Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 339
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Il giudice rileva che sia gli inviti al pagamento sia gli atti di comminazione delle sanzioni sono stati regolarmente notificati al domicilio PEC del procuratore costituito, e che il ricorrente non ha impugnato tali atti nei termini di legge.

  • Rigettato
    Inesistenza del presupposto normativo della sanzione

    Il giudice rileva che sia gli inviti al pagamento sia gli atti di comminazione delle sanzioni sono stati regolarmente notificati al domicilio PEC del procuratore costituito, e che il ricorrente non ha impugnato tali atti nei termini di legge.

  • Rigettato
    Erroneità dell'importo della sanzione

    Il giudice rileva che sia gli inviti al pagamento sia gli atti di comminazione delle sanzioni sono stati regolarmente notificati al domicilio PEC del procuratore costituito, e che il ricorrente non ha impugnato tali atti nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 339
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 339
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo