Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1158 / 2025
promossa da
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2
figlio minore C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._3
LI CALZI MARIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti CARLISI VIVIANA e GIANTONY ILARDO,
giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: disabilità gravissima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2025, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso che il minore è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 – Persona_1
e conseguentemente condannare l' al pagamento della somma di euro 4.800,00. Con CP_1
vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva l' chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti dello CP_1
stesso, con condanna alle spese
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con le note del 13 giugno 2025, parte ricorrente ha aderito al difetto di legittimazione passiva eccepito dall' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Occorre ricordare che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (vedi Cass.
n. 14468/2008).
Nel caso di specie, il beneficio ex art. 3 del D.M. 26/09/2016 richiesto dalle parti ricorrenti viene erogato dalle , in capo alle quali sussiste l'obbligo a monte di Controparte_2
verificare la sussistenza dei requisiti sanitari;
nessun ruolo è ricoperto dall'ente previdenziale citato in giudizio che, dunque, non è il legittimo contraddittore.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese di lite stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 18/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo