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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.1383/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1383/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Salerno alla via G. V. Quar dell'avv. Vincenzo Nocilla, dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla Via U. Zano studio dell'avv. Angelo Cardiello dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 16.02.2022, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ata 21 giugno 2001 CP_1 nel Comune di Salerno e che dall' unione o nati due figli,
[...]
(10.01.2003) e (01.09.2004), chiedeva pronun Persona_1 Per_2 degli effetti civili rimonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto del 17.01.2017, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva confermarsi le condizioni della separazione consensuale con l'unica modifica relativa alla misura del mantenimento per i figli di cui chiedeva una riduzione in ragione del peggioramento della propria condizione economica- reddituale. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e, contestando quanto allegat , chiedeva la conferma di quanto concordato in sede di separazione con un aumento delle somme previste per il mantenimento dei figli.
2. In data 18 ottobre 2022, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1122/2023 il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione vale a dire l'assegnazione della casa familiare alla resistente e l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla moglie la somma di € 350,00 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegnazione della casa familiare In merito all'assegnazione della casa familiare, occorre premettere che, nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha allegato che la stessa e stata adibita ad un uso diverso rispetto (home restaurant) rispetto a quello per cui e naturalmente destinata (garantire ai figli una continuita abitativa nell'usuale ambiente domestico), contestandone il suddetto uso. Tuttavia, si osserva che, nonostante le prove testimoniali espletate e le iniziali contestazioni, e lo stesso ricorrente che ne richiede l'assegnazione all'ex moglie in ragione della convivenza prevalente con i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti (cfr. comparsa conclusionale). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in FF EI SA (SA) alla Via Centore n. 19, a . CP_1
Manten Al riguardo, occorre valutare le domande avanzate dalle parti sulla misura del mantenimento da corrispondere per i figli, avendone il ricorrente richiesto una riduzione in ragione di un peggioramento della propria condizione economica- reddituale e la resistente un aumento, deducendo di provvedere da sola al mantenimento ordinario dei figli atteso che, in sede di separazione, le parti hanno concordato il versamento dell'importo a tale titolo, pari a € 350,00, in compensazione con quanto dovuto dalla resistente per il pagamento della propria quota della rata di mutuo per l'acquisto della casa familiare. Tanto premesso, la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha piu volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunita offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attivita lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, pero , precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacita lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Orbene, deve premettersi che e incontestato che entrambi i figli sono studenti universitari e che, pertanto, non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica;
si tratta, dunque, di stabilire la sola misura del mantenimento con la precisazione che, nonostante i precedenti accordi tra le parti sul pagamento delle rate di mutuo, il Tribunale valutera le domande avanzate con riferimento al suddetto mantenimento. Per cio che concerne la situazione economica-reddituale delle parti, si rileva che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa € 1.450,00 su cui grava una cessione del quinto pari a € 260,00 e un altro finanziamento di circa € 170,00 e di vivere in una casa in comodato d'uso gratuito, mentre la resistente ha dichiarato di guadagnare circa € 1.500,00 mensili e di corrispondere € 329,00 al mese per un finanziamento (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Dalla documentazione depositata, risulta poi che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di circa € 23.800,00 nell'anno 2018, di circa € 24.200,00 nell'anno 2019, di circa € 24.900,00 nell'anno 2020, di circa € 23.400,00 nell'anno 2021, di circa € 20.700,00 nell'anno 2022 e di circa € 20.600,00 nell'anno 2023, mentre la resistente ha percepito un reddito imponibile di circa € 20.700,00 nell'anno 2019, di circa € 20.700,00 nell'anno 2020, di circa € 23.800,00 nell'anno 2021, di circa € 24.600,00 nell'anno 2022, di circa € 24.200,00 nell'anno 2023 (cfr. documentazione in atti). Orbene, ai fine della determinazione della misura del mantenimento, occorre tenere in considerazione da un lato un lieve peggioramento della condizione reddituale del ricorrente, sebbene temperata dall'estinzione di due finanziamenti contratti, e dall'altro le aumentate esigenze dei figli rispetto al tempo degli accordi separativi che, per loro natura, non richiedono una prova specifica essendo collegata alla loro crescita e alla loro eta . Pertanto, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre CP_1 rivalutazi ondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli,
e , con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al Persona_1 Per_2
e inarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per i figli, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti relative al pagamento del mutuo e al versamento di un canone per l'abitazione della casa familiare in quanto esulano dall'oggetto del presente giudizio. Spese di lite La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in FF EI SA (SA)alla Via Centore n. 19 in FF EI SA, a per ivi convivere con CP_1
i figli maggiorenni ma non economicam nti;
b) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre CP_1 rivaluta econdo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli, e , con decorrenza dalla presente Persona_1 Per_2 pron c) pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
d) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1383/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Salerno alla via G. V. Quar dell'avv. Vincenzo Nocilla, dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla Via U. Zano studio dell'avv. Angelo Cardiello dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 16.02.2022, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ata 21 giugno 2001 CP_1 nel Comune di Salerno e che dall' unione o nati due figli,
[...]
(10.01.2003) e (01.09.2004), chiedeva pronun Persona_1 Per_2 degli effetti civili rimonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto del 17.01.2017, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva confermarsi le condizioni della separazione consensuale con l'unica modifica relativa alla misura del mantenimento per i figli di cui chiedeva una riduzione in ragione del peggioramento della propria condizione economica- reddituale. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e, contestando quanto allegat , chiedeva la conferma di quanto concordato in sede di separazione con un aumento delle somme previste per il mantenimento dei figli.
2. In data 18 ottobre 2022, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1122/2023 il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione vale a dire l'assegnazione della casa familiare alla resistente e l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla moglie la somma di € 350,00 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegnazione della casa familiare In merito all'assegnazione della casa familiare, occorre premettere che, nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha allegato che la stessa e stata adibita ad un uso diverso rispetto (home restaurant) rispetto a quello per cui e naturalmente destinata (garantire ai figli una continuita abitativa nell'usuale ambiente domestico), contestandone il suddetto uso. Tuttavia, si osserva che, nonostante le prove testimoniali espletate e le iniziali contestazioni, e lo stesso ricorrente che ne richiede l'assegnazione all'ex moglie in ragione della convivenza prevalente con i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti (cfr. comparsa conclusionale). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in FF EI SA (SA) alla Via Centore n. 19, a . CP_1
Manten Al riguardo, occorre valutare le domande avanzate dalle parti sulla misura del mantenimento da corrispondere per i figli, avendone il ricorrente richiesto una riduzione in ragione di un peggioramento della propria condizione economica- reddituale e la resistente un aumento, deducendo di provvedere da sola al mantenimento ordinario dei figli atteso che, in sede di separazione, le parti hanno concordato il versamento dell'importo a tale titolo, pari a € 350,00, in compensazione con quanto dovuto dalla resistente per il pagamento della propria quota della rata di mutuo per l'acquisto della casa familiare. Tanto premesso, la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha piu volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunita offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attivita lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, pero , precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacita lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Orbene, deve premettersi che e incontestato che entrambi i figli sono studenti universitari e che, pertanto, non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica;
si tratta, dunque, di stabilire la sola misura del mantenimento con la precisazione che, nonostante i precedenti accordi tra le parti sul pagamento delle rate di mutuo, il Tribunale valutera le domande avanzate con riferimento al suddetto mantenimento. Per cio che concerne la situazione economica-reddituale delle parti, si rileva che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa € 1.450,00 su cui grava una cessione del quinto pari a € 260,00 e un altro finanziamento di circa € 170,00 e di vivere in una casa in comodato d'uso gratuito, mentre la resistente ha dichiarato di guadagnare circa € 1.500,00 mensili e di corrispondere € 329,00 al mese per un finanziamento (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Dalla documentazione depositata, risulta poi che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di circa € 23.800,00 nell'anno 2018, di circa € 24.200,00 nell'anno 2019, di circa € 24.900,00 nell'anno 2020, di circa € 23.400,00 nell'anno 2021, di circa € 20.700,00 nell'anno 2022 e di circa € 20.600,00 nell'anno 2023, mentre la resistente ha percepito un reddito imponibile di circa € 20.700,00 nell'anno 2019, di circa € 20.700,00 nell'anno 2020, di circa € 23.800,00 nell'anno 2021, di circa € 24.600,00 nell'anno 2022, di circa € 24.200,00 nell'anno 2023 (cfr. documentazione in atti). Orbene, ai fine della determinazione della misura del mantenimento, occorre tenere in considerazione da un lato un lieve peggioramento della condizione reddituale del ricorrente, sebbene temperata dall'estinzione di due finanziamenti contratti, e dall'altro le aumentate esigenze dei figli rispetto al tempo degli accordi separativi che, per loro natura, non richiedono una prova specifica essendo collegata alla loro crescita e alla loro eta . Pertanto, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre CP_1 rivalutazi ondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli,
e , con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al Persona_1 Per_2
e inarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per i figli, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti relative al pagamento del mutuo e al versamento di un canone per l'abitazione della casa familiare in quanto esulano dall'oggetto del presente giudizio. Spese di lite La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in FF EI SA (SA)alla Via Centore n. 19 in FF EI SA, a per ivi convivere con CP_1
i figli maggiorenni ma non economicam nti;
b) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre CP_1 rivaluta econdo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli, e , con decorrenza dalla presente Persona_1 Per_2 pron c) pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
d) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi