Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 25/06/2025, n. 12594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12594 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00536/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 10 giugno 2021, di rigetto della domanda di cittadinanza di parte ricorrente, presentata ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ivi compresi la nota datata 28.01.2021 con la quale il Ministero dell'Interno ha comunicato il preavviso di diniego, la nota datata 04.04.2019 con la quale la Questura di-OMISSIS- ha fornito elementi contrari all’accoglimento dell’anzidetta istanza e la nota datata 28.05.2019 con la quale anche la Prefettura di-OMISSIS- ha fornito parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza in parola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale l'intimato Ministero ha rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, in ragione del seguente precedente penale a carico del padre: " 13/07/2015: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex artt. 444, 445 c.p.p.), emessa in dal G.I.P. presso il Tribunale di-OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 3/10/2015, per i reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, violazione delle norme in materia ambientale, falsità materiale commessa dal privato continuato, falsità in registrazioni soggette alle ispezioni dell'Autorità di P.S. continuato, violazione delle norme in materia ambientale ". Ciò in quanto le predette vicende penali sarebbero " indici sintomatici di inaffidabilità dello intero nucleo familiare, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano ".
1.1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere immigrato in Italia dal 2004 e di essere titolare di permesso di soggiorno a tempo indeterminato dal 2011;
- di vivere con i propri genitori e di svolgere attività lavorativa dal 2012;
- di aver presentato nel 2017 l'istanza in questione, rigettata con il provvedimento impugnato.
1.2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera F della L. 91/92. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea e/o fuorviata considerazione dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta ) ha contestato il provvedimento in questione, laddove ha dato rilevanza alla condanna del padre (in tesi non inerente né a fatti di criminalità organizzata, né a delitti contro la persona e comunque dichiarata estinta con provvedimento del 25 maggio 2021) per la reiezione della sua istanza, senza un adeguato approfondimento istruttorio.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ( Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione comunque illogica, erronea, insufficiente ed inadeguata. Violazione del principio di trasparenza e buon andamento della p.a. ex art. 97 della Costituzione ) ha ulteriormente contestato la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto avrebbe dato esclusivo rilievo alla suddetta condanna.
2. Si è costituito l'intimato Ministero, che ha altresì depositato documenti.
3. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, parte ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione intimata avrebbe concesso la cittadinanza italiana ai suoi fratelli.
4. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente, essenzialmente motivato sulla scorta delle refluenze sull’affidabilità del nucleo familiare determinate dalla presenza di un precedente penale a cario del padre convivente.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
3. Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale.
Tale apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012).
Sintetizzando: il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
3.1. In tale quadro di ampia discrezionalità si innestano anche le notizie inerenti ai familiari di primo grado, quando siano familiari conviventi, in quanto sono sintomatici dell'integrazione del nucleo familiare dell'istante. Come chiarito da questo Tribunale ancora di recente " I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono, infatti, elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante o viceversa e dunque sono stati legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana " (Tar Lazio, sez. V-bis, 30 aprile 2025, n. 8467; cfr. altresì TAR Lazio, sez. V-bis, 30 aprile 2025, n. 8465).
4. Nel caso di specie, l'amministrazione ha dato conto tanto della rilevanza del precedente penale del padre convivente del ricorrente (cfr. all. 2 del ricorso quanto allo stato di famiglia), sfociato nell'applicazione della pena su richiesta per reati tutt’altro che bagatellari (reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, violazione delle norme in materia ambientale, falsità materiale commessa dal privato continuato, falsità in registrazioni soggette alle ispezioni dell'Autorità di P.S., violazione delle norme in materia ambientale; per una puntuale descrizione delle imputazioni, cfr. all. 5 di parte ricorrente, pp. 3 ss.), quanto della sua incidenza sul contesto familiare.
Peraltro la pronuncia in questione, risalente al 2015 (la segnalazione di notizia di reato risale al 2014; cfr. all. 6 di parte resistente), ben rientra nel c.d. " decennio di osservazione " tipico del procedimento di concessione della cittadinanza (si rammenta che l'istanza del ricorrente risale al 2017).
Con riguardo all'intervenuta estinzione del reato, premesso che tale circostanza non è determinante per l'eventuale concessione della cittadinanza, posta la sua efficacia unicamente agli effetti penali (Cons. St., sez. III, 19 agosto 2022, n. 7328; TAR Lazio, sez. V-bis, 8 gennaio 2025, n. 324), si rileva che:
- il provvedimento di estinzione risale al 25 maggio 2021 e discende da un'istanza del 21 aprile 2021 del padre del ricorrente (cfr. all. 5 di parte ricorrente);
- il provvedimento di diniego della cittadinanza è di pochi giorni successivo al suddetto provvedimento di estinzione (10 giugno 2021);
- il rigetto dell’istanza di parte ricorrente è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi il 28 gennaio 2021 (cfr. all. 2 dell'amministrazione), a cui - come affermato nel provvedimento - non ha mai fatto seguito alcuna comunicazione dell'interessato, il quale ben avrebbe potuto notiziare l'amministrazione tanto dell'istanza nelle more presentata dal padre, quanto dell'intervenuto provvedimento di estinzione.
Di talché la mancata considerazione dell’estinzione appare riferibile all'inerzia procedimentale del ricorrente e non a una carenza istruttoria dell'amministrazione.
Né si può dare rilevanza a quanto affermato dal ricorrente con l'ultima memoria, con la quale ha riferito della concessione della cittadinanza ai suoi fratelli.
Al riguardo, si osserva che:
(i) parte ricorrente non ha prodotto evidenza dei relativi decreti di concessione della cittadinanza, di talché quanto da questi affermato è rimasto indimostrato (dall'istanza del ricorrente risulta che i fratelli sarebbero stati "in corso di presentazione " della relativa istanza; cfr. all. 4 di parte resistente, p. 9);
(ii) in ogni caso non è stata formulata alcuna specifica censura su un eventuale contegno contraddittorio in parte qua dell'amministrazione.
5. Le precedenti considerazioni impongono di rigettare entrambi i motivi di ricorso, tenuto conto che alcuna carenza nell'istruttoria o nella motivazione appare fondatamente addebitabile al provvedimento impugnato.
6. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti tenuto conto dell'assenza di difese scritte dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.