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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2024, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. 11706/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo;
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 12.07.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11706/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis, promosso da:
1. , nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Parte_1
2. , nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_1
3. , nato il [...] a [...], Buenos Aires, Argentina;
Parte_2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.10.2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta dal comune avo, Parte_3
, cittadino italiano, nato il [...], in Gravina in [...], dall'unione tra
[...]
e , come da estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Parte_4 Controparte_3
comune di Gravina in Puglia (doc. 1), successivamente emigrato in Argentina, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 07.11.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 01.03.2023, svolta in videoconferenza, come disposto con decreto emesso ex art. 127 bis, regolarmente comunicato ai difensori costituiti, cui ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore dei ricorrenti, insistendo nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_2
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 11.12.2023, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della
Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3-Ciò posto, l'art. 1 del DPR 362/1997 prevede che l'istanza per l'acquisto la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
II.
4-Precisa, altresì, l'art. 3 che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
II.
5-Tanto precisato, deve preliminarmente osservarsi che sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad adire direttamente l'autorità giudiziaria, per le seguenti ragioni.
II.
6-Sotto questo profilo, deve, in particolare, rilevarsi che la parte ricorrente ha provato di aver esperito invano più tentativi di prenotazione dell'appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza sul portale web del competente consolato (doc.
12, 13 e 14).
2 II.
7-A fronte, pertanto, dell'impossibilità per i ricorrenti di ottenere il bene della vita in sede amministrativa, deve esserne assicurato, a protezione della sottesa posizione di diritto soggettivo,
l'accesso alla tutela giurisdizionale.
II.
8-Si veda sul punto Tribunale di Roma 17.04.2018 “Il silenzio della P.A. rispetto alla domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis equivale a diniego del riconoscimento del diritto, giustificando il ricorso dell'interessato alla tutela giurisdizionale a tal fine”.
III.
1-Nel merito deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
III.
2-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
III.
3-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo , cittadino italiano, mai Parte_3
divenuto cittadino argentino, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalla Camera Nazionale degli Elettorali – Repubblica Argentina - Potere Esecutivo Nazionale, ha reso infatti certificato negativo di naturalizzazione del suddetto (doc. 2).
III.
4-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1. in data 30/08/1897, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Gravina in Puglia
(BA), il Sig. , cittadino italiano poi emigrato in Argentina Parte_3
(doc. 1).
2. (indicato negli ulteriori e successivi certificati anche come Parte_3
o ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La Parte_3 Parte_3 Per_1
Camera Nazionale degli Elettorali – Repubblica Argentina - Potere Esecutivo Nazionale, ha reso infatti certificato negativo di naturalizzazione del suddetto (doc. 2).
3. dopo aver contratto matrimonio in Gravina di Puglia, il Parte_3
09/04/1921, con (doc. 3) dava alla luce, in data 13/07/1933, Persona_2 [...]
(doc. 4); Persona_3
3 4. quest'ultima, dopo essersi sposata il 15/05/1952, con (doc. Persona_4
5), generava il 08/07/1953, (doc. 6); Persona_5
5. quest'ultima, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio il 08/08/1975, con Persona_6
(doc. 7), generava, rispettivamente in data 15.03.1977 (doc.9) e 18.04.1990,
[...]
gli odierni ricorrenti e ; Controparte_1 Parte_2
6. , infine, dopo essersi sposato il 17.10.2003 con Controparte_1 [...]
(doc. 10), dava alla luce il 23.09.2005, l'odierna ricorrente Controparte_4
, (doc. 11); Parte_1
III.
5-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo si siano successivamente stabiliti in Parte_3
Argentina, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
III.
6-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
III.7-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA,
Contr SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE
RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO
ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA
CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL
SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER
SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA,
OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”
III.
8-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dal comune avo , cittadino italiano e non avendo, per altro verso, Parte_3
4 l'Amministrazione, la quale non ha nemmeno contestato l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
IV.
1- Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia, resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal , CP_2 dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il
22.10.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1. , nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Parte_1
2. , nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_1
3. , nato il [...] a [...], Buenos Aires, Argentina;
Parte_2
sono tutti cittadini italiani;
B. ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 26.07.2024.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo;
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 12.07.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11706/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis, promosso da:
1. , nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Parte_1
2. , nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_1
3. , nato il [...] a [...], Buenos Aires, Argentina;
Parte_2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.10.2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta dal comune avo, Parte_3
, cittadino italiano, nato il [...], in Gravina in [...], dall'unione tra
[...]
e , come da estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Parte_4 Controparte_3
comune di Gravina in Puglia (doc. 1), successivamente emigrato in Argentina, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 07.11.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 01.03.2023, svolta in videoconferenza, come disposto con decreto emesso ex art. 127 bis, regolarmente comunicato ai difensori costituiti, cui ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore dei ricorrenti, insistendo nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_2
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 11.12.2023, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della
Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3-Ciò posto, l'art. 1 del DPR 362/1997 prevede che l'istanza per l'acquisto la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
II.
4-Precisa, altresì, l'art. 3 che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
II.
5-Tanto precisato, deve preliminarmente osservarsi che sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad adire direttamente l'autorità giudiziaria, per le seguenti ragioni.
II.
6-Sotto questo profilo, deve, in particolare, rilevarsi che la parte ricorrente ha provato di aver esperito invano più tentativi di prenotazione dell'appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza sul portale web del competente consolato (doc.
12, 13 e 14).
2 II.
7-A fronte, pertanto, dell'impossibilità per i ricorrenti di ottenere il bene della vita in sede amministrativa, deve esserne assicurato, a protezione della sottesa posizione di diritto soggettivo,
l'accesso alla tutela giurisdizionale.
II.
8-Si veda sul punto Tribunale di Roma 17.04.2018 “Il silenzio della P.A. rispetto alla domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis equivale a diniego del riconoscimento del diritto, giustificando il ricorso dell'interessato alla tutela giurisdizionale a tal fine”.
III.
1-Nel merito deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
III.
2-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
III.
3-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo , cittadino italiano, mai Parte_3
divenuto cittadino argentino, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalla Camera Nazionale degli Elettorali – Repubblica Argentina - Potere Esecutivo Nazionale, ha reso infatti certificato negativo di naturalizzazione del suddetto (doc. 2).
III.
4-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1. in data 30/08/1897, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Gravina in Puglia
(BA), il Sig. , cittadino italiano poi emigrato in Argentina Parte_3
(doc. 1).
2. (indicato negli ulteriori e successivi certificati anche come Parte_3
o ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La Parte_3 Parte_3 Per_1
Camera Nazionale degli Elettorali – Repubblica Argentina - Potere Esecutivo Nazionale, ha reso infatti certificato negativo di naturalizzazione del suddetto (doc. 2).
3. dopo aver contratto matrimonio in Gravina di Puglia, il Parte_3
09/04/1921, con (doc. 3) dava alla luce, in data 13/07/1933, Persona_2 [...]
(doc. 4); Persona_3
3 4. quest'ultima, dopo essersi sposata il 15/05/1952, con (doc. Persona_4
5), generava il 08/07/1953, (doc. 6); Persona_5
5. quest'ultima, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio il 08/08/1975, con Persona_6
(doc. 7), generava, rispettivamente in data 15.03.1977 (doc.9) e 18.04.1990,
[...]
gli odierni ricorrenti e ; Controparte_1 Parte_2
6. , infine, dopo essersi sposato il 17.10.2003 con Controparte_1 [...]
(doc. 10), dava alla luce il 23.09.2005, l'odierna ricorrente Controparte_4
, (doc. 11); Parte_1
III.
5-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo si siano successivamente stabiliti in Parte_3
Argentina, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
III.
6-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
III.7-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA,
Contr SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE
RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO
ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA
CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL
SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER
SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA,
OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”
III.
8-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dal comune avo , cittadino italiano e non avendo, per altro verso, Parte_3
4 l'Amministrazione, la quale non ha nemmeno contestato l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
IV.
1- Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia, resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal , CP_2 dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il
22.10.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1. , nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Parte_1
2. , nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_1
3. , nato il [...] a [...], Buenos Aires, Argentina;
Parte_2
sono tutti cittadini italiani;
B. ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 26.07.2024.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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