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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2799/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Lecce - Via Francesco Rubichi, 39 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240039177215000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.0592024003917721500 avente ad oggetto il recupero del contributo unificato tributario (CUT 2022), chiedendone l'annullamento in tutto o in parte nella parte afferente alle sanzioni, in quanto illegittimo ed infondato per omessa notifica dell'atto presupposto, inesistenza del presupposto normativo della sanzione irrogata, in quanto solo con l'entrata in vigore a far data dal
01/01/2024 dell'art. 1, comma 539, della L. 213/2023, è stata introdotta la previsione della comminazione della sanzione ex art. 16, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002 in caso di mancata ottemperanza all'invito ex art. 248 del D.P.R. 115/2002,non applicabile al caso in esame in quanto l'invito veniva notificato in data precedente – il 17/08/2023 - ed erroneità dell'importo dovendo essere lo stesso commisurato al 70% dell'importo dovuto. Chiede annullamento limitatamente alle sanzioni con vittoria di spese.
Si è costituito l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce evidenziando che:
1. il ricorrente, nell'ambito degli RGR n. 2274/2022 e 2275/2022, impugnava due distinti atti impositivi e in data 09/12/2022 provvedeva al deposito telematico degli stessi omettendo il pagamento del CUT dovuto;
2. mediante notifica presso il domicilio telematico del difensore procedeva alla attività di recupero del tributo dovuto a mezzo degli inviti al pagamento prot n. 809 del 04/01/2023 per l'importo di € 120,00 relativo all'originario ricorso RGR n. 2274/2022 e prot. n. 810 del 04/01/2023 per l'importo di € 250,00 relativo all'originario ricorso RGR n. 2275/2022;
3.trascorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica dei suddetti inviti, l'Ufficio provvedeva a notificare gli atti di irrogazione delle sanzioni applicando le stesse nella misura prevista per legge applicabile in relazione al deposito del ricorso.
Evidenzia l'inammissibilità del ricorso ed infondatezza in fatto ed in diritto. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie contrastando l'eccezione di inammissibilità e formulando censure in ordine alla motivazione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via assorbente, infatti, risulta agli atti che a fronte della notifica – regolarmente effettuata presso il domicilio pec del procuratore costituito – sia degli inviti al pagamento che degli atti di comminazione delle correlative sanzioni, parte ricorrente non impugnava nessuno dei descritti atti nel termine perentorio di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/72.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 280,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2799/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Lecce - Via Francesco Rubichi, 39 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240039177215000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.0592024003917721500 avente ad oggetto il recupero del contributo unificato tributario (CUT 2022), chiedendone l'annullamento in tutto o in parte nella parte afferente alle sanzioni, in quanto illegittimo ed infondato per omessa notifica dell'atto presupposto, inesistenza del presupposto normativo della sanzione irrogata, in quanto solo con l'entrata in vigore a far data dal
01/01/2024 dell'art. 1, comma 539, della L. 213/2023, è stata introdotta la previsione della comminazione della sanzione ex art. 16, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002 in caso di mancata ottemperanza all'invito ex art. 248 del D.P.R. 115/2002,non applicabile al caso in esame in quanto l'invito veniva notificato in data precedente – il 17/08/2023 - ed erroneità dell'importo dovendo essere lo stesso commisurato al 70% dell'importo dovuto. Chiede annullamento limitatamente alle sanzioni con vittoria di spese.
Si è costituito l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce evidenziando che:
1. il ricorrente, nell'ambito degli RGR n. 2274/2022 e 2275/2022, impugnava due distinti atti impositivi e in data 09/12/2022 provvedeva al deposito telematico degli stessi omettendo il pagamento del CUT dovuto;
2. mediante notifica presso il domicilio telematico del difensore procedeva alla attività di recupero del tributo dovuto a mezzo degli inviti al pagamento prot n. 809 del 04/01/2023 per l'importo di € 120,00 relativo all'originario ricorso RGR n. 2274/2022 e prot. n. 810 del 04/01/2023 per l'importo di € 250,00 relativo all'originario ricorso RGR n. 2275/2022;
3.trascorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica dei suddetti inviti, l'Ufficio provvedeva a notificare gli atti di irrogazione delle sanzioni applicando le stesse nella misura prevista per legge applicabile in relazione al deposito del ricorso.
Evidenzia l'inammissibilità del ricorso ed infondatezza in fatto ed in diritto. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie contrastando l'eccezione di inammissibilità e formulando censure in ordine alla motivazione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via assorbente, infatti, risulta agli atti che a fronte della notifica – regolarmente effettuata presso il domicilio pec del procuratore costituito – sia degli inviti al pagamento che degli atti di comminazione delle correlative sanzioni, parte ricorrente non impugnava nessuno dei descritti atti nel termine perentorio di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/72.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 280,00.