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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/10/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8475/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CL DA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8475/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente ad Occhiobello (RO), in Parte_1
Via Gramsci n. 16/A, C.F.: C.F._1
, nato a [...] il [...] residente a [...]
23 c.f: C.F._2
, nata a [...], il [...] e residente in [...]in C Garcia Parte_3
Del Olmo, 24 Pino: c.f.: Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...] e residente a [...] c.f.: C.F._4
Tutti con il patrocinio dell'avv. CEFALONI PINO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Frosinone, Viale Mazzini n. 120,
ATTORI contro
(C.F. CP_2 C.F._5
Contumace;
con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, 3 - P. IVA , Parte_5 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'avv. MIRKO ARENA del foro di Padova, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via F. Busonera n. 3
pagina 1 di 9 CONVENUTI
CONCLUSIONI
ATTORI:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis" così provvedere:
Accertata e dichiarata, la responsabilità concorsuale paritetica del sig. (conducente del CP_3 veicolo Fiat Doblò targato BM942PX assicurato la ) e del pedone investito e CP_4 Parte_5 deceduto Sig.ra , nella causazione del sinistro occorso in San AC il giorno Persona_1
08.01.2018, per tutto quanto argomentato in fatto e in diritto in tutti gli scritti difensivi e sulla base delle risultanze istruttorie e della CTU cinematica, condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento su base concorsuale paritetica a favore degli attori per le causali di cui in premessa, ovvero per il danno da perdita parentale della congiunta defunta, delle seguenti somme:
- quanto ad Euro 130.000,00 a favore della sig.ra (figlia); Parte_1
- quanto ad Euro 130.000,00 a favore del sig. (figlio); Parte_2
- quanto ad Euro 130.000,00 a favore della sig.ra (figlia); Persona_2
- quanto ad Euro 50.000,00 a favore della sig.ra (sorella) Parte_4
In subordine ed in via gradata, voglia condannare i convenuti al risarcimento a favore di ciascuno degli attori (secondo il legame parentale con la defunta) sulla base del grado di responsabilità che verrà ravvisato a carico del conducente investitore, per gli importi dovuti e/o secondo l'equo apprezzamento di questo Tribunale.
Condannare i convenuti al pagamento in favore di essi istanti delle spese e competenze relative all'attività extragiudiziale svolta dal proprio difensore, come quantificate e/o in subordine secondo quanto vorrà determinare l'adito Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi professionali di distrarre a favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Chiede inoltre la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di CTU ed alla rifusione a favore delle parti attrici delle spese del CTP come da prospetto allegato”.
CONVENUTA:
“NEL MERITO previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere ed, in particolare, previo accertamento che il sinistro per cui è causa si verificava per fatto e colpa esclusivi di rigettarsi le CP_5 domande di risarcimento avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il procedimento ha per oggetto la domanda di risarcimento danni proposta dai congiunti/eredi della signora deceduta in Italia il giorno 8.01.2018, a Seguito di un sinistro stradale CP_5 accaduto il giorno stesso, mentre a piedi attraversava la via prova Di San AC, e veniva investita dalla Fiat doblo virgola di proprietà di , condotta dal signor . Convengono Controparte_2 CP_3
a tal fine in giudizio la proprietaria del mezzo, , e la compagnia assicuratrice CP_2 Pt_5
[...]
Costituitasi in giudizio, contesta la responsabilità del conducente del veicolo in ordine al Parte_5 sinistro, eccependo, di contro, come la responsabilità sia ascrivibile in toto alla sola vittima, che avrebbe attraversato la strada in orario notturno senza fruire dell'attraversamento pedonale, peraltro cominciando ad attraversare la strada in presenza di ostacoli fisici che impedivano comunque all'automobilista di percepirne la presenza. Richiama, a supporto, le indagini relative al procedimento penale a carico del signor , conclusosi con l'archiviazione da parte del GIP, avvenuta CP_3 dopo che – a seguito di una prima opposizione all'archiviazione – erano state disposte indagini suppletive.
La giudice ha formulato proposta conciliativa nell'ordinanza depositata il 18.07.2024, e che ambo le parti non vi hanno aderito.
La causa è stata istruita a mezzo CTU cinematica, a firma dell'ing. di cui si condividono Per_3 parzialmente le conclusioni, come meglio si dirà in seguito.
Tanto premesso,
OSSERVA
1) Dinamica del sinistro.
Va premessa la piena autonomia nel caso in esame tra le valutazioni proprie del giudizio civile e quelle operate in sede penale, ove è intervenuta l'archiviazione della posizione del conducente del veicolo investitore (in tal senso, Cass. 1346/2009; 15699/2010; 6858/2018; Cass. 3368/2023).
Il CTU, dopo un esperimento empirico meglio descritto in relazione, asserisce che comunque la visibilità era garantita all'orario in cui è avvenuto l'investimento, né il palo, né l'insegna luminosa erano idonei a ad occultare il corpo della pedona o ad abbagliare il conducente.
Ritiene il CTU che,se il conducente si fosse tenuto sulla destra, sarebbe stato in grado di far transitare pagina 3 di 9 l'auto tra il corpo della pedona ed il margine della carreggiata, e, anzi, avrebbe anche potuto – vista la situazione di emergenza – superare la striscia sita al margine destro della strada per evitare l'impatto.
Quanto alla velocità del veicolo in occasione dell'impatto, il CTU conclude nel senso che non vi siano evidenze che procedesse ad oltre i 50 km/h (limite vigente), o, al massimo, ritiene che superasse di poco tale limite.
La signora, come notato dal CTU, era in ciabatte, il che fa ritenere che non avesse una grande velocità di movimento (e, parimenti, che non avesse nemmeno possibilità di rapida reazione).
Sulla scorta di tali dati il CTU ricostruisce la distanza dell'automobile dalla pedona al momento di inizio dell'attraversamento stradale, e giunge quindi a concludere nel senso che, se il conducente avesse reagito tempestivamente al pericolo manifestatosi con l'attraversamento della pedona, avrebbe potuto porre in essere una manovra evasiva tale da consentire alla medesima di sottrarsi al pericolo.
Le conclusioni complessive, cui perviene il CTU, sono riportate a pag. 23 dell'elaborato, da intendersi qui richiamate.
Di fatto egli conclude per il pieno concorso, paritario, del conducente il mezzo e della pedona, nella causazione dell'evento.
Si condividono parzialmente le conclusioni del CTU. Ciò è a dirsi, non tanto in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro in sé e per sé, con i limiti, comunque, legati ad una ricostruzione ex post senza che i rilievi operati nell'immediatezza della p.g. intervenuta abbiano segnalato il preciso punto d'urto tra l'auto e la persona investita. Il punto, invece, su cui si nutrono perplessità è quello della visibilità al momento del sinistro. Il CTU, attraverso un esperimento empirico, si è recato in loco in orario compatibile con quello dell'investimento: “Il giorno 28.11.2024 lo scrivente C. T. U. ha effettuato un sopralluogo in orario serale, per poter avere una visione dei luoghi in condizioni di visibilità analoghe a quelle del momento dell'incidente.”
Giova rilevare che il sinistro è avvenuto l'8 gennaio, ore 17,30, quindi a distanza di circa due mesi
(oltre che in anno diverso) dall'esperimento, senza che vi sia sufficiente certezza (sebbene pare il CTU abbia tenuto conto dell'orario di tramonto il giorno del sinistro) proprio in ordine all'esatta riproduzione delle condizioni di visibilità al momento del sinistro. Le risultanze cui perviene su questo specifico tema il CTU, infatti, paiono poggiare su condizioni di orario e, in generale, atmosferiche, non pienamente sovrapponibili a quelle dell'epoca dell'incidente. Basti confrontare la annotazione di p.g., laddove si dà atto da parte degli operanti di cielo “nuvoloso” (le foto, invece, dell'esperimento del CTU mostrano un cielo terso) e di “illuminazione insufficiente”. Si ricorda che il verbale di polizia pagina 4 di 9 giudiziaria – al di là di taluni aspetti valutativi – costituisce atto pubblico, avente fede privilegiata in ordine a quanto ivi descritto per essere stato di diretta percezione da parte degli operanti. Va inoltre rimarcato che gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti nell'immediatezza del sinistro, allertati proprio mentre transitavano in zona da una signora a piedi (si veda pag. 73 dell'annotazione di p.g. all'interno degli atti del procedimento penale dimessi dagli attori).
Sotto questo profilo, quindi, si ritiene di considerare una diversa ripartizione della responsabilità tra pedone e conducente del veicolo, precisamente nella misura del 70% a carico della pedona e del 30% a carico del guidatore.
Il traffico lungo la strada ove è occorso il sinistro era “intenso”, come da rilievi di p.g., e si tratta di un'arteria molto percorsa, che collega centri importanti, quali Lonigo a San AC, anche considerato l'orario, coincidente con quello di chiusura di molte attività lavorative.
Ebbene la considerazione del CTU che la pedona, per raggiungere l'attraversamento pedonale della via, avrebbe dovuto percorrere un itinerario “non intuitivo”, né comodo, dovendosi recare lungo altra via laterale, affrontare il relativo attraversamento pedonale e risalire fino all'intersezione con la via lungo la quale è poi avvenuto il sinistro, non è idonea a sminuirne la corresponsabilità. Il pedone, infatti, è comunque tenuto, in mancanza di attraversamenti pedonali o anche qualora decida di compiere l'attraversamento al di fuori di eventuali segnali presenti, a prestare l'attenzione e la prudenza necessarie ad evitare pericoli per sé e per altri. Nel caso in esame la signora che CP_5 indossava delle ciabatte, che di per sé ne hanno condizionato la velocità di attraversamento in un punto in cui non vi sono strisce pedonali, non ha all'evidenza stimato adeguatamente la propria capacità di attraversare velocemente la strada, né ha colto visivamente l'auto che stava sopraggiungendo (si vedano le sit rese nel procedimento penale), in un'arteria stradale – quella che collega Lonigo a San
AC e viceversa – piuttosto frequentata, come detto, specie in quell'orario, come del resto indicato nella relazione di p.g. Oltretutto, come si diceva, deve darsi fede alle condizioni descritte dagli operanti quanto a condizioni di visibilità, traffico e cielo nuvoloso. Appare anche significativo quanto dichiarato da una delle persone sentite a sit, precisamente da che ha visto il corpo Testimone_1 della signora cadere a una decina di metri dal proprio veicolo, proprio mentre stava transitando lungo la strada, a comprova della pericolosità dell'attraversamento intrapreso dalla vittima, pur in concomitanza con il passaggio, in corso o imminente, di veicoli. L'altra persona sentita a sit, il sig. , Testimone_2 che parimenti si trovava a transitare in auto proprio lungo la via dell'investimento con direzione
Lonigo, ha riferito di avere visto la persona poi investita iniziare l'attraversamento della strada senza
“avvedersi del veicolo che proveniva dalla sua sinistra”.
pagina 5 di 9 Ebbene, pur a fronte di una ritenuta maggiore responsabilità nella causazione del sinistro ravvisabile in capo alla pedona (facendo applicazione dei principi espressi da Cass. 2433 del 25/01/2024, incluse le precisazioni in parte motiva), non vi sono gli estremi – sul piano civilistico – per mandare esente da responsabilità il conducente del veicolo, che, per parte sua, non ha vinto del tutto la presunzione di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. Se è vero per la pedona, sig.ra che le condizioni di visibilità, CP_5 specie a causa della scarsa illuminazione, non fossero ottimali, tale considerazione vale anche per il guidatore.
Se anche, quindi, il conducente del veicolo ha rispettato il limite di velocità, posto a 50 km/h, come indicato dal CTU, tale limite si abbassa – a seconda delle condizioni di traffico (intenso), di visibilità e di illuminazione – che consentano di porre in essere manovre di frenata o evasive che avrebbero potuto, se non evitare l'impatto, forse attenuarne le conseguenze.
In questo complessivo contesto si ritiene quindi ravvisabile, come anticipato, un concorso pari al 30% in capo all'automobilista.
2) Risarcimento del danno.
Ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, si ritiene corretto, come indicato da parte attrice, fare applicazione delle Tabelle di Milano vigenti. In ossequio al principio della domanda si tiene conto delle quantificazioni operate in origine dagli attori sul presupposto della responsabilità al 100% in capo al conducente e, poi, in sede di precisazioni delle conclusioni, al 50%, che paiono in linea con le menzionate Tabelle sulla scorta delle seguenti considerazioni, utili per l'applicazione dei vari parametri e punteggi.
Alla data del sinistro la signora aveva 57 anni, come indicato anche nei rilievi di p.g. CP_5
Va rilevato come agiscano tre figli e la sorella della vittima.
Nessuno di loro risulta convivesse con la signora . CP_5
aveva 31 anni. Pt_1
aveva 25 anni. Pt_2
aveva 35 anni. Parte_3
Considerata un'intensità della relazione di grado medio, nonché considerato che, a quanto consta, quanto al nucleo familiare stretto, sono rimasti in tre fratelli, per i figli risultano congrui gli importi indicati in citazione per la perdita del rapporto parentale, sia pure sulla base della sostenuta responsabilità totale in capo al guidatore (per comodità si riportano gli importi): pagina 6 di 9 - quanto ad Euro 250.000,00 a favore della sig.ra (figlia); Parte_1
- quanto ad Euro 250.000,00 a favore della sig.ra (figlio); Parte_2
- quanto ad Euro 250.000,00 a favore della sig.ra (figlia). Persona_2
Pertanto, tenuto conto del 70% di concorso di colpa in capo alla vittima e del 30% in capo al conducente, consegue che a ciascuno dei figli che agiscono in giudizio sia dovuto l'importo di euro
75.000,00 da intendersi espressi all'attualità (in ossequio al principio della domanda e, pertanto, come da domande da ultimo precisate), oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Appare invece eccessiva – sulla scorta di quanto allegato in atti – la quantificazione operata in atti da parte attrice per la sorella della vittima (euro 100.000), signora all'epoca del fatto Parte_4 cinquantottenne, non essendo stato chiarito, né chiesto di provare, quale fosse la specifica relazione e frequentazione tra le due sorelle, né, ancora, se siano sopravvissuti per l'attrice altri fratelli, oltre alla sorella deceduta nel sinistro.
Considerato quindi il diverso importo di euro 90.000,00, qualora la responsabilità fosse stata riconosciuta al 100% in capo al conducente il veicolo, va riconosciuto, tenuto conto del concorso di colpa in capo alla vittima del 70%, l'importo di euro 27.000,00, espresso all'attualità, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
3) Spese stragiudiziali, di lite e di CTU.
Va rigettata l'istanza degli attori di vedersi corrispondere le spese stragiudiziali e di negoziazione, come da principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. 9849/2025). Per la chiarezza delle relative argomentazioni si riporta uno stralcio delle considerazioni svolte in parte motiva nella pronuncia menzionata: “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale” (n.d.e. sottolineatura della scrivente). pagina 7 di 9 Nel caso in esame gli importi richiesti per l'attività stragiudiziale svolta dall'avvocato in favore degli attori non sono riconoscibili quale voce autonoma di danno emergente, in quanto l'attività stragiudiziale pare connessa e legata alla successiva attività giudiziale (ivi inclusa l'attività di negoziazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza, da ravvisarsi – in relazione al valore riconosciuto – a carico dei convenuti, che vanno quindi condannati a rifondere, come indicato in dispositivo (valori medi per le varie attività svolte), con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. In assenza di documentazione comprovante la relativa spesa va rigettata l'istanza di refusione delle spese della consulenza attorea.
Le spese di CTU, considerate le differenti posizioni assunte dalle parti all'inizio ed in corso di causa e l'esito del procedimento, vanno ripartire al 50% tra gli attori da un lato ed i convenuti dall'altro, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna in solido tra loro i convenuti a corrispondere agli attori i seguenti importi a titolo risarcitorio la somma complessiva di euro 252.000,00, così ripartita:
- euro 75.000,00 in favore di ciascuno degli attori Parte_1 Parte_2 [...]
Persona_2
- euro 27.000,00 in favore di Parte_4
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Rigetta le domande risarcitorie relative alle spese extragiudiziali e per la negoziazione assistita;
- Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano, complessivamente, in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al
15%, oltre CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, per la metà a carico degli attori e per la metà a carico dei convenuti (salva la solidarietà esterna delle parti verso il CTU).
Così deciso, in Verona, il 28 ottobre 2025.
pagina 8 di 9 La Giudice
CL DA LL
pagina 9 di 9