Articolo 4 della Legge 27 maggio 1929, n. 810
Articolo 3
Versione
20 giugno 1929
Art. 4.

La presente legge entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Mosconi - Belluzzo - Martelli - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 20 giugno 1929