CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. CO AL LO Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. ER IA EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 620/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del
12.11.2025, vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
MO Di OC del Foro di Chieti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Chieti, Corso Marrucino n. 168, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
appellante e
Controparte_1
a mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec giusta procura alle liti in calce all'atto di Email_1
precetto notificato il 24.08.2021; appellata avverso la sentenza n. 117/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 15.02.2024 all'esito del procedimento n. 621/2022 R.G., notificata il 28.05.2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria eccezione, in integrale riforma dell'impugnata Sentenza n. 117/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Chieti, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco – R.G. 621/2022 – pubblicata il 15.02.2024 ed in pari data comunicata a mezzo pec dalla cancelleria del Tribunale di Chieti, notificata alla presente difesa il 28.05.2024:
NEL MERITO: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Chieti, accogliere tutte le domande introdotte dalla così come proposte nel giudizio di Parte_1
primo grado e che qui si riportano:
“NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento di tutte le domande e ragioni riportate nel corpo della citazione, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare l'Atto di Precetto notificato in data 24.08.2021 alla in persona del Parte_1
l.r.p.t. ; CP_2
IN SUBORDINATA IPOTESI: accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, annullamento e revoca dell'atto di precetto, opposto per tutti i motivi di cui in premessa ed, in particolare, per nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo variabile per errata/imprecisata/sconosciuta imputazione delle somme (sistema del Pos), oltre che per usura pattizia oggettiva del contratto di mutuo per l'ipotesi di estinzione anticipata e risoluzione per inadempimento del contratto, oltre che per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria”.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. I
N VIA ISTRUTTORIA: Volersi ammettere CTU tecnico-contabile su: - Mutuo Fondiario del
29.01.2013, Rep. n. 66328, Racc. n. 32772 stipulato tra la e la Parte_1 CP_3
comprensiva del piano di ammortamento attualizzato, degli atti di erogazione delle somme, delle contabili di pagamento delle rate, delle polizze assicurative correlate, degli atti di sospensione e delle comunicazioni di revoca degli affidamenti e di decadenza dai benefici del termine, nonché degli atti di iscrizione ipotecaria, Rapporti di conto corrente affidato aventi nn. 060872 53 e 400256 34 con saldo Controparte_4
negativo pari ad € 100.000,00; al fine di accertare: a) nel contratto di mutuo la presenza di un tasso di mora pattuito tra le parti che, alla stipula del contratto, era superiore al tasso soglia di riferimento, oltre la presenza di un tasso di interesse effettivo applicato dalla mutuante, nell'ipotesi di estinzione totale anticipata del contratto per volontà del mutuatario, tenendo in considerazione la penale contrattualmente prevista, superiore al tasso soglia di riferimento;
b) nei contratti di conto corrente la presenza di addebiti, a titolo di commissioni di massimo scoperto, effettuati durante l'intera durata dei rapporti intercorsi, oltre l'indeterminatezza ed indeterminabilità della relativa clausola;
c) nel contratto di anticipazione di credito il superamento dei tassi soglia trimestrali,
l'applicazione di interessi usurari e l'addebito di oneri e spese non dovuti”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere:
- nel merito, in via principale, respingere tutti i motivi di appello in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondati in fatto e in diritto, per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella comparsa di costituzione;
- nel merito, in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione proposta e , dunque, nel caso venissero accolte l'eccezione di inidoneità del titolo stragiudiziale azionato dalla banca nei confronti della a Parte_1
costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ovvero le altre eccezioni relative alla presunta indeterminatezza del credito vantato dalla banca, condannare la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in proprio favore, di tutte le somme indicate nell'atto di precetto a titolo di capitale residuo ed interessi maturati al 29.10.2019, pari ad € 345.946,74 ovvero, di quelle maggiori o minori che dovessero risultare di IZ .
- In via istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione della CTU tecnico - contabile in quanto meramente esplorativa siccome fondata su erronee allegazioni di parte non fornite di alcun supporto probatorio ed oltretutto volte ad allargare l'indagine tecnica anche a rapporti bancari mai contestati, diversi dal mutuo fondiario oggetto di causa. -
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 621/22, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA l'opposizione. CONDANNA parte opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in 17.252,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge”.
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“Con atto di precetto del 23.6.21, la Controparte_5
(di seguito, ) ha intimato alla
[...] CP_1 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, , il pagamento,
[...] CP_2
nei termini di legge, della somma totale di €. 346.567,74, quale debito residuo -in linea capitale e di interessi - di un mutuo fondiario concessole, con atto pubblico notarile, in data 29.1.13.
Con atto di citazione depositato il 20.10.21, la ha proposto, innanzi al Parte_2
Tribunale di Pescara, opposizione al predetto atto di precetto ed ha chiesto al Tribunale:
“In via preliminare e cautelare […] di voler disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'asserito titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto;
nel merito, in via principale: in accoglimento di tutte le domande e ragioni riportate nel corpo della citazione in opposizione a precetto del 12.09.2021, dichiarare illegittimo, nullo, annullare
e, comunque, revocare l'Atto di Precetto notificato in data 24.08.2021 alla in Parte_1
persona del l.r.p.t. ; in subordinata ipotesi: accertare e dichiarare la CP_2
illegittimità, nullità, annullamento e revoca dell'atto di precetto, opposto per tutti i motivi di cui in premessa ed, in particolare, per nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo variabile per errata/imprecisata/sconosciuta imputazione delle somme (sistema del Pos), oltre che per usura pattizia oggettiva del contratto di mutuo per l'ipotesi di estinzione anticipata e risoluzione per inadempimento del contratto, oltre che per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria. Con vittoria di spese ed onorari per compenso professionale, accessori compresi”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, la opponente ha dedotto – in sintesi per quanto
d'interesse - che: il contratto di mutuo fondiario non valeva come titolo esecutivo, in quanto le parti avevano ivi convenuto il deposito infruttifero della relativa provvista presso la banca, con successiva messa a disposizione giuridica di essa alla mutuataria nel solo caso in cui si fosse avverata, nei termini ivi convenuti, una serie di condizioni ivi previste;
la “impossibilità di procedere ad espropriazione per mancanza della dichiarazione ex art. 50 TUB” e la “nullità del precetto per vizio formale dell'atto ed incertezza sul quantum dovuto”, posto che – non avendo la allegato al precetto CP_1 l'estratto di saldaconto, né ivi indicato la data alla quale sarebbe maturato il proprio debito in linea capitale - l'esponente non era stato messo in condizione di “verificare la pretesa creditoria”; la “nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo a tasso variabile per errata imprecisata/sconosciuta imputazione delle somme (sistema del pos), in quanto, ai fini del rimborso della somma di €. 13.455,00 (come residuata dalla avvenuta destinazione, voluta dalla banca, della quasi totalità della provvista alla estinzione di pregressi saldi negativi della esponente), la controparte “installava presso le unità locali della dei terminali POS i cui proventi finanziari quotidiani, derivanti Pt_1
dalle operazioni di incasso delle scommesse sportive, venivano totalmente introitati a titolo di estinzione parziale delle rate di mutuo”, senza tuttavia mai consegnarle “gli estratti conto relativi alle poste e versamenti POS accreditati sul saldo conto mutuo, tale Con che non è stato possibile avere contezza delle rate saldate che la ha correttamente imputato a saldo parziale del mutuo oggetto di odierna disputa”; la “usura del contratto di “mutuo fondiario” (rectius: condizionato) nell'ipotesi di estinzione totale anticipata del contratto per volonta' della parte finanziata”, oltre che nella ipotesi di “risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario”; la “violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza (art. 117 Tub, delibera CICR 4.3.2003, art. 9 e CICR, Banca
d'Italia n. 229/99, IX modifica, titolo X, capitolo I, sez. 2, part. 3.1, pag. 8 e sez. 3, par.
3.1 pag.15)”, posto che “il TAEG/ISC iniziale pattuito in contratto (5,842%) risulta inferiore rispetto a quello concretamente applicato pari al 5,9142%”; sussistevano, pertanto, le condizioni “per procedere al ricalcolo del saldo effettivamente dovuto per la violazione delle norme sull'usura e sulla trasparenza bancaria” e per sospendere in via cautelare la efficacia esecutiva del titolo di cui al precetto.
La Controparte_5
(di seguito, ) – nel costituirsi in giudizio – ha contestato la
[...] CP_1
fondatezza della avversa opposizione ed ha a sua volta chiesto al Tribunale:
“Preliminarmente, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per le ragioni esplicate in premessa e disporre l'esperimento della procedura di mediazione ai sensi e per gli effetti del decr. lgs. n. 28/2010; sempre in via preliminare, di disporre ex art. 274 c.p.c., si opus sit, la riunione del presente procedimento al giudizio pendente dinanzi a questo stesso Tribunale (Dott.ssa Filomena Maria Cofone) iscritto al
n. 687/2022 RG, relativo alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa da
per evidente connessione oggettiva;
nel merito, in via Parte_3
principale, respingere tutti i motivi di opposizione in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondati in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nelle premesse del presente scritto;
nel merito, in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione proposta e, dunque, nel caso venissero accolte
l'eccezione di inidoneità del titolo stragiudiziale azionato dalla banca nei confronti della
a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ovvero le altre eccezioni relative Parte_1
alla presunta indeterminatezza del credito vantato dalla banca, condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in proprio favore, di tutte le somme indicate nell'atto di precetto a titolo di capitale residuo ed interessi maturati (con esclusione di quelli di mora) ovvero, di quelle maggiori o minori che dovessero risultare di IZ. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”
A sostegno di tali eccezioni e difese, la ha controdedotto – in sintesi per quanto CP_1
d'interesse – che: il mutuo fondiario di cui al precetto valeva come titolo esecutivo, in quanto, sin dalla stipula di esso, la mutuataria aveva conseguito la disponibilità giuridica della provvista;
la doglianza di controparte relativa alla nullità del precetto, perché non accompagnato dalla dichiarazione ex art. 50 TUB, era infondata, riferendosi detta norma alla documentazione idonea alla concessione in favore degli istituti di credito di un decreto ingiuntivo di pagamento del saldo di un rapporto di conto corrente;
l'ammontare del debito della mutuataria (accumulato per il mancato rimborso delle rate di mutuo) era chiaramente indicato nella lettera di decadenza dal beneficio del termine ad essa a suo tempo ritualmente indirizzata, oltre che nell'atto di precetto;
la denunzia di usurarietà del rapporto era stata prospettata sia includendo indebitamente nel calcolo del TEG costi ivi non contemplati dalla Banca d'Italia, sia ipotizzando scenari eventuali
(estinzione anticipata, ovvero risoluzione per inadempimento del contratto), in contrasto Pa con il cd. principio di simmetria;
l' era stato correttamente indicato nel contratto e la sua eventuale difformità rispetto al costo effettivo del rapporto non avrebbe comportato la nullità del negozio;
la opposizione doveva essere pertanto rigettata, al pari della relativa istanza cautelare”.
2.1 A seguito della riassunzione della causa dinanzi al competente Tribunale di Chieti, dopo che quello di Pescara aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, nonché del rigetto dell'istanza di sospensione urgente avanzata dalla nel Parte_1
subprocedimento cautelare, la causa è stata istruita mediante il deposito delle produzioni documentali e dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, VI c. c.p.c.; all'esito, è stata decisa come sopra. 3. Ha proposto tempestivo appello la la quale, nel chiedere l'integrale riforma Parte_1
del provvedimento impugnato, ha affidato il proprio gravame ai motivi di appello che si vanno ad esaminare.
3.1 Ha resistito la , insistendo per il rigetto del Controparte_5
gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
3.2 All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
4. Con il primo motivo di appello, l'appellante impugna la parte della sentenza in cui la stessa statuisce che “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022; Cass., Sez. U,
Sentenza n. 19889 del 23/07/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021). Tale premessa rileva nella specie, in cui parte opponente – successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio – ha avanzato doglianze (relativi a rapporti bancari diversi da quelli del mutuo fondiario in oggetto) diverse da quelle formulate in citazione
(vd. infra).”.
4.1 A parere dell'originaria opponente, il predetto rilievo sarebbe del tutto infondato, atteso che nessuna ulteriore domanda era stata dalla stessa proposta rispetto a quelle contenute nell'atto introduttivo di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c.
4.2 Il motivo è pretestuoso ed infondato, ed è palesemente smentito dal contenuto degli scritti difensivi della stessa Parte_1
4.3 Ed invero, nel proprio atto di citazione, l'odierna appellante si limitava a dedurre (in relazione al motivo inerente la nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo a tasso variabile per errata/imprecisata/sconosciuta imputazione delle somme) che
“l'intera operazione di finanziamento è stata mossa da una causa dettata dall'Istituto
Bancario il quale ha preteso un'operazione di consolidamento di tutti i rapporti illo tempore intercorrenti (conto corrente, anticipazione di credito, anticipazione fatture, mutuo chirografario) i cui importi, in via indicativa, vengono qui riportati: a) pregresso contratto di mutuo chirografario stipulato in data 06.10.2010 medio/lungo termine erogato a per l'importo di € 150.000,00 (Doc.4) il cui saldo passivo ammontava ad Pt_1
€ 108.224,49; b) acquisizione di una garanzia fidi con Fidimpresa Abruzzo per la copertura del 30% dell'investimento, i cui oneri (Doc.5) ammontavano ad € 12.350,00; c) spese notarili pari ad € 2.900,00 (Doc.6); d) rapporti di conto corrente affidato
BCC/Agenzia Ippica Sirio s.n.c. aventi nn. 060872 53 e 400256 34 del 14.09.2010 con saldo negativo pari ad € 30.903,73 (Doc.7); e) rapporti di conto corrente affidato aventi nn. 060872 53 e 400256 34 con saldo negativo pari Controparte_4
ad € 100.000,00 (Doc.8); f) extra scoperto del 07.10.2010 con saldo negativo Parte_1
pari ad € 50.000,00 e così per l'ammontare di € 304.378,22, oltre spese di perizia, di istruttoria ed imposta come per legge, tale che alla veniva reso disponibile Parte_1
unicamente l'importo di € 13.455,50”.
Concludeva, quindi, chiedendo, in subordinata ipotesi, accertarsi e dichiararsi la
“illegittimità, nullità, annullamento e revoca dell'atto di precetto opposto per tutti i motivi di cui in premessa ed, in particolare, per nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo variabile per errata/imprecisata/sconosciuta imputazione delle somme (sistema del Pos), oltre che per usura pattizia oggettiva del contratto di mutuo per l'ipotesi di estinzione anticipata e risoluzione per inadempimento del contratto, oltre che per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria”.
In seguito, con la memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. n. 2, instava per l'ammissione di CTU tecnico-contabile sul mutuo fondiario del 29.01.2013 e sui rapporti di conto corrente affidati al fine di accertare, tra l'altro, “b) nei contratti di conto corrente la presenza di addebiti, a titolo di commissioni di massimo scoperto, effettuati durante l'intera durata dei rapporti intercorsi, oltre l'indeterminatezza ed indeterminabilità della relativa clausola;
c) nel contratto di anticipazione di credito il superamento dei tassi soglia trimestrali, l'applicazione di interessi usurari e l'addebito di oneri e spese non dovuti”.
4.4 Come dunque chiaro, con tale richiesta istruttoria l'originaria opponente aveva dedotto motivi di doglianza inerenti rapporti bancari estranei alla materia del contendere ed ulteriori rispetto a quelli formulati nel proprio atto introduttivo, tanto vero che il giudice di prime cure, correttamente – e coerentemente con quanto statuito in premessa nella sentenza impugnata – ha affermato che “la invocata CTU contabile è inammissibile anche nella parte in cui l'opponente - nella 2° memoria ex art. 183, comma
VI, c.p.c. – ne ha invocato l'espletamento su altri rapporti bancari – intrattenuti con la
e prima di allora mai contestati - diversi da quelli del mutuo fondiario oggetto di CP_1 causa: è infatti evidente tanto l'estraneità al giudizio di tali rapporti, quanto il difetto assoluto di allegazione (oltre che di tempestività) delle ragioni di “messa in discussione” di essi e delle posizioni debitorie ivi maturate”.
Il motivo, dunque, va rigettato.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
5. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'idoneità del mutuo fondiario a costituire un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Sul punto, il Tribunale ha statuito che “La doglianza con cui la opponente lamenta la inidoneità del mutuo fondiario condizionato a valere “come titolo esecutivo”, in quanto esso non contiene “pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata” – avendo il contratto condizionato la effettiva erogazione della provvista all'avveramento di una serie di condizioni ivi pattuite – non è meritevole di condivisione”, chiarendo che “Il contratto di mutuo fondiario in esame vale, infatti, come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., avendo lo stesso operato una consegna immediata della provvista alla parte mutuataria, la quale, infatti, ne ha rilasciato la relativa quietanza”. Ha poi aggiunto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza in materia, che nel caso di specie detta consegna, da intendersi quale mera disponibilità giuridica del denaro da parte del mutuatario, “ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo”, doveva ritenersi confermata dalla espressa previsione negoziale per cui la mutuataria depositava la provvista in deposito fruttifero, sicché, dovendo intendersi tale uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante come effettiva erogazione dei fondi, il contratto di mutuo doveva ritenersi perfezionato.
5.1 A parere della dette statuizioni sarebbero errate poiché il primo giudice si Parte_1
è limitato a valutare il perfezionamento dell'atto di mutuo, senza valutare il negozio giuridico nella sua globalità, omettendo pertanto di verificare se l'eventuale obbligazione dedotta in contratto fosse o meno attuale, essendo subordinata al verificarsi di determinate condizioni.
In sostanza, secondo l'appellante (che in tal senso reitera quanto già illustrato nel precedente grado di giudizio) nel caso di specie, ravvisandosi un contratto di mutuo condizionato ad effetti obbligatori, non si era verificata alcuna traditio della somma mutuata contestualmente alla stipula dell'atto pubblico, non potendo reputarsi idoneo a tal fine neppure il deposito presso un libretto fruttifero, non costituendo questo un autonomo titolo di disponibilità in favore della mutuataria.
Chiarito, quindi, che la aveva intrapreso un'azione esecutiva in assenza CP_6
di un idoneo titolo esecutivo, poiché il contratto di mutuo risulta insuscettibile di certa ed incondizionata documentazione posta a corredo, aggiunge, richiamando a supporto giurisprudenza di legittimità (ed in particolare la pronuncia n. 12007/2024 della
Suprema Corte), che la somma mutuata, nonostante l'apparente erogazione in favore della , sarebbe sempre rimasta nella disponibilità della la quale solo a seguito Pt_1 CP_1
della verifica delle condizioni contrattualmente previste, ne poteva trasmettere la disponibilità alla società.
Deduce, quindi, che l'obbligazione di restituzione della somma sarebbe sorta solo nel momento in cui la stessa veniva successivamente svincolata in favore della mutuataria, con la conseguenza che il contratto di mutuo fondiario non può, da solo, costituire titolo esecutivo, richiedendo un ulteriore atto pubblico o una ulteriore scrittura privata autenticata, che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata.
Conclude asserendo che, non potendo ritenersi l'obbligazione restitutoria scaturente dal contratto di mutuo né certa, né liquida e né esigibile, la avrebbe pertanto CP_1
dovuto dotarsi di un ulteriore titolo esecutivo – ovvero l'atto di erogazione e quietanza delle somme, nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. – nei fatti non rinvenibile, con conseguente inidoneità del contratto di mutuo a valere come titolo esecutivo, non avendo fatto conseguire alla parte mutuataria l'immediata e libera disponibilità della somma.
5.2 Le argomentazioni svolte dall'appellante a confutazione del decisum non sono condivisibili.
5.3 E' ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento (fatto proprio anche dalle più recenti pronunce di merito, tra le quali possono qui ricordarsi, ad esempio, le sentenze 129/2025, 215/2023 e 1851/2021 di questa Corte) secondo cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se la somma mutuata sia versata su un deposito cauzionale o altrimenti vincolata fino all'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (così Cass. ord. 9229/2022, la quale ha riconosciuto natura di titolo esecutivo ad un mutuo documentato da atto pubblico contenente la quietanza della consegna della somma mutuata mediante ordine di versamento e contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante fino all'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari, sottolineando come “quest'ultima pattuizione non determina affatto un'erogazione fittizia o una consegna della somma soltanto apparente, bensì, in esito ad una traditio dell'importo mutuato attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, una immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale”; nello stesso senso, più recentemente, Cass. ord. 5654/2023).
5.4 L'arresto appena ricordato richiama, a sostegno del principio affermato, ulteriori precedenti, concernenti fattispecie analoghe, ed in particolare Cass. 38331/2021, relativa a clausole negoziali contenute in un contratto di mutuo per le quali la mutuataria aveva riconsegnato, tramite note contabili, la somma mutuata alla mutuante, con il successivo pattuito ritrasferimento delle somme all'istituto bancario per la loro costituzione in deposito cauzionale infruttifero in attesa del definitivo svincolo delle stesse;
Cass. ord. 38884/2021, riguardante un caso in cui “la somma era stata messa a disposizione del mutuatario, che ne aveva rilasciato quietanza di saldo, anche se poi parte di essa era stata vincolata a deposito infruttifero a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario, deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca”; Cass. ord. 25632/2017, concernente anch'essa una fattispecie per molti versi analoga alla presente.
Sulla scia di quanto sopra, la Suprema Corte ha quindi ripetutamente precisato che “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. In particolare questa Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n.
5921/2023, in parte motiva). 5.5 Ora, tornando al caso di specie, va evidenziato che l'effettiva erogazione della somma il 29.01.2013, contestualmente alla stipulazione per atto pubblico del mutuo fondiario, risulta dall'art. 1 del contratto, ove si legge: “La Banca […] concede a titolo di mutuo fondiario … alla parte mutuataria che accetta, rilasciandone quietanza, la somma di € 320.000,00, all'interesse determinato ai sensi del successivo art. 2, ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge, dal presente contratto e dal Capitolato di Patti e
Condizioni Generali che si allega sotto la lettera “C” […]. L'importo del mutuo, al netto dell'imposta sostitutiva […], viene depositato, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, dalla parte mutuataria presso la Banca, che la metterà nuovamente a disposizione, non appena risulteranno regolarmente espletate le formalità ipotecarie che assistono
l'operazione e la parte dia, entro il termine di 90 giorni, prorogabili a scelta insindacabile della Banca la prova dell'avverarsi delle seguenti condizioni […]”.
Da quanto sopra, emerge dunque che:
- si è verificata l'uscita del denaro dal patrimonio della e l'acquisizione della CP_1
somma nel patrimonio della mutuataria, configurandosi l'effettiva erogazione dei fondi per il quale quest'ultima ha rilasciato quietanza;
- il deposito cauzionale è intervenuto in un momento successivo alla stipula del contratto di mutuo, sebbene contestuale allo stesso, il che presuppone in capo al mutuatario la disponibilità giuridica della somma erogata.
5.6 Diversamente da quanto argomentato dall'appellante, dunque, la “riconsegna” alla
Banca della somma mutuata presuppone necessariamente che la società mutuataria ne abbia acquisito perlomeno la giuridica disponibilità, così realizzandosi il perfezionamento del contratto di mutuo (Cass. 1945/1999).
Per vero, la previsione di “indisponibilità” temporanea della somma medesima non condiziona, né differisce la “erogazione” dell'importo mutuato, ma semplicemente priva la mutuataria della sola disponibilità materiale della somma ed è conseguenza del vincolo sulla stessa impresso dalla mutuataria medesima mediante la sua costituzione in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni accessorie poste a suo carico. Costituzione che, peraltro, non sarebbe stata né necessaria, né giuridicamente possibile se alla non fosse stata conferita la disponibilità Parte_1
giuridica della somma e che, pertanto, lungi dall'escludere, conferma come l'atto pubblico in esame documenti un mutuo perfezionatosi mediante traditio e sia idoneo a costituire titolo esecutivo in relazione alle obbligazioni restitutorie e di pagamento degli interessi con esso assunto dalla mutuataria. 5.7 Per quanto sopra, il gravame deve sul punto essere respinto, non potendo condividersi – alla luce delle plurime pronunce sopra citate – l'indirizzo espresso da Cass.
12007/2024 citata dall'appellante, allo stato isolata e smentita dai principi ribaditi nei recenti arresti Cass. SU 5968/2025 e Cass. SU 5841/2025.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
6. L'appellante impugna altresì la sentenza laddove la stessa non ha dichiarato la nullità del precetto per vizio formale dell'atto in assenza della dichiarazione ex art. 50 TUB, così motivando: “…deve al riguardo osservarsi, in primo luogo, come nessuna norma prevede che un precetto di pagamento del saldo debitore di un contratto di mutuo fondiario sia nullo (ovvero indeterminato nella pretesa pecuniaria) se non accompagnato dall'estratto di saldaconto di cui all'art. 50 TUB […]; inoltre, il richiamo a tale norma è del tutto eccentrico rispetto alla vicenda negoziale di cui è causa, posto che - come sopra evidenziato – la norma da ultimo citata si limita a dettare una disciplina processuale “di favore” per gli istituti di credito, consentendo loro di allegare alla domanda monitoria di pagamento del debito da rapporto bancario un unico documento (il saldaconto), in luogo della intera documentazione relativa a tutta la durata del rapporto”.
6.1 A parere dell'appellante, la nel notificare l'atto di mutuo munito della formula CP_1
esecutiva unitamente all'atto di precetto, avrebbe omesso di certificare nelle modalità di cui all'art. 50 TUB l'entità del debito azionato, rendendo in tal modo incerto ed indeterminato il quantum dovuto e limitando altresì il diritto di difesa dell'opponente, impossibilitata a muovere specifiche contestazioni in merito al debito in essere.
6.2 Anche detto motivo – che si risolve in una mera manifestazione di dissenso delle affermazioni del primo giudice, invocando una diversa valutazione delle argomentazioni difensive dell'appellante – è infondato.
6.3 Come correttamente rilevato dal Tribunale, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 50
TUB è del tutto fuorviante, atteso che laddove il credito azionato tragga origine, come nel caso di specie, da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova (cfr. tra le tante Cass. SU
13533/2001 e Cass. 826/2015). La richiamata norma, difatti, trae origine dalla necessità di fotografare i saldi negativi di conto corrente che la banca intenda azionare in via monitoria, in relazione a rapporti che per definizione sono aperti e suscettibili di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che si caratterizzano per un'obbligazione restitutoria fissa e predefinita, sebbene frazionata nel tempo.
Pertanto, con la produzione del contratto di mutuo la banca ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dato sufficiente prova degli elementi costitutivi della domanda di restituzione delle somme concesse a mutuo e dei relativi interessi.
A fronte di tale prova documentale, l'originaria opponente aveva l'onere di contestare in maniera specifica l'ammontare del credito affermato dalla banca e fornire la prova dei tempestivi pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento, cosa nei fatti mai avvenuta.
Posto quanto sopra, va in ogni caso rimarcato – come già fatto nella sentenza gravata – che la banca opposta ha, ad ogni buon conto, provveduto a produrre il citato estratto salda conto certificato ex art. 50 TUB (mai contestato da , dovendosi altresì Parte_1
stigmatizzare che “…l'esame del contenuto del precetto e del titolo negoziale ivi richiamato e ad esso allegato (unitamente al piano di ammortamento e alle condizioni generali del contratto) - precetto che richiamava la lettera del 3.6.19 della alla CP_1
mutuataria di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine - consente di ritenere identificate sin dall'origine le ragioni e l'ammontare, sia in linea capitale, sia in linea di interessi, del debito imputato al precettato (cfr. il precetto, in cui si indicava che l'esposizione debitoria maturata in virtù del predetto mutuo, risultava determinata come segue, e precisamente: “€ 207.761,00, quale capitale residuo;
€. 759,32 rateo interessi;
rate scadute (50) quota capitale €. 75.972,28; interessi su rate scadute al 29.10.19 €.
48.130,65; interessi di mora e spese su rate scadute €. 13.323,39”; cfr. l'elencazione analitica - contenuta nella lettera del 3.6.19, richiamata nel precetto e regolarmente recapitata ai debitori - dell'ammontare, a detta data, del debito, con specificazione dell'importo del debito residuo, del numero delle rate scadute e non pagate, della quota di interessi maturati sulle rate scadute, dell'ammontare degli interessi sulle rate in scadenza, degli interessi di mora e delle spese sulle rate scadute)”.
Il motivo, in conclusione, va rigettato.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO 7. Per analoghe ragioni deve essere rigettato anche il motivo di gravame – strettamente connesso a quello sopra esaminato – con il quale impugna la sentenza nella Parte_1
parte in cui questa (dopo aver rammentato i principi giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere probatorio) afferma che “Inoltre, all'atto della costituzione nel presente giudizio, la parte opposta ha prodotto un estratto conto analitico dell'andamento del rapporto e della situazione debitoria in esso maturata (cfr. la produzione n 10) Per contro, la non ha mosso alcuna contestazione, tanto Parte_1
meno specifica, alle circostanziate risultanze (in punto di capitale e di interessi) del predetto estratto conto”.
7.1 Sul punto, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Banca opposta non ha fornito prova dell'invio ex art. 119 TUB degli estratti conto relativi ai conti correnti intrattenuti tra le parti nel periodo di accensione del mutuo, dai quali poter ricavare le operazioni di incasso che la società effettuava tramite il sistema Cont POS e che, a parere della Sirio, la avrebbe arbitrariamente imputato a parziale estinzione del mutuo. In sostanza, le rate riportate nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo avrebbero costituito una “simulazione contrattuale”, poiché era lo stesso istituto di credito che veicolava i versamenti ricevuti tramite il citato POS sul rapporto di mutuo, senza rendicontare la cliente sull'andamento del rapporto e, pertanto, non ponendo la mutuataria nella condizione di poter verificare la corretta imputazione degli importi ad estinzione delle rate.
7.2 Tali rilievi sono inconferenti e comunque infondati.
In disparte il fatto che gli stessi fanno riferimento a rapporti bancari diversi dal mutuo fondiario oggetto di causa, è sufficiente rammentare che dalla erogazione della somma mutuata discende direttamente l'obbligo del mutuatario di restituzione delle somme che il creditore alleghi non essere state restituite e, di conseguenza, anche l'onere di dimostrare i fatti estintivi dell'altrui diritto, generando così un'inversione degli oneri probatori.
Tuttavia, l'onere del debitore di provare di aver restituito la somma data a mutuo prescinde completamente dalla produzione degli estratti conto invocata dall'odierna appellante (peraltro, in relazione a conti correnti menzionati in via del tutto generica e di cui non viene fornito alcun principio di prova), dovendo il mutuatario eccepire fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa;
in altre parole, il debitore deve provare di aver restituito in tutto o in parte la somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa qualificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore,
e ciò a prescindere dal valore probatorio dell'estratto conto certificato.
Nel caso di specie, di contro, l'originaria opponente si è limitata a contestazioni del tutto generiche circa il rilievo probatorio dell'estratto conto certificato di cui al doc. 10 di parte appellata, ma non ha mai contestato il debito in linea capitale, né ha mai offerto un conteggio alternativo dal quale desumere con maggior precisione l'entità del credito maturato per capitale residuo e rate insolute, tenuto conto dei giorni di ritardo nei pagamenti, venendo dunque meno all'onere su di sé gravante ex art. 2697 c.c.
E a nulla può valere l'asserito omesso invio degli estratti di conto corrente da parte dell'istituto mutuante perché, se è vero che il D.Lgs. 385/1993 impone alle banche di consegnare copia del contratto al cliente (art. 117) e la trasmissione di comunicazioni periodiche in merito allo svolgimento del rapporto (art. 119), è altrettanto vero che il cliente, qualora deduca di non aver mai ricevuta detta documentazione o di averla persa, ha a disposizione uno specifico strumento per procurarsela prima di agire in giudizio, inoltrando l'apposita richiesta stragiudiziale di cui all'art. 119 TUB ovvero, nel caso quest'ultima rimanga inevasa, facendo ricorso agli strumenti di tutela giudiziaria ordinari, sommari o cautelari.
QUINTO MOTIVO DI APPELLO.
8. L'appellante impugna, poi, la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'infondatezza della doglianza volta a sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza, sulla scorta del fatto che il TAEG/ISC iniziale pattuito in contratto (5,842%) risulterebbe inferiore rispetto a quello concretamente applicato pari al 5,9142%.
Sul punto, il giudice di prime cure ha così motivato: “Infatti, al riguardo è sufficiente osservare che - a prescindere dalla questione “in fatto” della veridicità o meno
Pa dell'assunto della debitrice in ordine alla erroneità dell' indicato in contratto, rispetto
a quello effettivo - nessuna sanzione di nullità può essere invocata, in diritto, nella specie.
Una simile sanzione, infatti, è stata prevista dal Legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'articolo 125 - bis comma 6 del T.U.B., il quale espressamente prevede che, ove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a Pa quelli effettivamente computati nell ) sono da considerarsi nulle. Al di fuori (come nella specie) dei contratti di credito al consumo, “la violazione dell'obbligo di informativa in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del primo contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi tutt'al più, quale fonte di responsabilità precontrattuale dell'intermediario a fini risarcitori” (cfr. Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233;
Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 26.10.2017).
Infatti, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
Per contro, nella specie la opponente non ha esercitato alcuna azione di responsabilità precontrattuale, né tanto meno ha dedotto, dimostrato e domandato il ristoro del danno da interesse contrattuale negativo, ossia l'unica forma di pregiudizio giuridicamente rilevante che può conseguire alla predetta fattispecie di responsabilità”.
8.1 L'appellante, richiamando giurisprudenza di merito a supporto, insiste nel ritenere che vi sarebbe un discostamento tra il TAEG/ISC pattuito in contratto e quello concretamente applicato, con conseguente difetto di trasparenza e non determinabilità del tasso di interesse per violazione degli artt. 1346 c.c., art. 117 TUB, art. 6 delibera
CICR del 09.02.2000 e della delibera CICR del 04.03.2003, oltre che della circolare BDI
229/1999.
8.2 Sul punto, la decisione del primo giudice deve trovare conferma, in quanto corretta sul piano giuridico.
L'affermata difformità tra TAEG/ISC indicato nel contratto e quello “reale” non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB e non è sanzionata se non a titolo di responsabilità precontrattuale, ovvero nelle ipotesi (nella fattispecie non configurabili, cfr. lettera f della premessa del contratto di mutuo: “la parte mutuataria non riveste la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 6.9.2005”) di cui agli artt. 122, c. 1, lettere a), e) ed f), e 125 bis, c. 6, TUB (credito al consumo). Nello specifico, va considerato che il c.d. TAEG (o ISC) al quale l'appellante fa riferimento non è un tasso propriamente detto, ma un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, sicché la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Il TAEG non è dunque una "condizione economica", bensì un mero strumento informativo previsto dal legislatore per favorire la trasparenza degli istituti di credito nei confronti dei clienti.
Proprio in considerazione della natura e della funzione meramente informativa di tale indicatore, la giurisprudenza assolutamente prevalente ne esclude la rilevanza ex art. 117 TUB e, conseguentemente, esclude l'applicabilità del tasso sostitutivo in ipotesi di eventuale discrasia (cfr. Cass. 39169/2021, secondo cui: "In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.l.gs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”; in senso conforme, più recentemente, Cass. 25199/2024).
Il riferimento normativo all'art. 117 TUB da parte dell'appellante è pertanto inconferente, atteso che alla dedotta divergenza tra ISC contrattuale e ISC effettivo non può in ogni caso seguire l'applicazione della previsione sanzionatoria dettata dall'art. 117, comma 6, TUB - a mente del quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati" - non rientrando la fattispecie in esame in alcuna delle due categorie previste da detta disposizione, e segnatamente non nella prima, in quanto non vi è alcun rinvio agli usi, e nemmeno nella seconda in quanto il TAEG/ISC
(che rappresenta il costo totale del finanziamento) non può essere classificato, né come prezzo, né come tasso, né come condizione. In definitiva, quindi, il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 117, comma 6, TUB non
è applicabile all'Indicatore Sintetico di Costo, che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Non da ultimo, va poi aggiunto che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_5
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (entrato in vigore effettivamente solo nel 2010) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
In conclusione, l'unica "sanzione" astrattamente configurabile per l'ipotesi in cui ricorra la discrepanza in esame va ricondotta nell'ambito della responsabilità precontrattuale,
e in particolare in quella da errata informazione, con conseguente impossibilità di stipulare un analogo, ma più vantaggioso, contratto di mutuo con altro operatore finanziario, danno, quest'ultimo, che non è stato però né allegato, né provato.
SESTO MOTIVO DI APPELLO.
9. Con ulteriore motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza laddove Parte_1
è stata esclusa l'usura oggettiva pattizia sia nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto, sia nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario.
9.1 Il Tribunale ha ritenuto infondata la questione sollevata dall'opponente rilevando che:
- ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura non è possibile sommare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, perché quest'ultima non costituisce una remunerazione a favore della banca, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi;
- la disciplina antiusura non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. Su tali premesse, ha quindi statuito che “Più in generale, la denunzia di usurarietà sollevata dalla opponente (sulla base della propria perizia di parte) si fonda – attraverso la pretesa di computo e di cumulo di commissioni, spese, penali, etc. e di tutti i costi del credito, ex art. 644 c.p. (ivi espressamente richiamato) - su un metodo di calcolo del TEG dichiaratamente (oltre che sostanzialmente) contrario a quello individuato dalle circolari della Banca d'Italia e legittimato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. E infatti noto che detto cumulo è contrario ai dettami della Banca d'Italia e al prima menzionato principio di simmetria […]”, rigettando infine la richiesta di CTU invocata dall'opponente, poiché basata su una denuncia di usurarietà fondata su presupposti erronei e non rispettosi dei criteri di calcolo del TEG e che, per tali motivi, si sarebbe rivelata esplorativa.
9.2 L'appellante – richiamando a supporto numerose pronunce di merito e sulla premessa che il proprio consulente di parte aveva evidenziato un tasso di interesse pari al 11,2892%, superiore al tasso soglia di riferimento del 9,0750% – contesta dette motivazioni asserendo, in estrema sintesi, che: la penale pattuita per l'estinzione anticipata volontaria del mutuo deve essere computata nella rilevazione del TEGM ai fini della verifica di usurarietà, al pari di ogni altro costo, anche solo potenziale;
in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, il tasso di interesse effettivo globale corrisponde nel caso di specie al 9,7106%, superiore al tasso soglia di riferimento, avendo la illegittimamente preteso il pagamento di una penale CP_1
commisurata al capitale residuo del mutuo, che ha comportato un incremento del tasso effettivo applicato dalla mutuante. Avendo, dunque, la oggi appellata convenuto CP_1
interessi usurari, le relative clausole andrebbero ritenute nulle e gli interessi non dovuti.
9.3 Anche in tal caso, motivo è infondato, dovendosi condividere il ragionamento seguito dal giudice di prime cure.
9.3.1 Quanto al primo profilo, va difatti ribadito che la c.d. commissione di estinzione anticipata costituisce unicamente il corrispettivo del diritto potestativo attribuito al mutuatario, in ragione del quale quest'ultimo può compiere il recesso oneroso dalla relazione negoziale, giusta il disposto della norma generale di cui al terzo comma dell'art. 1373 c.c. e della norma particolare di cui al primo comma dell'art. 40 TUB.
Essa, dunque, non presenta alcuna correlazione causale con la concessione del credito
(anzi, presuppone logicamente che il credito sia già erogato), sì da non poter essere inclusa nelle spese contemplate dalla norma di cui al quinto comma dell'art. 644 c.p. In altri e più compiuti termini, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”
(così, Cass. 7352/2022; Cass. ord. 23866/2022; conf. la più recente Cass. 18497/2024).
9.3.2 Quanto al secondo profilo, va analogamente precisato che non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi. Proprio per l'ontologica differenza che sussiste tra essi, gli interessi moratori, aventi natura risarcitoria, vanno esclusi dalla rilevazione del TEG, giusta il primo comma dell'art. 2 della L. 108/1996, in quanto economicamente "neutri" e non lucrativi, rispetto al patrimonio del soggetto al cui favore (nel caso di inadempimento) sono pattuiti e non possono, dunque, essere sussunti in quella globalità del costo del finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità esclude, dunque, fermamente la possibilità, al fine di vagliare la violazione della normativa antiusura, di operare una sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse di mora, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante (e da quanto riportato nei calcoli della consulenza tecnica allegata), le cui argomentazioni appaiono pertanto giuridicamente insostenibili, poiché fondate su modalità di calcolo che non hanno mai ricevuto l'avallo della Suprema Corte, che, anzi, si è più volte pronunciata in senso contrario (Cass. SU 19597/2020; Cass. 27442/2018).
Va, in conclusione, richiamato il principio di diritto alla stregua del quale: “La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori
(e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. ord. 14214/2022).
SETTIMO MOTIVO DI APPELLO.
10. Da ultimo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha declinato la richiesta di CTU da essa formulata statuendo che “Né, in presenza di una denunzia di usurarietà fondata su presupposti erronei e non rispettosi dei criteri di calcolo del TEG, sarebbe legittimo il ricorso ad una CTU per “scoprire” la eventuale usurarietà del rapporto (cfr. cfr. Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597, in tema di distribuzione dell'onere della prova in tema di usura bancaria)”.
10.1 Sostiene la (reiterando in tal senso la propria richiesta anche nel presente Pt_1
grado di giudizio) che tale mezzo di prova andava ammesso, anche in considerazione del fatto che la propria CTP aveva evidenziato plurimi superamenti del tasso soglia di usura ed ulteriori profili di irregolarità del contratto, sì da non poter ritenere la CTU esplorativa.
10.2 Anche in tal caso, le doglianze mosse dall'appellante non possono essere condivise.
L'evidente infondatezza delle ragioni sollevate in giudizio dall'originaria opponente, difatti, rende palesemente ininfluente e meramente esplorativa l'invocata CTU, anche in considerazione del fatto che non ricorre alcuna esigenza di effettuare accertamenti involgenti valutazioni tecniche, stante la natura prettamente giuridica delle questioni prospettate (rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del cosiddetto tasso soglia;
effetti della ritenuta nullità per usura della clausola contrattuale attenente alla determinazione degli interessi moratori;
cfr. sul punto Cass. 18525/2024).
11. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai compensi medi delle cause di valore corrispondente a quello dell'atto di precetto dell'importo complessivo di € 346.567,74.
13. Il rigetto del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a rifondere alla Parte_1 [...]
Controparte_1
a mutualità prevalente, in persona del l.r.p.t., le spese del grado, che liquida
[...]
in € 20.119,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER IA EL CO AL LO