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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
- Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 210/2022, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Baranello, giusta procura in atti
- Appellante principale -
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Gallucci e Giacomo Controparte_1 C.F._1
D'Angelo, giusta procura in atti
- Appellato e Appellante incidentale -
e nei confronti di
(già , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , ; CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- Appellati Contumaci-
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 250/2022 del Tribunale di Campobasso, pubblicata in data 9/5/2022.
Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2022, la società Parte_1
(d'ora in avanti, ) proponeva appello avverso la Sentenza n. 250/2022, con la quale il
[...] Parte_1
Tribunale di Campobasso, a definizione del giudizio R.G. n. 1632/2017, l'aveva condannata, in solido con altri
1 convenuti, al pagamento della somma di € 4.786,46, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni in favore del sig. nonché alla refusione delle spese di lite e di CTU. Controparte_1
Il giudizio di primo grado era stato introdotto dal sig. per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 47.650,00, asseritamente derivanti dalla incompleta e inesatta esecuzione di un obbligo di fare disposto con ordinanza n. 2227/2013 del Tribunale di
Campobasso, nonché per il pagamento di un'indennità di servitù.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, anche a mezzo di CTU, accoglieva parzialmente la domanda attorea, liquidando i danni nella somma complessiva di € 4.786,46, così composta: a) € 3.955,78 per il rifacimento di una parete in cemento armato;
b) € 248,50 per il completamento di una pavimentazione in bitume;
c) €
582,18 a titolo di indennità di servitù. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e le ulteriori pretese attoree.
L'appellante ha impugnato la sentenza per quattro motivi, lamentando: 1) la violazione degli Parte_1
artt. 2697 e 1223 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del sig. in relazione CP_1
ai danni liquidati;
2) l'omessa valutazione di un fatto decisivo, ossia la natura abusiva e illecita dell'opera di rifacimento della parete in c.a. realizzata dal , nonché la non appartenenza dei fondi interessati CP_1
dalla pavimentazione al medesimo;
3) l'illogicità ed erroneità della pronuncia nell'individuazione delle responsabilità e nell'applicazione del criterio del “più probabile che non”; 4) la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. in punto di regolamento delle spese di lite, stante il rigetto della gran parte delle domande attoree e il rifiuto, da parte del , di una proposta transattiva del CTU di importo (€ 15.000,00) ben superiore a CP_1
quello liquidato in sentenza.
Si è costituito in giudizio il sig. contestando la fondatezza dell'appello principale e Controparte_1
proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale ha lamentato: a) l'erronea quantificazione del danno per il ripristino del piazzale, liquidato in soli € 248,50 a fronte di un costo sostenuto di € 1.208,78; b)
l'omessa liquidazione dei danni relativi al mancato ripristino di un pozzetto e alla mancata sifonatura, pur accertati dal CTU e dalla sentenza;
c) l'omesso rimborso delle spese di CTP, pari a € 1.150,00; d) l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, a fronte dei disagi e delle immissioni maleodoranti patite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2 - L'appello principale proposto dalla società è parzialmente fondato e merita accoglimento Parte_1
nei limiti di seguito esposti. L'appello incidentale proposto dal sig. è, invece, infondato. Controparte_1
Per ragioni di ordine logico, verranno esaminati congiuntamente i motivi di appello principale e incidentale relativi alle singole poste di danno liquidate dalla sentenza impugnata.
2 § 3 - SUL DANNO RELATIVO AL RIFACIMENTO DELLA PARETE IN C.A. (€ 3.955,78)
Con il primo e secondo motivo dell'appello principale, lamenta l'erroneità della condanna al Parte_1 pagamento di € 3.955,78 per il rifacimento della parete in c.a., deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del sig. circa il nesso causale tra la dispersione di liquami e il cedimento del CP_1
muro, nonché l'omessa valutazione della natura abusiva dell'opera di ricostruzione.
Le censure sono fondate.
Il Giudice di prime cure ha fondato la condanna sul presupposto che fosse “compatibile dichiarare che la probabile dispersione di liquami nel terreno provenienti dal vecchio tratto di fogna sia la causa dell'innesco del meccanismo di slittamento e cedimento della preesistente parete”, applicando il principio del “più probabile che non”.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Il Consulente Tecnico d'Ufficio, Ing. , ha Per_1
espressamente dichiarato nella propria relazione l'“IMPOSSIBILITA' DI DEFINIRE AD OGGI CON CERTEZZA LE
REALI CAUSE DEL CEDIMENTO DELLA PARETE”. Il CTU ha infatti precisato che una valutazione certa avrebbe richiesto elaborati tecnici specifici, quale una relazione geologica, che l'attore non ha mai prodotto, in quanto l'opera di rifacimento è stata eseguita in assenza dei necessari titoli edilizi e del deposito sismico.
L'affermazione del CTU, secondo cui la tesi attorea (basata sulla perizia del proprio CTP) fosse “compatibile” con lo stato dei luoghi, non integra quel grado di probabilità qualificata richiesto per l'affermazione del nesso eziologico. Il criterio del “più probabile che non” implica una valutazione comparativa tra le diverse ipotesi causali, al fine di individuare quella dotata di un grado di conferma logica e fattuale superiore alle altre. Nel caso di specie, il CTU ha manifestato una chiara impossibilità di accertamento, limitandosi a non escludere a priori l'ipotesi attorea, il che non equivale ad affermarne la maggiore probabilità. La violazione dell'art. 2697
c.c. si configura quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, e ciò è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto assolto l'onere probatorio a carico dell'attore sulla base di elementi meramente possibilistici e facendo acritico riferimento alle allegazioni difensive di parte attrice, veicolate tramite la relazione del proprio consulente di parte. (Cass. Civ., Sez. 3, N.
34603 del 11-12-2023).
A ciò si aggiunge un rilievo dirimente, omesso dal primo Giudice: la natura illecita dell'opera di cui si chiede il rimborso. Il CTU ha accertato che il rifacimento della parete in c.a. è stato eseguito “senza le autorizzazioni necessarie”, in assenza di titolo edilizio e deposito sismico, configurandosi quindi come un abuso edilizio.
Riconoscere il diritto al risarcimento del costo di un'opera abusiva, per sua natura precaria e soggetta a sanzione demolitoria, si tradurrebbe in una forma di tutela giuridica ad una situazione contra legem, ciò che l'ordinamento non può consentire. (Cass. n. 20312/2019, richiamata anche da Cass. n. 18315/2025).
Pertanto, la domanda di rimborso dei costi per un'opera illecita è infondata e non può trovare accoglimento.
3 In riforma della sentenza impugnata, la condanna al pagamento della somma di €. 3.955,78 deve essere, pertanto, revocata.
§ 4 - SUL DANNO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE (€ 248,50)
L'appellante principale contesta la condanna al pagamento di € 248,50 per il ripristino di un manto bituminoso, eccependo che i lavori avrebbero interessato fondi (particelle 353 e 354) non di proprietà del sig. L'appellante incidentale, di contro, lamenta che la somma liquidata sia insufficiente, Controparte_1
dovendo essergli riconosciuto l'intero importo da lui sborsato, pari a € 1.208,78.
Il motivo dell'appello principale è fondato, mentre quello incidentale è infondato.
Dalla CTU dell'Ing. emerge in modo incontrovertibile che le particelle 353 e 354 del foglio 45, sulle Per_1 quali sarebbero stati eseguiti i lavori di pavimentazione, non sono di proprietà del sig. bensì Controparte_1
dei signori , e . Ne consegue che il sig. Controparte_8 Parte_2 CP_9 Controparte_1
difetta di legittimazione attiva a richiedere il risarcimento per danni occorsi a beni di proprietà di terzi, quand'anche avesse sostenuto le spese per il loro ripristino. La titolarità del diritto al risarcimento del danno spetta al proprietario del bene danneggiato, non a chi, per mera liberalità o per altre ragioni, si sia fatto carico dei costi di riparazione.
Il Tribunale ha errato nel liquidare, seppur in misura ridotta, tale voce di danno. La domanda avrebbe dovuto essere integralmente rigettata per carenza di legittimazione attiva in capo all'attore. Di conseguenza,
l'appello incidentale, volto ad ottenere l'integrale importo, è parimenti infondato.
Anche su questo punto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con revoca della condanna al pagamento di € 248,50.
§ 5 - SULL'INDENNITÀ DI SERVITÙ (€ 582,18)
contesta la condanna in solido al pagamento dell'intera indennità di servitù di € 582,18, Parte_1
sostenendo che, in base alla CTU, la propria quota di responsabilità dovrebbe limitarsi alla servitù gravante sulla particella 534, per un importo di € 144,66, da ripartirsi in solido con altri soggetti, mentre nessuna indennità sarebbe da essa dovuta per la particella 498 (€ 437,52).
Il motivo è fondato.
Dall'esame della relazione del CTU (pag. 38-39), si evince una chiara distinzione dei soggetti che beneficiano della servitù sulle diverse particelle di proprietà . In particolare, il CTU ha individuato i soggetti CP_1
utilizzatori della condotta che insiste sulla particella 534 (per un'indennità di € 144,66) e quelli che utilizzano la condotta sulla particella 498 (per un'indennità di € 437,52). L'appellante risulta tra gli Parte_1 utilizzatori solo della prima. Il Tribunale, condannando tutti i convenuti in solido al pagamento dell'intera
4 somma, ha erroneamente esteso la responsabilità solidale oltre i limiti dell'effettivo utilizzo e del relativo beneficio tratto da ciascun fondo dominante.
La responsabilità per il pagamento dell'indennità di servitù va posta a carico dei proprietari (o utilizzatori, come nel caso di specie) dei fondi dominanti in proporzione al beneficio che ciascuno ne trae. Pertanto, la responsabilità di (in solido con gli altri soggetti indicati dal CTU nel prospetto a pag. 39) deve Parte_1
essere limitata all'importo di € 144,66.
La sentenza va riformata anche su questo capo.
§ 6 - SULL'APPELLO INCIDENTALE DEL Parte_3
Oltre al motivo sulla quantificazione del danno al piazzale, già respinto, l'appellante incidentale lamenta l'omessa liquidazione del danno per il ripristino del pozzetto, l'omesso rimborso delle spese di CTP e il rigetto della domanda di danno non patrimoniale.
Tutti i motivi sono infondati.
Quanto al ripristino del pozzetto, si osserva che il sig. , pur a fronte di un'offerta di risarcimento in CP_1
forma specifica da parte dei convenuti (come emerge dalla stessa narrazione dei fatti), ha impedito l'esecuzione dei lavori. Ne discende che, eventuali danni (che, comunque, andavano provati, sia nell'an che nel quantum, da parte dell'attore che li aveva lamentati, prova non fornita) sono dovuti allo stesso comportamento di chi li ha lamentati e, pertanto, non se ne può pretendere il ristoro.
In merito alle spese di CTP, la loro ripetibilità è subordinata alla vittoria nel merito. Stante l'accoglimento quasi integrale dell'appello principale e il rigetto delle principali domande del sig. , non sussistono i CP_1
presupposti per il rimborso di tali spese, che rimangono a carico della parte che se ne è avvalsa.
Infine, per quanto concerne il danno non patrimoniale, la domanda è stata correttamente rigettata dal primo
Giudice. L'appellante incidentale si è limitato ad allegare in modo generico un disagio e una compromissione del godimento della proprietà, senza fornire alcuna prova specifica e puntuale del pregiudizio esistenziale subito. La mera esistenza di un illecito (nella specie, peraltro, in gran parte non provato) non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, il quale richiede la prova rigorosa di una lesione grave a diritti della persona costituzionalmente garantiti e non può consistere in meri disagi o fastidi.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
§ 7 - SULLE SPESE DI LITE
Con il quarto motivo di appello principale, lamenta l'erronea condanna integrale alle spese di Parte_1 lite, invocando il principio della soccombenza reciproca.
5 Il motivo è fondato.
Va tenuto conto, a tal fine, l'esito complessivo del giudizio che, con la riforma quasi totale della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle principali censure dell'appellante, determina una riconsiderazione complessiva del regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. [Cass. Civ.,
Sez. 2, N. 854 del 13-01-2025]
Il sig. , a fronte di una domanda iniziale di € 47.650,00, vede la sua pretesa quasi interamente CP_1
rigettata. L'accoglimento in misura estremamente ridotta della domanda, sebbene non configuri tecnicamente una soccombenza reciproca, giustifica la parziale compensazione fra le parti costituite nell'odierno giudizio di appello delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. A ciò si aggiunge la condotta processuale del sig. , il quale ha rifiutato una proposta conciliativa del CTU per € 15.000,00, CP_1 importo notevolmente superiore a quanto gli sarebbe spettato anche in base alla sentenza di primo grado, e ha così contribuito alla prosecuzione del giudizio. Tale comportamento è valutabile ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.
Considerato l'esito complessivo della lite, appare pertanto equo porre a carico della parte appellante principale un quarto delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarando compensati -fra le parti costituite nel presente appello- i residui tre quarti, e ponendo a carico delle stesse parti le spese di ctu liquidate in primo grado (svolta nell'interesse di entrambe) a carico di ciascuna delle medesime parti in ragione della metà, con vincolo solidale.
Nulla sulle spese nel rapporto fra l'appellato e le parti contumaci, relativamente ai quali va comunque precisato che la mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà (che non incide sull'autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato), determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata (Cass. n. 16390/2009; Cass. n. 24728/2018; Cass. 2024/n.1753).
Ricorrono, a carico dell'appellante incidentale, i presupposti di cui al primo periodo dell'art. Controparte_1
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1
Sentenza n. 250/2022 del Tribunale di Campobasso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1. in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dal sig. nei confronti della Controparte_1 Controparte_10 relative al risarcimento dei danni per il rifacimento della parete in c.a. (€ 3.955,78) e per il
[...] completamento della pavimentazione (€ 248,50) e ridetermina la somma dovuta allo stesso a titolo di indennità di servitù da in solido con gli altri soggetti Parte_1
obbligati come individuati in parte motiva, in €. 144,66, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale proposto dal sig. Controparte_1
3. restano ferme le statuizioni della sentenza di primo grado nel rapporto fra le altre parti obbligate e l'appellato;
4. condanna la al pagamento, in favore di di Parte_1 Controparte_1
¼ delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per tale quota: quanto al primo grado in €.
70,00 per esborsi ed €. 650,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
quanto al presente grado, in €. 500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
5. pone definitivamente a carico di e della in Controparte_1 Parte_1 ragione della metà per ciascuna di esse e con vincolo solidale, le spese di C.T.U., così come liquidate in primo grado;
6. nulla sulle spese nel rapporto fra l'appellato e le parti contumaci;
7. dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante incidentale, dei presupposti di cui Controparte_1
al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Maria Grazia d'Errico
7