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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/08/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea IA …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1618 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Vigevano, Via D'Avalos n.23 presso lo studio dell'avv.to Giulio Santagostino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Vigevano in data 2.10.2009 e successivamente modificate dal Tribunale di Imperia con provvedimento del 04/04/2013, così disporre: 1) revocarsi con decorrenza dal 18/09/2023 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) il contributo economico posto a carico del padre dr. Andrea IA 1 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
R_ per il mantenimento della figlia , ormai maggiorenne, non convivente con alcuno dei genitori ed economicamente indipendente;
2) porre integralmente a carico del padre, in forma diretta e con decorrenza dal 5/7/2024 (data del provvedimento assunto nel presente giudizio ai sensi degli articoli l'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c) il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non R_2 indipendente;
3) porre a carico del padre, con decorrenza dal 5/7/2024 (data del provvedimento assunto nel presente giudizio ai sensi degli articoli l'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (maggiorenne R_3 ma economicamente non indipendente) mediante versamento alla madre di un assegno mensile dell'importo di € 300,00 oltre al 100% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Con vittoria di spese”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
presentava ricorso ex art. 473-bis.29 c.c. nei confronti di Parte_1 CP_1
volto ad ottenere la modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di
[...] Vigevano in sede di separazione consensuale dei coniugi con provvedimento omologato in data 2.10.2009; condizioni già modificate – per quanto riguarda dr. Andrea IA 2 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
l'oggetto del presente giudizio – dal Tribunale di Imperia con decreto in data 20.3.2013 (n.1162/12 V.G.).
In particolare, chiedeva revocarsi il contributo posto a proprio carico per il R_ mantenimento della figlia maggiorenne (25 anni, essendo nata il [...]) e rideterminarsi quello per le figlie (22 anni, essendo nata il [...]) e R_2 R_3 (19 anni, essendo nata il [...]), anch'esse entrambe maggiorenni ma ancora economicamente non indipendenti;
quanto precede risultando a proprio carico, in ragione di quanto stabilito dal Tribunale di Imperia con decreto in data 20.3.2013, l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno dell'importo di € 690,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio la resistente della quale, all'udienza ex Controparte_1 art. 473.bis-14 c.p.c. del 25.6.2025 e verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza in data 5.7.2024 il Tribunale adottava i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c., revocando il contributo economico posto a carico del padre per R_ il mantenimento della figlia ponendo integralmente a carico dello stesso, in forma diretta, il mantenimento della figlia e rideterminando in € 300,00, R_2 mensili (oltre al 100% delle spese straordinarie ed accessorie) l'assegno di mantenimento da versarsi al coniuge per il mantenimento della figlia R_3
La causa veniva, quindi, istruita attraverso l'acquisizione di documenti. Disposta dal Tribunale la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni in termini del tutto conformi al contenuto dell'ordinanza del 5.7.2024 ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come il ricorrente abbia proposto l'odierno ricorso al fine di ottenere modifica del contributo stabilito in sede di separazione (e successivamente rideterminato dal Tribunale di Imperia con decreto in data R_ 20.3.2013) per il mantenimento delle figlie , e tutte ormai R_2 R_3 maggiorenni.
Ciò premesso deve in primo luogo essere accolta la domanda di revoca del contributo R_ paterno al mantenimento della figlia (25enne), risultando la stessa ormai economicamente indipendente e da tempo non più convivente con alcuno dei genitori (vds. quanto dal ricorrente riferito e documentato nell'atto introduttivo: “...la figlia R_
, ormai maggiorenne ed indipendente, ha completato le scuole superiori e ha trasferito la propria residenza in Imperia – Via Giorgio Des Geneys n. 28... (doc.7); R_ la figlia risulta oggi svolgere attività lavorativa come assistente alla poltrona presso New Dental Group s.r.l. con sede legale in Legnano... e sede operativa in R_ Imperia... con salario di circa 1.500,00 euro mensili. La figlia inoltre sta proseguendo gli studi frequentando un corso di igienista dentale, peraltro pagato dal padre (doc. 8) ed il corso di laurea in Economica presso l'università di Savona...” e R_ ribadito all'udienza del 25.6.2024: “...precisa come la figlia ormai da oltre un anno si sia trasferita vivere per conto proprio, proseguendo l'attività lavorativa già
dr. Andrea IA 3 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
indicata in ricorso e risultando, quindi, economicamente indipendente oltreché non R_ più convivente con alcuno dei genitori. Fa presente come effettivamente stia R_ proseguendo negli studi e come egli, pur avendo mezzi propri, la stia in ogni caso spontaneamente aiutando sostenendo le spese per il completamento del ciclo di istruzione già avviato (al fine di conseguire la laurea magistrale)...”).
Quanto alla figlia maggiorenne (22enne) la stessa, benché maggiorenne, risulta R_2 essere pacificamente non indipendente sotto il profilo economico (essendo studentessa universitaria fuori sede in Roma) e deve darsi atto di come lo stesso ricorrente si sia dichiarato disposto a sostenerne integralmente “in forma diretta” il mantenimento;
domanda che, a modifica di quanto a suo tempo stabilito, deve essere certamente accolta dal Collegio, non risultando la ragazza più convivente con alcuno dei genitori (vds. quanto dal ricorrente riferito e documentato nell'atto introduttivo:
“...la figlia di anni 21, pur mantenendo la residenza con la madre... si è di R_2 fatto trasferita a Roma, ove nell'autunno 2021 ha iniziato gli studi presso la facoltà di Economi all'università La Sapienza;
la figlia ha sottoscritto contratto di locazione 24/1/22 (doc. 9) con Roma Resort s.r.l. con riferimento all'appartamento di Roma – Via Cesare De Lollis n. 6, che condivide con altra studentessa;
il ricorrente ha sottoscritto il contratto quale garante per la figlia e versa al locatore la somma mensile di € 725,00 quale quota del canone inclusi gli oneri accessori forfettizzati come risulta dalle disposizioni di bonifico allegate (doc. 10). Sempre il padre provvede in via esclusiva al pagamento delle necessità di vita della figlia e delle spese universitarie mediante ricarica della poste-pay di come si evince dagli R_2 allegati (doc. 11). La figlia rientra ad Imperia solo sporadicamente in occasione delle festività (mediamente 5 volte l'anno) e un paio di volte all'anno fa visita al padre...” e ribadito all'udienza del 25.6.2024: “...Quanto alla figlia conferma R_2 come la stessa sia studentessa universitaria fuori sede (a Roma), di fatto non più convivente con alcuno dei genitori e si dichiara disponibile a provvedere integralmente, in forma diretta, al suo mantenimento...”).
Quanto, infine, alla figlia più piccola (19enne), il ricorrente si è dichiarato R_3 disposto a contribuire al suo mantenimento mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 oltre al 100% delle spese straordinarie ed accessorie (vds. quanto riferito all'udienza del 25.6.2024: “...Quanto alla figlia più piccola
, precisa come anch'essa – attualmente ancora convivente con la madre - R_3 risulti in procinto di intraprendere studi universitari, senza tuttavia aver ancora operato una scelta e, quindi, non potendosi sapere se nel prossimo futuro e così come avvenuto per risulterà non più convivere con alcuno dei genitori;
quanto R_2 precede manifestando, quindi, disponibilità, almeno allo stato, a proseguire nel versamento in favore della madre di quota parte del mantenimento ordinario attualmente previsto in sede di separazione (vale a dire € 300,00 mensili) oltre alle intere spese straordinarie ed accessorie...”).
Anche tale domanda merita accoglimento. In proposito deve, tuttavia, essere osservato come, seppure non siano state acquisite in corso di causa ulteriori informazioni in ordine all'effettiva volontà di di intraprendere gli studi R_3 universitari (vds. quanto riferito dal ricorrente ancora nelle note del 14.7.2025:
“...Quanto al mantenimento della figlia , da poco maggiorenne,... la stessa, ad R_3 oggi, non ha ancora assunto alcuna decisione definitiva circa il percorso di studi universitari da intraprendere...”), deve in ogni caso sottolinearsi come le spese a ciò
dr. Andrea IA 4 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
relative, in quanto rientranti tra quelle straordinarie ed accessorie, risulterebbero comunque integralmente a carico del padre.
In ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale e con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Vigevano in data 2.10.2009 (successivamente modificate dal Tribunale di Imperia con decreto in data 20.3.2013):
1) revoca, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, il contributo economico posto a carico del padre per il mantenimento della R_ figlia ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
2) pone integralmente a carico del padre, in forma diretta e con decorrenza dalla data del 5.7.2024, il mantenimento della figlia maggiorenne ma R_2 economicamente non indipendente;
3) pone a carico del padre, con decorrenza dalla data del 5.7.2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (maggiorenne ma R_3 economicamente non indipendente) mediante versamento alla madre di un assegno mensile dell'importo di € 300,00 oltre al 100% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive,
dr. Andrea IA 5 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 22.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea IA)
dr. Andrea IA 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea IA …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1618 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Vigevano, Via D'Avalos n.23 presso lo studio dell'avv.to Giulio Santagostino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Vigevano in data 2.10.2009 e successivamente modificate dal Tribunale di Imperia con provvedimento del 04/04/2013, così disporre: 1) revocarsi con decorrenza dal 18/09/2023 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) il contributo economico posto a carico del padre dr. Andrea IA 1 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
R_ per il mantenimento della figlia , ormai maggiorenne, non convivente con alcuno dei genitori ed economicamente indipendente;
2) porre integralmente a carico del padre, in forma diretta e con decorrenza dal 5/7/2024 (data del provvedimento assunto nel presente giudizio ai sensi degli articoli l'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c) il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non R_2 indipendente;
3) porre a carico del padre, con decorrenza dal 5/7/2024 (data del provvedimento assunto nel presente giudizio ai sensi degli articoli l'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (maggiorenne R_3 ma economicamente non indipendente) mediante versamento alla madre di un assegno mensile dell'importo di € 300,00 oltre al 100% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Con vittoria di spese”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
presentava ricorso ex art. 473-bis.29 c.c. nei confronti di Parte_1 CP_1
volto ad ottenere la modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di
[...] Vigevano in sede di separazione consensuale dei coniugi con provvedimento omologato in data 2.10.2009; condizioni già modificate – per quanto riguarda dr. Andrea IA 2 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
l'oggetto del presente giudizio – dal Tribunale di Imperia con decreto in data 20.3.2013 (n.1162/12 V.G.).
In particolare, chiedeva revocarsi il contributo posto a proprio carico per il R_ mantenimento della figlia maggiorenne (25 anni, essendo nata il [...]) e rideterminarsi quello per le figlie (22 anni, essendo nata il [...]) e R_2 R_3 (19 anni, essendo nata il [...]), anch'esse entrambe maggiorenni ma ancora economicamente non indipendenti;
quanto precede risultando a proprio carico, in ragione di quanto stabilito dal Tribunale di Imperia con decreto in data 20.3.2013, l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno dell'importo di € 690,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio la resistente della quale, all'udienza ex Controparte_1 art. 473.bis-14 c.p.c. del 25.6.2025 e verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza in data 5.7.2024 il Tribunale adottava i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c., revocando il contributo economico posto a carico del padre per R_ il mantenimento della figlia ponendo integralmente a carico dello stesso, in forma diretta, il mantenimento della figlia e rideterminando in € 300,00, R_2 mensili (oltre al 100% delle spese straordinarie ed accessorie) l'assegno di mantenimento da versarsi al coniuge per il mantenimento della figlia R_3
La causa veniva, quindi, istruita attraverso l'acquisizione di documenti. Disposta dal Tribunale la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni in termini del tutto conformi al contenuto dell'ordinanza del 5.7.2024 ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come il ricorrente abbia proposto l'odierno ricorso al fine di ottenere modifica del contributo stabilito in sede di separazione (e successivamente rideterminato dal Tribunale di Imperia con decreto in data R_ 20.3.2013) per il mantenimento delle figlie , e tutte ormai R_2 R_3 maggiorenni.
Ciò premesso deve in primo luogo essere accolta la domanda di revoca del contributo R_ paterno al mantenimento della figlia (25enne), risultando la stessa ormai economicamente indipendente e da tempo non più convivente con alcuno dei genitori (vds. quanto dal ricorrente riferito e documentato nell'atto introduttivo: “...la figlia R_
, ormai maggiorenne ed indipendente, ha completato le scuole superiori e ha trasferito la propria residenza in Imperia – Via Giorgio Des Geneys n. 28... (doc.7); R_ la figlia risulta oggi svolgere attività lavorativa come assistente alla poltrona presso New Dental Group s.r.l. con sede legale in Legnano... e sede operativa in R_ Imperia... con salario di circa 1.500,00 euro mensili. La figlia inoltre sta proseguendo gli studi frequentando un corso di igienista dentale, peraltro pagato dal padre (doc. 8) ed il corso di laurea in Economica presso l'università di Savona...” e R_ ribadito all'udienza del 25.6.2024: “...precisa come la figlia ormai da oltre un anno si sia trasferita vivere per conto proprio, proseguendo l'attività lavorativa già
dr. Andrea IA 3 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
indicata in ricorso e risultando, quindi, economicamente indipendente oltreché non R_ più convivente con alcuno dei genitori. Fa presente come effettivamente stia R_ proseguendo negli studi e come egli, pur avendo mezzi propri, la stia in ogni caso spontaneamente aiutando sostenendo le spese per il completamento del ciclo di istruzione già avviato (al fine di conseguire la laurea magistrale)...”).
Quanto alla figlia maggiorenne (22enne) la stessa, benché maggiorenne, risulta R_2 essere pacificamente non indipendente sotto il profilo economico (essendo studentessa universitaria fuori sede in Roma) e deve darsi atto di come lo stesso ricorrente si sia dichiarato disposto a sostenerne integralmente “in forma diretta” il mantenimento;
domanda che, a modifica di quanto a suo tempo stabilito, deve essere certamente accolta dal Collegio, non risultando la ragazza più convivente con alcuno dei genitori (vds. quanto dal ricorrente riferito e documentato nell'atto introduttivo:
“...la figlia di anni 21, pur mantenendo la residenza con la madre... si è di R_2 fatto trasferita a Roma, ove nell'autunno 2021 ha iniziato gli studi presso la facoltà di Economi all'università La Sapienza;
la figlia ha sottoscritto contratto di locazione 24/1/22 (doc. 9) con Roma Resort s.r.l. con riferimento all'appartamento di Roma – Via Cesare De Lollis n. 6, che condivide con altra studentessa;
il ricorrente ha sottoscritto il contratto quale garante per la figlia e versa al locatore la somma mensile di € 725,00 quale quota del canone inclusi gli oneri accessori forfettizzati come risulta dalle disposizioni di bonifico allegate (doc. 10). Sempre il padre provvede in via esclusiva al pagamento delle necessità di vita della figlia e delle spese universitarie mediante ricarica della poste-pay di come si evince dagli R_2 allegati (doc. 11). La figlia rientra ad Imperia solo sporadicamente in occasione delle festività (mediamente 5 volte l'anno) e un paio di volte all'anno fa visita al padre...” e ribadito all'udienza del 25.6.2024: “...Quanto alla figlia conferma R_2 come la stessa sia studentessa universitaria fuori sede (a Roma), di fatto non più convivente con alcuno dei genitori e si dichiara disponibile a provvedere integralmente, in forma diretta, al suo mantenimento...”).
Quanto, infine, alla figlia più piccola (19enne), il ricorrente si è dichiarato R_3 disposto a contribuire al suo mantenimento mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 oltre al 100% delle spese straordinarie ed accessorie (vds. quanto riferito all'udienza del 25.6.2024: “...Quanto alla figlia più piccola
, precisa come anch'essa – attualmente ancora convivente con la madre - R_3 risulti in procinto di intraprendere studi universitari, senza tuttavia aver ancora operato una scelta e, quindi, non potendosi sapere se nel prossimo futuro e così come avvenuto per risulterà non più convivere con alcuno dei genitori;
quanto R_2 precede manifestando, quindi, disponibilità, almeno allo stato, a proseguire nel versamento in favore della madre di quota parte del mantenimento ordinario attualmente previsto in sede di separazione (vale a dire € 300,00 mensili) oltre alle intere spese straordinarie ed accessorie...”).
Anche tale domanda merita accoglimento. In proposito deve, tuttavia, essere osservato come, seppure non siano state acquisite in corso di causa ulteriori informazioni in ordine all'effettiva volontà di di intraprendere gli studi R_3 universitari (vds. quanto riferito dal ricorrente ancora nelle note del 14.7.2025:
“...Quanto al mantenimento della figlia , da poco maggiorenne,... la stessa, ad R_3 oggi, non ha ancora assunto alcuna decisione definitiva circa il percorso di studi universitari da intraprendere...”), deve in ogni caso sottolinearsi come le spese a ciò
dr. Andrea IA 4 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
relative, in quanto rientranti tra quelle straordinarie ed accessorie, risulterebbero comunque integralmente a carico del padre.
In ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale e con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Vigevano in data 2.10.2009 (successivamente modificate dal Tribunale di Imperia con decreto in data 20.3.2013):
1) revoca, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, il contributo economico posto a carico del padre per il mantenimento della R_ figlia ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
2) pone integralmente a carico del padre, in forma diretta e con decorrenza dalla data del 5.7.2024, il mantenimento della figlia maggiorenne ma R_2 economicamente non indipendente;
3) pone a carico del padre, con decorrenza dalla data del 5.7.2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (maggiorenne ma R_3 economicamente non indipendente) mediante versamento alla madre di un assegno mensile dell'importo di € 300,00 oltre al 100% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive,
dr. Andrea IA 5 n. 1618/2023 R.G.A.C.C.
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 22.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea IA)
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