Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/01/2023, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00006/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tt Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Feroci, Federica Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Feroci in Roma, via Paolo Emilio 32;
contro
Cineca Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Videworks Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di sistema Techwall e relativi servizi di installazione e manutenzione - CIG: 9002092951 alla controinteressata WO PA (non in possesso della ricorrente);
2. del provvedimento del 27 Giugno 2022 con cui IN CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO comunicava alla ricorrente l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per la fornitura di sistema Techwall e relativi servizi di installazione e manutenzione - CIG: 9002092951 alla controinteressata WO PA;
3. dell'esclusione della ricorrente dalla gara, il cui provvedimento, ove emesso, non è mai stato reso noto alla TT GROUP dalla stazione appaltante;
4. del Verbale dell'8 Marzo 2022 limitatamente alla parte in cui IN affermava di voler procedere alla valutazione dei prodotti offerti dai concorrenti; Del Verbale di gara di “valutazione dei prodotti offerti” del 13 Giugno 2022 e del documento allegato “sintesi di valutazione”, con il quale IN valutava i prodotti offerti dai concorrenti ritenendo che “ (…) l'unico prodotto che risponde alle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante è quello dell'operatore WO PA” ;
5. per quanto occorrer possa, ove interpretati diversamente da quanto illustrato nel presente atto, del Disciplinare di gara, in particolare dell'art. 1), della scheda tecnica, delle FAQ e dell'atto di nomina della Commissione del 1/02/2022 richiamato dal Verbale di valutazione dei prodotti offerti del 13 Giugno 2022;
6. di ogni altro atto comunque annesso, connesso, presupposto e consequenziale.
Di ogni altro provvedimento assunto da IN CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva, in particolare, della sottoscrizione del contratto d'appalto ove nel frattempo intervenuto.
Nonché, per la dichiarazione di inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d) e 122 del D.Lgs. n. 104/2010 del contratto d'appalto con la controinteressata, laddove tale contratto fosse stato già stipulato, con conseguente subentro della Ricorrente nel contratto e nella fornitura.
In subordine, laddove non fosse possibile la reintegra in forma specifica, per il risarcimento dei danni subiti a titolo di mancato utile, e/o per equivalente nonché per perdita curriculare e ad ogni altro titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nel caso di totale o parziale esecuzione della fornitura da parte dell'impresa controinteressata, a causa dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per la mancata stipula del contratto di appalto con la ricorrente, da quantificare in questo o separato giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tt Group S.r.l. il 4/10/2022:
per l’annullamento
- dell'aggiudicazione definitiva della gara contenuta nel documento “Proposta di aggiudicazione prot. n. G00344”, approvata ai fini della definitività dal Direttore generale in data 22 giugno 2022, con la quale IN decideva di aggiudicare la gara alla WO PA, già impugnata con il ricorso principale ma il cui contenuto è stato reso noto alla ricorrente soltanto a seguito del deposito da parte dell'amministrazione nel presente giudizio in data 5 Settembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cineca Consorzio Interuniversitario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che al presente giudizio è applicabile la disciplina di cui all’art. 120, commi 6 e 10, c.p.a., sicché la sentenza va redatta in forma semplificata;
CONSIDERATO che la controversia ha per oggetto la legittimità dell’esclusione dell’offerta della ricorrente dalla gara per la fornitura del sistema Techwall e relativi servizi di installazione e manutenzione - CIG: 9002092951 e della conseguente aggiudicazione alla controinteressata;
RILEVATO che la ricorrente è stata esclusa dalla gara in ragione della non conformità del prodotto offerto (con un ribasso d’asta del 56,90%) rispetto alle specifiche tecniche elaborate dalla Stazione Appaltante all’art. 1.1. del Disciplinare di gara e nella scheda tecnica di gara;
RITENUTO di dover disattendere le censure contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti in quanto:
- secondo costanze giurisprudenza, un'offerta che non possiede le caratteristiche essenziali e indefettibili - ossia i requisiti minimi - delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis della gara risulta carente di una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l'essenza stessa della res richiesta, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso (ex multis T.A.R. Catanzaro sez. I, 21/03/2022, n.496; T.A.R. Milano, sez. II, 17/01/2022, n.85);
- nel caso di specie, la ricorrente è stata esclusa per aver offerto un prodotto che la Commissione giudicatrice ha ritenuto non conforme ai requisiti minimi prescritti dalla lex specialis (all’art. 1.1. del Disciplinare di gara e nella scheda tecnica di gara), sotto i profili del “Contrasto non inferiore a 1.000.000 :1” e dell’“high contrast micro LED display”, nonché privi di descrizione sotto i profili della “Mappa del colore non inferiore a 22 bit” e del “Deep black coating surface”;
- la valutazione compiuta dalla P.A., nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non risulta inattendibile né presenta profili di manifesta illogicità., considerato che l’Amministrazione aggiudicatrice nella lex specialis – all’art. 1.1. del Disciplinare di gara e, più dettagliatamente, nella scheda tecnica ad esso allegata e nelle FAQ – aveva disposto quanto segue:
a) da un lato, aveva sufficientemente specificato la tipologia di prodotto che meglio rispondeva alle caratteristiche tecniche ricercate (nella fattispecie, la scelta era caduta su un prodotto di marca Sony);
b) dall’altro lato, aveva richiesto ai concorrenti che avessero deciso di offrire prodotti diversi da quelli individuati negli atti di gara (di marca SONY) di depositare, in allegato alla busta contenente l’offerta economica, le relative schede tecniche, in modo tale da consentire alla Stazione appaltante l’espletamento della verifica di equivalenza prescritta dall’art, 68, 7° comma, d.lgs. n. 50/2016;
- la ricorrente risulta aver offerto un prodotto (allegando la sola data sheet della componente di controllo del sistema techwall, predisposta dal costruttore cinese OV e una breve descrizione in lingua italiana del sistema techwall) che si è rivelato, sotto plurimi profili, difforme rispetto ai requisiti minimi prescritti dalle “specifiche tecniche” nonchè carente della documentazione necessaria per consentire alla Stazione appaltante l’espletamento del giudizio di equivalenza (la ricorrente, nel corso del procedimento di gara, non ha fornito alla Stazione Appaltante gli elementi necessari per apprezzare l’equivalenza del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis);.
- la relazione tecnica, volta ad dimostrare l’equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello richiesto dalla lex specialis, depositata dalla ricorrente per la prima volta in giudizio e non sottoposta al previo vaglio della P.A. non può essere valutata da questo giudice poichè in base al principio tempus regit actum la legittimità del provvedimento impugnato dev’essere valutata alla luce delle circostanze di fatto valutate, da valutare o verificabili nel corso del procedimento e perché il G.A. non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, stante il divieto di cui all’art. 34, co. 2, c.p.a..(“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”);
CONSIDERATO che il giudizio di corrispondenza ai requisiti minimi di carattere tecnico, formulato dal Seggio di gara in favore della sola offerta della Società Videworks, quale espressione di discrezionalità tecnica, non risulta affetto da errori di fatto né presenta profili di inattendibilità o manifesta illogicità;
RITENUTO, conclusivamente, che la ricorrente è stata legittimamente esclusa dalla gara e che il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata (il cui prodotto è risultato pienamente rispondente alle caratteristiche e ai requisiti tipologici prescritti dalla lex specialis) è privo di vizi propri;
RITENUTO, pertanto, di dover respingere il ricorso e i motivi aggiunti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere alla P.A. le spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO