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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5046/2025
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. GERARDO KATTY come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. SANTIN LARA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 03/06/2025 le parti, con nota di deposito del 20/05/2025, hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
- accertata e dichiarata l'intervenuta indipendenza economica del figlio , Persona_1
revocarsi l'ordine di contributo al mantenimento dello stesso imposto al sig. in forza Parte_1
del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia il 16.04.2014 nel procedimento n.
1380/2012 R.R. e per l'effetto dichiararsi che il sig. nulla è più tenuto a Parte_1
corrispondere in forza del predetto titolo alla sig.ra , ad eccezione degli arretrati di Controparte_1
cui all'accordo già perfezionatosi.
- spese compensate tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga revocato l'ordine di contributo al mantenimento imposto al sig. per Parte_1
l' intervenuta indipendenza economica del figlio sig. . Persona_1
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 20/05/2025 depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alla revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 03/06/2025 devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
pagina 2 di 3 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui trascritte e recepite per relationem, che per l'effetto modificano il Decreto del Tribunale dei Minorenni di
Venezia N. 1380/2012 R.R.
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/06/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5046/2025
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. GERARDO KATTY come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. SANTIN LARA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 03/06/2025 le parti, con nota di deposito del 20/05/2025, hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
- accertata e dichiarata l'intervenuta indipendenza economica del figlio , Persona_1
revocarsi l'ordine di contributo al mantenimento dello stesso imposto al sig. in forza Parte_1
del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia il 16.04.2014 nel procedimento n.
1380/2012 R.R. e per l'effetto dichiararsi che il sig. nulla è più tenuto a Parte_1
corrispondere in forza del predetto titolo alla sig.ra , ad eccezione degli arretrati di Controparte_1
cui all'accordo già perfezionatosi.
- spese compensate tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga revocato l'ordine di contributo al mantenimento imposto al sig. per Parte_1
l' intervenuta indipendenza economica del figlio sig. . Persona_1
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 20/05/2025 depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alla revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 03/06/2025 devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
pagina 2 di 3 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui trascritte e recepite per relationem, che per l'effetto modificano il Decreto del Tribunale dei Minorenni di
Venezia N. 1380/2012 R.R.
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/06/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3