Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01828/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02204/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2024, proposto da Cores S.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nunzio Cammaroto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alle sentenze del TAR Sicilia – NI del 30 luglio 2015, n. 2097, e del 4 dicembre 2023, n. 3635.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Diego Spampinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il il 22 novembre 2024, e depositato il giorno 3 dicembre 2024, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alle sentenze in epigrafe.
Tali due sentenze afferiscono alla medesima vicenda in fatto; con la prima è stata dichiarata la prescrizione della pretesa del Comune in ordine ad oneri per due concessioni edilizie (10316/1990 e 10407/1990) e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite; con la seconda è stata accolta la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, nonché condannato il Comune alle spese di lite.
Il presente ricorso, pur afferendo due diverse sentenze, risulta quindi ammissibile, essendo le pretese azionate nella fattispecie riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto (al riguardo, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2023, n. 3079).
Parte ricorrente chiede altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa.
Il Comune intimato, sebbene il ricorso risulti ritualmente notificato, non si è costituito.
All’udienza camerale del giorno 8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente afferma che il Comune intimato si sia finora sottratto agli obblighi derivanti dalle citate sentenze; il Collegio, attesa la mancata costituzione del Comune intimato e comunque il suo silenzio sul punto, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Risulta dalla documentazione di causa che:
a) la prima sentenza è stata notificata presso il difensore in data 15 settembre 2015;
b) la seconda sentenza è stata notificata via PEC direttamente al Comune in data 5 dicembre 2023, ciò risultando dal deposito (allegato sub 2 al ricorso) di copia della PEC, ancorché in formato PDF, non essendo tale circostanza contestata da controparte.
Ora, pur essendo richiesto, ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 669/1996, che il titolo debba essere notificato direttamente all’Amministrazione, onde consentirle di effettuare il pagamento dovuto, nel caso di specie ritiene il Collegio che l’ampio termine decorso dalla notifica della prima sentenza, in uno con la affermazione – non contestata da controparte e supportata dal deposito (allegato sub 3 al ricorso) di copia della PEC, ancorché in formato PDF – di aver notificato invito al pagamento in data 18 luglio 2024, induce a ritenere che il Comune abbia avuto piena consapevolezza di dover adempiere.
Va, pertanto, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione a cura di parte, se antecedente – della presente sentenza.
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, e risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto delle sentenze di cui si chiede l’esecuzione, la domanda principale di cui al ricorso va accolta e va, conseguentemente, ordinato al Comune intimato di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alle sentenze in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente, precisato che non spettano a parte ricorrente spese e diritti relativi ad attività di esecuzione nelle forme civilistiche, o ad atti di precetto, in quanto atti non necessari per la rituale proposizione del presente gravame.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alle sentenze, con spese a carico del Comune intimato.
Deve, invece, essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Essendo il Comune intimato risultato soccombente per la parte assolutamente prevalente delle domande, le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di NI (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) ordina, ai sensi dell’art. 114 cpa, al Comune intimato di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze in epigrafe, all’uopo assegnando al predetto Comune termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alle sentenze, con spese a carico del Comune intimato; c) rigetta la domanda di condanna del Comune intimato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa; d) condanna il Comune intimato al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO