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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1491 / 2016 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
La Giudice, dott.ssa Simona Graziuso,
premesso che l'udienza del 25/9/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1491/2016 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f:: ) rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Manlio Speciale
ATTORE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gennaro CP_1
Carlucci
1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/5/2016 ha convenuto in Parte_1
giudizio rappresentando: CP_1
- che in data 12 agosto 2015 alle ore 07.30 circa, l'autovettura marca Ford modello
Max targata E W000ZE, di sua proprietà, mentre era parcheggiata in località Lido
Sant'Angelo a Rossano (Cs), era stata danneggiata per effetto di un violento nubifragio che si era abbattuto sulla zona;
- che il nubifragio aveva causato, in particolare, l'allagamento dell'abitacolo e del vano motore cagionando danni sia all'interno che al motore e all'impianto elettrico della vettura, quantificabili in € 16.641,42, come da preventivo prodotto in atti;
- di aver subito, inoltre, danni da fermo tecnico, essendo stato privato della possibilità di utilizzo della vettura, dovendone, tuttavia, sostenere i costi di gestione (pagamento della tassa di circolazione per € 249,92 e del premio assicurativo per i mesi di inutilizzo, pari € a 156,50), oltre che il danno non patrimoniale per il patimento subito per l'impossibilità di utilizzo del veicolo;
- di aver denunciato il sinistro all – con la quale aveva stipulato CP_1
contratto di assicurazione n. 075613420 a copertura anche del rischio per gli eventi naturali – al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti e di aver ottenuto il pagamento della somma di € 7.290,00, da lui trattenuta e a titolo di acconto sul maggior importo dovuto per tutti i danni sofferti, come comunicato alla convenuta con missiva dell'11/9/2015;
- che le richieste di ristoro del maggior danno erano rimaste prive di riscontro e che anche l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare il diritto di , in virtù del contratto di assicurazione stipulato in data Parte_1
31.10.2014, polizza n. 075613420, al risarcimento integrale da parte della CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali subiti a causa del sinistro del 12.08.2015 e per cui è causa, per come dedotto nella narrativa che precede e, per l'effetto, 2) condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro del 12.08.2015 e per cui è Parte_1
2
causa, determinati in euro 9.351,42 per danni materiali, euro 406,42 per danno emergente, oltre ai danni non patrimoniali da liquidare in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 Cod. Civ., o ad ogni modo, al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e\o ritenuta di giustizia, oltre su tutto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal momento del verificarsi del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
La convenuta costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e ha chiesto al Tribunale di “a) in via preliminare, rigettare la domanda di garanzia e manleva spiegata dal sig. , previa Parte_1 declaratoria dell'inoperatività della copertura assicurativa ovvero in conformità alle condizioni generali di contratto e delle condizioni di assicurazione:
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore.
Contenere l'eventuale condanna nei confronti della società nei limiti di CP_1
cui alla comparsa di risposta ovvero ritenere congrua la somma già corrisposta con ogni conseguenza, in ogni caso, in ordine alle spese.”
L'istruttoria è stata esperita mediante produzioni documentali e prova per testi.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Deve rilevarsi che è incontestato tra le parti che a seguito del nubifragio verificatosi in data 12 agosto 2015 in Rossano (Cs), l'autovettura marca Ford modello Max targata
EW000ZE, di proprietà dell'attore, abbia subito danni;
non sono oggetto di controversia, inoltre, la vigenza e operatività della copertura assicurativa per “eventi naturali”.
La controversia concerne, invece, l'entità dei danni lamentati.
Il Tribunale ritiene che alla luce delle complessive risultanze processuali, l'esistenza di danni causalmente riconducibili al nubifragio nei termini di cui in citazione possa ritenersi provata per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
L'istruttoria orale assunta mediante l'escussione dei testi di parte attrice
[...]
, e ) consente di ritenere provati i danni subiti dal CP_2 CP_3 CP_4 veicolo di proprietà dell'attore a seguito dell'allagamento della vettura causato dal nubifragio, avendo tutti i testimoni riferito che per effetto dell'occorso l'automobile era rimasta piena di acqua e fango, sia nell'abitacolo che nel motore.
3
L'attore ha, inoltre, prodotto in atti un preventivo del 01/10/2015 della GI
, officina convenzionata , nel quale sono puntualmente individuati CP_5 CP_6
i danni subiti dall'autovettura, nonché le attività necessarie per la riparazione dei predetti danni, le ore di manodopera occorrenti, i pezzi di ricambio e i relativi costi;
il teste , responsabile tecnico della predetta officina , dopo aver riferito CP_4 che l'automobile era arrivata in officina piena di acqua e fango sia nel vano motore che nell'abitacolo, ha confermato di aver redatto il predetto preventivo con l'indicazione dei pezzi di ricambio e delle ore di manodopera necessarie per la riparazione.
A fronte della predetta produzione documentale, la convenuta non ha specificatamente contestato l'entità e la quantificazione dei danni lamentati dall'attore; sul punto, quanto all'efficacia probatoria dei preventivi, va rammentato che al fine della valutazione e liquidazione dei danni, i preventivi di spesa, con l'indicazione specifica dei prezzi dei lavori e delle merci, possono essere utilizzati dal giudice del merito come elementi di prova per la formazione del suo convincimento
(Cass. Civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24237 del 2017, Cass. Civ Sez. 3, Sentenza n.
4990 del 2008, che richiamano Cass. Civ. 28 novembre 1975, n. 3982 e Cass. Civ.
19 gennaio 1995, n. 591).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in assenza di specifica contestazione sulla sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, gli stessi possano essere liquidati nell'importo indicato nel detto preventivo come necessario per l'eliminazione dei pregiudizi di sicuro accertamento, nella misura ivi stimata, che risulta congrua rispetto ai prezzi medi di mercato per l'acquisto dei pezzi di ricambio nonché dei costi medi della manodopera nel settore.
Il Tribunale ritiene che anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da fermo tecnico possa trovare accoglimento;
l'attore ha chiesto in particolare la refusione delle spese sostenute per pagamento della tassa di circolazione per €
249,92 e del premio assicurativo per i mesi di inutilizzo, pari € a 156,50, il cui pagamento emerge dai documenti in atti.
Deve quindi essere risarcito il danno patrimoniale da fermo tecnico, patito dall'attore a causa della impossibilità di utilizzo dell'autoveicolo che durante la sosta forzata ha costituito una fonte di spesa in relazione agli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione (Cassazione civile sez. III, 13/08/2015, n.16803).
4
L'ulteriore domanda proposta dall'attore avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali da fermo tecnico deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 2059 c.c., non essendo il risarcimento previsto dalla legge e non sussistendo nella specie la lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (cfr.: Cass. Civ. s.u.. n. 26972 dell'11/11/2008).
A quanto premesso consegue che , avendo subito danni per € Parte_1
17.047,84 (€ 16.641,42 + € 249,92 + € 156,50) ha diritto, tenuto conto della previsione contrattuale del 10% di scoperto sul danno, a un indennizzo pari a €
15.343,06.
Ciò posto, va rilevato che nella fase stragiudiziale la ha già corrisposto CP_1 all'attore a titolo di risarcimento del danno € 7.290,00, importo che va sottratto dal predetto credito.
L'attore ha quindi diritto al pagamento a titolo di indennizzo della residua somma di €
8.053,06, che deve essere rivalutata all'attualità, atteso che “in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015).
Devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto che vanno calcolati:
a) per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto sull'intero capitale;
b) per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla definitiva liquidazione solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
5
Gli interessi compensativi, inoltre, secondo l'insegnamento delle predette Sezioni
Unite decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
A quanto premesso consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore di € 8.053,06, oltre accessori come in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della convenuta.
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 le spese del giudizio sono determinate, già ridotte in € 3.000,00 (fase di studio: € 700,00; fase introduttiva: €
500,00; fase istruttoria: € 900,00; fase decisionale: € 900,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1491/2016 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. CONDANNA al pagamento in favore di di € CP_1 Parte_1
8.053,06, oltre accessori come in motivazione;
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 271,70 per esborsi, € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Manlio Speciale, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in data 18/01/2025.
6
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
7
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
La Giudice, dott.ssa Simona Graziuso,
premesso che l'udienza del 25/9/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1491/2016 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f:: ) rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Manlio Speciale
ATTORE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gennaro CP_1
Carlucci
1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/5/2016 ha convenuto in Parte_1
giudizio rappresentando: CP_1
- che in data 12 agosto 2015 alle ore 07.30 circa, l'autovettura marca Ford modello
Max targata E W000ZE, di sua proprietà, mentre era parcheggiata in località Lido
Sant'Angelo a Rossano (Cs), era stata danneggiata per effetto di un violento nubifragio che si era abbattuto sulla zona;
- che il nubifragio aveva causato, in particolare, l'allagamento dell'abitacolo e del vano motore cagionando danni sia all'interno che al motore e all'impianto elettrico della vettura, quantificabili in € 16.641,42, come da preventivo prodotto in atti;
- di aver subito, inoltre, danni da fermo tecnico, essendo stato privato della possibilità di utilizzo della vettura, dovendone, tuttavia, sostenere i costi di gestione (pagamento della tassa di circolazione per € 249,92 e del premio assicurativo per i mesi di inutilizzo, pari € a 156,50), oltre che il danno non patrimoniale per il patimento subito per l'impossibilità di utilizzo del veicolo;
- di aver denunciato il sinistro all – con la quale aveva stipulato CP_1
contratto di assicurazione n. 075613420 a copertura anche del rischio per gli eventi naturali – al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti e di aver ottenuto il pagamento della somma di € 7.290,00, da lui trattenuta e a titolo di acconto sul maggior importo dovuto per tutti i danni sofferti, come comunicato alla convenuta con missiva dell'11/9/2015;
- che le richieste di ristoro del maggior danno erano rimaste prive di riscontro e che anche l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare il diritto di , in virtù del contratto di assicurazione stipulato in data Parte_1
31.10.2014, polizza n. 075613420, al risarcimento integrale da parte della CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali subiti a causa del sinistro del 12.08.2015 e per cui è causa, per come dedotto nella narrativa che precede e, per l'effetto, 2) condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro del 12.08.2015 e per cui è Parte_1
2
causa, determinati in euro 9.351,42 per danni materiali, euro 406,42 per danno emergente, oltre ai danni non patrimoniali da liquidare in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 Cod. Civ., o ad ogni modo, al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e\o ritenuta di giustizia, oltre su tutto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal momento del verificarsi del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
La convenuta costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e ha chiesto al Tribunale di “a) in via preliminare, rigettare la domanda di garanzia e manleva spiegata dal sig. , previa Parte_1 declaratoria dell'inoperatività della copertura assicurativa ovvero in conformità alle condizioni generali di contratto e delle condizioni di assicurazione:
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore.
Contenere l'eventuale condanna nei confronti della società nei limiti di CP_1
cui alla comparsa di risposta ovvero ritenere congrua la somma già corrisposta con ogni conseguenza, in ogni caso, in ordine alle spese.”
L'istruttoria è stata esperita mediante produzioni documentali e prova per testi.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Deve rilevarsi che è incontestato tra le parti che a seguito del nubifragio verificatosi in data 12 agosto 2015 in Rossano (Cs), l'autovettura marca Ford modello Max targata
EW000ZE, di proprietà dell'attore, abbia subito danni;
non sono oggetto di controversia, inoltre, la vigenza e operatività della copertura assicurativa per “eventi naturali”.
La controversia concerne, invece, l'entità dei danni lamentati.
Il Tribunale ritiene che alla luce delle complessive risultanze processuali, l'esistenza di danni causalmente riconducibili al nubifragio nei termini di cui in citazione possa ritenersi provata per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
L'istruttoria orale assunta mediante l'escussione dei testi di parte attrice
[...]
, e ) consente di ritenere provati i danni subiti dal CP_2 CP_3 CP_4 veicolo di proprietà dell'attore a seguito dell'allagamento della vettura causato dal nubifragio, avendo tutti i testimoni riferito che per effetto dell'occorso l'automobile era rimasta piena di acqua e fango, sia nell'abitacolo che nel motore.
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L'attore ha, inoltre, prodotto in atti un preventivo del 01/10/2015 della GI
, officina convenzionata , nel quale sono puntualmente individuati CP_5 CP_6
i danni subiti dall'autovettura, nonché le attività necessarie per la riparazione dei predetti danni, le ore di manodopera occorrenti, i pezzi di ricambio e i relativi costi;
il teste , responsabile tecnico della predetta officina , dopo aver riferito CP_4 che l'automobile era arrivata in officina piena di acqua e fango sia nel vano motore che nell'abitacolo, ha confermato di aver redatto il predetto preventivo con l'indicazione dei pezzi di ricambio e delle ore di manodopera necessarie per la riparazione.
A fronte della predetta produzione documentale, la convenuta non ha specificatamente contestato l'entità e la quantificazione dei danni lamentati dall'attore; sul punto, quanto all'efficacia probatoria dei preventivi, va rammentato che al fine della valutazione e liquidazione dei danni, i preventivi di spesa, con l'indicazione specifica dei prezzi dei lavori e delle merci, possono essere utilizzati dal giudice del merito come elementi di prova per la formazione del suo convincimento
(Cass. Civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24237 del 2017, Cass. Civ Sez. 3, Sentenza n.
4990 del 2008, che richiamano Cass. Civ. 28 novembre 1975, n. 3982 e Cass. Civ.
19 gennaio 1995, n. 591).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in assenza di specifica contestazione sulla sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, gli stessi possano essere liquidati nell'importo indicato nel detto preventivo come necessario per l'eliminazione dei pregiudizi di sicuro accertamento, nella misura ivi stimata, che risulta congrua rispetto ai prezzi medi di mercato per l'acquisto dei pezzi di ricambio nonché dei costi medi della manodopera nel settore.
Il Tribunale ritiene che anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da fermo tecnico possa trovare accoglimento;
l'attore ha chiesto in particolare la refusione delle spese sostenute per pagamento della tassa di circolazione per €
249,92 e del premio assicurativo per i mesi di inutilizzo, pari € a 156,50, il cui pagamento emerge dai documenti in atti.
Deve quindi essere risarcito il danno patrimoniale da fermo tecnico, patito dall'attore a causa della impossibilità di utilizzo dell'autoveicolo che durante la sosta forzata ha costituito una fonte di spesa in relazione agli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione (Cassazione civile sez. III, 13/08/2015, n.16803).
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L'ulteriore domanda proposta dall'attore avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali da fermo tecnico deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 2059 c.c., non essendo il risarcimento previsto dalla legge e non sussistendo nella specie la lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (cfr.: Cass. Civ. s.u.. n. 26972 dell'11/11/2008).
A quanto premesso consegue che , avendo subito danni per € Parte_1
17.047,84 (€ 16.641,42 + € 249,92 + € 156,50) ha diritto, tenuto conto della previsione contrattuale del 10% di scoperto sul danno, a un indennizzo pari a €
15.343,06.
Ciò posto, va rilevato che nella fase stragiudiziale la ha già corrisposto CP_1 all'attore a titolo di risarcimento del danno € 7.290,00, importo che va sottratto dal predetto credito.
L'attore ha quindi diritto al pagamento a titolo di indennizzo della residua somma di €
8.053,06, che deve essere rivalutata all'attualità, atteso che “in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015).
Devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto che vanno calcolati:
a) per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto sull'intero capitale;
b) per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla definitiva liquidazione solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
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Gli interessi compensativi, inoltre, secondo l'insegnamento delle predette Sezioni
Unite decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
A quanto premesso consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore di € 8.053,06, oltre accessori come in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della convenuta.
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 le spese del giudizio sono determinate, già ridotte in € 3.000,00 (fase di studio: € 700,00; fase introduttiva: €
500,00; fase istruttoria: € 900,00; fase decisionale: € 900,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1491/2016 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. CONDANNA al pagamento in favore di di € CP_1 Parte_1
8.053,06, oltre accessori come in motivazione;
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 271,70 per esborsi, € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Manlio Speciale, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in data 18/01/2025.
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La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
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