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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7850/2024 promossa da:
nato a [...] ora Alto Reno Terme (Bologna), il 20 marzo Parte_1
1985, residente in [...] rappresentato e assistito dall'avv. Carla Villani Mei, presso il cui studio, in Bologna - Corte Isolani n. 2 -, è elettivamente domiciliato e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
GI NO (Bologna) – via Cavalieri di Vittorio Veneto n.29, rappresentata e assistita dall'avv.
Sara Spaggiari, presso il cui studio in TE NG (Modena) loc. Montale – via Vandelli n.31
– è elettivamente domiciliata,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 21/06/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
709/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la pagina 1 di 3 separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1
Terme ora Alto Reno Terme (Bologna), il 20 marzo 1985 e (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...], celebrato a VIGNOLA (MO) il 22/05/2020 C.F._1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vignola (MO) al n. 7 parte I anno 2020;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) prende atto che e provvederanno ognuno al proprio mantenimento Parte_1 Controparte_1
e che, data la autosufficienza economica dei ricorrenti, i medesimi rinunciano reciprocamente all' assegno divorzile, non avendo nulla l'uno dall'altro a pretendere a tale titolo;
b) prende atto che i ricorrenti prestano il loro consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente ai fini dell'espatrio;
c) spese di lite compensate tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
___________28.5.2025_
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7850/2024 promossa da:
nato a [...] ora Alto Reno Terme (Bologna), il 20 marzo Parte_1
1985, residente in [...] rappresentato e assistito dall'avv. Carla Villani Mei, presso il cui studio, in Bologna - Corte Isolani n. 2 -, è elettivamente domiciliato e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
GI NO (Bologna) – via Cavalieri di Vittorio Veneto n.29, rappresentata e assistita dall'avv.
Sara Spaggiari, presso il cui studio in TE NG (Modena) loc. Montale – via Vandelli n.31
– è elettivamente domiciliata,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 21/06/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
709/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la pagina 1 di 3 separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1
Terme ora Alto Reno Terme (Bologna), il 20 marzo 1985 e (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...], celebrato a VIGNOLA (MO) il 22/05/2020 C.F._1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vignola (MO) al n. 7 parte I anno 2020;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) prende atto che e provvederanno ognuno al proprio mantenimento Parte_1 Controparte_1
e che, data la autosufficienza economica dei ricorrenti, i medesimi rinunciano reciprocamente all' assegno divorzile, non avendo nulla l'uno dall'altro a pretendere a tale titolo;
b) prende atto che i ricorrenti prestano il loro consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente ai fini dell'espatrio;
c) spese di lite compensate tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
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IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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