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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2590 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.ta in Cesa (CE) alla via G. Verdi n. 14, presso lo studio dell'avv.
[...]
Antonio Emanuele Oliva, dal quale è rapp.ta e difesa per procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE contumace
PM in sede
Interventore ex lege
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.3.2022 premesso di essere stata Parte_1
sposata con , dal quale ha avuto due figli, entrambi tuttora Controparte_1
minorenni, ha chiesto - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con affido esclusivo dei minori a sé, contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente nella misura di euro 500 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, assegno unico al 100% a proprio favore.
Il resistente, pur regolarmente citato, non si costituiva.
All'udienza del 21.3.2023 il Presidente, preso atto della mancata comparizione del resistente, si riservava di provvedere e, a scioglimento della riserva, confermava le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione che per l'affido, disposto in forma esclusiva in favore della ricorrente. Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Il GI, dichiarata la contumacia dl resistente, raggiunto da notifica regolare ex art. 143 c.p.c., disponeva, d'ufficio, in ragione della domanda di affido esclusivo, approfondimenti sullo stato dei minori a mezzo dei SS competenti.
All'esito del deposito della relazione relativa al detto accertamento, con ordinanza del 17.9.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Pm, in data 23.9.2024, nulla opponeva.
Domanda di divorzio
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo senz'altro decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (2.7.2020), nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, decisa con sentenza n. 1740/2022 pubblicata il
10.5.2022 (cfr. copia in atti con attestazione di passaggio in giudicato), e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Si evidenzia che l'ammissibilità della domanda de qua, nonostante sia stata proposta prima ancora della pronuncia di separazione, si desume, in termini di favor, dal fatto che il legislatore, in specie in seguito alla riforma Cartabia, ha inteso introdurre la possibilità di introdurre contestualmente azione di separazione e divorzio, segno che il requisito della decisione di status prima della pronuncia divorzile deve sussistere non già al momento dell'introduzione del giudizio ma della decisione.
Affidamento dei figli e diritto di visita
Si osserva in premessa che il tema dell'affido afferisce alla materia dei diritti indisponibili, in relazione ai quali il Tribunale può pronunciarsi anche d'ufficio. Per tale ragione, oltre che perché la domanda è tempestiva in ragione della natura bifasica del presente giudizio, va disattesa l'eccezione formulata da parte resistente.
Come è noto, con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. Ed, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Si precisa che il Collegio addiviene alla decisione all'esito delle relazioni dei SS di , che, per il tramite dell'ascolto diretto dei minori, ha lasciato Pt_2
trasparire l'assenza consolidata paterna rispetto ai figli, la loro serena condizione grazie alle cure materne, la ritrosia del padre a farsi finanche ascoltare dai SS.
Rispetto a questo quadro, il quale evidenzia una scarsa costanza del resistente nel rendersi presente con i figli prolungatasi nel tempo, si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei minori in favore della ricorrente, onde consentire agli stessi il ripristino del diritto alla bi-genitorialità allorquando si sarà smorzato il loro rancore, così non percependo il detto regime come un'imposizione.
Al riguardo, considerando la perentorietà delle affermazioni rese dagli stessi e il fatto che esse riferiscano con tristezza di una relazione sgretolatasi, suggerisce, per consentire loro di superare il trauma subito, un percorso di sostegno psicologico.
Al contempo, al fine di garantire la costruzione in capo al resistente di una maggiore costanza nel proporsi quale figura genitoriale presente, suggerisce allo stesso di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti.
Si ritiene, quanto al calendario, di dover confermare quello previsto in separazione, sottolineando che l'osservanza dello stesso potrà essere favorita dalla proficuità con la quale saranno seguiti i percorsi suggeriti.
Mantenimento dei figli
Va confermata la previsione di un mantenimento a carico del resistente in favore dei figli minori.
In particolare, la madre, convivendo con loro, provvederà direttamente al relativo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Quanto alla misura dell'assegno, la ricorrente ha formulato richiesta di complessivi 500 euro mensili, in luogo dei 400 previsti in separazione.
Si ritiene che, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, passata in giudicato, rispetto alla quale, anzi, vi è, in più, il dato della percezione, in forza dell'affido esclusivo, dell'assegno unico al 100% da parte della ricorrente, va confermato l'importo già previsto in quella sede.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal
25.10.2019.
Nulla va espressamente disposto in merito all'assegno unico, essendo oggi la previsione normativa a stabilire a chi spetti, posto che, in caso di genitore affidatario esclusivo della prole, la percezione è al 100% in proprio favore.
Spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito della controversia, con parziale accoglimento delle richieste di parte ricorrente, si dispone per le spese restino a carico della parte ricorrente per 1/2 e per il residuo ½ sia condannato il resistente alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente per la sua costituzione e difesa, liquidate secondo i parametri minimi, in ragione della snella attività svolta, relativi alle causa di valore indeterminabile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a il Pt_2
15.10.2016 tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] (atto n. 13, parte Controparte_1
I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016);
b) Affida i figli minori, , e , Persona_1 Per_2 Persona_3
in via esclusiva alla madre;
c) Suggerisce ai minori ed al resistente i percorsi indicati in parte motiva;
d) Nulla dispone in ordine alla casa coniugale, in assenza di domanda;
e) Regolamenta il diritto di visita padre/figli secondo le modalità già previste in separazione;
f) Conferma quanto previsto dalla sentenza di separazione con riguardo al contributo al mantenimento per i figli minori ed alla regolamentazione delle spese straordinarie;
g) Dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'assegno unico;
h) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la Pt_2
trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
i) Spese irripetibili per ½;
j) Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di ½ delle spese sostenute per la sua costituzione e difesa, che si liquidano in complessivi euro 1597,75, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il giudice estensore
Dott. ssa Antonella Paone
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2590 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.ta in Cesa (CE) alla via G. Verdi n. 14, presso lo studio dell'avv.
[...]
Antonio Emanuele Oliva, dal quale è rapp.ta e difesa per procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE contumace
PM in sede
Interventore ex lege
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.3.2022 premesso di essere stata Parte_1
sposata con , dal quale ha avuto due figli, entrambi tuttora Controparte_1
minorenni, ha chiesto - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con affido esclusivo dei minori a sé, contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente nella misura di euro 500 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, assegno unico al 100% a proprio favore.
Il resistente, pur regolarmente citato, non si costituiva.
All'udienza del 21.3.2023 il Presidente, preso atto della mancata comparizione del resistente, si riservava di provvedere e, a scioglimento della riserva, confermava le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione che per l'affido, disposto in forma esclusiva in favore della ricorrente. Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Il GI, dichiarata la contumacia dl resistente, raggiunto da notifica regolare ex art. 143 c.p.c., disponeva, d'ufficio, in ragione della domanda di affido esclusivo, approfondimenti sullo stato dei minori a mezzo dei SS competenti.
All'esito del deposito della relazione relativa al detto accertamento, con ordinanza del 17.9.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Pm, in data 23.9.2024, nulla opponeva.
Domanda di divorzio
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo senz'altro decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (2.7.2020), nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, decisa con sentenza n. 1740/2022 pubblicata il
10.5.2022 (cfr. copia in atti con attestazione di passaggio in giudicato), e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Si evidenzia che l'ammissibilità della domanda de qua, nonostante sia stata proposta prima ancora della pronuncia di separazione, si desume, in termini di favor, dal fatto che il legislatore, in specie in seguito alla riforma Cartabia, ha inteso introdurre la possibilità di introdurre contestualmente azione di separazione e divorzio, segno che il requisito della decisione di status prima della pronuncia divorzile deve sussistere non già al momento dell'introduzione del giudizio ma della decisione.
Affidamento dei figli e diritto di visita
Si osserva in premessa che il tema dell'affido afferisce alla materia dei diritti indisponibili, in relazione ai quali il Tribunale può pronunciarsi anche d'ufficio. Per tale ragione, oltre che perché la domanda è tempestiva in ragione della natura bifasica del presente giudizio, va disattesa l'eccezione formulata da parte resistente.
Come è noto, con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. Ed, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Si precisa che il Collegio addiviene alla decisione all'esito delle relazioni dei SS di , che, per il tramite dell'ascolto diretto dei minori, ha lasciato Pt_2
trasparire l'assenza consolidata paterna rispetto ai figli, la loro serena condizione grazie alle cure materne, la ritrosia del padre a farsi finanche ascoltare dai SS.
Rispetto a questo quadro, il quale evidenzia una scarsa costanza del resistente nel rendersi presente con i figli prolungatasi nel tempo, si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei minori in favore della ricorrente, onde consentire agli stessi il ripristino del diritto alla bi-genitorialità allorquando si sarà smorzato il loro rancore, così non percependo il detto regime come un'imposizione.
Al riguardo, considerando la perentorietà delle affermazioni rese dagli stessi e il fatto che esse riferiscano con tristezza di una relazione sgretolatasi, suggerisce, per consentire loro di superare il trauma subito, un percorso di sostegno psicologico.
Al contempo, al fine di garantire la costruzione in capo al resistente di una maggiore costanza nel proporsi quale figura genitoriale presente, suggerisce allo stesso di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti.
Si ritiene, quanto al calendario, di dover confermare quello previsto in separazione, sottolineando che l'osservanza dello stesso potrà essere favorita dalla proficuità con la quale saranno seguiti i percorsi suggeriti.
Mantenimento dei figli
Va confermata la previsione di un mantenimento a carico del resistente in favore dei figli minori.
In particolare, la madre, convivendo con loro, provvederà direttamente al relativo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Quanto alla misura dell'assegno, la ricorrente ha formulato richiesta di complessivi 500 euro mensili, in luogo dei 400 previsti in separazione.
Si ritiene che, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, passata in giudicato, rispetto alla quale, anzi, vi è, in più, il dato della percezione, in forza dell'affido esclusivo, dell'assegno unico al 100% da parte della ricorrente, va confermato l'importo già previsto in quella sede.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal
25.10.2019.
Nulla va espressamente disposto in merito all'assegno unico, essendo oggi la previsione normativa a stabilire a chi spetti, posto che, in caso di genitore affidatario esclusivo della prole, la percezione è al 100% in proprio favore.
Spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito della controversia, con parziale accoglimento delle richieste di parte ricorrente, si dispone per le spese restino a carico della parte ricorrente per 1/2 e per il residuo ½ sia condannato il resistente alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente per la sua costituzione e difesa, liquidate secondo i parametri minimi, in ragione della snella attività svolta, relativi alle causa di valore indeterminabile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a il Pt_2
15.10.2016 tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] (atto n. 13, parte Controparte_1
I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016);
b) Affida i figli minori, , e , Persona_1 Per_2 Persona_3
in via esclusiva alla madre;
c) Suggerisce ai minori ed al resistente i percorsi indicati in parte motiva;
d) Nulla dispone in ordine alla casa coniugale, in assenza di domanda;
e) Regolamenta il diritto di visita padre/figli secondo le modalità già previste in separazione;
f) Conferma quanto previsto dalla sentenza di separazione con riguardo al contributo al mantenimento per i figli minori ed alla regolamentazione delle spese straordinarie;
g) Dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'assegno unico;
h) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la Pt_2
trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
i) Spese irripetibili per ½;
j) Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di ½ delle spese sostenute per la sua costituzione e difesa, che si liquidano in complessivi euro 1597,75, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il giudice estensore
Dott. ssa Antonella Paone
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro