Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8535 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2025, proposto da
NT PO, NA IA LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 3081, del 17 febbraio 2025, notificata ai ricorrenti in data 18 febbraio 2025, con il quale il Comune di Anacapri– nella persona del Responsabile Settore Tecnico, Arch. Roberto D’Amato – disponeva la demolizione, entro duecentoquaranta giorni, delle opere abusive riportate nei provvedimenti demolitori, già in passato adottati, riportate nel catasto urbano al foglio 7, Map. 369, realizzati alla via Monte Solaro n. 30;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale per quanto di ragione lesivo degli interessi del ricorrente. In particolare per quanto di ragione: 1) relazione Ufficio Tecnico prot. n. 18040 del 09/10/2024, con la quale si riscontrava la realizzazione di ulteriori opere di pertinenza alle precedenti opere già oggetto di ingiunzioni di demolizione; 2) ordinanza di sospensione dei lavori n. 21352, del 26/11/2024, di presunte opere in corso di realizzazione; 3) ordinanza di sospensione dei lavori n. 23141, del 30/12/2024, in sostituzione sub 2); 4) provvedimento prot. n. 3071, del 17 febbraio 2025, notificato in data 18 febbraio 2025, con la quale si respingeva l’istanza di condono edilizio n. 381/04, prot. n. 17086 del 10/12/2004; 5) provvedimento prot. n. 3072, del 17 febbraio 2025, notificato in data 18 febbraio 2025, con il quale si respingeva l’istanza di condono edilizio n. 381/04, prot. n. 17087 del 10/12/2004; 6) provvedimento prot. n. 3078, del 17 febbraio 2025, notificato in data 18 febbraio 2025, con il quale ufficio assegnava ai signori NT PO e NA IA LO termine di 60 giorni, per integrare la pratica di condono, e termine di 90 giorni, per la presentazione di un progetto di riqualificazione dell’unità immobiliare; 7) provvedimento prot. n. 4787, del 17 marzo 2025, notificato in pari data, con il quale l’ufficio Attività Produttive del Comune di Anacapri comunicava l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività di B&b “Monte Solaro di via Monte Solare n. 30;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa EL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Comune di Anacapri ha disposto nei confronti dei ricorrenti la demolizione di opere abusive realizzate presso l’immobile di loro proprietà, alla via Monte Solaro n. 30, nel termine di duecentoquaranta giorni.
Tale provvedimento è stato adottato a valle di un articolato procedimento amministrativo che può così sintetizzarsi.
2. Nel corso di un accertamento eseguito da personale tecnico del Comune di Anacapri, venivano riscontrate opere abusive sull’immobile dei ricorrenti, già oggetto di istanze di condono ex lege 724/94 e 326/2003, e ordinata la sospensione dei lavori.
I ricorrenti, a mezzo di un tecnico di fiducia, formulavano all’amministrazione una istanza con la quale chiedevano, da una parte, la definizione delle domande di condono consentendo l’integrazione della documentazione mancante, dall’altra l’autorizzazione a realizzare un progetto di riqualificazione che prevedesse la rimozione di quanto costruito successivamente al 2003.
2.1 La predetta istanza veniva accolta dall’amministrazione la quale, con provvedimento prot. n. 3078, del 17 febbraio 2025, concedeva ai ricorrenti il termine di 60 giorni per integrare la pratica di condono ed il termine di 90 giorni per la presentazione di un progetto di riqualificazione che prevedesse la rimozione di tutte le opere abusive mai autorizzate né oggetto della domanda di condono.
3. Nella stessa data, tuttavia, il Comune di Anacapri provvedeva a notificare ai ricorrenti: 1) il provvedimento prot. n. 3071, del 17 febbraio 2025, di rigetto dell’istanza di condono edilizio n. 381/04, prot. n. 17086 del 10/12/2004; 2) il provvedimento prot. n. 3072, del 17 febbraio 2025, di rigetto dell’istanza di condono edilizio n. 381/04, prot. n. 17087 del 10/12/2004; 3) l’ordinanza di demolizione n. 3081, del 17 febbraio 2025.
Con successivo provvedimento del 17 marzo 2025, il Comune comunicava la sospensione dell’attività di B&B esercitata dai ricorrenti presso l’immobile.
4. I ricorrenti, tenuto conto dei termini loro assegnati con l’autorizzazione del 17 febbraio 2025, in data 14 aprile 2025 presentavano le integrazioni alla domanda di condono e, mediante una relazione tecnica, rappresentavano che lo stato dei luoghi era coerente con quanto indicato nelle domande di condono.
Tanto veniva rappresentato anche ai fini difensivi nel contraddittorio in ordine alla sospensione dell’attività commerciale.
Di contro, il Comune, riguardo a tale aspetto, riteneva di non poter archiviare il procedimento di sospensione, stante lo stato di irregolarità edilizia dell’immobile, e concedeva un ulteriore termine di trenta giorni, onde consentire all’ufficio tecnico di concludere il procedimento edilizio.
5. L’ordinanza di demolizione e gli atti ad essa connessi e sopra richiamati sono impugnati con il ricorso in esame, con articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
5.1 Secondo la prospettiva dei ricorrenti, il Comune avrebbe adottato una ordinanza di demolizione prima di aver definito le pendenti istanze di condono e tanto, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Inoltre, l’azione amministrativa sarebbe del tutto irragionevole considerando che, coevamente all’ordine di ripristino, il Comune aveva concesso ai ricorrenti un termine per integrare le pratiche di condono.
5.2 Con ulteriore censura, i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati per difetto di istruttoria in quanto erroneamente l’amministrazione avrebbe rilevato difformità rispetto alle opere oggetto di domanda di condono.
A sostegno delle loro difese, su questo specifico aspetto, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una relazione tecnica.
6. Il Comune di Anacapri non si è costituito.
Con l’ordinanza n. 1210 del 2025 è stata accolta la domanda cautelare.
Il ricorso è trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 novembre 2025.
7. Il ricorso è fondato.
Come anticipato nella ordinanza cautelare, l’azione del Comune di Anacapri appare contraddittoria con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso in cui è dedotto il vizio di eccesso di potere.
In particolare, con il provvedimento n. 3078 del 17 febbraio 2025, il Comune ha concesso alla parte termini per regolarizzare le domande di condono e per presentare un progetto di riqualificazione, mediante eliminazione delle costruzioni ulteriori non risultanti oggetto delle domande stesse.
Ciò che assume portata tranciante è la circostanza che in detto provvedimento viene fatto un generico riferimento a tutte le domande di condono, di quelle presentate ai sensi della legge del 1994 ed al quelle presentate ai sensi della legge del 2003.
Orbene, se è vero che i provvedimenti di diniego delle domande di condono facciano espresso riferimento alle istanze presentate nel 2004, la lettura del provvedimento n. 3078 del 2025 non consente di fare alcun distinguo tra dette istanze e quelle presentate nel 1994 e, dunque, deve ritenersi che i termini concessi per il progetto di riqualificazione e per l’integrazione documentale riguardasse nel complesso tutte le opere abusivamente realizzate dai ricorrenti.
Alla luce di tanto, le determinazioni con le quali il Comune ha, nello stesso giorno in cui ha concesso i suddetti termini alla parte, disposto il rigetto delle istanze di condono e adottato l’ordine di ripristino appaiono viziate per eccesso di potere per contraddittorietà, mancando, alla luce degli atti di causa, una ragione giuridica ed ancor prima logica che giustifichi il così evidente contrasto tra un provvedimento favorevole e gli altri che, sulla medesima questione, sono del tutto sfavorevoli per i ricorrenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Anacapri al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT ER, Presidente
EL NA, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NA | NT ER |
IL SEGRETARIO