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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4323/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
con sede legale in ST di ST (NA) Corso Parte_1
Vittorio Emanuele 45 - Pec: - C.F. in persona del Email_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Carla De Parte_2
Vincenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla Via Alberto
Caroncini, 4, giusta procura allegata in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], con domicilio digitale all'indirizzo PEC (FAX: 0805213945) e, ove Email_2 subordinatamente occorra, per elezione in Bari alla Via Trevisani n 106 presso lo studio dell' (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, in Parte_3 C.F._2 virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 29/05/2024;
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, la parte in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n.154/2024, con cui era stato ingiunto alla il pagamento della somma di € 2.905,37, in favore di Parte_1
, a titolo di tfr. Controparte_1
La società deduceva che: il aveva svolto la propria attività lavorativa in favore della , in CP_1 Parte_1 qualità di impiegato CCNL Commercio e terziario, a far data dal 09.10.2018 e sino al
31.12.2023; alla cessazione del rapporto di lavoro, la Società provvedeva ad elaborare il cedolino con le spettanze di fine rapporto, evidenziando un importo relativo al tfr maturato di €
2.940,79 lorde (netto 2.373,00); il sottoscriveva un contratto (n. 44862) di cessione del quinto dello stipendio CP_1 con la Pitagora Spa, per un importo complessivo di € 9.432,00, che prevedeva il pagamento della somma di € 131,00, da trattenersi mensilmente dalla retribuzione del dipendente e versata in favore della Pitagora S.p.A (all.3); la notificava alla Pitagora atto di benestare al finanziamento, Parte_1 impegnandosi al pagamento mensile ed al pagamento del debito residuo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (all.4);
1 pertanto, alla cessazione del rapporto, la provvedeva al pagamento della Parte_1 somma netta di € 2.504,00 (rateo cessione del quinto mese di dicembre (cfr busta paga dicembre 23 all.5) più spettanze di fine rapporto- somma netta) direttamente al Fondo Pitagora (all.6); nessun importo era dovuto a titolo di tfr o altro titolo dalla Marketing al , CP_1 pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, per inesistenza del diritto di credito fatto valere, con condanna dell' opposto, ex art 96 c.p.c..
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, deducendo: che non era mai stato informato dalla che il Parte_1 T.F.R. sarebbe stato liquidato direttamente in favore del “Fondo Pitagora”, in virtù di contratto di cessione del quinto dello stipendio tra il ridetto dott. e la Pitagora S.p.A.; CP_1 che la in seguito alla cessazione del rapporto di Parte_1 lavoro con il , non aveva consegnato a quest'ultimo, come pur certamente doveva, il CP_1 cedolino paga del T.F.R., esibendolo solamente in giudizio, dal quale l'odierno opposto avrebbe senz'altro appreso la circostanza di cui al punto precedente;
che, come risultante inequivocabilmente dalla documentazione allegata al fascicolo di parte del della fase monitoria, prima di agire con il ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1 il aveva intimato, per ben tre volte, il pagamento del T.F.R. alla CP_1 Parte_1 che non aveva mai dato riscontro alle missive formulate in tal senso dal
[...] difensore di fiducia dell'odierno opposto.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
In accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo, essendo incontroverso tra le parti che l'importo dovuto a titolo di tfr al è stato CP_1 versato dalla società, odierna opponente, al fondo Pitagora, in forza del contratto di cessione, menzionato in atti (cfr. allegato 6).
Quanto alle spese di lite, va rilevato che, sebbene il lavoratore fosse parte del contratto, non vi è prova che al lavoratore sia stata consegnata la busta paga di fine rapporto
(da cui risultava la cessione del TFR alla Pitagora, la stessa, inoltre, non è sottoscritta) e, in ogni caso, ben avrebbe potuto la società, odierna opponente, dare riscontro alle richieste del lavoratore (cfr. diverse missive in atti), la qual cosa avrebbe impedito allo stesso di ricorrente in via monitoria.
Tenuto conto di quanto innanzi, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite. Deve essere respinta la domanda di condanna dell'opposto, ex art. 96 c.p.c., non essendo stato provato che il abbia agito con mala fede o colpa grave. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 31.3.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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