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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02691/2026REG.PROV.COLL.
N. 08510/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8510 del 2022, proposto da
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, S.U.E. - Sportello Unico per L'Edilizia del Comune di Eboli, Società Agricola Vitanuova S.S, non costituiti in giudizio;
Agricola Vitanuova S.S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Rosario Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2230/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Agricola Vitanuova S.S;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. OB IC PA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del TAR Campania, Sezione staccata Salerno, n. 2230/22;
- rilevato che con memoria depositata in data 17.11.2025 l’appellante ha dato atto che: “ in pendenza dell’appello:
- è stato depositato un nuovo e diverso progetto;
- avverso il relativo diniego è stato proposto un nuovo ricorso, accolto con sentenza del T.A.R. Campania – Salerno n. 516/2023;
- a seguito di tale sentenza, il Consorzio, con provvedimento prot. n. 972/2025, a seguito di una rinnovata istruttoria, ha rilasciato la richiesta autorizzazione idrica ”;
- rilevato pertanto che, successivamente alla proposizione dell’odierno giudizio, la pretesa dell’appellante è stata soddisfatta dall’Amministrazione;
- ritenuto, per tali ragioni, di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
RD LA, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
OB IC PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB IC PA | RD LA |
IL SEGRETARIO