Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 50469/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso
DA
1) - C.F. ; Parte_1 C.F._1
2) - C.F. ; Parte_2 C.F._2
3) - C.F. ; Parte_3 C.F._3
4) C.F. ; Parte_4 C.F._4
5) - C.F. ; Parte_5 C.F._5
6) - C.F. ; Parte_6 C.F._6
7) - C.F. ; Parte_7 C.F._7
8) - C.F. ; Parte_8 C.F._8
9) - C.F. ; Parte_9 C.F._9
10) C.F. Parte_10 C.F._10
11) - C.F. Parte_11 C.F._11
12) - C.F. Parte_12 C.F._12
13) - C.F. Parte_13 C.F._13
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
pag. 1 di 3
89/2001; rilevato che i ricorrenti chiedono l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo amministrativo in materia di pubblico impiego promosso dai medesimi (unitamente ad altri), tutti , nei confronti del , avente ad Parte_14 Controparte_2
oggetto l'annullamento dell'art. 2 del bando di concorso interno straordinario per il reclutamento di marescialli nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, indetto con decreto del n. 31/1D del 14.12.2018; Controparte_2
rilevato che tale giudizio è iniziato con ricorso depositato presso il Tar Lazio il 4.3.2019
(r.g.n. 2177/2019) e non il 19.2.2019, come indicato nel ricorso e non dimostrato (v. sentenza, doc. 8, p. 4) ed è stato definito con sentenza (di rigetto) n. 3198/2024 pubblicata il 19.2.2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione il 19.9.2024; ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso (il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 L. n. 89/2001 non era ancora decorso alla data del deposito del ricorso, scadendo il 19.3.2025, giorno del deposito del ricorso in esame); ritenuta l'ammissibilità della domanda in relazione all'esperimento dei rimedi preventivi, stante l'avvenuta presentazione dell'istanza di prelievo in data 16.4.2019 (doc. 3), oltre sei mesi prima che fosse trascorso il termine di durata ragionevole, fissato in tre anni per il primo grado dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, ex art. 1-ter, comma 3, ossia il
4.9.2021 (data inizio: 4.3.2019; durata ragionevole: 4.3.2022; 6 mesi prima di tale data:
4.9.2021); considerato che il giudizio si è protratto per anni 4, mesi 11, giorni 15 e, secondo i parametri temporali di cui al citato art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, vi è stato superamento della durata ragionevole del processo di anni 1, mesi 11, giorni 15, arrotondati ad anni 2
(inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001), non risultando stasi processuali imputabili ai ricorrenti;
ritenuto che
sia equo quantificare l'indennizzo, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura di € 400,00 per ciascun anno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2-bis, comma 2, L. n.
89/2001, e, in particolare, dell'esito sfavorevole del giudizio, della sua non particolare complessità, della presentazione di più istanze di prelievo, della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte, per come emergono dal ricorso, privo di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite da ciascun ricorrente a causa del ritardo;
misura che si reputa di ridurre a € 200,00 per ciascuno dei due anni, essendo le parti del processo pag. 2 di 3 presupposto più di cinquanta (art. 2-bis, comma 1-bis – diminuzione fino al 40 per cento) ed essendo state le richieste interamente respinte (art. 2-bis, comma 1-ter – diminuzione fino a un terzo); ritenuto, in definitiva, che spetti a ciascun ricorrente la somma di € 400,00 (200,00 x 2);
ritenuto che, in mancanza di un'espressa richiesta, non possano riconoscersi gli interessi dal deposito del ricorso, configurandosi l'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege (art. 1173 c.c.), avente carattere indennitario;
gli interessi vanno applicati, quindi, soltanto a decorrere dalla pronuncia del presente decreto (v. in termini, Cass. ord. 17.4.2023 n. 10096; Cass.
7.1.2016 n.
93);
considerato che le spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), concernente i procedimenti monitori, valori medi dello scaglione fino a € 5.200,00, senza la maggiorazione prevista all'art. 4, comma 2, del citato
D.M. 55/2014, per il numero dei soggetti assistiti, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni dei ricorrenti e della mancanza di specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa ingenerate dalla difesa congiunta (v. Cass. ord. 25.9.2023 n. 27203);
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al di Controparte_1
pagare, senza dilazione, in favore dei ricorrenti, la somma di € 400,00 ciascuno, oltre interessi legali dal deposito del presente decreto al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
CP_
ingiunge altresì al Ministero conomia di rifondere ai ricorrenti le Controparte_1
spese del procedimento, che liquida in € 27,00 per spese vive ed € 473,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 1.4.2025
Il Consigliere designato
- Matilde Carpinella -
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