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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 861 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 04.11.2025 e vertente tra
e Parte_1 CP_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. PASSARO GIANLUCA, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
FU Controparte_2 Per_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025,
l'Avv. PASSARO GIANLUCA per e Parte_1 [...]
conclude come segue: “(…) come da ricorso (…)”; Controparte_3 segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertare e dichiarare che i sig.ri e , hanno Parte_1 Controparte_3 acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed
1 esclusivo per oltre 20 anni, la proprietà dell'immobile sito in Chiusi della VE,
Località Vallesanta, Via del Doccione, censito al Catasto Fabbricati, foglio 23, particella 100 Cat. E/7; - conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni dell'acquisto del predetto immobile in loro favore (…)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., notificato per pubblici proclami, ex art. 150
c.p.c. – previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Arezzo del 20.05.2025 e parere favorevole del P.M. -, e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale adito di accertare e dichiarare Controparte_3
l'usucapione, in favore di essa parte ricorrente, della piena ed esclusiva comproprietà dell'immobile meglio descritto nel ricorso introduttivo, con ordine al Conservatore dei
R.R.I.I. competente per territorio di trascrivere la emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
All'udienza del 30.09.2025, previa verifica della regolarità della notifica - effettuata per pubblici proclami -, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
Ammessa ed escussa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente;
all'udienza del 04.11.2025, sulle conclusive richieste del procuratore della parte costituita in epigrafe riportate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ex art. 281- sexies, comma terzo, c.p.c..
***********
La domanda appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed infatti, deve evidenziarsi che, attraverso la deposizione dei testi escussi, indifferenti
– e -, è emerso che, CP_4 Controparte_5 effettivamente, il bene immobile in questione è stato oggetto di usucapione da parte dei
2 ricorrenti, in quanto entrambi i testi hanno ampiamente confermato i capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
In particolare, i predetti testi, sentiti all'udienza del 04.11.2025, hanno confermato integralmente le seguenti circostanze:
– “(…) vero che da oltre 20 anni e, in particolare, sin dal 1990 i sig.ri Parte_1
e vivono nel complesso immobiliare sito in
[...] Controparte_3
Chiusi della VE, Loc. Doccione di Vallesanta 1, che si trova sulla destra percorrendo la via con provenienza dalla Loc. Biforco a circa 5 km, con accesso come rappresentato nelle foto che si mostrano (cfr. doc. 5) ed evidenziato con un cerchio e una freccia di colore rosso (…)” (capitolo n. 1 di cui al ricorso introduttivo);
- “(…) vero che da oltre 20 anni e, in particolare, sin dal 1990 i sig.ri Parte_1
e hanno utilizzato e manutenuto in via
[...] Controparte_3 esclusiva il terreno/rudere ricompreso all'interno della loro proprietà e posto di fronte all'abitazione principale, sul lato sinistro della stradina che, provenendo dal cancello, conduce alle proprietà anche dei sig.ri e nonché ad CP_4 CP_5 alcuni terreni agricoli, così come rappresentato nelle foto che si mostrano (cfr. doc. 9) ed evidenziato con un cerchio e freccia di colore rosso (…)” (capitolo n. 2); - “(…) vero che l'immobile descritto sub 2, da oltre 20 anni e, in particolare, sin dal 1990, si presentava senza soluzione di continuità rispetto all'intero complesso immobiliare di proprietà dei sig.ri e , per il Parte_1 Controparte_3 resto ben delimitato da reti, staccionata e cancello di ingresso (…)” (capitolo n. 3);
- “(…) vero che i sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_3 sempre utilizzato e manutenuto l'immobile descritto sub 2 e le sue pertinenze, disponendone anche quale deposito di materiali vari ed attrezzature, quale ricovero per animali e allestimento per mostre e arti performative, riutilizzandone il materiale diruto, atteggiandosi in ogni caso come gli unici veri ed esclusivi proprietari, nel totale disinteresse degli altri eredi e/o aventi causa diretti e/o mediati, senza ricevere alcuna contestazione da chicchessia (…)” (capitolo n. 4).
Dunque, i testi escussi hanno fornito versioni concordanti, confermando il possesso uti dominus ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto del bene immobile in questione da parte dei ricorrenti.
Inoltre, in base alla perizia giurata depositata dalla parte ricorrente (cfr. all.to n. 3
3 alla nota depositata dalla parte ricorrente in data 02.11.2025), risulta dimostrata la piena trasferibilità del bene immobile in questione.
Invero, dalla lettura della relazione tecnica di parte a firma del geom. Tes_1
- recante l'asseverazione del notaio -, emerge che, sebbene
[...] Persona_2
l'immobile per cui è causa – ovvero il bene immobile sito in Chiusi della VE (Ar),
Località Vallesanta, Via del Doccione, censito al Catasto Fabbricati, al Foglio 23,
Particella 100 Cat. E/7 -, non risulti pienamente conforme sotto il profilo catastale;
tuttavia, la predetta circostanza non rappresenta un ostacolo alla piena trasferibilità del bene immobile in parola, atteso che le difformità catastali presenti ben potranno essere regolarizzate dalla parte ricorrente – mediante la presentazione delle apposite pratiche catastali – anche dopo aver acquistato la proprietà del bene (per intervenuta usucapione).
In particolare, il geom. a pag. 3 della relazione giurata in questione (cfr. Tes_1 all.to n. 3 alla nota depositata dalla parte ricorrente in data 02.11.2025), dopo aver riferito che “(…) in ordine ai profili catastali (l'immobile in parola, n.d.r.) non risulta
(…) conforme, oltre all'intestazione catastale, esclusivamente la classificazione catastale, che dovranno essere regolarizzate mediante la presentazione delle necessarie pratiche catastali (…)”, ha, in ogni caso, concluso che “(…) l'immobile in oggetto non presenta impedimenti urbanistici al trasferimento (…)”.
Pertanto, sotto tale profilo, risultano sussistere tutti i requisiti richiesti ex lege per la pronuncia di intervenuta usucapione del bene immobile di cui è causa.
Del resto, la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, sebbene ritualmente citata – a mezzo di notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c. -, comprova il suo assoluto disinteresse in relazione al bene in questione.
Non resta, pertanto, che dichiarare l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di e per Parte_1 Controparte_3 oltre venti anni e, per l'effetto, l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di e , ex art. Parte_1 Controparte_3
1158 c.c., della piena ed esclusiva comproprietà dell'immobile sito in Chiusi della
VE (Ar), Località Vallesanta, Via del Doccione, censito al Catasto Fabbricati, Foglio
23, Particella 100 Cat. E/7.
Deve, di conseguenza, ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
4 competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte ricorrente non ha richiesto la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e – con Parte_1 Controparte_3 ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., notificato per pubblici proclami -, nei confronti di
FU così provvede, nella contumacia della Controparte_2 Per_1 parte resistente:
1. dichiara l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di Parte_1
e per oltre venti anni e, per
[...] Controparte_3
l'effetto, dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di
[...]
e ex art. 1158 c.c., della Parte_1 Controparte_3 piena ed esclusiva comproprietà dell'immobile sito in Chiusi della VE (Ar), Località
Vallesanta, Via del Doccione, censito al Catasto Fabbricati, Foglio 23, Particella 100
Cat. E/7;
2. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte ricorrente non ha richiesto la condanna alle spese.
Arezzo, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 861 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 04.11.2025 e vertente tra
e Parte_1 CP_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. PASSARO GIANLUCA, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
FU Controparte_2 Per_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025,
l'Avv. PASSARO GIANLUCA per e Parte_1 [...]
conclude come segue: “(…) come da ricorso (…)”; Controparte_3 segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertare e dichiarare che i sig.ri e , hanno Parte_1 Controparte_3 acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed
1 esclusivo per oltre 20 anni, la proprietà dell'immobile sito in Chiusi della VE,
Località Vallesanta, Via del Doccione, censito al Catasto Fabbricati, foglio 23, particella 100 Cat. E/7; - conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni dell'acquisto del predetto immobile in loro favore (…)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., notificato per pubblici proclami, ex art. 150
c.p.c. – previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Arezzo del 20.05.2025 e parere favorevole del P.M. -, e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale adito di accertare e dichiarare Controparte_3
l'usucapione, in favore di essa parte ricorrente, della piena ed esclusiva comproprietà dell'immobile meglio descritto nel ricorso introduttivo, con ordine al Conservatore dei
R.R.I.I. competente per territorio di trascrivere la emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
All'udienza del 30.09.2025, previa verifica della regolarità della notifica - effettuata per pubblici proclami -, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
Ammessa ed escussa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente;
all'udienza del 04.11.2025, sulle conclusive richieste del procuratore della parte costituita in epigrafe riportate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ex art. 281- sexies, comma terzo, c.p.c..
***********
La domanda appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed infatti, deve evidenziarsi che, attraverso la deposizione dei testi escussi, indifferenti
– e -, è emerso che, CP_4 Controparte_5 effettivamente, il bene immobile in questione è stato oggetto di usucapione da parte dei
2 ricorrenti, in quanto entrambi i testi hanno ampiamente confermato i capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
In particolare, i predetti testi, sentiti all'udienza del 04.11.2025, hanno confermato integralmente le seguenti circostanze:
– “(…) vero che da oltre 20 anni e, in particolare, sin dal 1990 i sig.ri Parte_1
e vivono nel complesso immobiliare sito in
[...] Controparte_3
Chiusi della VE, Loc. Doccione di Vallesanta 1, che si trova sulla destra percorrendo la via con provenienza dalla Loc. Biforco a circa 5 km, con accesso come rappresentato nelle foto che si mostrano (cfr. doc. 5) ed evidenziato con un cerchio e una freccia di colore rosso (…)” (capitolo n. 1 di cui al ricorso introduttivo);
- “(…) vero che da oltre 20 anni e, in particolare, sin dal 1990 i sig.ri Parte_1
e hanno utilizzato e manutenuto in via
[...] Controparte_3 esclusiva il terreno/rudere ricompreso all'interno della loro proprietà e posto di fronte all'abitazione principale, sul lato sinistro della stradina che, provenendo dal cancello, conduce alle proprietà anche dei sig.ri e nonché ad CP_4 CP_5 alcuni terreni agricoli, così come rappresentato nelle foto che si mostrano (cfr. doc. 9) ed evidenziato con un cerchio e freccia di colore rosso (…)” (capitolo n. 2); - “(…) vero che l'immobile descritto sub 2, da oltre 20 anni e, in particolare, sin dal 1990, si presentava senza soluzione di continuità rispetto all'intero complesso immobiliare di proprietà dei sig.ri e , per il Parte_1 Controparte_3 resto ben delimitato da reti, staccionata e cancello di ingresso (…)” (capitolo n. 3);
- “(…) vero che i sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_3 sempre utilizzato e manutenuto l'immobile descritto sub 2 e le sue pertinenze, disponendone anche quale deposito di materiali vari ed attrezzature, quale ricovero per animali e allestimento per mostre e arti performative, riutilizzandone il materiale diruto, atteggiandosi in ogni caso come gli unici veri ed esclusivi proprietari, nel totale disinteresse degli altri eredi e/o aventi causa diretti e/o mediati, senza ricevere alcuna contestazione da chicchessia (…)” (capitolo n. 4).
Dunque, i testi escussi hanno fornito versioni concordanti, confermando il possesso uti dominus ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto del bene immobile in questione da parte dei ricorrenti.
Inoltre, in base alla perizia giurata depositata dalla parte ricorrente (cfr. all.to n. 3
3 alla nota depositata dalla parte ricorrente in data 02.11.2025), risulta dimostrata la piena trasferibilità del bene immobile in questione.
Invero, dalla lettura della relazione tecnica di parte a firma del geom. Tes_1
- recante l'asseverazione del notaio -, emerge che, sebbene
[...] Persona_2
l'immobile per cui è causa – ovvero il bene immobile sito in Chiusi della VE (Ar),
Località Vallesanta, Via del Doccione, censito al Catasto Fabbricati, al Foglio 23,
Particella 100 Cat. E/7 -, non risulti pienamente conforme sotto il profilo catastale;
tuttavia, la predetta circostanza non rappresenta un ostacolo alla piena trasferibilità del bene immobile in parola, atteso che le difformità catastali presenti ben potranno essere regolarizzate dalla parte ricorrente – mediante la presentazione delle apposite pratiche catastali – anche dopo aver acquistato la proprietà del bene (per intervenuta usucapione).
In particolare, il geom. a pag. 3 della relazione giurata in questione (cfr. Tes_1 all.to n. 3 alla nota depositata dalla parte ricorrente in data 02.11.2025), dopo aver riferito che “(…) in ordine ai profili catastali (l'immobile in parola, n.d.r.) non risulta
(…) conforme, oltre all'intestazione catastale, esclusivamente la classificazione catastale, che dovranno essere regolarizzate mediante la presentazione delle necessarie pratiche catastali (…)”, ha, in ogni caso, concluso che “(…) l'immobile in oggetto non presenta impedimenti urbanistici al trasferimento (…)”.
Pertanto, sotto tale profilo, risultano sussistere tutti i requisiti richiesti ex lege per la pronuncia di intervenuta usucapione del bene immobile di cui è causa.
Del resto, la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, sebbene ritualmente citata – a mezzo di notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c. -, comprova il suo assoluto disinteresse in relazione al bene in questione.
Non resta, pertanto, che dichiarare l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di e per Parte_1 Controparte_3 oltre venti anni e, per l'effetto, l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di e , ex art. Parte_1 Controparte_3
1158 c.c., della piena ed esclusiva comproprietà dell'immobile sito in Chiusi della
VE (Ar), Località Vallesanta, Via del Doccione, censito al Catasto Fabbricati, Foglio
23, Particella 100 Cat. E/7.
Deve, di conseguenza, ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
4 competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte ricorrente non ha richiesto la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e – con Parte_1 Controparte_3 ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., notificato per pubblici proclami -, nei confronti di
FU così provvede, nella contumacia della Controparte_2 Per_1 parte resistente:
1. dichiara l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di Parte_1
e per oltre venti anni e, per
[...] Controparte_3
l'effetto, dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di
[...]
e ex art. 1158 c.c., della Parte_1 Controparte_3 piena ed esclusiva comproprietà dell'immobile sito in Chiusi della VE (Ar), Località
Vallesanta, Via del Doccione, censito al Catasto Fabbricati, Foglio 23, Particella 100
Cat. E/7;
2. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte ricorrente non ha richiesto la condanna alle spese.
Arezzo, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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