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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA in persona del RP (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Salvatore Parte_1 P.IVA_1
Silvestri (C.F. ) con studio in Roma, via Calanna 90 -00126- ed ivi elettivamente C.F._1 domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_2
Contrada Valli n. 45; , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
C.F. e nata a [...] il [...], ivi CodiceFiscale_3 Parte_3 residente in [...], C.F. , rappresentate e difese nel presente CodiceFiscale_4 giudizio, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'Avv. Ruggero Capati (C.F. C.F._5
– P.E.C.: ) ed elettivamente domiciliate presso lo
[...] Email_1 studio di quest'ultimo in Roma, Via Verbania n. 4, CAP 00182
CONVENUTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale.
posta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti conclusioni: parte opponente ha insistito affinché la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio e in subordine ha precisato le conclusioni così come indicate nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. parte opposta si è riportata ad ogni precedente domanda, istanza, deduzione, eccezione, conclusione e difesa rassegnata negli atti e verbali di causa, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1062/2021 del 11/11/2021, del Tribunale Ordinario di Viterbo.
IN FATTO E DIRITTO La ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1062/2021, emesso dal Tribunale di Parte_1
Viterbo in data 11.11.2021, con cui le sigg.re , e le Parte_3 Parte_2 CP_1 avevano ingiunto il pagamento della somma di € 44.000,00, oltre agli interessi e le spese, deducendo la nullità della scrittura privata del 26 maggio 2011 posta a fondamento della pretesa di pagamento.
In via preliminare, l'opponente ha chiesto la sospensione del giudizio per continenza con altra causa avente ad oggetto il medesimo contratto e pendente in Corte d'Appello; nel merito ha dedotto che la scrittura del 26 maggio 2011, con cui era stato pattuito il pagamento della somma di € 243.000,00 frazionata in 18 rate annuali dell'importo di € 13.500,00 cad., costituiva un'integrazione del contratto per la costituzione di diritto di superficie, per la realizzazione di impianto fotovoltaico sul terreno delle opposte, che era stato stipulato il giorno precedente, con rogito rep. N. 46592 racc. n. 28.173 del
Dott. Notaio in Viterbo. Persona_1
L'atto notarile prevedeva il pagamento della somma di € 90.000,00 da parte della società di leasing alle Sigg.re e Capati concedenti, pertanto, secondo l'opponente, la successiva scrittura privata CP_1 integrativa era affetta da nullità sotto un duplice profilo:
1. in quanto non registrata e, quindi, evidentemente volta ad eludere la normativa fiscale, in violazione dell'articolo 1 comma 346 della legge 311 del 2004 nonché per violazione dell'art. 13, comma 1, della legge n. 432/98; 2. per mancanza di valida causa che la sorreggesse, poiché lo sfruttamento del diritto di superficie era già stato acquisito dalla in forza dell'atto notarile. Parte_1
Sulla scorta di tali considerazioni l'opponente deduceva che la sola funzione della scrittura privata fosse quella di locupletare illegittimamente le somme e pertanto ne chiedeva la declaratoria di nullità
e la condanna, in via riconvenzionale, delle Sigg.re , e Parte_3 Parte_2 CP_1 alla restituzione di tutto quanto illegittimamente percepito in forza di detta scrittura, pari ad €
67.500,00.
Nella resistenza delle opposte, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rigettata la richiesta di sospensione per insussistenza della continenza e perché nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Roma e ritenuta l'irrilevanza delle prove orali articolate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024, con termini ex articolo 190 cpc per deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda è infondata.
Occorre in primo luogo ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti;
con contratto a rogito notaio dr. del 25 maggio 2011, registrato il 27 maggio 2011, le opposte hanno concesso il diritto di Per_1 superficie per la durata di 25 anni su un proprio terreno alla società di leasing Locred Financial
Service s.r.l. che, a sua volta, ne concedeva l'utilizzo alla che ha partecipato all'atto e ha Parte_1 ricevuto in consegna il terreno.
Il diritto di godimento era concesso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e il prezzo pattuito per la sua costituzione era pari a € 90.000, somma che era stata corrisposta dalla concessionaria alla concedente in occasione della stipula dell'atto notarile. La scrittura privata del 26 maggio 2011 intervenuta tra le odierne parti in causa dà atto del fatto che il preliminare per la costituzione del diritto di superficie, sottoscritto da e dalle sig.re Parte_1 [...]
, e per il tramite della società Visalia srl, prevedeva il Parte_3 Parte_2 CP_1 pagamento della complessiva somma di € 337.500, da frazionare in rate annuali dell'importo di €
13.500, e che solo l'importo di € 90.000 era a carico della società finanziaria.
In particolare, nelle premesse della scrittura privata del 26 maggio 2011 al punto f) si legge che la società di leasing finanzia l'importo dovuto alla parte concedente in complessivi € 90.000, che copre solo una parte del corrispettivo convenuto negli originari accordi nelle parti;
inoltre, l'art. 2 prevede espressamente che parte utilizzatrice si obbliga a versare a parte concedente l'ulteriore somma di €
243.000, da pagare in 18 rate annuali dell'importo di € 13.500, a far data dal terzo anno di vigenza del contratto, garantendo l'adempimento mediante fideiussione bancaria annuale dell'importo della singola rata, da rinnovare automaticamente sino al totale soddisfacimento dell'obbligazione assunta.
E' evidente la simulazione relativa del contratto di leasing in relazione al prezzo poiché concedenti ed utilizzatore avevano pattuito con il preliminare un prezzo per la costituzione del diritto di superficie più alto di quello indicato nel contratto di leasing finanziario, prezzo che hanno ribadito nella scrittura privata successiva, che reca l'indicazione del canone effettivo in misura superiore a quella risultante dal contratto registrato.
In senso contrario non può affermarsi l'autonomia delle pattuizioni poiché, se pure è vero che il diritto reale di godimento è stato costituito con il rogito notarile in favore della società finanziaria, la partecipazione a tale atto della in qualità di utilizzatore e la successiva assunzione da parte Parte_1 di quest'ultima società dell'obbligazione di corrispondere una somma ulteriore, poiché quella pagata alle concedenti dalla società finanziaria era destinata a coprire solo una parte del prezzo, rende evidente il collegamento tra i due negozi, entrambi sorretti dalla causa unitaria di costituire il diritto di superficie per realizzare l'impianto fotovoltaico e di determinarne il prezzo.
Sulla scorta di tali considerazioni va rigettata l'eccezione di nullità della scrittura privata del 26 maggio 2011 per difetto di causa.
D'altronde, la declaratoria di nullità della scrittura privata non può essere pronunciata neppure per violazione dell'art. 13, comma 1, della legge n. 432/98, per cui è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, poiché tale norma si riferisce alle sole locazioni di tipo abitativo e non riguarda la presente fattispecie.
Infine, la domanda non può essere accolta neppure in ragione della previsione contenuta nell'art. 1, comma 346, della legge n. 30.12.2004 n. 311, che impone, a pena di nullità, la registrazione per i contratti di locazione e per quelli che costituiscono diritti relativi di godimento e non anche per quelli costitutivi di un diritto reale di godimento, qual è quello di specie. Peraltro, trattandosi di una nullità testuale essa si applica, in base alla lettera della legge e, quindi, ai soli casi in essa previsti, né se ne può estendere l'operatività in base alla ratio, che è quella di tutelare le ragioni dell'erario per la riscossione delle imposte.
Infatti, l'evasione o elusione dell'obbligo di pagamento del tributo derivante dalla simulazione parziale del corrispettivo comporta per l'evasore la conseguenza di dover adempiere all'obbligazione tributaria, comprensiva di interessi e sanzioni, ma non comporta la nullità del contratto, in virtù del generale principio desumibile dall'art. 10, comma 3, ultimo periodo, della legge 27 luglio 2000, n.
212, il quale stabilisce che "le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.
In sintesi, la nullità civilistica deve essere tenuta distinta dalla violazione tributaria salvo per i casi, di stretta interpretazione, in cui tale nullità sia stata espressamente prevista dal legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, per punire comportamenti ritenuti particolarmente lesivi degli interessi pubblici erariali.
Mancando tale previsione rispetto alla specifica fattispecie che viene in rilievo, la richiesta di accertamento della nullità non può essere accolta.
Peraltro, risulta in atti la regolarizzazione della posizione con il fisco per effetto dell'avvenuta registrazione della scrittura privata e la richiesta di pagamento dell'imposta (cfr avviso di liquidazione depositato con le note di udienza del 19.9.24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1. Rigetta le domande dell'opponente e conferma il decreto ingiuntivo n. 1062/2021 emesso dal
Tribunale di Viterbo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Parte_3
e e le liquida in € 5.810,00, oltre accessori di legge. Parte_2 CP_1
Così deciso in Viterbo il 18 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi