquidata per cui, stante manifestata indisponibilità del a riconoscere l'errore contabile, la stessa Compagnia impugnava Pt_1 formalmente la ridetta sentenza, versando, nelle more al la differenza di Pt_1
€50.112,28, così introducendo un giudizio di gravame innanzi questa stessa Corte e definito con sentenza del 2017 con la quale, in accoglimento del proposto gravame, detratto correttamente l'acconto di cui innanzi, rideterminava l'importo residuo ancora dovuto al terzo danneggiato, odierno appellante, nella somma di €49.903,78 oltre interessi maturati e quindi nella somma versata di €50.105,46 per una somma complessivamente versata, compreso l'acconto di €60.000,00 del 27/7/05, quello di cui innanzi del 3/7/2102 di €50.112,28 ed infine quello definitivo a saldo del 5/12/14 di
€78.092,11, di €188.204,39.
Con successivo ricorso ex art.702 bis, introduttivo del giudizio in esame, dinanzi il
Tribunale di Trani, allegando l'odierna società appellata di aver, già con i due
25/7/05 e del 3/7/2012, estinto l'obbligazione indennitaria dovuta in Parte_5 ragione della proposta ed accolta domanda di manleva della propria assicurata, con conseguente diritto di ripetere dal , a titolo di indebito pagamento, la somma Pt_1 ulteriore, corrispondente al 3° versamento del 5/12/2011, ovvero quella di €78.092,11, determinandosi alla proposizione del giudizio a seguito dell'omesso riscontro del Pt_1
a due tentativi di recupero stragiudiziale ed a seguito di una inesitata procedura di negoziazione assistita, invocando quindi, all'esito della prodotta documentazione attinente alle circostanze fattuali di cui innanzi, la condanna del predetto alla ripetizione, Pt_1 in proprio favore, della ridetta somma di €78.092,11 essendo la stessa trattenuta dal convenuto senza alcun titolo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 10 Con comparsa del 21/1/21, in previsione della fissata udienza di comparizione del
20/5/21, si costituiva il convenuto contestando l'infondatezza e l'inammissibilità Pt_1 dell'avverso ricorso.
Deduceva, a supporto, che avendo la Compagnia ricorrente versato le somme predette a titolo di manleva di quanto dovuto dall'ospedale assicurato, in solido con i medici dipendenti, responsabili materiali del danno iatrogeno, ne conseguisse, in tesi, la carenza di alcun valido rapporto sostanziale e processuale instauratosi tra esso convenuto e la
Compagnia ricorrente.
Ulteriore argomentazione difensiva veniva allegata dal convenuto in merito alla circostanza, omessa nell'avverso ricorso, di una mancata impugnazione alla sentenza del
Tribunale foggia n.629/2012, da parte dei due medici condannati in solido con la struttura sanitaria, conseguendone il passaggio in giudicato, con riferimento ai predetti, della statuizione condannatoria di cui innanzi e successiva precettazione della somma dovuta in loro danno (rimasti contumaci nel giudizio di primo grado) ed invece attivatisi, a seguito dell'intimato precetto, proponendo un giudizio di opposizione al precetto finalizzata all'invocata declaratoria d'inefficacia dello stesso, contrastata e confutata dall'opposto per il conseguito passaggio in giudicato della sentenza condannatoria in danno Pt_1 dei predetti opponenti, rilevando che il vincolo contrattuale in essere tra la struttura sanitaria e la Compagnia ricorrente non incidesse sulla esecuzione della sentenza nei confronti di essi opponenti , contumaci nel giudizio risarcitorio, definito con una sentenza dagli stessi non impugnata, sentenza invece gravata dall'altro debitore solidale, rappresentato dall' predetto. Pt_4
La prospettata tesi difensiva trovava accoglimento con il rigetto della predetta opposizione da parte dei due medici, sulla scorta del quale rilevava il convenuto, l'insussistenza di alcun effetto “espansivo interno” della posizione della ricorrente, non potendo il giudicato tra il ed i due medici essere intaccato da nessuna altra pronuncia. Pt_1
In sostanza, prospettava il convenuta la tesi secondo cui l' avesse concretamente CP_1 pagato l'obbligazione solidale di pertinenza dei due medici in forza dell'intimato precetto agli stessi e del rigetto della opposizione dagli stessi infondatamente proposta e definita con sentenza dal Tribunale di Foggia, conseguendone, in tesi, l'improcedibilità della proposta domanda ripetitoria da parte della ricorrente.
pagina 4 di 10 Tali essendo le contrastanti posizioni processuali delle parti, senza mutamento del rito, ritenendo quindi sufficiente l'istruttoria documentale già in atti, con la gravata ordinanza, resa ex art.702 ter, l'adìto Trinale monocratico di Trani, definiva la controversia, accogliendo la domanda introduttiva e, per l'effetto, condannando il al Pt_1 pagamento della somma di €78.092,11, a titolo di ripetizione d'indebito, oltre interessi legali dalla domanda ed oltre le spese processuali come in dispositivo liquidate.
Con concisa ma pertinente motivazione esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, sulla premessa della partecipazione dell' al giudizio di risarcimento CP_1 dei danni in quanto chiamata in causa dalla struttura sanitaria, sul presupposto sostanziale del rapporto di garanzia assicurativa intercorrente con la stessa, evidenziava l'estraneità al giudizio dell'ulteriore rapporto processuale instauratosi tra il danneggiato ed i medici, conseguendone la piena legittimazione attiva dell' , condannata dalla CP_1 sentenza di primo grado a pagare in favore della struttura sanitaria l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, fondata sull'avvenuto adempimento dell'obbligo del terzo ex art.1180 c.c., in quanto in tale ipotesi il pagamento resta riferibile al terzo (nella specie la struttura ospedaliera solidalmente responsabile) con conseguente piena legittimazione alla proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo l'incontestato principio per cui chi esegue il pagamento non dovuto è legittimato a poterne richiedere la ripetizione.
Venendo quindi alla fattispecie in esame, rilevava il primo giudice la fondatezza della domanda sulla scorta della riforma della pronuncia di primo grado del giudizio risarcitorio introdotto a suo tempo dal contro la struttura sanitaria ed i dei medici Pt_1 dipendenti, concretamente responsabili del subito danno iatrogeno, documentalmente provata dalla ricorrente con l'accoglimento del gravame e conseguenziale riduzione degli importi dovuti al danneggiato, determinando, in taol modo, la caducazione del titolo dell'obbligazione di pagamento costituito dalla riformata sentenza di primo grado, conseguendone la piena legittimazione della ricorrente a ripetere la parte della somma indebitamente pagata, in quanto eccessiva rispetto a quella giudizialmente determinata, pari ad €78.092,11, da maggiorarsi con interessi ex art.1224 1° comma c.c., come da domanda introduttiva, dalla data del deposito della domanda introduttiva all'effettivo soddisfo e spese come da soccombenza. pagina 5 di 10 Avverso la statuizione predetta insorgeva il proponendo il gravame che ci Pt_1 occupa, a supporto del quale articolava un unico e sostanziale motivo, prospettando una
“mancata ed errata valutazione degli atti di causa”.
A supporto di tale unica censura, reiterava, di fatto, l'appellante la tesi difensiva già prospettata dalla difesa nel giudizio di prime cure, ovvero l'imputazione del pagamento ricevuto ad opera dell'appellata no n già al rapporto contrattuale assicurativo von l'ospedale bensì all'obbligazione, solidale, a carico dei due medici e Parte_2 Pt_3 allegando a suffragio della censura un'intercorsa corrispondenza.
Sulla scorta di tale interpretazione, erroneamente obliterata dal primo giudice, si doleva finanche per una prospettata anomalia processuale, tale ritenendo la mancata modificazione del rito sommario con la disponenda integrazione del contradittorio nei confronti dei due medici, litisconsorti necessari, conseguendone la improcedibilità del ricorso introduttivo e concludendo come in epigrafe riportato.
Si costituiva la società appellata la quale contestando la palese infondatezza dell'avverso gravame ne prospettava finanche una responsabilità aggravata dell'appellante ex art.96
c.p.c., concludendo, quindi, non solo per il rigetto integrale dell'appello con conferma dell'impugnata ordinanza ma anche per un'ulteriore condanna del temerario appellante per ritenuta sua responsabilità aggravata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19/11/21, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 19/5/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 20/10/2023, trattata con la persistente modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta da entrambe le parti, veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Il supporto motivazionale della gravata ordinanza merita in questa fase processuqle, integrale condivisione, configurandosi lo stesso avallato da incontestabili riscontri documentali e principi giurisprudenziali, suffragando gli stessi la ritenuta idoneità ad una definizione ex art.702 ter c.p.,c., senza alcuna necessità di ulteriore attività istruttoria tale da giustificare un mutamento del rito sommario, risultando palese che il rapporto sostanziale di natura contrattuale assicurativo fosse solo ed esclusivamente quello tra la struttura osdpedaliera e la Compagnia assicurativa , in virtù del quale si CP_1
pagina 6 di 10 legittimava, nel precedente giudizio risarcitorio proposto dal , non solo la Pt_1 chiamata in garanzia da parte della struttura della propria assicurazione ma anche la conseguenziale statuizione di condanna, a titolo di manleva, della stessa in favore della propria assicurata per le somme, sia pure erroneamente determinate, acclarate dovute in favore del , terzo danneggiato. Pt_1
In forza di tale rapporto contrattuale interno tra una responsabile solidale e la propria assicurazione, corretto, dal punto di vista giuridico (eccessivo nell'effettivo danno determinato) doveva qualificarsi il pagamento diretto eseguito dalla predetta compagnia, odierna appellata, in favore del terzo danneggiato, da qualificarsi quale adempimento di un obbligo del terzo ex art.180 c.c.
La riforma della sentenza di primo grado che aveva erroneamente determinato la somma complessiva obliterando l'incontestato rilevante acconto già versato, nelle more, dall' in favore del , eseguita integralmente nel more del gravame, dalla CP_1 Pt_1 compagnia, così duplicando di fatto, l'acconto già versato, legittimava la stessa a richiederne la restituzione dello stesso, avendo la stessa sentenza di gravame riformando q8uella impugnata, caducato l'originario titolo giudiziale, conseguendone la sopravvenuta carenza di valido tiolo atto a giustificare la ritenzione della somma versata in eccesso dalla
Compagnia assicuratrice.
Il palese errore, incomprensibilmente reiterato con l'articolato motivo di gravame, ascrivibile all'appellante è quello di ritenere, sulla scorta di incomprensibili Pt_1 ragioni, il pagamento effettuato riferibile all'adempimento di un'altra obbligazione risarcitoria di natura solidale, gravante a carico dei due medici dipendenti della struttura ospedaliera, correttamente ritenuti estranei al giudiio ripetitorio promosso dall'odierna appellata.
La reiterazione della tesi già infondatamente prospettata dal in primo grado e Pt_1 correttamente disattesa dal primo giudice, proposta a supporto dell'unica motivazione del gravame si configura palesemente ingiustificata in quanto carente di effettivo supporto fattuale, risultando manifesto già nel corso del primo grado, che la causa del pagamento effettuato dall' conseguiva ad un preciso rapporto contrattuale tra la stessa e la CP_1 sola struttura Ospedaliera, assolutamente estraneo a qualsiasi vincolo contrattuale con i due medici pure convenuti dal nel giudizio risarcitorio, tanto rinvenendo Pt_1 chiaramente sia dalla proposta tempestiva domanda di chiamata i n causa da parte della pagina 7 di 10 sola struttura ospedaliera, rimanendo i due medici contumaci nel giudizio risarcitorio e sia, indirettamente dalla causale dello stesso pagamento in eccesso, pari alla somma oggetto di successiva istanza ripetitoria, di €78.092,11 ovvero, per stessa ammissione dell'appellante, la missiva di accompagnamento del correlativo assegno con riferimento
“al sinistro in oggetto”, senza alcun riferimento alla conclusione del giudizio di opposizione al precetto intimato dallo stesso ai due medici predetti, giudizio palesemente Pt_1 estraneo alla Compagnia assicuratrice della struttura ospedaliera, confermato dalla stessa contumacia processuale dei due medici nel giudizio risarcitorio.
Non poteva quindi assolutamente equivocare il l'effettivo titolo in forza del quale Pt_1 si accompagnava l'emissione e la spedizione del correlativo assegno circolare, configurandosi lo stesso esclusivamente nella liquidazione giudiziale (sia pure erroneamente determinata) effettuata dal Tribunale in favore del danneggiato CP_2
e, nello specifico, dall'adempimento da parte della dell'obbligo del terzo, Pt_1 CP_1 rappresentato esclusivamente dall'ospedale nell'ambito del quale era avvenuto il fatto determinante l'asserito danno iatrogeno ed era proprio tale adempimento dell'obbligo ex art.1180 c.c. a fondare, prima il pagamento della somma e successivamente la legittimazione alla ripetizione della stessa a seguito dell'accertata carenza di titolo giudiziale conseguente alla riforma della determinazione risarcitoria di cui alla riformata sentenza di primo grado.
Rimane, infatti, incomprensibile, la prospettata imputazione di tale pagamento da parte dell' ad una intimazione di pagamento precettata dal ai soili due medici CP_1 Pt_1 contumaci, debitori solidali di quanto liquidato in suo favore dal Tribunale lucerino, essendo palese che l'assicurazione non avesse alcun rapporto contrtatuale con i suddetti precettati, risultando, peraltro ovvio, che il , che aveva già nelle more ricevuti Pt_1 consistenti acconti con due versamenti dell' potesse precettare ulteriori somme ai CP_1 due medici, duplicando di fatto quanto già incassato dall' per adempimento CP_1 dell'obbligo solidale della struttura ospedaliera, propria unica ed esclusiva assicurata.
Alcuna improcedibilità del ricorso introduttivo poteva quindi fondatamente contestarsi da parte del , essendo la ricorrente unica ed effettiva legittimata attiva alla Pt_1 ripetizione della somma già versata e successivamente qualificata non dovuta.
Correttamente, pertanto, il primo giudice rilevava, richiamando rilevante giurisprudenza di legittimità, che la legittimazione attiva della ricorrente si fondava sull'avvenuto pagina 8 di 10 adempimento dell'obbligo del terzo ex art.1180 c,.c., in quanto, in tale ipotesi, il pagamento resta riferibile al terzo, ovvero ad essa ricorrente, cui solo spettava l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo (cfr. Cass. n.31572/2019).
D'altronde l'evidente infondatezza della censura, oltre che dai rilievi di cui innanzi, è ulteriormente avallata, al punto da evidenziarne una palese natura strumentale del gravame tale dal configurare la prospettata ipotesi di responsabilità aggravata ex art.96
c.p.c, dalla manifesta discrasia temporale evincibile dagli atti, atteso che, l'assegno portante la somma versata in eccesso, veniva allegato a missiva del 5/12/2014 ovvero circa quattro anni prima della definizione del giudizio di opposizione al precetto proposto dai due medici e definito con sentenza del 2018, tanto avallando l'assoluta estraneità del pagamento predetto preteso dall'appellante in diretta causalità con la definizione del predetto giudizio di opposizione al precetto.
Il suddetto rilievo temporale, unitamente alla mancanza di qualsiasi connessione giuridica e razionale supportante il preteso rapporto causale tra il ridetto versamento e la definizione del giudizio di opposizione a precetto, risultando le due circostanze invertite a distanza di circa quattro anni, inducono il Collegio, anche all'esito della specifica richiesta ritualmente avanzata dall'appellata, a ritenere configurabile nella fattispecie processuale in esame, una chiara ipotesi di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., risultando evidente la “colpa grave” con cui si pretendeva supportare il proposto gravame, risultando ex actis, notevolmente palese, in quanto priva di alcun rilievo argomentativo razionale, storico e giuridico, l'estraneità del rapporto processuale tra i due medici ed il Pt_1 con quello in esame introdotto con la domanda ripetitorio d'indebito oggetti proposto dalla ricorrente, odierna appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza resa, ex art.702 ter c.p.c., dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 20/5/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante , alla integrale refusione, in favore della società Parte_1 appellata, , in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive CP_1
pagina 9 di 10 relative al presente grado, liquidate le stesse, nella complessiva somma di €9.991,00 oltre accessori di legge;
3)In accoglimento della ulteriore domanda risarcitoria ex art.96 2° comma c.p.c., condanna l'appellante, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore Parte_1 dell'appellata , in persona del legale rappresentante, dell'ulteriore somma di CP_1
€4.995,00 a titolo risarcitorio per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.;
4)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Parte_1
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario di un importo pari al contributo
[...] unificato già versato con ,l'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in videoconferenza dell'11/3/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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