Articolo 2 della Legge 8 luglio 1929, n. 1222
Articolo 1Articolo 3
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16 ottobre 1929
Art. 2.

Al Ministero della pubblica istruzione competono tutte le facolta' spettanti, in virtu' delle disposizioni vigenti o di convenzioni, al Ministero della marina circa gli Istituti di cui al precedente articolo, nonche' la vigilanza sugli Istituti nautici non governativi sottoposti a quella del Ministero della marina.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1929