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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4133 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati a Napoli alla Via Seggio del Popolo, 22 presso lo C.F._2
Studio Legale Di Monda e Partners degli avv.ti Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti in persona dell'Avv. Francesco Giliberti che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
1 V.G. n. 4133/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli in data 26 maggio
2012, dal quale sono nati due figli - (nata a [...] il [...]) e (nato Per_1 Per_2
a Napoli il 30 dicembre 2020)- chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 15 febbraio 2022) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 22 settembre 2022; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni della separazione, di seguito riportate:
“1. assegnare la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà insieme ai due figli minori;
Pt_2
2.confermare l'affidamento condiviso dei minori che avranno residenza privilegiata presso la madre, salvo il diritto di visita del padre, come da piano genitoriale che si allega;
3.confermare l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra la somma di Euro Pt_1 Pt_2
500,00 mensile a titolo di mantenimento dei due figli minori (euro 250,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n. 4133/2025
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli in data 26 maggio 2012 (atto n. 25, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) tra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2 ad Aversa il 2.12.1985, alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4133 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati a Napoli alla Via Seggio del Popolo, 22 presso lo C.F._2
Studio Legale Di Monda e Partners degli avv.ti Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti in persona dell'Avv. Francesco Giliberti che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
1 V.G. n. 4133/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli in data 26 maggio
2012, dal quale sono nati due figli - (nata a [...] il [...]) e (nato Per_1 Per_2
a Napoli il 30 dicembre 2020)- chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 15 febbraio 2022) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 22 settembre 2022; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni della separazione, di seguito riportate:
“1. assegnare la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà insieme ai due figli minori;
Pt_2
2.confermare l'affidamento condiviso dei minori che avranno residenza privilegiata presso la madre, salvo il diritto di visita del padre, come da piano genitoriale che si allega;
3.confermare l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra la somma di Euro Pt_1 Pt_2
500,00 mensile a titolo di mantenimento dei due figli minori (euro 250,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n. 4133/2025
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli in data 26 maggio 2012 (atto n. 25, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) tra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2 ad Aversa il 2.12.1985, alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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