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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6406 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. CO Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 6139/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 17.6.2022, iscritto al n. 5325/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f. e CodiceFiscale_1
CO LE (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), in persona del suo legale rapp.te, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Terreri ( ) e Vincenzo CodiceFiscale_3
Cappello, (c.f. ) con studio in Piazza Francese n. 1/3, CodiceFiscale_4 Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 13.12.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 6139/2022, pubblicata in data 17.6.2022, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore della società appellata, dell'importo di 25.644,29 €, oltre interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi di marzo e giugno 2017.
Il Tribunale infatti, aveva affermato in punto di diritto che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che la loro mancanza determinava la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati;
non essendo stata fornita prova
Cont della avvenuta comunicazione delle date di raggiungimento dei limiti di spesa, ne derivava che l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria e non invece, come aveva fatto, escludere totalmente il pagamento delle prestazioni rese.
Cont Deduceva l' come primo motivo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in CP_1
discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con un secondo motivo, intitolato “sull'onere probatorio circa il superamento del tetto di
Cont spesa”, reiterava la convinzione essere a carico dell' la relativa prova. Deduceva altresì che dagli atti risultava l'avvenuto raggiungimento del limite di spesa, da cui la non retribuibilità delle prestazioni erogate successivamente.
Con un terzo e quarto motivo deduceva che il tavolo tecnico non aveva potuto determinare la regressione tariffaria per l'atteggiamento ostruzionistico dei Centri accreditati ma che comunque era ineludibile il rispetto dei tetti di spesa e la impossibilità del loro superamento, indipendentemente dalla applicazione o meno della regressione tariffaria. Evidenziava ancora la tardività della sottoscrizione del contratto, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria, la ininfluenza della tardività delle comunicazioni, e ribadiva quindi la non retribuibilità delle prestazioni rese extra budget.
Con un quinto motivo, denominato “sull'asserito inadempimento contrattuale”, richiamava la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e la rinuncia alle impugnazioni in essa contenuta, e con un sesto motivo censurava l'applicabilità degli interessi di cui al d. lgs. 231/2022, in subordine sostenendone l'applicabilità nei limiti di quanto disposto nel contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Alla udienza collegiale del 29 ottobre 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 +
20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti va respinto il secondo motivo di appello, incentrato sul riparto dell'onere Cont probatorio, correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024). Parte_4
Sono infondati il terzo e quarto motivo di appello. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili, in quanto fondate sulla corretta interpretazione delle clausole contrattuali, in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento, rilevato a consuntivo, in data anticipata rispetto alla data comunicata di presunto superamento del tetto di spesa, l avrebbe CP_1
dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel solo caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta
Cont regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate. Nemmeno è rilevante la dedotta, senza peraltro assegnazione di uno specifico motivo di appello, tardività della sottoscrizione del contratto, avendo questa Corte già in diverse occasioni (cfr.
C. App. Napoli, sent. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso di stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi in considerazione della peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del predetto art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992; si tratta, in sostanza, di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.), ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi
Cont contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti (cfr. anche Cass. n. 16221/2025, secondo cui “In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del
1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”).
Nemmeno è invocabile, come dedotto col quinto motivo di impugnazione, la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Parimenti infondato è il sesto motivo di appello, inerente gli interessi moratori. E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019) secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6139/2022, pubblicata in data Parte_3
17.6.2022, in contraddittorio con il così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza. Cont
2) Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Terreri e Cappello, in ragione di metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo