Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2023
REPY BLICA ITALIABBLY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 227/2023 promossa da:
(c.f. C.F. 1Parte 1 ), con il patrocinio dell'avv. CANDIDA BINI,
elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE
contro
C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. GAETANO Controparte_1 (c.f.
TOSCANO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
PE parte appellante:
"Piaccia alla Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata: "Previa ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dott. Controparte 1 per i titoli e le ragioni di cui alla premessa e per l'effetto condannare il medesimo a risarcire l'Arch. [...]
Pt 1 di tutti i danni subiti in conseguenza della sua condotta per le causali di cui in premessa, quantificati in complessivi € 316.524,50 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà di
In via istruttoria si chiede:
1- stante la nullità della consulenza tecnica svolta, che ne venga disposta la rinnovazione nominando altro professionista fuori zona;
2- in ogni caso che venga disposta la rinnovazione della consulenza stanti i gravi vizi presenti in quella depositata nonché nei chiarimenti resi, nominando altro professionista fuori zona.
Si insiste nelle ulteriori richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc depositate in atti, opponendosi per le ragioni ivi dedotte a quelle richieste dal convenuto."
Con richiesta di rimborso delle spese di CT e di CTP e vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio."
PE parte appellata:
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello dell'Arch. [...]
Pt 1 per tutti i motivi indicati in narrativa, in particolare per l'assoluta genericità e indeterminatezza dei motivi di appello e, soprattutto, per l'omessa indicazione delle parti della sentenza oggetto di impugnazione, nonché delle circostanze da cui deriverebbe l'asserita violazione di legge, come impone la previsione di cui all'art. 342 c.p.c. che, nel caso di specie, non è stato rispettato, con ogni consequenziale pronunzia;
B) nel merito, respingere in toto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, l'atto di appello dell'Arch. Pt 1 promosso nei confronti del Dr.
Controparte 1 e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 21/2023 (RG n.
5573/2018), emessa in data 4 gennaio 2023 dal Tribunale di Pisa, pubblicata il 5 gennaio 2023 e notificata ad uso appello in pari data, con ogni consequenziale pronunzia;
C) in ogni caso, condannare l'Arch. Parte 1 al pagamento in favore del Dr. CP 1
[...] di tutte le spese del presente giudizio, con maggiorazione del 30% degli onorari in applicazione dell'art. 4, co.
1- bis, del D. M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (in quanto gli atti depositati telematicamente dallo scrivente difensore sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15% degli onorari, il CNP e l'IVA, come per legge, e successive occorrende, nonché condannare l'Arch. Parte 1 al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, CO. 3, c.p.c., in ragione della temerarietà
dell'atto di appello introduttivo del presente giudizio di impugnazione. 3. Sul piano istruttorio: il Dr. CP 1 a solo scopo cautelativo, ritenendo manifestamente inammissibile e/o infondata l'impugnazione avversaria e, quindi, da respingere integralmente senza necessità di ulteriore istruttoria, si oppone fermamente alla richiesta dell'appellante di rinnovazione della CT in quanto non ne sussistono le ragioni alla luce dell'infondatezza delle doglianze avversarie al riguardo e, sempre per scopo cautelativo, chiede che la Corte d'Appello di Firenze voglia accogliere le richieste istruttorie del comparente non ammesse in primo grado, insistendo parimenti per la reiezione per inammissibilità e/o irrilevanza di tutte le richieste istruttorie avanzate
-
da parte attrice per tutte le ragioni già ampiamente espresse negli atti di causa del giudizio di primo grado".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21/2023 del Tribunale di Pisa, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Partee 1 aveva convenuto davanti al Tribunale di Pisa Controparte 1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 350.000,00.
Premesso di essere stato socio della società Controparte 2 a fondamento della sua domanda aveva dedotto che parte convenuta, in qualità di consulente, e in previsione del proprio recesso, vista la situazione patrimoniale dell'azienda lo aveva consigliato di investire nella società la somma di € 350.000,00, senonché a distanza di tempo esso attore aveva scoperto che la situazione societaria era diversa, e migliore, di quella rappresentata dal consulente, e che non vi sarebbe stata la necessità di investire l'ingente somma, di talché tale esborso era ingiustificato e causato solo dalla negligente e imperita condotta professionale del convenuto. con iNello specifico, aveva sostenuto che il professionista, in contraddittorio professionisti dell'altro socio e amministratore Controparte_3 aveva stimato che il ammontasse ad euro 700.000,00, consigliando deficit della Controparte_2
Parte 1 che lui e l'altro socio versassero la somma di euro 350.000,00 all'Arch.
ciascuno per coprire tale deficit, cosa che essi avevano fatto, dopodiché lui era uscito dalla società cedendo, a titolo praticamente gratuito, le proprie quote a Controparte 3
e al di lui figlio PE 1 ; successivamente, però, era emerso che il finanziamento soci di euro 700.000,00 nel bilancio al 31.12.2008 era stato imputato ai ricavi per soli euro 350.000,00, e che dunque la quota residua del finanziamento di € 350.000,00 non era stata utilizzata per coprire la "perdita" di € 700.000,00 che chiaramente non c'era, e, rilevato altresì che la situazione patrimoniale al momento dell'accordo era finanche migliore (posto che il periodo successivo, precedente la chiusura del bilancio, aveva avuto un andamento negativo), aveva chiesto che il convenuto fosse condannato a corrispondergli a titolo risarcitorio la somma di euro 350.000, oltre accessori (o quella maggiore o minore di giustizia).
Il convenuto si era costituito, chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che la rappresentazione della situazione, economica e patrimoniale, della società era stata da lui effettuata in base a principi contabili condivisi e consolidati, e in primis in base al principio di prudenza, tenuto conto della documentazione a propria disposizione.
La causa era istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e di c.t.u. e, all'esito, con sentenza 21/23, il tribunale, rilevato che il ctu aveva chiarito che la valutazione operata e il calcolo finale relativo all'ammontare del patrimonio negativo, anche laddove si fosse proceduto una minore svalutazione dei crediti e a una maggior valutazione delle rimanenze di magazzino, non si sarebbero discostati in maniera sensibile dalla valutazione già operata dalla odierna parte convenuta, respingeva la domanda e condannava l'attore alle spese di lite.
Pt 1 ha appellato tale sentenza, deducendo che il tribunale aveva errato nel recepire acriticamente le conclusioni del proprio consulente tecnico - il cui operato era stato da lui posto in discussione con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia e a non disporne il rinnovo.
In particolare, ha proposto i seguenti motivi:
Pt 2 aveva fatto il primo giudice a recepire una consulenza che era nulla per I.
violazione del contraddittorio e lesione dei diritti di difesa: invero, dopo il primo incontro con i ctp del 07.09.2020, che si era chiuso con la decisione di fissare un nuovo incontro per la prosecuzione delle operazioni peritali, il CT aveva proceduto in completa solitudine, senza che alle parti e, per loro, ai propri consulenti, fosse stata data la possibilità di presenziare alle varie fasi peritali, omettendo altresì di condividere con i CTP le metodologie di lavoro ed i criteri utilizzati per effettuare le stime e le valutazioni tecniche demandate;
peraltro, il ctu a causa del mancato confronto coi ctp si era convinto che l'Arch. Pt 1 fosse stato amministratore unico della società, ciò che aveva condizionato le conclusioni cui era approdato;
La sentenza era viziata dall'aver recepito una ctu nulla anche per violazione II.
del principio dispositivo e delle regole sulle acquisizioni documentali, posto che il Consulente, dopo aver rappresentato la necessità di acquisire ulteriori documenti, tra cui "le carte di lavoro utilizzate dal Dott. Controparte_1 per lo
svolgimento del suo incarico", a fronte del rifiuto del ctp di parte CP 1 di consegnare tali documenti aveva omesso tanto di rappresentare la circostanza al giudice quanto di attivarsi per procurarsi tale documentazione, nonostante ex art. 198 c.p.c. egli avesse pieno potere di farlo;
per converso, non aveva utilizzato il bilancio della società Controparte_2 del 31.12.2008 e altri documenti prodotti dall'Arch. Pt 1
La sentenza era poi incongrua per aver ritenuto che il Consulente avesse III.
adeguatamente risposto alla richiesta di chiarimenti: premesso che il quesito a chiarimenti riguardava, da un canto, l'indicazione dei criteri utilizzati per la svalutazione dei crediti al momento della valutazione dello stato patrimoniale e, dall'altro, l'indicazione dei criteri di valorizzazione del magazzino, il ctu non aveva in realtà chiarito alcun profilo, limitandosi a ribadire le proprie errate convinzioni;
in particolare, i crediti verso clienti erano stati svalutati nella misura del 50% in quanto giudicati di recupero incerto, quando invece si trattava di crediti in larga misura neppure affidati ad un legale per il recupero, non più vecchi di un anno e non certo da considerare irrecuperabili, da svalutare in misura non superiore al 10% e da quantificare comunque al momento della valutazione dello stato patrimoniale da parte del convenuto, ovvero a fine novembre 2008; quanto al valore delle giacenza di magazzino, il ctu s'era limitato a confermare il proprio conteggio senza affatto chiarirne il fondamento;
Aveva poi errato il tribunale nel sostenere l'inutilizzabilità del bilancio della IV. fratelli redatto al 31.12.2008, sulla base della considerazioneParte 3
prospettata dal CT che tale documento, essendo successivo al 29.12.2008, data di uscita dell'Arch. Pt 1 dalla società, esulava dalle possibilità di verifica del convenuto, posto che i dati contenuti in tale bilancio, ovviamente non utilizzabili dal Dr. CP 1 per il proprio lavoro di stima del deficit societario al momento dell'uscita dell'Arch. Pt 1 dovevano però essere considerati in un'ottica di raffronto e/o confronto effettuato ex post dal consulente nominato dal Tribunale;
seppur formalmente V. Il primo giudice non aveva compreso che l'Arch. Pt 1
ne era stato da amministratore della società Controparte_2 sempre escluso, circostanza di cui il Dott. CP 1 era a conoscenza fin dall'inizio dell'incarico, e che avrebbe dovuto indurlo a particolare diligenza e prudenza nella valutazione dei dati della società. L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte il rinnovo della ctu, in subordine proponendo esso stesso quelli che ha sostenuto essere i corretti conteggi.
L'appellato si è costituito, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., e comunque sostenendo che le censure alla ctu poste a fondamento dell'appello, che erano le medesime prospettate con le note per l'udienza del 20.1.2021
(costituenti in realtà un'inammissibile memoria), fossero precluse in quanto tardive tanto in tale stadio processuale quanto a maggior ragione in questo grado. Ha poi contestato nel merito tali censure e chiesto la conferma della sentenza impugnata, opponendosi al rinnovo della ctu.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.1.2025 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente va respinta l'eccezione con cui l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di appello.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha ben evidenziato quali sono le sue doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come peraltro dimostra il fatto che l'appellato si è lungamente difeso sul punto, quindi l'appello dev'essere esaminato nel merito.
3. Il perimetro del presente giudizio.
La presente impugnazione, imputando al tribunale d'aver recepito una ctu viziata da errori procedurali ed incongrua, si risolve in ultima analisi in una serrata critica all'elaborato peritale che, dunque, è l'effettivo oggetto, ancorché mediato dalla sentenza, delle censure dell'appellante.
Si debbono quindi esaminare, una per una, le suddette censure.
Al riguardo, si deve infatti respingere l'ulteriore eccezione dell'appellato secondo cui le deduzioni critiche in punto di ctu avanzate con l'appello sarebbero inammissibili perché ricalcherebbero quelle avanzate in primo grado con le note del 15.1.2021, per l'udienza del 20.1.2021, che a loro volta dovrebbero essere dichiarate tardive, non essendo state avanzate dal ctp dott. PE 2 in sede di osservazioni alla bozza.
Benvero, tali osservazioni sono del tutto ammissibili, per un duplice ordine di ragioni.
Intanto, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 21/02/2022n. 5624;
11/10/2024 n. 26525), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Poi, nel caso di specie tali rilievi critici sono già stati ritenuti ammissibili dal tribunale (che li ha disattesi nel merito), in difetto di appello incidentale del CP 1 si tratta di valutazione ormai incontrovertibile.
Tale secondo argomento, peraltro, consente di ritenere ammissibile anche l'eccezione di nullità della ctu (parimenti formulata da Pt 1 con lo scritto del 15.1.2021) - per avere il Consulente instaurato un pieno contraddittorio coi ctp solo in sede di apertura delle operazioni peritali, e aver poi provveduto all'esame dei documenti in solitudine
-senza dover stabilire se tale eccezione avrebbe dovuto essere proposta già nelle osservazioni ex art. 195 c.p.c., o non.
Solo ad abundantiam, dunque, si rileva che, essendo il deposito di osservazioni alla cd. bozza di perizia un atto del ctp, dunque di un soggetto in possesso nel caso di specie di competenze di tipo contabile e commerciale, non anche prettamente giuridiche, non era esigibile dal medesimo la proposizione di un'eccezione in senso tecnico;
tuttavia, il fatto che il ctp dell'attore non si fosse lagnato della mancata fissazione di un nuovo incontro tra ctu e ctp ha comunque un suo valore, come si va ad esporre sub 4.
4. Il primo motivo d'appello: la nullità della ctu. A seguito dell'eccezione del Pt 1 (tra l'altro) di nullità della ctu, proposta con le suddette note per l'udienza del 20.1.2021 (la prima successiva al deposito della relazione peritale), il tribunale ha così (in modo davvero molto succinto) motivato: "In base all'accertamento peritale - le cui conclusioni possono intendersi in questa sede integralmente richiamate e condivise, non ravvisandosi nel procedimento peritale alcuna invalidità e tenuto comunque conto degli approfonditi chiarimenti resi dall'ausiliario a fronte delle richieste articolate dalla parte attrice - la condotta professionale del convenuto non è caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia".
Secondo l'appellante, invece, CT avrebbe leso il contraddittorio perché: "Le operazioni peritali, infatti, sono state svolte dal CT in completa solitudine, senza che alle parti e, per loro, ai propri consulenti, fosse stata data la possibilità di presenziare alle varie fasi delle stessa. [...] La consulenza si è di fatto esaurita in un solo incontro quello del
07.09.2020, ovvero quello che avrebbe dovuto rappresentare l'inizio delle operazioni peritali. Soltanto a tale incontro hanno partecipato i consulenti di parte, che sono poi stati esclusi dalle successive fasi peritali, svolte in autonomia dal CT, che invero
-
nell'unico verbale relativo al predetto incontro- aveva però precisato che avrebbe fissato un nuovo incontro per la prosecuzione delle operazioni peritali, incontro che tuttavia non c'è mai stato. [...] Il CT quindi acquisiva direttamente dai consulenti di parte la documentazione richiesta, la esaminava e la utilizzava per la redazione della bozza del proprio elaborato peritale, senza tuttavia ne' condividerla con i consulenti di parte nel rispetto del principio del contraddittorio e senza previamente verificarla con i medesimi, con un gravissimo vulnus per la difesa delle parti in causa".
Il motivo è infondato: invero, tale modus procedendi probabilmente non è stato il più proficuo e, forse, ove ctu avesse avuto un confronto più stretto e continuativo con i ccttpp, certi aspetti problematici della perizia sarebbero stati evitati;
tuttavia, non pare che nel caso in esame si possa parlare di nullità della ctu in senso stretto, posto che il ctu ha esaminato documenti ritualmente acquisiti e semmai la doglianza dell'appellante attiene al fatto che non ne abbia acquisiti di ulteriori pur potendolo fare, ex art. 198
c.p.c., e che non abbia acquisito il bilancio sociale al 31.12.2008 (ma in realtà tale bilancio era agli atti, essendo stato prodotto dal Pt 1 • in entrambe le versioni: v.
-
docc. 7 e 8 -, e dunque la censura è piuttosto quella di aver ritenuto tale documento non rilevante ai fini di rispondere al quesito peritale).
Inoltre, il ctu ha comunque avuto contatti coi ctp via mail e ha ritualmente sottoposto ai medesimi la propria valutazione dei documenti, ex art. 195 u.c. c.p.c.; il dott. PE_2 per l'attore, non ha affatto lamentato la mancata fissazione di un incontro successivo al primo, segno che riteneva di non aver nulla da aggiungere in via preventiva, rispetto alla redazione della bozza, e che comunque valutava tale modo di procedere come adeguato a far valere la propria opinione tecnica.
D'altro canto, non è che così operando il ctu abbia compiuto da solo accertamenti rilevanti ciò che realmente avrebbe determinato la nullità della consulenza
- ma,
piuttosto, semmai, che ha perso l'occasione di una maggiore ponderazione e di un maggior confronto, che ha comunque avuto modo di recuperare successivamente in un contesto che avrebbe potuto anche essere del tutto equivalente.
PEaltro, un'occasione di confronto ulteriore gli era stata data proprio dal tribunale, che lo aveva convocato insieme ai ctp per l'udienza (in presenza) del 28.4.2022 a rendere chiarimenti, anche se si deve concordare col Pt 1 circa il fatto che tali chiarimenti sono stati più apparenti che effettivi.
Dunque, esclusa ogni nullità, si deve passare ad esaminare nel merito l'elaborato peritale, posto dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
5. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo ed motivo d'appello: il merito dell'accertamento peritale.
Il tribunale ha ritenuto di recepire le risultanze peritali nonostante le puntuali osservazioni del ctp dott. PE 2 in punto di "svalutazione dei crediti verso i clienti" e
"valorizzazione delle rimanenze di magazzino", argomentando che: "Come ulteriormente chiarito a verbale di udienza del 28.4.2022, e con riferimento alla contestazioni ribadite dalla difesa attorea, infatti, la svalutazione dei crediti verso i clienti è stata disposta nella misura del 50% in quanto essi sono stati giudicati in parte di recupero incerto dal difensore incaricato del recupero (riferimento doc. 28 in atti); per quanto concerne i crediti diversi, per 121,000 euro, l'azzeramento del credito deriva dall'aver utilizzato a compensazione la fattura emessa dalla
Controparte società (doc. 34 di parte attrice); Quanto, poi, alla valorizzazione delle rimanenze di magazzino, il valore di € 200.000,00 discende dalla sommatoria del valore di 80,000,00 (valore indicato nella relazione del 24 ottobre
2008) oltre agli acconti ai fornitori per € 120.000,00 rinvenuti nella contabilità al 24 ottobre 2008 e non più rinvenuti nella contabilità al novembre.
In conclusione, il c.t.u. ha fatto rilevare che la valutazione optata e il calcolo finale relativo all'ammontare del patrimonio negativo, anche laddove si fosse proceduto una minore svalutazione dei crediti e a una maggior valutazione delle rimanenze di magazzino, non si sarebbe discostata in maniera sensibile dalla valutazione già operata dalla odierna parte convenuta.
Non colgono nel segno, a parere del giudicante, le ulteriori allegazioni fornite dalla parte attrice negli atti processuali, e relative alla circostanza che, al di là del dato formale e delle risultanze documentali, il convenuto avrebbe dovuto verificare l'effettività dei valori societari, non conosciuti dall'attore: non vi è prova, infatti, né della circostanza che l'attore disconoscesse detti dati, nè, soprattutto, che il professionista convenuto sia stata posto nelle condizioni di averne contezza".
Alla luce dei complessivi motivi d'appello 2, 3, 4 e 5, si deve rilevare che, come anticipato, in realtà la risposta ai chiarimenti resa a verbale del 28.4.2022 appare meramente tautologica, e non si confronta affatto con i criteri contabili scientifici dell'OIC
(Organismo Italiano di Contabilità) fatti propri dal Controparte_4
e da quello dei Ragionieri per la svalutazione dei crediti, invocati dal ctp dott. PE_2 fosse solo per motivare sul perché andassero nel caso concreto disattesi né offre chiari
-
elementi per comprendere se fosse o meno corretta la stima delle rimanenze di magazzino.
-Appare dunque necessario previa rimessione della causa sul ruolo - disporre il rinnovo della ctu, chiedendo al nuovo consulente di rispondere ai quesiti già formulati al dott.
PEsona 3 ed in particolare d'indicare:
a) A quanto ammontasse il valore (se del caso negativo) del patrimonio sociale a fine novembre 2008 e, se differente, al 29 dicembre 2008;
b) specificamente, a quanto ammontasse il valore dei crediti e delle rimanenze di magazzino, secondo i dati obiettivi di cui disponeva il dott. CP 1
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 21/2023 del Tribunale di Parte 1
Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita,
così provvede: respinge l'eccezione d'inammissibilità dell'appello e dichiara ammissibili le censure mosse dall'appellante in punto di erroneità delle valutazioni peritali recepite dalla sentenza impugnata;
rimette la causa sul ruolo disponendo la rinnovazione della ctu come da separata ordinanza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 modificazioni e integrazioni.
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