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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 939 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliata in Niscemi (CL), Via Gentile n. 21, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Rosa Biondo che la rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Gela, Via Ruggero Settimo n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Fasulo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e la ” per ottenere, Controparte_2 Controparte_1 previa declaratoria della condotta professionale colposa tenuta dai sanitari del P.O. "V. Emanuele" di
Gela sotto il profilo della imperizia, imprudenza e negligenza, la condanna al risarcimento del danno pari ad euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Parte attrice esponeva che in data 14.4.2012 si recava presso il P.O. “V. Emanuele” di Gela;
che i sanitari diagnosticavano “versamento pleurico sinistro con pleurodinia” disponendo il ricovero presso il reparto di medicina dello stesso ospedale;
che il 18.4.2012 ed il 19.4.2012 era sottoposta a toracentesi, con esito infruttuoso;
che era eseguito intervento chirurgico d'urgenza, il quale evidenziava un emoperitoneo da lesione della milza e si eseguiva la splenectomia;
di essere stata poi ricoverata presso la UO di Rianimazione per una insufficienza respiratoria;
di essere stata dimessa in data 3.5.2012 con diagnosi di “pleuropolmonite interstiziale bilaterale, splenectomia” e prescrizione di terapia antibiotica;
che in data 30.6.2012 accedeva al P.S. dell'Ospedale di Gela per dolore addominale ed a seguito ad ecografia addominale si evidenziava una distensione gastrica, iperdensità dell'adipe sottocutaneo in sede periombelicale da possibile laparocele;
che il quadro clinico non presentava i caratteri di urgenza tali da poter giustificare l'effettuazione della toracentesi senza l'ausilio della ecografia;
che si determinava la lesione della milza, lacerata dall'ago utilizzato per la maldestra manovra di toracentesi;
di aver conseguentemente subito un intervento chirurgico laparotomico in urgenza che evidenziava la colpevole lesione della milza con conseguente sua asportazione;
che mancava anche idoneo consenso informato;
di avere una estesa cicatrice di cm 31 che altera l'euritmia della parte toracica e addominale;
che sussisteva responsabilità professionale dei sanitari e di aver diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva la ”, evidenziando la necessità di Controparte_1 dimostrare la responsabilità contrattuale, nonché la genericità ed infondatezza della domanda, mentre il ” restava contumace. Controparte_2
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la condanna al risarcimento del danno pari ad euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, parte convenuta per rigetto della domanda ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Per diverso tempo il legame contrattuale tra il paziente e la struttura ospedaliera è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico.
Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico in essa operante.
Oggi, invece, il suddetto rapporto è ormai inquadrato in termini autonomi da quello paziente-medico e considerato come un contratto atipico a prestazioni corrispettive, chiamato di spedalità o di assistenza sanitaria, nell'ambito del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, la quale ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.
In particolare la giurisprudenza ha valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, il quale va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, nonchè l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche per eventuali complicazioni.
Dunque, sono ormai individuate forme di responsabilità autonome dell'ente per inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla struttura e si può avere una responsabilità verso il paziente danneggiato, ma anche per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario che operano presso la struttura ex art. 1228 c.c., ma anche per fatto della struttura stessa, in particolare per insufficiente o inidonea organizzazione.
Il discorso è il medesimo sia che il paziente si rivolga presso una struttura del ovvero ad una CP_3 convenzionata o privata, in quanto sono da ritenere sostanzialmente equivalenti a livello normativo gli obblighi dei due tipi di struttura nei confronti del fruitore dei servizi, dato anche che si tratta di violazioni incidenti sul bene della salute tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione.
Ciò precisato in via generale, la C.T.U. medico legale ha accertato che “Nel caso della signora , Pt_1 la lesione della milza si è verificata “esclusivamente per erronea introduzione dell'ago direttamente all'interno della milza (come rilevabile dalle immagini TAC) non potendosi quindi addebitare ad una complicanza “imprevista ed imprevedibile”, che “L'omessa esecuzione di toracentesi ecoguidata, infatti, ha esposto la paziente a un rischio maggiore di sviluppare delle complicanze. Appare dunque, più probabile che non, che la lesione della milza non sarebbe occorsa se la procedura si fosse svolta sotto guida ecografica”, che “L'errore tecnico nella esecuzione della toracentesi ha comportato la lesione della milza” e che “permane una cicatrice addominale di 31 cm ed una ricorrente sintomatologia dolorosa in sede addominale alta”.
Dunque è accertato il nesso causale tra l'operato dei sanitari ed il danno subito dall'attrice, con la Parte conseguente responsabilità della ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto colposo del medico di Parte base convenzionato con il SSN, essendo tenuta la stessa per legge a fornire assistenza medica generica attraverso personale medico alle proprie dipendenze o in regime di convenzionamento (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/03/2025, n. 5673).
Per quanto concerne il danno biologico, la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 15%, punto complessivamente congruo alla luce delle lesioni accertate, un danno biologico da invalidità temporanea assoluta di giorni trenta e un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori trenta giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.
Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Roma per il 2025, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 15 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 46 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad euro 37.312,91.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, questo giudice ritiene che tale voce di danno, pur rientrante nel danno biologico, debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia.
Adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Roma, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è liquidato con una somma pari ad euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Poichè è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per trenta giorni e di quella parziale in ulteriori trenta giorni al 50%, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 3.907,50
(130,25 x 30 = 3.907,50) ed in euro 1.953,60 (130,25 : 2 = 65,12; 65,12 x 30 = 1.953,60).
A titolo di danno biologico, il quale comprende anche il danno alla vita di relazione, quale pregiudizio consistente nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli a un livello normale (per tutte Cass. civ., sez. III, 26/02/2004, n. 3868), spettano, dunque, euro 43.174,01
(37.312,91 + 3.907,50 + 1.953,60 = 43.174,01).
Peraltro, in un'ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre tenere presente anche il diverso pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico-fisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima, della età e della presenza della cicatrice.
Trattasi, quest'ultimo e diverso pregiudizio, del c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sezioni
Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008), da riconoscersi (Cass. civ., Sez. III, 26/05/2011, n. 11609;
Cass., Sez. III, 12/9/2011, n. 18641; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17.09.2010 n. 19816) e da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori, per il danno morale sono riconosciuti ulteriori euro
5.000,00, per un danno non patrimoniale totale di euro 48.174,01 (43.174,01 + 5.000,00 = 48.174,01).
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, 19.4.2012.
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna la ”, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, ed il ”, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore di della somma di euro Parte_1
48.174,01, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 48.174,01 svalutata al 19.4.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ed il ”, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro
4.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
c) condanna la ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ed il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese della C.T.U.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 939 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliata in Niscemi (CL), Via Gentile n. 21, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Rosa Biondo che la rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Gela, Via Ruggero Settimo n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Fasulo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e la ” per ottenere, Controparte_2 Controparte_1 previa declaratoria della condotta professionale colposa tenuta dai sanitari del P.O. "V. Emanuele" di
Gela sotto il profilo della imperizia, imprudenza e negligenza, la condanna al risarcimento del danno pari ad euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Parte attrice esponeva che in data 14.4.2012 si recava presso il P.O. “V. Emanuele” di Gela;
che i sanitari diagnosticavano “versamento pleurico sinistro con pleurodinia” disponendo il ricovero presso il reparto di medicina dello stesso ospedale;
che il 18.4.2012 ed il 19.4.2012 era sottoposta a toracentesi, con esito infruttuoso;
che era eseguito intervento chirurgico d'urgenza, il quale evidenziava un emoperitoneo da lesione della milza e si eseguiva la splenectomia;
di essere stata poi ricoverata presso la UO di Rianimazione per una insufficienza respiratoria;
di essere stata dimessa in data 3.5.2012 con diagnosi di “pleuropolmonite interstiziale bilaterale, splenectomia” e prescrizione di terapia antibiotica;
che in data 30.6.2012 accedeva al P.S. dell'Ospedale di Gela per dolore addominale ed a seguito ad ecografia addominale si evidenziava una distensione gastrica, iperdensità dell'adipe sottocutaneo in sede periombelicale da possibile laparocele;
che il quadro clinico non presentava i caratteri di urgenza tali da poter giustificare l'effettuazione della toracentesi senza l'ausilio della ecografia;
che si determinava la lesione della milza, lacerata dall'ago utilizzato per la maldestra manovra di toracentesi;
di aver conseguentemente subito un intervento chirurgico laparotomico in urgenza che evidenziava la colpevole lesione della milza con conseguente sua asportazione;
che mancava anche idoneo consenso informato;
di avere una estesa cicatrice di cm 31 che altera l'euritmia della parte toracica e addominale;
che sussisteva responsabilità professionale dei sanitari e di aver diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva la ”, evidenziando la necessità di Controparte_1 dimostrare la responsabilità contrattuale, nonché la genericità ed infondatezza della domanda, mentre il ” restava contumace. Controparte_2
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la condanna al risarcimento del danno pari ad euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, parte convenuta per rigetto della domanda ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Per diverso tempo il legame contrattuale tra il paziente e la struttura ospedaliera è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico.
Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico in essa operante.
Oggi, invece, il suddetto rapporto è ormai inquadrato in termini autonomi da quello paziente-medico e considerato come un contratto atipico a prestazioni corrispettive, chiamato di spedalità o di assistenza sanitaria, nell'ambito del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, la quale ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.
In particolare la giurisprudenza ha valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, il quale va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, nonchè l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche per eventuali complicazioni.
Dunque, sono ormai individuate forme di responsabilità autonome dell'ente per inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla struttura e si può avere una responsabilità verso il paziente danneggiato, ma anche per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario che operano presso la struttura ex art. 1228 c.c., ma anche per fatto della struttura stessa, in particolare per insufficiente o inidonea organizzazione.
Il discorso è il medesimo sia che il paziente si rivolga presso una struttura del ovvero ad una CP_3 convenzionata o privata, in quanto sono da ritenere sostanzialmente equivalenti a livello normativo gli obblighi dei due tipi di struttura nei confronti del fruitore dei servizi, dato anche che si tratta di violazioni incidenti sul bene della salute tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione.
Ciò precisato in via generale, la C.T.U. medico legale ha accertato che “Nel caso della signora , Pt_1 la lesione della milza si è verificata “esclusivamente per erronea introduzione dell'ago direttamente all'interno della milza (come rilevabile dalle immagini TAC) non potendosi quindi addebitare ad una complicanza “imprevista ed imprevedibile”, che “L'omessa esecuzione di toracentesi ecoguidata, infatti, ha esposto la paziente a un rischio maggiore di sviluppare delle complicanze. Appare dunque, più probabile che non, che la lesione della milza non sarebbe occorsa se la procedura si fosse svolta sotto guida ecografica”, che “L'errore tecnico nella esecuzione della toracentesi ha comportato la lesione della milza” e che “permane una cicatrice addominale di 31 cm ed una ricorrente sintomatologia dolorosa in sede addominale alta”.
Dunque è accertato il nesso causale tra l'operato dei sanitari ed il danno subito dall'attrice, con la Parte conseguente responsabilità della ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto colposo del medico di Parte base convenzionato con il SSN, essendo tenuta la stessa per legge a fornire assistenza medica generica attraverso personale medico alle proprie dipendenze o in regime di convenzionamento (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/03/2025, n. 5673).
Per quanto concerne il danno biologico, la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 15%, punto complessivamente congruo alla luce delle lesioni accertate, un danno biologico da invalidità temporanea assoluta di giorni trenta e un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori trenta giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.
Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Roma per il 2025, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 15 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 46 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad euro 37.312,91.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, questo giudice ritiene che tale voce di danno, pur rientrante nel danno biologico, debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia.
Adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Roma, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è liquidato con una somma pari ad euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Poichè è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per trenta giorni e di quella parziale in ulteriori trenta giorni al 50%, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 3.907,50
(130,25 x 30 = 3.907,50) ed in euro 1.953,60 (130,25 : 2 = 65,12; 65,12 x 30 = 1.953,60).
A titolo di danno biologico, il quale comprende anche il danno alla vita di relazione, quale pregiudizio consistente nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli a un livello normale (per tutte Cass. civ., sez. III, 26/02/2004, n. 3868), spettano, dunque, euro 43.174,01
(37.312,91 + 3.907,50 + 1.953,60 = 43.174,01).
Peraltro, in un'ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre tenere presente anche il diverso pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico-fisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima, della età e della presenza della cicatrice.
Trattasi, quest'ultimo e diverso pregiudizio, del c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sezioni
Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008), da riconoscersi (Cass. civ., Sez. III, 26/05/2011, n. 11609;
Cass., Sez. III, 12/9/2011, n. 18641; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17.09.2010 n. 19816) e da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori, per il danno morale sono riconosciuti ulteriori euro
5.000,00, per un danno non patrimoniale totale di euro 48.174,01 (43.174,01 + 5.000,00 = 48.174,01).
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, 19.4.2012.
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna la ”, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, ed il ”, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore di della somma di euro Parte_1
48.174,01, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 48.174,01 svalutata al 19.4.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ed il ”, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro
4.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
c) condanna la ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ed il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese della C.T.U.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni